Cap. 1: Il diritto privato
Definizione e funzione del diritto
Il diritto è un sistema di regole unitario per la soluzione dei conflitti tra gli uomini. Ogni regola deve essere applicata in modo coordinato con tutte le altre e tutti gli altri codici. La sua funzione è quella di proibire l'uso della violenza per la soluzione dei conflitti, per risolverli invece con l'applicazione di regole predeterminate (sistema), e questi sistemi di regole mutano nel tempo e nello spazio.
Occorre perciò un'organizzazione, cioè riconoscere ad una autorità la funzione di creare regole e ad un'altra invece la funzione di applicare quelle regole per risolvere i conflitti. Lo stato (autorità nazionale, come parlamento e governo), la Comunità Europea (sovranazionale, come il consiglio), le regioni e gli enti locali (autorità infrastrutturali, come consigli regionali, provinciali, comunali) creano regole e un separato organo dello stato (l'autorità giudiziaria) e della CE (corte di giustizia) applicano queste regole.
Regole sociali e norme giuridiche
Abbiamo regole sociali, quindi regole non obbligatorie (regole morali, religiose e del costume) la cui osservanza dipende dalla volontà dei soggetti interessati (no sanzione, es. tradimento), a differenza delle norme giuridiche che sono regole coattive o obbligatorie in quanto la loro osservanza viene imposta dallo stato con la previsione di una sanzione, in caso di violazione, a carico dei trasgressori. Il diritto si distingue per il carattere della coercitività: impone l'osservanza delle proprie regole; ogni norma ha una sua forza cogente (coattivo, obbligatorio).
Legittimazione del diritto
- Formale: vi è l'autorità che lo emana e quella che lo fa osservare.
- Sostanziale: avviene grazie al consenso, vige perché è accettato; è necessario il consenso.
Norma giuridica
L'unità elementare del diritto è la norma giuridica e l'insieme delle norme forma l'ordinamento giuridico. Più norme coordinate tra loro per assolvere una funzione unitaria si forma l'istituto. Il testo delle leggi è diviso in articoli, a loro volta in commi. Ciascun articolo di legge o ciascun comma di legge può contenere una o più norme. La norma ha funzione precettiva.
Ogni norma ha due caratteristiche fondamentali:
- Generalità: non si rivolge a una singola persona, ma è applicabile a una serie illimitata di casi.
- Astrattezza: si riferisce a situazioni ipotetiche (fattispecie astratte) e non a situazioni concrete. Come la Civil Law, invece la Common Law dei paesi anglosassoni vede il giudice creare la norma a seconda del conflitto da risolvere; la sentenza è un comando individuale e concreto.
La norma pone una fattispecie astratta, cioè una situazione che viene tipizzata in una norma giuridica. La sussunzione è il confronto tra la fattispecie astratta e quella concreta per vedere se quella concreta corrisponde all'astratta; se vi corrisponde, quella fattispecie concreta è applicabile la norma.
Tipi di norme giuridiche
- Derogabili: impongono delle regole di condotta che possono essere liberamente derogate dai privati, in base alle loro esigenze.
- Inderogabili: (o imperative) impongono delle regole di condotta che non possono essere derogate, neanche se c'è il consenso delle altre parti.
Certezza del diritto
Una norma giuridica deve essere formulata in modo chiaro ed essere soggetta ad una interpretazione univoca. Ogni persona deve essere in grado di prevedere le conseguenze giuridiche della propria condotta. A tale obiettivo si giunge quando le norme giuridiche sono chiare, generali e astratte.
Rapporto giuridico
Un rapporto giuridico può essere disciplinato dal diritto pubblico o dal diritto privato:
| Diritto pubblico | Diritto privato |
| Disciplina i rapporti tra un ente pubblico (es. lo stato) e un altro soggetto, quando l'ente pubblico agisce per un fine o scopo di interesse collettivo ed esercita un potere di supremazia. | Disciplina i rapporti tra privati, quando tutti i soggetti del rapporto sono in una situazione di parità e serve a proteggere interessi particolari. È il diritto comune, applicabile sia nei rapporti tra privati che in quelli in cui partecipa lo stato. |
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Diritto oggettivo e soggettivo
Diritto oggettivo è l'insieme di norme giuridiche. Diritto soggettivo è il potere di agire di un soggetto a tutela di un proprio interesse riconosciuto dall'ordinamento giuridico; si tratta dunque di un interesse protetto dal diritto oggettivo.
