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DIRITTO PRIVATO

LEZIONE 1 E 2

DIRITTO: obiettivo: se 2 interessi contrapposti hanno un conflitto, il suo obiettivo è trovare una situazione di

equilibrio.

DIRITTONORMEREGOLE

DIRITTO composto da LEGGE: è il testo scritto che contiene delle NORME =COMANDO, risolve

astrattamente un conflitto di interessi.

Le norme hanno efficacia ERGA OMNES= rivolti a tutti.

Se sorge un conflitto le norme vengono sottoposte all’ordinamento giudiziario o giudice: organo terzo il cui

compito è risolvere un conflitto d’interessi tra privati.

ETICA sta alla morale come il comportamento dei soggetti sta al diritto.

LA LEGGE impone un comandamento giuridico il comportamento etico non fa parte del diritto.

Qualsiasi aggregazione sociale deve darsi delle regole di diritto che non etiche, quindi tutti sono obbligati a

rispettarle.

FONTI DEL DIRITTO

1- NORME COMUNITARIO: Direttive e Regolamenti.

2- COSTITUZIONE

3- 5 TIPI DI CODICI

4- LEGGI

5- REGOLAMENTI

6- USI E CONSUETUDINI

CODICE CIVILE: 1942

Sei libri

1- PERSONE E FAMIGLIA

2- DELLE SUCCESSIONI

3- DELLA PROPRIETà

4- DELLE OBBLIGAZIONI

5- DEL LAVORO

6- TUTELA DEI DIRITTI

• Codice napoleonico

Codice civile

 Codice di commercio

 Codice Penale

 Codice di procedura civile

 Codice di procedura penale

 2

• PERSONALITA’ DEL DIRITTO e PRINCIPIO DI TERRITORIALITA’ DEL DIRITTO

• DIRITTO PUBBLICO E DIRITTO PRIVATO

• DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO

• DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

ORDINAMENTI GIURIDICI, 4 FAMIGLIE o GRUPPI.

• FAMIGLIA ROMANO GERMANICA

• FAMIGLIA DEI PAESI DEL COMMON LOW

• ORDINAMENTI A FONDAMENTO RELIGIOSO

• ORDINAMENTI SOCILIASTI

ORGANI DELL’ UE

• Parlamento Europeo

• Consiglio

• Commissione

• Corte di giustizia

• 4 LIBERTA’ FONDAMENTALI SU CUI SI BASA IL DIRITTO COMUNITARIO

• REGOLAMENTI E DIRETTIVE

LEZIONE 3

• Fatto giuridico

• Fattispecie

SEMPLICE

COMPLESSA

• Il fatto giuridico comprende:

Atto giuridico: si verifica la volontà del soggetto

Fatto giuridico in senso stretto: indipendentemente dalla volotà del soggetto

• ATTO GIURIDICO: classificati in

Atti negoziali

 Atti non negoziali

 Atti dovuti

 3

• ALTRA CLASSIFICAZIONE IN:

Atti leciti

Atti illeciti

• I Rapporti di cortesia

• La prova dei fatti giuridici PAG 131

I MEZZI DI PROVA: la prova documentale, scritture contabili ecc

N.B : LE PRESUNZIONI, LE CONFESSIONI, IL GIURAMENTO

• La pubblicità dei fatti giuridici

PUBBLICITA’ NOTIZIA

PUBBLICITA’ COSTITUTIVA

PUBBLICOITA’ DICHIARATIVA

• La trascrizione

• La norma giuridica pag 108

SANZIONABILITA’

 GENERALITA’

 ASTRATEZZA

• Capacità d’agire

• Capacità giuridica

LEZIONE 4

PARTE SECONDA: PERSONA E FAMIGLIA

• IV. I SOGGETTI DEL DIRITTO PRIVATO

LA PERSONA FISICA

 LA PERSONA GIURIDICA

• V. FAMIGLIA E MATRIMONIO

IL DIRITTO DI FAMIGLIA E IL MATRIMONIO

 IL MATRIMONIO: RAPPORTI PERSONALI E PATRIMONIALI

 LA CRISI DEL MATRIMONIO: SEPARAZIONE E DIVORZIO

 FILIAZIONE E ADOZIONE

• VI. SUCCESSIONU MORTIS CAUSA

• DIRITTO AL NOME: ART 6 c.c: se il figlio non viene riconosciuto il nome viene dato dallo Stato civile. 4

