Il diritto privato nel sistema giuridico
Introduzione al diritto privato
Il diritto privato è un insieme di regole di condotta che vengono stabilite per garantire la coesistenza pacifica dei consociati, per regolare le interazioni tra i privati, assicurando la riproduzione di una comunità sociale. Si occupa di:
- Delle organizzazioni create per obiettivi generali o comuni a più persone. Considera sia i rapporti interni all’organizzazione che i rapporti fra l’organizzazione e il mondo esterno;
- Dell’uso dei beni stabilendo chi può usarli e chi no; in che modo e in che limiti possono essere usati per soddisfare bisogni ed interessi umani;
- Dei debiti e dei crediti, cioè dei rapporti fra chi è debitore (obbligato a fare qualcosa o dare qualcosa nell’interesse di un altro) e creditore (pretende quel qualcosa dal debitore);
- Di contratti, il principale strumento legale per movimentare risorse e realizzare operazioni economiche;
- Dei danni, quando qualcuno subisce l’aggressione di un suo bene;
- Delle attività economiche organizzate svolte da operatori economici che producono beni e servizi e li scambiano sul mercato;
- Della famiglia negli aspetti sia personali sia economici e nell’eventuale crisi del rapporto di coppia;
- Delle successioni per causa di morte.
La funzione del diritto privato: interessi e conflitti
Il diritto privato si occupa allo scopo di regolare i fenomeni sopra elencati, e cioè di indirizzare i comportamenti degli uomini in un senso socialmente desiderabile. Questa funzione si comprende meglio partendo dal concetto di interesse, ossia la tensione dell’uomo verso qualcosa che serve a soddisfare i suoi bisogni (il signor X ha come bisogno quello di un luogo dove abitare, tale bisogno può essere soddisfatto da una certa casa).
Spesso l’interesse di uno può risultare incompatibile con l’interesse di un altro: in questo caso si prospetta un conflitto fra i portatori degli interessi in contrasto. Funzione del diritto privato è risolvere tali conflitti, e se possibile prevenirli. La funzione di risoluzione dei conflitti è molto importante perché evita che i cittadini si facciano giustizia da sé, e così assicura la pace sociale con la conseguenza che la società umana sarebbe intollerabilmente disordinata e violenta (se X e Y vorrebbero entrambi usare per sé la stessa casa, il conflitto si risolve ad esempio stabilendo che prevale X a Y per qualche motivo, o viceversa).
Diritto oggettivo e diritti soggettivi
Il diritto che ha la funzione di sistemare gli interessi, e di risolvere e prevenire conflitti, è il diritto in senso oggettivo (diritto oggettivo), che è un complesso di norme giuridiche. Ma diciamo subito che “diritto” può avere anche un altro significato, inteso come diritto soggettivo, significa potere di azione o pretesa che uno ha verso qualcun altro (se dico che il diritto privato italiano dà al padrone di casa il diritto di mandare via l’inquilino che non paga il canone, uso il termine la prima volta nel senso di diritto oggettivo, la seconda come diritto soggettivo).
Fra i due elementi c'è peraltro una connessione molto stretta, nel senso che i diritti soggettivi dipendono dal diritto oggettivo: è il diritto oggettivo che stabilisce quali sono, a chi spettano e in cosa consistono i diritti soggettivi.
Le norme giuridiche
L’elemento base della struttura del diritto oggettivo è rappresentato dalle norme giuridiche. Per realizzare le sue funzioni di sistemazione degli interessi e prevenzione/risoluzione dei conflitti, il diritto deve influire sui comportamenti umani, per orientarli nel senso corrispondente alle gerarchie di interessi.
La norma giuridica funziona attraverso la combinazione di due elementi fondamentali: regola e sanzione. La regola è una regola di condotta indirizzata agli uomini per orientare il comportamento nel senso desiderato. Se essa viene osservata vuol dire che il diritto ha raggiunto il suo scopo, ma può accadere che la regola non sia osservata e, per questi casi, c’è la necessità di una sanzione, ossia la conseguenza che la norma giuridica fa derivare dalla violazione della regola.