Rapporti giuridici: diritti soggettivi
Una norma prescrive obblighi e divieti; impone doveri. I rapporti regolati da una norma giuridica si definiscono rapporti giuridici in cui vi è un soggetto attivo e un soggetto passivo. Il soggetto attivo è colui che ha un potere nei confronti del soggetto passivo, il quale ha un dovere nei confronti del soggetto attivo.
I diritti soggettivi si distinguono in due grandi sottocategorie:
- Diritti assoluti: sono riconosciuti ad un soggetto nei confronti di tutti. Vi appartengono i diritti reali (diritti assoluti sulle cose, es. diritto di proprietà) e diritti della personalità (a tutela della persona umana, es. alla vita).
- Diritti relativi: spettano ad un soggetto nei confronti di una o più persone determinate o determinabili. Ne fanno parte i diritti di credito (diritti ad una prestazione avente valore economico) e i diritti di famiglia (rapporti giuridici che intercorrono tra le persone componenti una famiglia).
Altri concetti giuridici
Soggezione: quando la norma espone un soggetto a subire le conseguenze di un atto altrui (es. il minorenne nei confronti dei genitori che esercitano un potere nel suo interesse; si tratta quindi di diritto potestativo, il potere attribuito ad un soggetto di modificare, con un proprio atto, la sfera giuridica di un altro soggetto, che versa in situazione di soggezione).
Onere: il soggetto è libero di osservare o non osservare una norma, ma deve osservare se vuole realizzare un dato risultato (es. chi vuole dimostrare l'esistenza di un fatto ha l'obbligo di fornire le prove per l'esistenza del fatto stesso).
Potestà: è il potere di un soggetto di agire per soddisfare non un proprio interesse ma un interesse altrui (es. responsabilità genitoriale). Da non confondere con i poteri derivati, un soggetto è abilitato ad agire nell'interesse altrui per incarico conferitogli dallo stesso interessato (rappresentanza) o dalla pubblica autorità (ufficio).
Fatto giuridico e atto giuridico
Fatto giuridico: ogni accadimento naturale o umano a cui è collegato un effetto giuridico (es. parcheggio, multa).
Un "fatto umano" può essere:
- Fatto doloso (intenzionale) o colposo (dovuto a negligenza, imprudenza...)
- Fatto lecito (conforme al diritto) o illecito (contrario al diritto)
- Comportamento discrezionale (soggetto libero di compierlo) o comportamento dovuto (soggetto obbligato)
Tutti questi fatti producono effetti sul soggetto che li ha posti in essere anche se non li ha voluti, solo se questo gode della capacità di intendere e di volere.
Atto giuridico
Atto giuridico è una sottocategoria dei fatti giuridici. Gli atti giuridici sono atti destinati a produrre effetti giuridici; per produrre effetti il soggetto deve godere la capacità di intendere e volere e anche la legale capacità di agire. Due sono fondamentali:
- Le dichiarazioni di volontà: il soggetto ha voluto il fatto e anche gli effetti del fatto (es. contratto).
- Le dichiarazioni di scienza: il soggetto dichiara la conoscenza che ha di un determinato fatto giuridico.
Negozi giuridici
Negozi giuridici sono un insieme di atti giuridici, una serie più ampia di atti di volontà diversi da contratto o da un atto unilaterale.
Cap. 2: Le fonti del diritto e l’interpretazione della legge
Fonti del diritto
Le fonti sono gli atti che l'ordinamento abilita a produrre norme. Esse si dividono in:
- Fonti di produzione: atti o fatti che sono capaci di creare norme giuridiche.
- Fonti di cognizione: testi da cui si può apprendere il contenuto delle norme; strumenti mediante ai quali la legge si rende conoscibile alla collettività; la principale fonte di cognizione è la Gazzetta Ufficiale.
Le fonti del diritto che interessano nel nostro paese sono fonti del diritto nazionale (Italia) e fonti del diritto sovranazionale (Comunità Europea).
