IL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
Il 1° settembre 1995 è entrata in vigore (ad eccezione del titolo IV - efficacia di sentenze e atti
stranieri - avvenuta il 31 dicembre 1996) la “Riforma del sistema italiano di diritto internazionale
privato” - legge 31 maggio 1995, n. 218.
La legge ha carattere onnicomprensivo, infatti l’art. 1 dispone: “La presente legge determina
l'ambito della giurisdizione italiana, pone i criteri per l'individuazione del diritto applicabile e
Questa legge abroga e sostituisce le
disciplina l'efficacia delle sentenze e degli atti stranieri.” 1 .
norme in materia contenute nelle Preleggi, nel codice civile e di procedura civile
A differenza del diritto internazionale pubblico, costituito dal complesso di norme che regolano i
rapporti tra i soggetti internazionali (stati e organizzazioni internazionali), il diritto internazionale
privato è l’insieme delle norme (processuali e sostanziali) che ciascuno stato si da per disciplinare
situazioni e rapporti che presentano elementi di estraneità (o connotati di internazionalità o
transnazionalità) rispetto all’ordinamento statale.
Per due motivi il diritto di uno stato rinuncia ad occuparsi di casi che presentano connotati di
internazionalità: per ragioni di costi e perché la giurisdizione è un elemento fondamentale della
sovranità di uno stato e quindi non si vuole invadere la sfera della sovranità di un altro stato.
Per Pasquale Stanislao Mancini (1817-1888) il d.i.p. è al di sopra di quelle ordinarie, delle super
norme, perché legate a quelle estere e per questo sono collocate nel diritto internazionale privato,
come avviene in molti stati, mentre in altri sono collocate nel diritto privato comparato.
Le norme destinate a guidare il giudice nella individuazione del diritto applicabile, che insieme ad
alcune regole di funzionamento costituiscono il diritto internazionale privato, sono chiamate norme
di scelta del diritto applicabile o norme di conflitto o anche di collisione e tutte nascono dalla
2
necessità di regolare conflitti di leggi tra due o più ordinamenti aventi lo stesso oggetto.
Le idee di Mancini su un diritto internazionale privato, che ha come primo criterio di collegamento
la cittadinanza, quando allora era prevalente il criterio del domicilio, sono state trasfuse nel codice
civile del 1865, di cui Mancini fu relatore alla Camera.
Con il nuovo codice civile del 1942 i due principi essenziali del d.i.p. restano gli stessi: la
tendenziale neutralità e bilateralità delle norme di conflitto e il criterio di collegamento della
cittadinanza. Detti principi sono entrati anche nella riforma del 1995, anche se con alcuni correttivi.
Le diversità che si riscontrano sia tra le regole di diritto internazionale privato che tra quelle di
diritto materiale in vigore nei vari stati, fanno si che l’esito di una controversia possa variare a
seconda che a deciderla siano i giudici dell’uno piuttosto che dall’altro stato. Infatti l’espressione
allude al fenomeno della ricerca del tribunale potenzialmente più favorevole, cioè
forum shopping
del giudice davanti a cui può essere conveniente promuovere o accettare il giudizio.
Mentre l’art. 1 della legge 218 usa l’espressione nella maggior parte degli altri
diritto applicabile,
articoli viene usata l’espressione ma è la prima formula la più corretta in quanto
legge applicabile,
il diritto applicabile è l’ordinamento giuridico nel suo complesso e non la singola legge.
La consapevolezza dell’utilità della cooperazione internazionale ai fini di disciplinare le varie
fattispecie di diritto privato in maniera uniforme tra gli stati, ha indotto questi (a coppie o a gruppi)
a dotarsi di regole comuni attraverso la stipulazione di un numero crescente di trattati internazionali.
Queste sono regole di diritto speciale e, in quanto tale, prevalgono su quelle autonomamente poste
dal legislatore nazionale con lo scopo di ridurre il rischio di e sostituire una parte
forum shopping
del diritto materiale di ciascuno stato contraente.
Inoltre, vi sono anche trattati che pongono norme uniformi di diritto internazionale privato, sia
processuale che materiale. A questo scopo vi sono enti internazionali che hanno la funzione di
preparare la stipulazione di accordi fra gli stati, ad esempio la Conferenza dell’Aja sul diritto
internazionale privato e l’Istituto internazionale per l’unificazione del diritto privato (UNIDROIT)
1 In particolare sono: gli artt. 17-31 delle Preleggi, artt. 2505 e 2509 del codice civile e gli artt. 2, 3, 4, 37 e 796-805 del
codice di procedura civile.