• STRUTTURA DEL LIBRO I (primo) del c.c PAG 149

• DIFFERENZA TRA:

DOMICILIO : 1 o più

 RESIDENZA : 1 sola

 DIMORA

• LA PARENTELA E L’AFFINITA’

LINEA DI PARENTELA: RETTA E COLLATERALE

 LIMITE ALLA PARENTELA

• CITTADINANZA: Status che determina l’appartenenza al popolo ed al quale la costituzione collega

diritti e doveri

COME SI ACQUISTA?

- IUS SANGUINIS

- IUS SOLI

• MORTE – COMMORIENZA

• SCOMPARSA  2 ANNI  ASSENZA  10 ANNI  MORTE PRESUNTA

• INCAPACITA’: ASSOLUTA E RELATIVA

1- MINORE ETA’

2- INTERDIZIONE

3- INABILITAZIONE

4- AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: è una persona che per particolari ragioni non riesce a curare

i propri interessi, meno grave delle altre forme es. anziano di 90 anni, si limita ad affiancare all’

anziano una persona che le permette di gerstire al meglio i suoi interessi

5- INCAPACITA’ NATURALE :

• REGISTRI DI STATO CIVILE PAG 167

• I DIRITTI DELLA PERSONALITA’

RILIEVO COSTITUZIONALE

 CARATTERISTICHE DEI DIRITTI DELLA PERSONALITA’

 IL DIRITTO ALLA VITA E ALL’INTEGRITA’ FISICA

 DIRITTO AL NOME

 DIRITTO ALL’ IMMAGINE art 10

 DIRITTO ALLA RISERVATEZZA O PRIVACY

 5

LEZIONE 5

• PERSONE:

- GIURIDICHE VEDI PAG 150 SCHEMA

- FISICHE

• ART 13 c.c  Sono persone giuridiche anche le società ma sono regolate nel libro V

• LIBRO PRIMO C.C TITOLO 2: PERSONE GIURIDICHE che non hanno scopo di lucro

SONO:

ASSOCIAZIONI: importante è l’organizzazione ossia l’attività degli associati

 FONDAZIONI: punto più importante è il patrimonio

N.B HANNO ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI PERSONALITA’ GIURIDICA

ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE

 COMITATI

 SONO SOGGETTI DEL DIRITTO MA NON SEGUONO IL PROCEDIMENTO FORMALE

DELLE PRIME DUE

IMPRESE SOCIALI-VOLONTARIATO

 ONLUSk

• ENTI :

1) PERSONE GIURIDICHE : associazioni e fondazioni

2) NON PERSONIFICATE : associazioni non riconosciute e comitati ne sono un esempio

CAPACITA’ GIURIDICA PARZIALE

• 1) PERSONA GIURIDICA

AUTONOMIA PATRI. PERFETTA

 ATTO COSTITUTIVO (art 14)

 STATUTO (art 16)

 ISCRIZIONE REGISTRO DELLE IMPRESE: IMPO. NEI CONFRONTI DEI TERZI

STESSO PROCEDIMENTO PER ASSOCIAZIONI (HANNO AUTONOMIA PATRI. IMPERFETTA) E

FONDAZIONI IDEM ANCHE PER ATTO COSTUTIVO E STATUTO.