Preleggi
Prima dell'inizio del Codice Civile ci sono delle "Disposizioni sulla legge in generale", definite preleggi, che risalgono al 1942. Non tengono conto né della Costituzione (1948), né della Comunità Europea (1957), né dell'autonomia legislativa delle regioni (1970). Si limitano ad indicare come fonti del diritto le leggi, i regolamenti e gli usi.
Oggi il sistema delle fonti è così completato:
- Trattato della Comunità Europea e i regolamenti comunitari.
- Costituzione e le leggi costituzionali.
- Leggi ordinarie dello stato.
- Leggi regionali.
- Regolamenti.
- Usi.
Si deve rispettare questa gerarchia, pena l'illegittimità delle norme che risultino in contrasto con quelle prodotte da fonti di grado superiore. Se c'è contrasto tra fonti dello stesso grado, la norma più recente abroga quella anteriore.
Fonti del diritto nazionale
Costituzione e leggi costituzionali
La Costituzione, entrata in vigore il 1° gennaio 1948, è la legge fondamentale dello Stato italiano. È una costituzione votata (dall'Assemblea costituente) e rigida (non può essere modificata con una semplice legge ordinaria ma soltanto con una specifica legge di revisione costituzionale; procedimento aggravato).
Lo stesso procedimento vale per le leggi costituzionali: la Costituzione dispone che solo con legge costituzionale si possono regolare determinate materie, per altre bastano le leggi ordinarie. Una norma di legge in contrasto con la Costituzione o con altre leggi costituzionali si dice costituzionalmente illegittima e cessa di avere efficacia. Può essere definita tale solo dalla Corte costituzionale; è presente quindi un sindacato accentrato e questo si presenta come forma di garanzia di conformità e unicità della decisione e la norma viene soppressa una volta per tutte.
Leggi ordinarie dello stato
Sono leggi emanate dal Parlamento con la procedura ordinaria prevista dagli articoli 70 e seguenti della Costituzione (iniziativa del governo o di ciascun membro del parlamento o dei consigli regionali o iniziativa popolare). La procedura prevede approvazione separata delle due camere, promulgazione da parte del Presidente della Repubblica, e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Oltre alle leggi ordinarie troviamo:
- Decreti legislativi: atti normativi con forza di legge adottati dal Governo per delega del Parlamento (legge-delega): il Parlamento attribuisce al Governo il potere di emanare un atto normativo in una determinata materia.
- Decreti legge: possono essere emanati dal Governo in casi straordinari di necessità ed urgenza e perdono efficacia se entro 60 giorni non vengono convertiti in legge dal Parlamento.
Leggi regionali
Rappresentano l'autonomia che la Costituzione riconosce alle regioni. Sono dunque una limitazione interna alla sovranità dello Stato.
Regolamenti
Sono fonti secondarie del diritto. Sulla loro legittimità giudica un giudice ordinario. Si può distinguere tra:
- Regolamenti governativi di esecuzione: per regolare materie già regolate dalla legge.
- Regolamenti governativi indipendenti: per regolare materie non regolate da alcuna legge.
Questo grazie ad una politica della "delegificazione" mirata ad alleggerire le funzioni del Parlamento.
Usi
Detti anche consuetudini. Sono l'unica fonte non scritta del nostro ordinamento e consiste nella ripetizione di un comportamento nella convinzione di osservare una norma giuridica.
Trattato della Comunità Europea e regolamenti comunitari
Ad un livello sovraordinato rispetto alle fonti di diritto interno, si collocano il Trattato della Comunità Europea e i regolamenti comunitari. La Comunità Europea rivolge direttive vincolanti agli Stati membri per la formazione di un diritto europeo uniforme. Ciò comporta limitazioni della sovranità dello Stato: il giudice è tenuto a disapplicare le norme interne che risultino in contrasto con le norme comunitarie.
Efficacia della legge nel tempo
Le leggi e i regolamenti entrano in vigore dopo aver trascorso in genere 15 giorni dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale per renderli conoscibili. La norma giuridica dispone solo per il futuro (irretroattività della norma) e perde la sua efficacia quando viene abrogata:
- Abrogazione espressa: si verifica per volontà del legislatore quando una nuova legge sostituisce una già esistente o per volontà dei cittadini.