2 L’espressione è già presente nella convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle
conflitti di leggi
obbligazioni contrattuali e nel Trattato istitutivo della Comunità europea in relazione alla compatibilità delle regole
applicabili negli stati membri ai conflitti di leggi.
che ha sede a Roma. Ma taluni enti sono investiti di competenze maggiori, ad esempio la Comunità
europea, e mediante atti normativi adottati dai propri organi, possono provvedere a rendere uniformi
talune regole del diritto materiale e del diritto internazionale privato degli stati membri.
Lo strumento attraverso cui vengono adottate dette misure è il regolamento che, oltre ad essere
direttamente applicabile negli ordinamenti nazionali (art. 249 del Trattato della CE), consente di
uniformare completamente le normative dei vari stati (la direttiva infatti necessita di integrazioni
che potrebbero essere diverse da stato a stato). In forza del principio della preminenza del diritto
3
comunitario , le norme di d.i.p. contenute nei regolamenti prevalgono sia su quelle poste dalle
convenzioni internazionali, sia su quelle di d.i.p. nazionali e perfino sulle norme di applicazione
necessaria, ne possono essere disapplicate per motivi di ordine pubblico.
I primi provvedimenti legislativi adottati sulla base dell’allargamento delle materie (art. 65) del
4 sono:
Trattato istitutivo della CE
il regolamento del 29 maggio 2000 n. 1346/2000 sulle procedure di insolvenza;
il regolamento del 29 maggio 2000 n. 1347/2000 (c.d. Bruxelles II) in materia matrimoniale e
responsabilità genitoriale, sostituito dal regolamento (CE) n. 2201/2003 (c.d. Bruxelles II);
il regolamento del 29 maggio 2000 n. 1348/2000 sulla notificazione e la comunicazione negli
stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale;
5
il regolamento del 22 dicembre 2000 n. 44/2001 (c.d. Bruxelles I) concernente la competenza
giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
Le caratteristiche fondamentali dei regolamenti sono:
Prevalgono sulla legge nazionale, pertanto il giudice prima di applicare la legge materiale deve
verificare se esiste una norma del regolamento comunitario e solo in caso contrario può
applicare la norma nazionale.
Le norme di conflitto contenute nel d.i.p. nazionale hanno il carattere della unilateralità della
giurisdizione, perché il legislatore nazionale non può stabilire la competenza del giudice
straniero. Invece i regolamenti hanno il carattere della plurilateralità della giurisdizione, cioè
stabiliscono quando è competente il giudice di una nazione piuttosto che un’altra.
Ritornando alla legge 218, l’art. 2 – Convenzioni internazionali – detta due disposizioni di carattere
generale: “1. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni
internazionali in vigore per l'Italia. 2. Nell'interpretazione di tali convenzioni si terrà conto del loro
6
carattere internazionale e dell'esigenza della loro applicazione uniforme.”
Dalla disposizione in esame si evince che il giudice, prima di applicare la legge italiana, deve
accertare se esistano regolamenti europei o convenzioni internazionali applicabili nel caso di specie,
7 .
in quanto hanno la prevalenza
Bisogna precisare che i trattati internazionali possono essere recepiti, con procedimento speciale, da
un che dispone il rinvio formale al trattato (cioè una legge ordinaria che
ordine di esecuzione
dispone anche la data di entrata in vigore) o con procedimento ordinario, cioè con una legge che
dispone il rinvio materiale al trattato che consiste nell’adattamento delle norme del trattato
all’ordinamento.
3 Frutto di un consolidato orientamento giurisprudenziale (Corte di giustizia comunitaria e Corte costituzionale italiana).
4 Disposto dall’art. 73 M del Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997 che modifica il Trattato sull'Unione europea.
5 Ha sostituito la convenzione di Bruxelles il 27 settembre 1968 sulle stesse materie.
6 Riguardo alla prima disposizione troviamo un paragone nell’art. 53 della legge federale austriaca sul d.i.p. del 1978
“la presente legge federale non incide sulle disposizioni delle convenzioni internazionali” e nell’art. 12 della legge
federale elvetica di d.i.p. del 1987 “Sono fatti salvi i trattati internazionali”.