In alcuni casi la sanzione serve a ripristinare l’interesse leso, cancellando l’effetto indesiderato prodotto dalla violazione della regola:
- Ruolo satisfattivo, soddisfa in modo diretto e pieno l’interesse leso (sanzione per mancato pagamento dei debiti);
- Ruolo compensativo, serve a ripristinare l’interesse leso con un surrogato di valore economico equivalente (risarcimento in denaro al proprietario del quadro distrutto non recupera l’integrità del quadro);
- Ruolo punitivo perché punta essenzialmente a colpire un comportamento riprovevole (se un marito viola gravemente i suoi doveri matrimoniali, la moglie può ottenere la separazione con addebito a carico di lui);
- Ruolo preventivo (di solito i debiti sono pagati spontaneamente anche perché i debitori sanno che se non pagano subiranno l’umiliazione e il fastidio di un’esecuzione forzata sul loro patrimonio).
Sinonimi di diritto oggettivo sono le espressioni sistema giuridico oppure ordinamento giuridico che indicano l’insieme delle norme giuridiche che organizzano la vita di una determinata società. L’espressione istituto giuridico indica l’insieme delle norme giuridiche che regolano qualche importante fenomeno della vita sociale (l’istituto del matrimonio è l’insieme delle norme che regolano l’unione stabile e formalizzata fra un uomo e una donna).
L’applicazione delle norme giuridiche: la fattispecie
Applicare una norma giuridica implica formulare un giudizio: giudicare se un dato comportamento faccia scattare o meno la sanzione prevista da quella norma. Le norme giuridiche presentano le caratteristiche della generalità e dell’astrattezza: generalità significa che si indirizzano a una moltitudine indeterminata di destinatari; astrattezza significa che risultano applicabili a un numero indeterminato di situazioni concrete.
La situazione concreta viene in evidenza nel momento in cui la norma viene applicata: l’applicazione serve appunto ad accertare se quella particolare situazione concreta rientra o meno nella previsione generale e astratta della norma. Viene in gioco la fattispecie che significa letteralmente “immagine del fatto”. Di solito la norma contiene la descrizione di un fatto in modo tale che quella descrizione può adattarsi a una moltitudine di eventi, i quali presentino tutti quegli elementi caratteristici. Tale descrizione è una fattispecie astratta, ad esempio “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto”. (se un certo giorno, in un certo luogo, X tampona Y e semidistrugge la sua auto, questo particolare evento corrisponde alla descrizione fatta in generale dalla norma: è una fattispecie astratta che può essere inquadrata nella fattispecie astratta della norma). L’operazione logica con cui si verifica che una fattispecie concreta corrisponde a una fattispecie astratta si chiama qualificazione della fattispecie.
L’interpretazione delle norme giuridiche
Spesso la norma non è formulata in modo abbastanza chiaro per poter dire con certezza se si riferisce o meno a quella fattispecie concreta. Ecco perché, per applicare la norma, bisogna prima interpretarla. L’interpretazione è l’attività finalizzata a identificare il giusto significato delle parole, e dei loro collegamenti sintattici, che la norma usa per descrivere la fattispecie astratta.
Può essere un’interpretazione restrittiva, che dà alle norme un significato più limitato rispetto ad altri possibili, oppure un’interpretazione estensiva che individua un significato più ampio rispetto ad altri possibili. Se ne ricava che “norma” può significare due cose diverse:
- Norma come testo e cioè l'insieme delle formule linguistiche con cui la norma è espressa dalla sua fonte;
- Norma come precetto che corrisponde al preciso significato da attribuire al testo e definisce la regola effettivamente imposta ai destinatari della norma.
Criteri, limiti e spazi di interpretazione
L’interpretazione delle norme è un’attività regolata dal diritto: chi interpreta deve seguire i criteri fissati dalle norme giuridiche che regolano l'interpretazione. Tali regole si trovano nell’articolo 12 per cui l’interprete deve attribuire alle norme il senso indicato “dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”. Ne emergono i due fondamentali criteri:
- Criterio letterale, le norme vengono interpretate secondo il comune significato che le parole e le frasi del testo hanno nella lingua italiana;
- Criterio logico, che porta a prescegliere, fra i vari significati possibili in base al criterio letterale, quello che meglio corrisponde all'intenzione del legislatore. A sua volta può intendersi in due modi:
- In senso soggettivo (criterio psicologico), esso si riferisce alle opinioni e agli intenti concretamente manifestati da coloro che hanno formulato la norma;
- In senso oggettivo (criterio teleologico) e cioè allo scopo che obiettivamente la norma mira a realizzare a prescindere da ciò che soggettivamente pensavano o volevano i suoi autori materiali.
