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LA DECADENZA

La decadenza ha in comune con la prescrizione il decorso del tempo e l'inerzia del titolare. Ne differisce per ragione giustificativa e per le modalità di disciplina.

La ragione giustificativa è un'esigenza di certezza delle situazioni e dei rapporti giuridici. Si vuole che determinati diritti vengano esercitati entro un breve periodo di tempo, perché è inopportuno che l'incertezza si prolunghi oltre (chi compra una cosa difettosa ha otto giorni per denunciare il difetto; se non lo fa, decade dai suoi diritti verso il venditore).

Nella decadenza non ha senso parlare di interruzione perché o il diritto viene esercitato entro il termine, e allora la decadenza non opera più; oppure il diritto non viene esercitato entro il termine, e allora il titolare né decade.

La disciplina della decadenza può variare a seconda del tipo di diritti implicati:

  • se riguarda diritti indisponibili la disciplina della decadenza...

è inderogabile;

● se riguarda diritti disponibili la decadenza obbedisce a regole diverse:la decadenza può essere impedita anche dal riconoscimento del diritto contro❏ cui il diritto deve farsi valere;le parti possono modificarne la disciplina;❏ il giudice non può rilevare d’ufficio.❏

LA CIRCOLAZIONE GIURIDICA E LA TUTELA DELL’AFFIDAMENTO

OI concetti di trasferimento e di acquisto dei diritti si collegano con quello di circolazione giuridica: il fenomeno per cui i diritti, anziché rimanere fermi in capo ai titolari, si trasferiscono continuamente ad altre persone, che li acquistano.

Gli ordinamenti moderni si preoccupano di avere norme capaci di garantire che la circolazione giuridica si sviluppi con il massimo di dinamismo, e con il minimo di impiccio. Un tale obiettivo richiede di garantire la sicurezza degli acquisti: chi acquista deve essere sicuro che l’acquisto non sia insidiato da pretese altrui. Senza sicurezza non c’è

dinamismo.In questa prospettiva, viene in gioco un principio generale e fondamentale: la tuteladell'affidamento (di chi acquista). Proteggere la sicurezza degli acquisti richiedere diproteggere l'affidamento di chi acquista.

LA PUBBLICITÁ: FUNZIONE E TIPIÈ utile che determinati fatti, i quali hanno conseguenze giuridiche rilevanti, siano conosciutida chi vi è interessato. Questa esigenza viene soddisfatta dalla legge, con la previsione diappositi mezzi di pubblicità, i quali rendono determinati fatti facilmente conoscibili achiunque. Si lega dunque al fenomeno della circolazione giuridica: infatti soddisfanol'esigenza fondamentale di questa, consistente nella sicurezza (presupposto del dinamismo)delle operazioni di trasferimento e acquisto dei diritti.

Esistono diversi mezzi di pubblicità che si suddividono in relazione ai vari criteri.In relazione ai modi della pubblicità i più importanti e diffusi hanno natura formale edocumentale.

dichiarativa e costitutiva. La pubblicità notizia si riferisce alla comunicazione di un atto pubblico che ha lo scopo di informare il pubblico in generale. Questo tipo di pubblicità è utilizzata per rendere noto un evento o una situazione di interesse pubblico, come ad esempio l'apertura di un nuovo negozio o l'organizzazione di un evento. La pubblicità dichiarativa, invece, ha lo scopo di dichiarare un atto o una situazione giuridica. Questo tipo di pubblicità viene utilizzata per rendere ufficiale un atto, come ad esempio la pubblicazione di un matrimonio o la registrazione di un'azienda. Infine, la pubblicità costitutiva si riferisce alla pubblicazione di un atto che ha l'effetto di costituire, modificare o estinguere un diritto o un obbligo. Questo tipo di pubblicità è utilizzata per rendere pubblico un atto che ha conseguenze giuridiche, come ad esempio la pubblicazione di una sentenza o la registrazione di un contratto. In conclusione, la pubblicità formale-documentale è un mezzo importante per comunicare e rendere pubblici atti e situazioni di interesse pubblico, utilizzando appositi schemi formali e destinandoli sia a singoli individui che alla generalità dei soggetti.

PUBBLICITÁ DICHIARATIVA, PUBBLICITÁ COSTITUTIVA

● si ha pubblicità notizia quando la legge impone formalità pubblicitarie per determinati fatti o atti, ma la mancanza della pubblicità non impedisce al fatto o all’atto di esistere e produrre i suoi effetti (se vengono omesse le pubblicazioni matrimoniali, scattano sanzioni ma il matrimonio è comunque valido ed efficace);

● la pubblicità dichiarativa serve a far sì che l’atto sia opponibile a chiunque, o sia efficace a chiunque e la mancanza di tale pubblicità non impedisce l’esistenza dell’atto.