UNICA ECCEZIONE NELLE FONDAZIONI: PUO’ ESSERE COSTUTITA PER TESTAMENTO

• ONLUS

• NEGOZIO GIURIDICO

persona fisica che scrive o dice qualcosa dopo averci pensato

 tocca il problema di MANIFESTAZIONE DEL PENSIEROposta alla base dell’autonomia

 privata, poiché è immateriale

è alla base della teoria dell’atto giuridico

• ATTI UMANI E VOLONTARI MODIFICATIVI DELLA REALTA’ GIURIDICA

CONTRATTO

 TESTAMENTO

 6

MATRIMONIO

• NEGOZIO GIURIDICO :

RECETIZZIO E NON RECETIZZIO

 INTER VIVOS (persone viventi) E MORTIS CAUSA (causa morte, es. TESTAMENTO),

 IMPO perché certe regole sono a diverse a seconda che esso sia inter vivos o mortis

causa

PATRIMONIALE: il negozio giuridico non è indifferente per gli effetti che ha sul patrimonio

 NON PATRIMONIALI

 TITOLO GRATUITO E TITOLO ONEROSO

• ELEMENTI DEL NEGOZIO GIURIDICO:

ESSENZIALI: volontà, oggetto, causa e forma.

 ACCIDENTALI: condizione, termine, modo

N.B SE UNO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI NON C’E’: NULLITA’: rientra in una categoria più

generale la

INVALIDITA’: composta da NULLITA’sanzione più grave E ANNULABILITA’ sanzione meno efficace

• VIZI DELLA VOLONTA’: PAG 236

ERRORE

 VIOLENZA

 DOLO

• GLI ISTITUTI DI DIRITTO DI FAMIGLIA REGOLATI DAL LIBRO 1 DEL C.C SONO:

FAMIGLIA

 MATRIMONIO

 FILIAZIONE: regola i rapporti tra genitori e figli

 ADOZIONE

N.B: Nel libro 1 la disciplina del DIVORZIO non c’è troviamo solo i casi di scioglimento del matrimonio.

Esso è regolato da una LEGGE SPECIALE.

LA FILIAZIONE: regola e affida la gestione degli interessi dei figli ai genitori, in quanto i figli incapaci.

Regolata dal libro 1

ISTITUTO DELL’ADOZIONE: per costituire un rapporto giuridico di filiazione

ART 29 COST: La Repubblica RICONOSCE i diritti della famiglia come società naturale fondata sul

matrimonio. RICONOSCE, significato: una situazione che il diritto non crea ma che riconosce

come pre-esistente, poiché è una società naturale che nasce prima del diritto, il quale prevede che essa sia

fondata sul MATRIMONIO è l’istituzione fondatrice della famiglia, esso è fondato sull’uguaglianza morale e

giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare (Comma 2, Art 29 cost) 7

• DIRITTO DI FAMIGLIA:

segue maggiormente il progresso e l’evoluzione sociale

 è la parte più difficile da regolare

 il legislatore si è sempre tirato fuori dal regolare tutto ciò è ha lasciato alla religione il

 compito di regolare il matrimonio come atto.

• MATRIMONIO RELIGIOSO

Quando non c’era negli stati cristiani, l’unico metodo per sciogliere il matrimonio era

 accertare la nullità.

con la riv. francese per la prima volta viene regolato il matrimonio come un CONTRATTO

 CIVILE o RAPPORTO CIVILE, esso quindi ha solo due secoli di storia poiché nasce con il

CODICE DI NAPOLEONE.

• DIFFERENZA TRA MATRIMONIO CANONICO E CIVILE

• IL MATRIMONIO CONCORDATARIO, è il matrimonio canonico, si celebra una sola volta in chiesa

davanti ad un ministro del culto, esso produce anche effetti civili. Esso vale quindi sia come

MATRIMONIO CANONICO e come MATRIMONIO CIVILE.

• VEDI BENE TERMINOLOGIA SU DIVORZIO E SU MATRIMONIO

SE MATRIMONIO CIVILE: il tribunale può sciogliere tutti gli effetti del matrimonio

 SE MATRIMONIO CONCORDATARIO: il tribunale può far cessare solo gli effetti civili del

 matrimonio concordatario

• CARATTERISTICHE DEI NEGOZI DEL DIRITTO FAMILIARE

PERSONALISSIMI

 FORMALI

 NOMINATI

 LEGGITTIMI

• DEFINIZIONE DI MATRIMONIO

• MATRIMONIO COME ATTO E COME RAPPORTO

Il matrimonio come rapporto è inteso come i diritti e gli obblighi che i coniugi devono necessariamente

osservare. In questo caso non si può fare alcuna distinzione tra matrimonio civile e matrimonio

concordatario, poiché i rapporti giuridici che ne scaturiscono sono in ogni caso identici.