L’interprete ha sempre dei margini di libertà, discrezionalità, autonomia; ed entro questi margini può scegliere tra interpretazioni diverse. Tale scelta è inevitabilmente influenzata dalla sua sensibilità sociale e culturale e dai costumi, dalle convinzioni, dai valori prevalenti nella società: ecco perché lo stesso testo normativo può essere interpretato in modi diversi da interpreti diversi e può ricevere interpretazioni diverse in tempi diversi.
Ai discorsi si lega il tema della certezza del diritto, ossia la possibilità di prevedere razionalmente quali conseguenze deriveranno, in base al diritto, da un determinato comportamento o fatto. Dunque, permette a chiunque di sapere quali sono i suoi diritti e i suoi obblighi, cosa può o non può fare. Certezza del diritto equivale, fondamentalmente, a certezza circa il modo in cui il diritto viene interpretato. Uno dei problemi del diritto è trovare il giusto equilibrio tra certezza e cambiamento: evitare che la certezza si irrigidisca nella conservazione ed evitare che il cambiamento sia così disordinato da creare dannosa incertezza.
Le lacune del diritto, e l'analogia
L’interprete può trovarsi a constatare che nessuna norma presente nell’ordinamento prevede la fattispecie concreta di cui sta cercando la disciplina. Si può allora dire che c’è una lacuna del diritto. Quindi l’ordinamento giuridico deve contenere uno strumento che permetta di arrivare comunque a dire chi ha torto e chi ha ragione, anche in mancanza di una norma direttamente applicabile al caso concreto. Lo strumento che serve a questo scopo è l’analogia.
L’analogia consiste nell’applicare al caso, non direttamente previsto da nessuna norma, una norma che regola un caso simile o una materia analoga. L’articolo 14 del codice civile indica due categorie di norme che non possono applicarsi per analogia, cioè al di là dei casi e delle materie da esse specificatamente previsti. Il divieto di analogia vale per le norme penali e per le norme eccezionali.
Infine possono esserci (rari) casi in cui, di fronte a un fatto da trattare giuridicamente, non si riesce a trovare neppure una norma la quale preveda casi simili o materie analoghe. In tale ipotesi, essendo impossibile il ricorso all'analogia, il caso va regolato applicando i principi generali dell’ordinamento giuridico (art 12 del codice civile): questi non si identificano con questa o con quella norma determinata, ma corrispondono ai criteri e alle regole fondamentali che stanno a base della nostra organizzazione giuridica, sociale o politica.
Gli interpreti delle norme, e la giurisprudenza
In linea di principio tutti hanno il diritto di interpretare le norme, posto che tutti sono tenuti a osservarle. Però alcune categorie di persone hanno una posizione particolarmente qualificata, così che l’interpretazione fatta da esse assume uno speciale rilievo. Si distinguono su questa base vari tipi di interpretazione:
- Interpretazione autentica che è quella fatta da un’altra norma di grado pari o superiore a quello della norma interpretata. La norma interpretativa ha efficacia retroattiva: ciò significa che la norma interpretata si considera aver avuto, fin dalla sua origine, il significato indicato successivamente dalla norma interpretativa;
- Interpretazione giudiziale è quella fatta dai giudici: è la più importante, perché è principalmente ai giudici che spetta distribuire il torto e la ragione in base alle norme;
- Interpretazione amministrativa è quella fatta dagli organi della pubblica amministrazione competenti ad occuparsi delle materie a cui si riferiscono le norme;
- Interpretazione dottrinale è quella fatta dagli studiosi di diritto.
