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Il Codice civile del 1865 e la preminenza dell'uomo nella famiglia
Il Codice civile del 1865 considerava il marito a capo della famiglia, questi aveva il dovere di proteggere la moglie e di tenerla con sé; la moglie assumeva il cognome del marito e aveva l'obbligo di accompagnarlo ovunque egli ritenesse opportuno fissare la sua residenza e non poteva compiere atti giuridici rilevanti se non con l'autorizzazione del marito. In caso di decesso del padre la potestà passava alla madre, la quale doveva però essere affiancata da un consiglio di famiglia formato dai parenti di sesso maschile. Ancora, i figli naturali oltre ad avere una condizione di inferiorità rispetto ai figli legittimi, non potevano essere riconosciuti se uno dei genitori fosse stato legato da un vincolo matrimoniale al momento del concepimento.
Emege, quindi, come il codice del 1865 avesse alla base l'idea di una famiglia istituzionale e decisamente maschilista, restia ad accettare interferenze esterne.
all'interno della famiglia è rimasta anche nel codice del 1942: lo stato autoritario, però, avverte come suo compito quello di proteggere alcuni soggetti più deboli all'interno della famiglia, attraverso la previsione di leggi che affidino ai magistrati il potere di intervenire per risolvere i problemi relativi agli interessi materiali spirituali dei minori. 67 L'entrata in vigore della costituzione italiana ha portato un'importante rivoluzione nel diritto di famiglia. Per l'art. 29 la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare. In questo articolo viene sancito il principio fondamentale della parità tra coniugi che troverà piena consacrazione con la riforma del diritto di famiglia del 1975. L'art. 30, poi, stabilisceche è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire e educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori la legge provvede affinché siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge stabilisce le norme e i limiti per la ricerca della paternità. L'innovazione è evidente: il matrimonio è fondato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, viene inoltre assicurata ai figli naturali ogni tutela giuridica e morale, compatibilmente con i diritti dei componenti della famiglia legittima. Infine, l'art. 31 proclama che la Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo.Gli istituti necessari a tale scopo. La costituzione ammonisce il legislatore affinché assicuri una protezione alla madre, che va dal momento del concepimento a quello dei primi mesi del bambino, e per la madre lavoratrice. Tuttavia i principi costituzionali sulla famiglia non ebbero attuazione immediata, ma cominciarono ad essere integrati dagli anni '60.
In particolare, nel 1968 la Corte costituzionale dichiarò l'illegittimità delle norme che consideravano diversamente l'adulterio del marito rispetto a quello della moglie. In aggiunta, nel 1970, la Corte costituzionale dichiarò illegittimo il differente trattamento normativo tra marito e moglie separati, nella parte in cui si affermava che il marito fosse obbligato al mantenimento, mentre la moglie soltanto se il marito non avesse i mezzi sufficienti per provvedervi.
Nel 1970 venne introdotta la legge sul divorzio e successivamente, nel 1975, si ebbe una Riforma organica di larghi settori del diritto.
di famiglia. Solamente nel 2012 con le Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali, il legislatore ha affermato definitivamente il principio di uguaglianza giuridica di tutti i figli, a prescindere dalla loro nascita dentro fuori del rapporto matrimoniale.
In conclusione, è doveroso menzionare l'art. 2 della Costituzione, per il quale la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità. La disposizione costituzionale, nel far riferimento alle formazioni sociali, non ha riguardo soltanto alla famiglia tradizionale, ossia quella fondata sul matrimonio. Dopo un travagliato percorso il legislatore ha approvato, nel 2016, la regolamentazione sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze.
La nozione di parentela
La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la
filiazioneè avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone la maggior età. 68Si distingue la parentela in linea retta da quella collaterale: sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra (esempio: rapporto di parentela in linea retta è fornito dal rapporto che intercorre tra genitori e figli o fra nonno e nipote; Il rapporto fra fratelli o fra zio nipote costituisce invece un esempio di parentela in linea collaterale).
Il grado di parentela e l'intervallo generazionale che separa tra loro due o più soggetti: nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni escluso lo stipite; nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni.
salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite. La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo per alcuni effetti specialmente determinati, in particolare, prevede l'impedimento al matrimonio tra parenti in linea retta all'infinito. Quanto ai fratelli, che sono parenti in linea collaterale di secondo grado, si distinguono i fratelli germani, ossia nati dagli stessi genitori, dai fratelli unilaterali, ossia coloro che hanno in comune un solo genitore. Le affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge e si costituisce automaticamente per effetto del matrimonio.