Il matrimonio come atto ha una struttura complessa che vede l'intervento di diversi soggetti, oltre ai

nubendi, e si forma attraverso una procedura che inizia con le pubblicazioni e culmina nella celebrazione

dell'atto;

nel nostro ordinamento abbiamo due tipi di atto matrimoniale:

. il matrimonio civile celebrato innanzi all'ufficiale di stato civile

1 ,

il matrimonio concordatario celebrato innanzi ad un ministro del culto cattolico

2. , .

• PROMESSA DI MATRIMONIO 8

• CONDIZIONI NECESSARIE PER CONTRARRE MATRIMONIO

• MATRIMONIO PUTATIVO:

NEL DIRITTO CIVILE: Se c’è una buona fede da parte di uno dei coniugi esso è valido dal

 momento della contrazione al momento della sentenza di nullità. La buona fede è

necessaria solo al momento della celebrazione

NEL DIRITTO CANONICO: la buona fede deve esserci per entrambi i coniugi

• COSA SUCCEDE AL MATRIMONIO IN CASO DI MORTE PRESUNTA?

• MATRIMONIO

RAPPORTI PERSONALI

 RAPPORTI PATRIMONIALI: Si fissa il regime patrimoniale della famiglia, il sistema è

 articolato sulla scelta tra comunione e separazione dei beni. Lo stato patrimoniale è

annotato nello STATO CIVILE

• L’IMPRESA FAMILIARE E LA COMUNIONE TACITA FAMILIARE

LEZIONE 6

ART 143 CC- DIRITTI E DOVERI RECIPROCI DEI CONIUGI

Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.

Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione

nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.

Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro

professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.

ART 143 BIS – COGNOME DELLA MOGLIE

La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che

passi a nuove nozze.

Art. 144. CC - INDIRIZZO DELLA VITA FAMILIARE E RESIDENZA DELLA FAMIGLIA

I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le

esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.

A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.

Art. 145. CC - INTERVENTO DEL GIUDICE.

In caso di disaccordo ciascuno dei coniugi può chiedere, senza formalità, l'intervento del giudice il quale,

sentite le opinioni espresse dai coniugi e, per quanto opportuno, dai figli conviventi che abbiano compiuto il

sedicesimo anno, tenta di raggiungere una soluzione concordata.

Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerna la fissazione della residenza o altri affari essenziali, il

giudice, qualora ne sia richiesto espressamente e congiuntamente dai coniugi, adotta, con provvedimento

non impugnabile, la soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze dell'unità e della vita della famiglia.

Art. 146. CC - ALLONTANAMENTO DALLA RESIDENZA FAMILIARE.

Il diritto all'assistenza morale e materiale previsto dall'articolo 143 è sospeso nei confronti del coniuge che,

allontanatosi senza giusta causa dalla residenza familiare rifiuta di tornarvi. 9

La proposizione della domanda di separazione, o di annullamento, o di scioglimento o di cessazione degli

effetti civili del matrimonio costituisce giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare.

Il giudice può, secondo le circostanze, ordinare il sequestro dei beni del coniuge allontanatosi, nella misura

atta a garantire l'adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 143, terzo comma, e 147.

PAG 293 

TABELLA DEI REGIMI PATRIMONIALI: quali sono i regimi patrimoniali della famiglia?

POSSIBILE DOMANDA: quali sono i beni che restano personali e quelli che vanno in comunione dei beni

ART 177 C.C: BENI CHE COSTITUISCONO OGGETTO DELLA COMUNIONE

ART 179 C.C : BENI PERSONALI

COMUNIONE DEI RESIDUI: comunione di ciò che resta sul conto corrente al momento dello scioglimento

della comunione  Ai sensi dell'art. 178, i beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituta

dopo il matrimonio e gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente, si considerano oggetto

della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa. Questa comunione, che ha la

peculiarità di formarsi al momento del suo scioglimento, è detta, per questo, comunione differita o

comunione de residuo.

