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I
Capitoli 1 (in modo generale, difficilmente viene chiesto), 2, 3, 4, 5 (in modo generale come
capitolo 1), no parte terza, quarta, quinta. Obbligazioni sì, parte generale del contratto, singoli contratti.
Compravendita
Art. 1470 e seguenti. Contratto caratterizzato dallo scambio di una cosa (scambio del diritto di proprietà) contro
il pagamento di un prezzo. Contratto consensuale, non occorre la consegna del bene occorre solo che le parti si
mettano d’accordo.
contratti reali
Per i invece non basta l’accordo, ma deve avvenire anche la consegna (per esempio il mutuo,
deposito). Mutuo —> contratto reale con effetti reali.
Contratti con effetti obbligatori: nascono delle obbligazioni per entrambe le parti.
Contratti con effetti reali: trasferimento di diritti reali (compravendita).
Contratto consensuale con effetti obbligatori —> locazione.
Contratto reale con effetti obbligatori —> comodato.
Beni fungibili —> beni sostanzialmente uguali per chi li riceve.
Vendita di cosa altrui 30/10/17
Art. 1401 contratto per persona da nominare —> nella conclusione del contratto una parte si riserva di nominare
un contraente. Una parte si riserva la facoltà di nominare successivamente un altro soggetto su cui ricadranno
gli effettti del contratto. Può effettuare una circolazione della parte.
Art. 1402 termine e modalità della dichiarazione di nomina —> la dichiarazione deve essere consegnata all’altra
parte per un termine di tre giorni dalla stipulazione del contratto. La dichiarazione deve essere accettata dalla
persona nominata, altrimenti il contratto non produce i suoi effetti.
Art 1403 —> la dichiarazione e l’accettazione devono avere la stessa forma che le le parti hanno usato per il
contratto.
Art 1404 —> effetti della dichiarazione di nomina.
Art. 1405 —> mancata dichiarazione di nomina. Se non viene validamente fatta la dichiarazione, il contratto ha i
suoi effetti tra i contraenti originari.
Art. 1406 —> cessione del contratto. Vi sono cessioni a titolo oneroso, in garanzia o a titolo gratuito. Ciascuna
parte può sostituire a sè un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive (da
entrambe le parti). Tutto questo può essere fatto solo con il consenso dell’altro contraente.
Art. 1407 —> forma
Art. 1408 —> rapporti fra contraente ceduto e cedente. Nel passaggio contrattuale sono importanti i rapporti tra
ceduto e cedente.
Art. 1409 —> rapporti tra ceduto e cessionario (colui al quale è stato ceduto il contratto). Al cedente si è
sostituito il ceduto, il quale può oppure al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto, ma non quelle
derivate dal rapporto con il cedente.
Art. 1410 —>
Art. 1411 —> contratto a favore di terzi. Gli effetti del contratto devono andare a favore di un altro soggetto
(terzo). Lo stipulante ha un interesse che può non essere patrimoniale.
Art. 1414 —> simulazione del contratto. Simulazione assoluta: non si vuole nessun contratto. Simulazione
relativa: le parti pongono in essere un contratto ma lo fanno apparire diverso da quello che stanno facendo (si
vuole un contratto, ma si cambiano alcune parti). La causa di queste simulazioni è spesso la tassazione.
(Assumere un impiegato con il ruolo di operaio ma poi in realtà è adibito a segretario).
Art. 1415 —> effetti della simulazione rispetto ai terzi. Ai terzi (soggetti estranei al contratto che potrebbero aver
acquisito diritti dal titolare apparente) che hanno acquistato, in buona fede, un oggetto da un proprietario
simulato non si può opporre il contratto simulato.
Art. 1416 —> la simulazione non può essere opposta dai contraenti (colore che hanno stipulato il contratto
simulato) ai creditori del titolare apparente che in buona fede hanno acquistato la cosa oggetto del contratto
simulato.
Tra i creditori del simulato alienante e quelli del simulato acquirente vi sarà un conflitto, sono preferiti i creditori
del simulato alienante se il loro credito è anteriore all’atto simulato.
Art. 1417 —> prova della simulazione. La prova della simulazione, le parti non possono provarla con testimoni,
tra le parti deve essere provata attraverso un atto scritto (contro dichiarazione). La prova cambia a seconda di
chi agisce: se è parte deve essere chiara la contro dichiarazione, se sono terzi o creditori la prova è ammessa
senza limiti (anche con testimoni).
Art. 1418 —> cause di nullità del contratto.
Art. 1419 —> nullità parziale. Potrebbe essere nulla una parte, una clausola del contratto. Queste clausole non
rendono nullo l’intero contratto.
Art. 1424 —> conversione del contratto nullo. 31/10/17
Effetti del contratto
Vendita —> scambio di una cosa contro il pagamento di un prezzo.