Il matrimonio
Il concetto di matrimonio può essere inteso mediante due interpretazioni: può intendersi come atto in senso stretto mediante il quale due soggetti, nel rispetto delle norme, contraggono tra loro matrimonio; oppure può essere inteso come
Rapporto nato in forza dell'atto contratto tra i due coniugi. All'interno del nostro ordinamento la chiesa ha avuto una prerogativa esclusiva in materia di disciplina del matrimonio, il quale, infatti, era solamente religioso, per poi diventare, con la Rivoluzione francese, anche civile.
Successivamente all'unificazione d'Italia e con l'introduzione del Codice del 1865, l'unica forma mediante la quale poteva costituirsi il matrimonio era quella civile ed era prassi comune, per i soggetti religiosi, celebrare due matrimoni, uno che aveva ad oggetto il vincolo giuridico nei confronti dello Stato e uno che aveva ad oggetto il vincolo religioso davanti a Dio.
Questo sistema viene poi modificato con il concordato dei Patti Lateranensi nel 1929 (poi modificato nel 1984), il quale fa permanere la forma di matrimonio celebrata davanti all'ufficiale di stato civile (matrimonio civile), che determina effetti per il solo ordinamento civile. Il concordato rende
possibile la celebrazione del matrimonio cattolico celebrato davanti al ministro del culto cattolico (matrimonio concordatario), mediante il quale i coniugi possono anche trascrivere nei registri dello stato civile gli effetti di questo matrimonio, raggiungendo i medesimi effetti del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale di stato civile. L'ordinamento giuridico civile è differente dall'ordinamento della Chiesa. Va ricordato che l'ambito di cui stiamo trattando è regolato dal principio cardine della libertà matrimoniale: ciascun soggetto è libero di contrarre con chi vuole matrimonio e la manifestazione di volontà di questo soggetto deve essere completamente libera e non viziata da elementi che abbiano influito sulla capacità decisionale. Questo principio si esprime anche in merito alla promessa di matrimonio, la quale non è giuridicamente impegnativa, per cui se un soggetto dovesse effettuare una promessa di matrimonio,non è da ritenersi obbligato a adempiervi, in quanto prevale la libertà matrimoniale. Al contrario, se sono stati effettuati dei doni a causa della promessa, questi possono essere richiesti indietro e restituiti da chi li aveva ricevuti. Inoltre, a norma dell'art. 81, se la promessa è fatta per atto pubblico o per scrittura privata oppure risulta dalla richiesta delle pubblicazioni, il soggetto che, senza un giusto motivo, non adempia a questa promessa sarà tenuto a risarcire l'altra parte per il danno cagionato, previa dimostrazione della parte danneggiata delle prove delle spese sostenute e delle obbligazioni contratte in conseguenza della promessa (non è, infatti, sempre possibile la risarcibilità del danno). Gli impedimenti matrimoniali Si definiscono impedimenti matrimoniali quelle condizioni soggettive che precludono la possibilità di contrarre matrimonio. Il codice chiama gli impedimenti "condizioni necessarie perContrarre matrimonio". Gli impedimenti sono classificabili in:
- Assoluti: precludono al soggetto di sposarsi con chiunque. E sono:
- essere minori di età: coloro che non abbiano raggiunto i 18 anni non possono sposarsi. In alcuni casi, con l'istituto dell'emancipazione e per gravi motivi valutati di fronte al giudice, è consentito al 16enne di sposarsi;
- essere già sposati: l'esistenza di un precedente matrimonio rende impossibile il matrimonio;
- avere vincoli di parentela con l'altra parte: non può celebrarsi matrimonio tra parenti e affini, secondo le leggi stabilite dal codice;
- essere infermi di mente: coloro che sono infermi di mente (in riferimento all'interdizione) con grave menomazione psichica abituale, che quindi risultano incapaci di agire, non possono sposarsi. Per quanto riguarda il soggetto inabilitato e quello titolare di amministrazione di sostegno non viene prevista una limitazione assoluta al matrimonio;
- lutto
vedovile (divieto temporaneo di nuove nozze): non è possibile contrarre nuove nozze se non dopo 300 giorni dallo scioglimento degli effetti civili del precedente matrimonio.
Relativi: costituisco