ART 191 C.C : SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE LEGALE: i coniugi possono sempre decidere di

sciogliere la comunione

Se IMPRESA FAMILIARE ART 230 BIS: il fallimento fa sciogliere la comunione, si usa se non sono

presenti configurazioni diverse

FONDO PATRIMONIALE

PAG 301: importanza della donna anche se casalinga

CRISI DEL MATRIMONIO: fenomeno abbastanza recente, nel momento in cui la convivenza diventa

invivibile:

NULLITA’

 SEPARAZIONE

 DIVORZIO

IL DIRITTO CANONICO, aveva sviluppato la SEPARAZIONE PERSONALE facendo venire meno uno degli

obblighi del matrimonio  LA COABITAZIONE : si pensava, i due si sposavano poi uno dei due vuole

andare a fare l’eremita vicino ad una montagna senza che venisse meno il matrimonio, cosi  si è stabilito

che la SEPARAZIONE PERSONALE non sciogliesse il matrimonio  il parroco autorizza cosi i coniugi a

vivere separati. Quando Napoleone fa il codice napoleonico

considera il matrimonio come contratto civile  SE NOI DICIAMO CHE IL MATRIMONIO E’ UN

CONTRATTO: applichiamo ad esso gli stessi criteri del contratto, quindi esso può essere sciolto per

ADEMPIMENTO E MUTUO CONSENSO.

PRIMA LEGGE FRANCESE SUL MATRIMONIO  DIVORZIO, viene introdotto esclusivamente il divorzio,

ciò significava lasciare fuori tutti i cattolici dal diritto di famiglia  allora Napoleone nel codice del 1805 lascia

il divorzio e affianca ad esso la SEPARAZIONE, che può essere richiesta per le stesse cause del

DIVORZIO.  GLI ISTITUTI DELLA SEPARAZIONE E DEL

DIVORZIO NASCONO QUINDI PARALLELAMENTE

CODE DE NAPOLEON  RESTAURAZIONE  AUSTRIA domina ed essa è CATTOLICA

Con l’AUSTRIA: il divorzio viene abolito, resta la separazione.  non c’è il divorzio come fanno 2 coniugi

che vogliono sciogliersi dal matrimonio ? 10

Usano la nullità del matrimonio, fino all’introduzione del divorzio le cause di nullità erano degli escamotage

per scioglierlo poiché non si poteva divorziare.

DA SEPARAZIONE SANZIONE: prima la può chiedere solo il coniuge innocente

A SEPARAZIONE RIMEDIO: la separazione è un male, il chiedere la separazione può essere solo una

sanzione  QUINDI STESSA MATERIA CHE SI APPLICA NEL CONTRATTO  INADEMPIMENTO

DEGLI OBBLIGHI MATRIMONIALI = INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DEL CONTRATTO .

Entrambi i coniugi la possono richiedere

 CON IL TEMPO LA SEPARAZIONE DA SANZIONE DIVENTA UN RIMEDIO, per la tollerabilità della

convivenza e stessa cosa il divorzio che viene visto anch’esso come un rimedio.

IL DIVORZIO DIVENTA IL METODO MIGLIORE PER MISURARE IL FALLIMENTO DEL MATRIMONIO.

LA SEPARAZIONE DA ALTERNATIVA AL DIVORZIO, DIVENTA IL PRESUPPOSTO PER IL DIVOZIO

DOPO 3 ANNI DI SEPARAZIONE O SI TORNA INSIEME O DIVORZIO.

CRISI DEL MATRIMONIO: fenomeno abbastanza recente, nel momento in cui la convivenza diventa

invivibile:

NULLITA’

 SEPARAZIONE

 DIVORZIO

• CAUSE DELLA SEPARAZIONE E DEL DIVORZIO: PAG 307

• SEPARAZIONE: Giudiziale e Consensuale

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Tonio9517 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Franceschelli Vincenzo.
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