Il contratto
Il contratto è un accordo a struttura bilaterale operante nel settore dei rapporti patrimoniali: è questo che caratterizza il contratto e lo distingue dal negozio giuridico. Innanzitutto affrontiamo il profilo della causa del contratto.
La causa del contratto
Di causa il diritto romano non ne parlava affatto perché prevedeva solo una serie di atti e negozi formali e quindi il tema della causa non è proprio affrontato: è qualcosa su cui incominciano a riflettere gli studiosi di diritto naturale e del diritto canonico. È un tema molto importante perché la causa del contratto va ad individuare la giustificazione del contratto ed è quindi il meccanismo più importante per operare un controllo sugli atti di autonomia negoziale: è proprio operando sul profilo causale che ci rendiamo conto del perché dell'autonomia negoziale, perché la causa è la funzione dell'atto e quindi la giustificazione dell'operazione posta in essere.
Significato di causa del contratto
Cosa si intende per causa del contratto? È uno dei requisiti essenziali del contratto, ma sul modo di intendere la causa ci sono stati molti dibattiti, ma comunque ancora non c'è un orientamento unanime.
Causa del codice del 1865, modellato su quello napoleonico (inizio 800): non si parla di causa del contratto ma si discorre di causa lecita per obbligarsi. È intesa come scopo perseguito dal singolo contraente nell'assumere l'obbligazione attraverso lo strumento contrattuale: dunque una concezione soggettiva del profilo causale in quanto si faceva riferimento alla volontà delle parti.
Codice vigente 1942: l’articolo afferma che la causa è un requisito fondamentale del contratto; esso esprime un diverso modo di guardare all'autonomia negoziale e contrattuale, in quanto tiene presente l'evoluzione dei rapporti economici e l'emergere di un diverso tipo di esigenza nell'ambito degli stessi, ossia la tutela dell'affidamento che porta al ridimensionamento del dogma volontaristico (oggettivizzazione del regolamento contrattuale).
Confronto tra codice del 1865 e codice del 1942
Con il codice del 1865 si aveva una concezione soggettiva della causa (che portava ad una visione atomistica del meccanismo contrattuale, perché se c'erano più obbligazioni bisognava andare a vedere la causa di ogni singola obbligazione): il contratto era visto come un’obbligazione e la causa si risolveva nello scopo che induce il soggetto alla conclusione del contratto, cioè il contratto era valutato dal punto di vista dei contraenti (causa compratore raggiungimento della proprietà della cosa; causa venditore conseguimento del prezzo).
Con l’entrata in vigore del codice civile del 1942, il contratto non è visto più come una mera obbligazione e la causa si risolveva prima nella del negozio, poi nella ragione economica-giuridica riguardante quegli atti negoziali che realizzavano una funzione socialmente utile, la cui causa (tipica) era già disciplinata dall’ordinamento.
La regolamentazione posta in essere dalle parti era tutelata se oltre ad essere lecita era anche portatrice di finalità generali fissate dall’ordinamento del quale costituiva uno strumento di attuazione, così da negare la tutela a quei negozi che erano improduttivi.
Il ruolo della causa nel contratto
Pertanto la causa aveva il ruolo di controllare che i fini perseguiti dai contraenti fossero coerenti con quelli generali fissati dall’ordinamento; quindi il passaggio dalla concezione soggettiva a quella oggettiva rappresenta lo spostamento della valutazione del contratto dal punto di vista dei contraenti a quello dell’ordinamento.
La causa quindi è la funzione, il ruolo che quello schema contrattuale può ed è in grado di realizzare nel sistema giuridico: così la causa finiva per identificarsi col tipo contrattuale, cioè con l’astratto schema regolamentare che racchiude l’operazione posta in essere dai privati.
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