- Tacitamente abrogata: si verifica quando una norma è in contrasto con una di grado superiore o perché una nuova legge regola l'intera materia.
Interpretazione della legge
L'interpretazione della legge consiste nel chiarire, nel comprendere il significato di una norma al fine di poterla applicare ai casi concreti. L'interpretazione può essere:
- Letterale: in base al significato proprio delle parole secondo la connessione tra esse.
- Teleologica: in base all'intenzione del legislatore.
- Estensiva: si attribuisce alle parole della legge un significato più ampio di quello letterale (es. cittadini=uomini).
- Restrittiva: si dà alle parole un significato più ristretto di quello comune.
Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si farà riferimento a disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe. Può accadere che il giudice non trovi una norma che preveda il caso da risolvere né norme relative a casi analoghi, in quel caso dovrà decidere secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato, principi non scritti che si ricavano per induzione.
I soggetti che hanno la facoltà di interpretare la legge sono:
- Il legislatore (interpretazione autentica).
- I giudici (interpretazione giurisprudenziale).
- I giuristi (interpretazione dottrinale).
Cap. 3: Le persone
Definizione e capacità delle persone
I soggetti del diritto sono: persone fisiche e persone giuridiche.
Persona fisica
Ogni persona fisica ha la capacità giuridica, cioè è titolare di diritti e doveri. Si acquista automaticamente con la nascita e si perde solo con la morte. La dichiarazione della nascita è resa: o entro 10 giorni dalla madre all'ufficiale dello stato civile del comune in cui è avvenuta la nascita oppure entro 3 giorni dall'ospedale dove ha avuto luogo il parto alla direzione sanitaria. Questa dichiarazione forma l'atto di nascita, iscritto nei registri di stato civile.
Identificazione e sede della persona fisica
Ogni persona fisica è identificata con un nome che è formato da:
- Prenome: è scelto da chi dichiara la nascita o, se questo se ne astiene, dall'ufficio di stato civile.
- Cognome: per un figlio legittimo è quello del padre; se figli ignoti viene dato dall'ufficiale; se figlio naturale viene riconosciuto, assume il cognome del genitore che lo ha riconosciuto.
La sede della persona fisica: l'ordinamento distingue diverse ubicazioni:
- Domicilio: luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari o interessi.
- Residenza: luogo della dimora abituale della persona.
- Dimora: luogo in cui la persona attualmente soggiorna (es. seconda casa).
- Soggiorno: luogo in cui si prende alloggio occasionalmente o momentaneamente (es. albergo).
Dichiarazione di assenza e morte presunta
Se una persona scompare dal luogo del suo ultimo domicilio o residenza e non si hanno più notizie:
- Dopo 2 anni: il tribunale può dichiarare l'assenza della persona e chi sarebbe stato erede prende il possesso temporaneo dei beni dell'assente. Se l'assente ricompare, gli dovranno essere restituiti i beni, ma non le rendite nel frattempo percepite.
- Dopo 10 anni: si può dichiarare la morte presunta. Si apre la successione ereditaria e il coniuge può contrarre nuovo matrimonio. Se il presunto morto ricompare, gli saranno restituiti i beni nello stato in cui si trovano (se venduti o denaro speso, non avrà diritto a nulla) e il nuovo matrimonio del coniuge perderà efficacia.
Capacità di agire
Oltre alla capacità giuridica, la persona fisica ha la capacità di agire, cioè essere in grado di compiere da soli atti giuridici con i quali può acquistare o esercitare dei diritti e assumere obblighi e si acquista con la maggiore età, in quanto richiede la capacità di intendere e volere di una persona, e nel corso della vita si può anche perdere diventando incapaci di agire.
L'incapacità legale di agire ricorre quando la legge considera un soggetto incapace di intendere e di volere. Gli incapaci sono:
- Minorenni: hanno come rappresentanti legali i genitori o, in mancanza, un tutore nominato dal tribunale. Ad essi spetta la legale rappresentanza del minore e compiono in suo nome atti giuridici. Determinati atti giuridici sono eccezionalmente consentiti al minore (contratto di lavoro prima del raggiungimento della maggiore età).
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