7 Inoltre, la legge 218 richiama a 4 convenzioni per il diritto applicabile nelle controversie: l’art. 42 per la
in ogni caso
materia della protezione dei minori; l’art. 45 per le obbligazioni alimentari tra componenti di una stessa famiglia; l’art.
57 per le obbligazioni contrattuali; l’art. 59 per i titoli di credito. Queste convenzioni sono sostanzialmente norme
materiali e non solo norme di funzionamento, in quanto regolamentano materie a cui la legge 218 fa espresso rinvio e,
alcune volte, hanno anche disposizioni sulla giurisdizione. 2
TÑÑâÇà| w| Z|ÉätÇÇ| ZxÇà|Äx
con la conseguenza che il procedimento ordinario costituisce l’occasio per cui non si ha una
legis
perfetta aderenza tra ordinamento interno e quello internazionale. L’ordine di esecuzione attribuisce
un carattere speciale alle norme del trattato, anche in relazione al dettato dell’art. 11 della
Costituzione italiana, escludendo che possano venire modificate da norme (salvo che si tratti di
leggi di revoca dell’ordine di esecuzione) confermando in tal modo la loro prevalenza rispetto al
diritto nazionale comune. LA GIURISDIZIONE INTERNAZIONALE
Innanzitutto bisogna fissare due punti: la non universalità della legge italiana e la differenza tra le
nozioni di giurisdizione e competenza.
Sul primo punto i regolamenti Bruxelles I e II e la legge 218/95 partono dall’assunto che l’autorità
giudiziaria può esercitare il proprio compito di (pronunciare il diritto) solo in ordine a una
ius dicere
serie di situazioni (non necessariamente litigiose: giurisdizione volontaria) che presentino un
significativo attacco con il nostro ordinamento configurando un titolo di giurisdizione per il giudice
italiano.
La dell’autorità giudiziaria italiana è determinata in ragione della materia e del
competenza
territorio. Tradizionalmente la determinazione della competenza di ciascun giudice all’interno dello
stato è dato dalla legge nazionale. In seguito, le convenzioni internazionali hanno provveduto a
delimitare l’ambito della giurisdizione degli stati contraenti in ragione della maggiore o minore
intensità dell’attacco alla questione da giudicare con l’ordinamento dell’uno o dell’altro stato. Oggi
i regolamenti non si limitano ad individuare le rispettive sfere di giurisdizione degli stati contraenti,
ma talvolta determinano anche il singolo giudice nazionale competente.
I regolamenti comunitari utilizzano l’espressione competenza per individuare la nozione che nel
8 , ma in realtà il legislatore
linguaggio giuridico italiano si identifica con il termine giurisdizione
europeo considera il territorio comunitario uno spazio unico, come fa il legislatore nazionale per i
9 , come
propri giudici. L’attribuzione della giurisdizione comunitaria ha un carattere esclusivo
avviene per i giudici nazionali, mentre è una giurisdizione residuale quella nazionale che interviene
solo se nessuno dei titoli di giurisdizione comunitari operi a favore di un determinato stato.
Regolamento comunitario 44/2001
10
Il regolamento Bruxelles I , in vigore dal 1° marzo 2002, concerne la competenza giurisdizionale,
il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale tra tutti gli stati
11
membri e per questo (come il Bruxelles II) è definito in quanto disciplina sia la
doppio
giurisdizione che il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni straniere.
L’ambito di applicazione del regolamento riguarda sia la ripartizione della
ratione materiae
giurisdizione tra i giudici dei diversi stati comunitari e sia il reciproco riconoscimento ed esecuzione
delle sentenze. Invece, sotto il profilo personale, in base agli articoli 2, 3 e 4, il
ratione personae,
regolamento si applica sempre e soltanto quando il convenuto è domiciliato in uno degli stati
comunitari (foro generale), mentre è irrilevante la cittadinanza.
L’art. 1.1 esclude dall’ambito di applicazione del regolamento la materia fiscale, doganale e
amministrativa e, nella stessa materia civile e commerciale, l’art. 1.2 esclude anche lo stato e la
capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale dei coniugi, i testamenti e le successioni; i
fallimenti, concordati e procedure affini; la sicurezza sociale; l’arbitrato. Queste esclusioni valgono
8 Il titolo della versione italiana del 2000 parla di competenza giurisdizionale. Questa terminologia riflette quella
francese (lingua nella quale era stata negoziata la convenzione di Bruxelles).
