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Diritto privato comparato - il contratto e la causa Pag. 1
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CONTRATTO

Il contratto è un accordo a struttura bilaterale operante nel settore dei rapporti patrimoniali: è questo che caratterizza il contratto e lo distingue dal negozio giuridico. Innanzitutto affrontiamo il profilo della causa del contratto. Di causa il diritto romano non ne parlava affatto perché prevedeva solo una serie di atti e negozi formali e quindi il tema della causa non è proprio affrontato: è qualcosa su cui incominciano a riflettere gli studiosi di diritto naturale e del diritto canonico. È un tema molto importante perché la causa del contratto va ad individuare la giustificazione del contratto ed è quindi il meccanismo più importante per operare un controllo sugli atti di autonomia negoziale: è proprio operando sul profilo causale che ci rendiamo conto del perché dell'autonomia negoziale, perché la causa è la funzione dell'atto e quindi la giustificazione dell'operazione.del mercato e dei diritti dei consumatori. La causa del contratto, secondo il codice vigente, è intesa come l'interesse che le parti intendono perseguire attraverso l'assunzione dell'obbligazione contrattuale. Si tratta quindi di una concezione più oggettiva della causa, che tiene conto non solo della volontà delle parti, ma anche delle esigenze del mercato e della tutela dei diritti dei consumatori.

dell'affidamento che porta al ridimensionamento del dogma volontaristico (oggettivizzazione del regolamento contrattuale). Con il codice del 1865 si aveva una concezione soggettiva della causa (che portava ad una visione atomistica del meccanismo contrattuale, perché se c'erano più obbligazioni bisognava andare a vedere la causa di ogni singola obbligazione): il contratto era visto come un'obbligazione e la causa si risolveva nello scopo che induce il soggetto alla conclusione del contratto, cioè il contratto era valutato dal punto di vista dei contraenti (causa compratore raggiungimento della proprietà della cosa; causa venditore conseguimento del prezzo). Con l'entrata in vigore del codice civile del 1942, il contratto non è visto più come una mera obbligazione e la causa si risolveva prima nella del negozio, poi nella ragione economica-giuridica riguardante quegli atti negoziali che realizzavano una funzione socialmente ragione economico-sociale utile.

la cui causa (tipica) era già disciplinata dall'ordinamento.

La regolamentazione posta in essere dalle parti era tutelata se oltre ad essere lecita era anche portatrice di finalità generali fissate dall'ordinamento del quale costituiva uno strumento di attuazione, così da negare la tutela a quei negozi che erano improduttivi.

Pertanto la causa aveva il ruolo di controllare che i fini perseguiti dai contraenti fossero coerenti con quelli generali fissati dall'ordinamento; quindi il passaggio dalla concezione soggettiva a quella oggettiva rappresenta lo spostamento della valutazione del contratto dal punto di vista dei contraenti a quello dell'ordinamento.

La causa quindi è la funzione, il ruolo che quello schema contrattuale può ed è in grado di realizzare nel sistema giuridico: così la causa finiva per identificarsi col tipo contrattuale, cioè con l'astratto schema regolamentare che racchiude.

L'operazione posta in essere dai privati. Per non incorrere in tale errore, si è preferito ravvisare nella causa la funzione economico-individuale: si fa riferimento non a ciò che le parti vogliono, ma a ciò che il concreto atto, nel modo in cui è stato oggettivamente predisposto, può realizzare.

Col termine individuale si pone l'accento non su una concezione soggettiva della causa, ma legata al particolare assetto di interessi: quindi bisogna riflettere sugli interessi in concreto perseguiti dalle parti per il modo in cui esse hanno delineato il regolamento, considerandolo nella sua totalità e unitarietà.

La causa tuttavia può anche essere identificata dalla sintesi degli effetti diretti (cioè quelli voluti dal soggetto agente, in cui c'è la congruenza tra l'effetto e la volontà del soggetto) ed essenziali, dove per sintesi si intende la relativizzazione degli effetti con riferimento al

concreto negozio. Questa funzione giuridica si risolve solo nella sintesi degli effetti essenziali, che sono solamente quelli che caratterizzano la fattispecie posta in essere, senza i quali cioè una qualsiasi fattispecie (ad es. la compravendita) avrebbe un altro tipo di effetto. Si tratta della c.d. minima unità effettuale, senza la quale non vi è quel tipo di contratto, ma solo un atto con diversa funzione. In definitiva si può dire che la causa è costituita dall'incontro del concreto interesse con gli effetti essenziali del contratto: in questa prospettiva si annulla la distanza tra la causa come funzione economico-individuale e la causa come sintesi degli effetti essenziali. Pertanto la problematica del negozio indiretto ha un valore residuale nell'ambito del concetto di causa quale funzione economico-individuale: infatti serve solo a farci capire la necessità di ancorare il concetto di causa non ai modelli astratti ma al concreto negozio.