Obblighi del venditore: consegnare la cosa oggetto dello scambio, far acquistare la proprietà della cosa all’altra
parte, passaggio del diritto di proprietà. (Possesso vale titolo per i beni mobili). Garanzia per evizione —>
l’evizione è la situazione che si determina quando una persona riesce a portare via la proprietà ad un altro
soggetto. Chi vende un bene deve sempre garantire il passaggio di proprietà all’acquirente. Se l’acquirente non
è a conoscenza di diritti altrui sul bene acquistato, ha diritto ad avere indietro il prezzo pagato più un
risarcimento. Se l’acquirente è a conoscenza di diritti altrui sul bene e vi è solo una evizione parziale (viene
portata via solo una parte del diritto), l’acquirente non ha tutela. Se l’acquirente però era a conoscenza che il
bene era anche altrui e non solo del venditore e vi è l’evizione totale (cioè che il bene gli viene portato via del
tutto), potrà chiedere al venditore di riavere la somma di denaro versata, ma NON chiedere il risarcimento del
danno (non c’è danno perchè l’acquirente era a conoscenza del vizio del bene).
Per il compratore che era a conoscenza di diritti altrui la garanzia per evizione opera solo quando il terzo impone
il proprio diritto sul bene acquistato.
La garanzia per evizione si può eliminare dal contratto di compravendita —> questa esclusione di responsabilità
non arriva a proteggere il venditore se l’evizione deriva dal fatto proprio del venditore.
La garanzia per evizione continua ad operare per sempre, non vi è un limite per esercitarla.
Il venditore deve proteggere il compratore dai vizi materiali del bene (che la cosa sia esente da vizi). I vizi devono
essere occulti, cioè non immediatamente visibili. Non si parla di beni di consumo, ma di singoli beni (per
esempio beni usati).
Il vizio del bene può essere anche un vizio giuridico, cioè non sul piano materiale ma sul piano del diritto
(pensare di aver comprato un terreno edificabile, ma invece non lo è). Vizi del consenso cioè chi manifesta la
volontà non era del tutto in grado di decidere.
Rimedi per il compratore.
Denunziare il vizio che deve essere fatta entro 8 giorni dalla scoperta del vizio. La garanzia opera entro un anno
dalla consegna del bene.
Se il venditore dichiara che il bene è esente da vizi, non è necessario rispettare il termine degli 8 giorni, ma vale
l’anno di garanzia.
L’acquirente può chiedere al venditore una riduzione del prezzo (azione estimatoria), il venditore può scegliere di
intervenire personalmente per riparare il vizio, risoluzione del contratto (azione redibitoria). In tutti i casi si
potrebbe aggiungere un risarcimento del danno.
Quando il bene ha dei vizi talmente gravi da non appartenere più alla specie di beni a cui avrebbe dovuto
appartenere, l’acquirente ha 10 anni per chiedere effettivamente il bene che aveva chiesto (l’acquirente compra
una cosa che ha dei vizi gravi da non poter essere considerata una casa). —> Garanzia del aliud pro alio. Il
venditore potrebbe non essere in grado di dare un bene uguale. 06/11/17
Art. 79 —> una volta che la legge stabilisce un determinato ammontare per il canone le parti devono rispettarlo,
se viene stabilito dalle parti un canone maggiore, esso viene diminuito a quello determinato dalla legge.
Contratto plurilaterale
Contratto in cui i vari partecipanti non sono contrapposti l’uno all’altro (come in quelli bilaterali), ma sono tutti
diretti ad un unico scopo.
Es. contratto di società o di associazione, le parti si obbligano insieme ad uno scopo comune. Contratto
associativo (associazione di persone).
Il contratto plurilaterale si basa sull’adesione delle parti allo scopo comune da realizzare.
Art. 1420 —> nullità nel contratto plurilaterale. Se la nullità colpisce il vincolo di una sola delle parti, non
comporta la nullità del contratto. A meno che la partecipazione di essa si consideri essenziale.
Il contratto si basa sulla comunione di scopo, devono esserci almeno due soggetti e deve essere suscettibili di
plurilateralità.
Art. 1422 -–> la nullità non è soggetta a prescrizione (imprescrittibile), salvi gli effetti dell’usucapione e delle
prescrizione di azioni di ripetizione (azioni volte a chiedere la restituzione di una determinata somma).
Art. 1421 —> la nullità può essere rilevata d’ufficio dal giudice e può essere fatta valere da chiunque vi ha
interesse. Il giudice decide sulla base delle argomentazioni (azioni e eccezioni) mosse dalle parte.
Art. 1424 —> conversione del contratto nullo. Si converte attraverso la revisione del giudice.
Annullabilità del contratto
Art. 1425 e seguenti.
Situazioni in cui il contratto è posto in essere in modo non corretto.
Art. 1425 —> Situazioni in cui la volontà delle parti è viziata.
Art. 1426 —> raggiri usati dal minore. Il contratto non è annullabile se il minore ha occultato la sua minore età.
Art. 1427 —> 3 vizi del consenso: errore, violenza e dolo. 07/11/17
Vendita immaboliare ha per oggetto beni immobili —> i trasferimenti immobiliari vanno fatti per iscritto. La
dimensione dell’immobili può essere determinata per corpo (vendita a corpo —> l’immobile è considerato nella
sua unità. Se poi le dimensioni non risultano uguali a quelle date, l’acquirente non può lamentarsi) oppure a
misura (si paga a metro quadro).
Vendita di cose mobili ha per oggetti che si possono muovere nello spazio (la circolazione di questi beni è più
rapida e potenzialmente illimitata) —> la norma stabilisce che il bene in questione deve essere consegnato nel
luogo in cui è stato concluso il contratto. Se non si è a conoscenza