9 Infatti la rubrica dell’art. 6 del regolamento 2201/2003 riporta: “Carattere esclusivo della competenza
giurisdizionale…”.
10 Regolamento 44/2001 del 22 dicembre 2000, pubblicato sulla G.U.C.E. n. L 12 del 16 gennaio 2001. Il suo allegato I
(norme nazionali sulla competenza) e l’allegato II (elenco dei giudici e autorità competenti) sono stati modificati dal
regolamento CE n. 1496/2002, pubblicato sulla G.U.C.E. n. L 225 del 22 agosto 2002, 13.
11 Sono 25: Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo,
Regno Unito, Spagna e Svezia e dal 1° maggio 2004 si sono aggiunti Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia,
Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia, Ungheria e Danimarca.
3
TÑÑâÇà| w| Z|ÉätÇÇ| ZxÇà|Äx
solo se costituiscono l’oggetto principale della controversia, ma non quando queste materie sono
sottoposte al giudice per via incidentale.
La distinzione tra domiciliati e non domiciliati è essenziale. I domiciliati in territorio comunitario
non possono invocare le norme sulla competenza giurisdizionale di d.i.p. dei singoli stati membri
(norme nazionali), ad esempio per l’Italia la legge 218, ma è lo stesso regolamento 44/2001 a
ripartire la competenza giurisdizionale tra gli stati comunitari.
Il criterio generale per l’individuazione del giudice competente è quello del foro del domicilio del
convenuto, ma sono previsti anche di fori alternativi. Viceversa, se il convenuto non è domiciliato
nel territorio di uno Stato membro, la competenza è disciplinata dalle norme di d.i.p. di ciascuno
Stato (competenza residua).
La giurisdizione disciplinata dal regolamento è suddivisa in 5 fattispecie:
foro generale del domicilio (art. 2),
foro speciale, alternativo al domicilio, in 7 casi tassativi ed è una facoltà dell’attore (art. 5),
foro speciale o imperativo, alternativo al domicilio, ma è una facoltà dell’attore parte debole se
questi è un assicurato, consumatore o lavoratore (sezioni 3, 4 e 5),
foro esclusivo (art. 22) in 5 casi tassativi, tale attribuzione produce effetto anche qualora il
convenuto non sia domiciliato in territorio comunitario;
foro scelto dalle parti (art. 23), anche se il solo attore ha domicilio in territorio comunitario.
Chiunque sia domiciliato nel territorio di un determinato Stato membro può, indipendentemente
dalla propria nazionalità ed al pari dei cittadini di questo Stato, addurre nei confronti di tale
convenuto le norme sulla competenza in vigore nello Stato medesimo, in particolare quelle indicate
(art. 4.2). È un principio che vieta di discriminare chi è domiciliato in altri stati
nell'allegato I
comunitari rispetto a chi è domiciliato nel proprio stato e riguarda le persone fisiche, giuridiche ed
enti sprovvisti di personalità giuridica di carattere associativo e non. Ad esempio un italiano
domiciliato in Italia potrà, nei confronti di un americano domiciliato in USA, agire nel Regno Unito
invocando le disposizioni inglesi relative alla competenza basata su un atto di citazione notificato o
comunicato al convenuto durante il suo soggiorno temporaneo a Londra.
La determinazione del domicilio delle persone fisiche è demandata dal regolamento agli stati
Qualora una parte non sia domiciliata nello Stato membro il giudice adito, per stabilire se
membri.
ha il domicilio in un altro Stato membro, applica la legge di quest'ultimo Stato. Quindi, per fare
un’ipotesi estrema, una dopo l’altra le leggi di tutti gli stati membri.
La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato
membro, nel caso di competenze speciali o fori speciali cioè fori alternativi a quello generale del
domicilio che mirano a valorizzare la presenza di un collegamento stretto tra l’organo
giurisdizionale e la controversia al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia.
Ai sensi dell’art. 5 vi sono sette casi di fori speciali, in cui l’attore ha la facoltà scegliere, in
alternativa al foro generale del convenuto (ratione anche uno speciale in relazione alla
personae),
materia trattata (ratione Ad esempio se viene adito il giudic
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Diritto privato - il diritto internazionale privato
-
Diritto internazionale privato
-
Diritto internazionale
-
Diritto internazionale