È possibile una distinzione in base all’effettiva conoscenza dell’atto stesso da parte di terzi: in alcuni casi, l’osservanza della pubblicità è sufficiente a rendere l’atto❏ efficace e opponibile verso chiunque ma non strettamente necessaria in vista di quel risultato, perché anche in mancanza di pubblicità,

l'atto può risultare efficace e opponibile verso qualche terzo: basta dimostrare che il terzo, pur in assenza di pubblicità, conosceva effettivamente l'atto (gli atti iscritti nel registro delle imprese); in altri casi, l'osservanza della pubblicità è strettamente necessaria per l'efficacia dell'atto: non è sostituibile in nessun altro modo, neppure provando che l'atto, benché non pubblicizzato, era in realtà conosciuto dal terzo (registri immobiliari). La pubblicità costitutiva è necessaria per la stessa esistenza dell'atto o della situazione giuridica; in mancanza della pubblicità costitutiva, l'atto è come se giuridicamente non esistesse e non producesse nessun effetto nei confronti di nessuno (l'ipoteca). L'apparenza Al tema della pubblicità si lega quello dell'apparenza, che pure riguarda le conseguenze giuridiche della conoscenza odell'ignoranza di un soggetto rispetto a determinati fatti, atti o situazioni. Se uno commette un errore la legge lo può tutelare a due condizioni: - che sia in buona fede; - che il suo errore dipenda dall'apparenza: cioè dall'esistenza di elementi tali da indurlo a commettere quell'errore. Il principio dell'apparenza incontra un limite, relativo alla pubblicità: non può darsi valore alla falsa apparenza contraria alla situazione reale, quando la situazione reale risulta conoscibile in base a mezzi di pubblicità (uno contratta con un ragazzo che dimostra 19 anni mentre, in realtà, ne ha 17; la sua buona fede e il suo affidamento sono ingiustificati). I SOGGETTI I SOGGETTI DEL DIRITTO. PERSONE FISICHE SOGGETTI DEL DIRITTO E CAPACITÀ GIURIDICA Si è parlato di situazioni giuridiche e di atti giuridici. È evidente che le situazioni giuridiche devono essere di qualcuno e gli atti giuridici.c’è qualcuno che li fa. Questo introduce la nozione di soggetti del diritto. I soggetti del diritto sono coloro che possono essere titolari di situazioni giuridiche, e che le movimentano compiendo atti giuridici. E siccome situazioni e atti giuridici non sono altro che strumenti con cui il diritto svolge la sua funzione di sistemare interessi, possiamo anche dire che i soggetti del diritto sono coloro i cui interessi sono sistemati dalle norme. I soggetti del diritto possono essere: - persone fisiche, individui umani; - organizzazioni, complessi unitari di uomini e mezzi materiali. Il concetto di soggetto del diritto si lega alla capacità giuridica, ossia la capacità, riconosciuta dall'ordinamento, di essere titolari di situazioni giuridiche, (indica la posizione che un soggetto di diritto assume nell'ambito di un rapporto giuridico) di avere diritti, poteri, doveri, obblighi, soggezioni,.... Essere soggetti del diritto significa avere capacità.giuridica;chi ha mancanza di capacità giuridica si chiama incapace. La capacità giuridica è attribuita ai soggetti dalle norme: perché spetta alle norme decidere chi è soggetto del diritto e chi no. Una volta deciso a chi riconoscerla, le norme possono poi decidere in quale misura riconoscerla. Possono stabilire che determinati soggetti abbiano una capacità giuridica piena (titolari di ogni genere di situazione giuridica) o limitata (li esclude da determinate situazioni giuridiche). CAPACITÀ GIURIDICA E CAPACITÀ DI AGIRE La capacità di agire è la capacità di determinare con la propria volontà le proprie situazioni giuridiche. E siccome le proprie situazioni giuridiche si determinano con il compimento di atti giuridici, possiamo dire che la capacità di agire è la capacità di compiere atti giuridici. Il minore ha capacità giuridica rispetto alla proprietà, dato che nessuna norma.

vieta che un minore sia proprietario di beni ma non ha la capacità giuridica rispetto al compiere atti per diventare proprietario dei beni, acquistandoli. Tali atti potranno essere compiuti, al posto del minore, dai suoi genitori, in base alla rappresentanza: quando i genitori acquistano un bene al posto del figlio minore, è quest'ultimo che ne diventa proprietario, anche se non ha partecipato all'atto di acquisto.

Si parla di incapacità giuridica se l'incapace non può essere sostituito da nessun altro soggetto nel compimento dell'atto (caso del matrimonio, in cui i genitori non possono sposarsi con qualcuno al posto del minore); mentre si parla di incapacità di agire se l'atto può essere compiuto, al posto dell'incapace, da un altro soggetto, in modo che i risultati vadano all'incapace (caso dei genitori che acquistano beni per il minore).

LA PERSONA UMANA COME SOGGETTO DEL DIRITTO

Ogni individuo umano è

soggetto del diritto: è quel soggetto di diritto che si definisce persona fisica. La legge stabilisce che "la capacità giuridica si acquista dal momento della nascita". Ciò avviene per scelta politica del legislatore: o per meglio dire, è un frutto storico della civiltà moderna, perché in altre epoche storiche c'erano uomini privi della qualità di soggetto del diritto e che, negli ordinamenti, possono variare il modo e la misura in cui l'uomo è soggetto del diritto. E infatti la capacità giuridica della persona umana è suscettibile di gradazioni definite dalle norme. Per le persone umane le limitazioni della capacità giuridica possono essere determinate da fattori come: - l'età; - le condizioni psichiche; - il difetto di onorabilità (condanne penali); - il difetto di riconosciuta competenza professionale (non iscrizione a determinati albi). La capacità giuridica Testo formattato

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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