regolamento di interessi, tenendo presenti tutte le caratteristiche del regolamento. Il negozio indiretto, inteso come uno schema tipico per raggiungere uno scopo non riconducibile a quel dato tipo negoziale, non rappresenta una situazione anomala: infatti il modello di organizzazione degli interessi è quello conseguito dal legislatore, ma il concreto interesse è diverso da quello normalmente perseguito dai contraenti. Un esempio è il mandato, che se irrevocabile e senza obbligo di rendiconto, potrebbe essere effettuato per realizzare un trasferimento della proprietà: con riferimento a tale interesse bisogna effettuare i controlli di liceità e meritevolezza; inoltre non si può nemmeno escludere la possibilità di applicare norme proprie dellacompravendita in quanto c'è il rifiuto della tecnica della sussunzione. Con il ricorso a tale tecnica, infatti, si finisce per non dare la soluzione giusta perché si ignorano quei

profiliche sono importanti per il caso concreto, ma che non lo sono ragionando in astratto.Il mandato quindi è un'operazione che sottende un certo tipo di interesse, ma se inserisco delle clausole come in questo caso, la posizione in cui si trova il mandatario è differente rispetto a quella che normalmente caratterizza il rapporto di mandato, perché non c'è l'obbligo di rendiconto.Tutto questo fa sì che lo schema sia utilizzato per realizzare nella pratica un interesse diverso e ulteriore rispetto a quello che normalmente sottende al rapporto di mandato.Differenza tra causa e motivo.I motivi sono tutto ciò che non assumono rilevanza causale, cioè le motivazioni che effettivamente spingono le parti a concludere il contratto: posso acquistare il bene perché voglio fare un investimento, voglio procurarmi una seconda casa al mare (CAUSA INTESA NELLO SCHEMA TIPICO).C'è inoltre una diversità di disciplina:

mentre la causa è elemento essenziale del negozio ed è rilevante a molteplici fini, i motivi sono normalmente irrilevanti, salvo se illeciti e comuni a entrambe le parti. Invece se la causa è intesa quale SINTESI DEGLI EFFETTI ESSENZIALI, il motivo costituisce il concreto interesse di una o di entrambe le parti non dedotto nel concreto regolamento da esse predisposto. Astrazione causale. Il nostro ordinamento è retto dal principio di causalità: ogni attribuzione deve avere una sua valida giustificazione causale. Non è sufficiente che le parti si accordino al fine della validità dell'atto (mero consenso), in quanto gli atti di autonomia non sono meritevoli di tutela in sé, ma solo nella misura in cui realizzano interessi meritevoli di tutela. Dunque è da escludere la configurabilità dei negozi o contratti astratti, cioè quegli atti negoziali per i quali si possa prescindere dall'elemento.causale: è soprattutto inconfigurabile l'astrazione causale se inchiave assoluta (astrazione assoluta o sostanziale). È vero inoltre che in alcune ipotesi il problema legato alla causa si atteggia in modo peculiare e diverso da quello che abbiamo esaminato fino ad ora:
  1. compravendita→ il trasferimento del diritto trova la sua giustificazione causale in un assetto più complesso, perché al trasferimento del diritto corrisponde il pagamento di una somma di denaro;
  2. mandato un soggetto si obbliga a compiere atti giuridici nell'interesse e a volte anche in nome di un altro soggetto;
  3. donazione l'effetto dell'arricchimento di un soggetto trova la sua giustificazione nel c.d. spirito di liberalità.
Si tratta tutti di contratti che hanno una causa interna e questa causa incide profondamente sulla validità dell'atto. Abbiamo però ipotesi in cui l'incidenza del profilo causale varia a seconda dei modi inc.d. pagamento traslativo oppure i c.d. contratti attributivi di esecuzione. Esempio: con il mandato abbiamo visto che un soggetto si obbliga a compiere atti giuridici nell'interesse di un altro soggetto, ma non necessariamente in nome di quest'ultimo. Se il mandatario (rappresentante) ha la PROCURA, gli effetti dell'atto che compie con il terzo si riflettono immediatamente e direttamente sulla sfera giuridica del mandante (rappresentato). Se non c'è procura il mandatario sarà obbligato a compiere un nuovo atto per trasferire al mandante l'effetto dell'atto che aveva compiuto. Tale atto successivo avrà quindi una causa esterna perché si giustifica nell'ambito di un'operazione negoziale più complessa che parte dal mandato e che va al compimento di un atto che è stato posto in essere in esecuzione del mandato stesso (astrazione relativa o semplice). Nel pagamento traslativo, iltrasferimento è fatto in attuazione di un precedente rapporto; nel contratto attributivo di esecuzione, la sua giustificazione nasce dal fatto che un soggetto ha agito
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Publisher
A.A. 2007-2008
4 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/02 Diritto privato comparato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato comparato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trieste o del prof Fiorentini Francesca.