Soffermiamoci sulla giurisprudenza (cioè dell’interpretazione giudiziale delle norme). In alcuni sistemi giuridici, come quello inglese e americano di common law, vale il principio del precedente vincolante: le decisioni date dai giudici di grado superiore vincolano i giudici di grado inferiore. In Italia, come negli altri stati di civil law, non vale il principio del precedente vincolante, quindi un tribunale è libero di interpretare la norma in modo diverso da come la interpretano i giudici di grado superiore.
Per conoscere la giurisprudenza esistono appositi strumenti, una volta cartacei, come le riviste di giurisprudenza, dove venivano pubblicate le principali decisioni dei giudici, e i repertori di giurisprudenza, pubblicati ogni anno, che contengono l'indicazione sintetica delle decisioni giudiziali intervenute nell'anno di riferimento.
Diritto privato e diritto pubblico
Le norme che compongono l’ordinamento giuridico dello Stato si ripartiscono in norme di diritto pubblico e norme di diritto privato. Il diritto privato si ispira ai principi dell’autonomia delle persone, che lascia libere di scegliere e agire nel proprio interesse, senza costringerle a subire imposizioni esterne. Dunque si ispira all’idea che le persone stiano su un piano di uguaglianza reciproca perché la volontà e l’interesse dell’uno valgono quanto la volontà e l’interesse dell’altro. Il diritto privato è diritto comune: “comune” perché può applicarsi sia a persone private che agiscono per fini privati, che ad apparati pubblici che agiscono per fini pubblici.
Il diritto pubblico si ispira ai principi della soggezione e subordinazione di qualcuno a qualcun altro. È il complesso delle norme che attribuiscono a una pubblica autorità il potere di incidere sulle posizioni delle persone, anche senza e anche contro le volontà di queste.
Le principali aree del diritto privato
Il diritto privato costituisce, all’interno del sistema giuridico, un settore molto vasto. Si sono venute delineando ripartizioni che definiscono aree relativamente omogenee:
- Il diritto civile è l’area più corposa e antica. Si occupa di: rapporti di famiglia, proprietà e uso delle cose, debiti e crediti, contratti, danni e risarcimenti, associazioni e altre organizzazioni senza scopo di lucro;
- Il diritto commerciale si occupa dell'esercizio professionale di attività economiche (imprese) e delle organizzazioni create a questo fine (società);
- Il diritto industriale si occupa della concorrenza fra le imprese, nonché dei diritti sulle creazioni intellettuali;
- Il diritto della navigazione si occupa delle attività di trasporto aereo, marittimo e per acque interne.
Le fonti del diritto privato
Le fonti del diritto
Le fonti del diritto sono i fattori capaci di creare norme giuridiche in un dato ordinamento giuridico. La funzione delle fonti del diritto è fondamentale. Creando nuove norme giuridiche, esse permettono al diritto di rinnovarsi, e così adeguarsi alle condizioni ed esigenze della vita sociale, che cambiano continuamente. Però, questo rinnovamento deve avvenire in modo ordinato e controllabile.
Le fonti del diritto definiscono chi è abilitato a creare norme giuridiche, e in che modo deve procedere per crearle. Le fonti del diritto italiano si possono ordinare così:
- Fonti costituzionali
Al primo livello della gerarchia delle fonti si pongono la Costituzione, le leggi costituzionali e gli statuti delle regioni speciali. Art 138 della Costituzione fissa una regola che in individua in che modo, in che forma, sia possibile modificare la Costituzione e produrre altre leggi costituzionali e statuti speciali;
- Fonti primarie
Al secondo livello della gerarchia delle fonti si pongono le leggi ordinarie dello Stato, decreti legge e decreti legislativi prodotti dal Governo, regolamenti parlamentari, statuti delle regioni ordinarie e leggi regionali.
- Fonti secondarie
Sono a carattere aperto perché in continuo divenire (in base al momento storico) e non specificate nella Costituzione.
Fonti non scritte: le consuetudini
Fin qui abbiamo considerato le fonti scritte che si formano con la redazione di documenti scritti, ciò soddisfa l’esigenza di rendere le norme giuridiche certe e facilmente conoscibili. Esistono tuttavia anche fonti non scritte, le consuetudini, ossia norme prodotte direttamente dal corpo sociale tramite la ripetizione costante e uniforme di un certo comportamento dato dalla convinzione di essere giuridicamente obbligati.
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