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VI.
Ecco allora che anche le norme sulle prove sono norme generali, cioè vanno ad indicare delle disposizioni
applicabili a tutti i contratti.
Quindi, le norme generali dei contratti non sono solo contenute nel Titolo II.
I veri due interrogativi che ci dobbiamo porre sono:
1. ci sono norme generali nel Titolo III, cioè norme contenute nella disciplina dei tipi contrattuali?
Perché se ci sono cambia radicalmente il rapporto tra generale e speciale;
2. queste norme generali, che abbiamo scoperto non essere di esclusiva pertinenza del Titolo II, possono
essere anche fuori dal c.c., cioè possono anche essere in codici di settore o leggi speciali?
L’intreccio tra generale e speciale diventa estremamente suggestivo, ma, al tempo stesso, estremamente
complicato perché il punto è che l’art. 1323 descrive una mezza verità: non è un norma da cancellare, ma il
fatto è che semplifica e razionalizza troppo perché al pari del modello francese del 2018 sembrerebbe dire
che il rapporto tra parte generale e parte speciale è semplice: quando c’è la norma speciale si applica,
quando non c’è si applica la disciplina di diritto comune;
sì, questo è uno dei criteri di coordinamento, non è il solo, ma ce ne sono tanti altri e soprattutto si tratta di
intendersi come si identifica la norma generale perché è dalla identificazione dell’essere una norma
generale che poi determina il suo perimetro applicativo.
01/04/19
Riprendiamo il discorso tra una rilettura dei rapporti tra cc inteso come parte generale dei contratti e
codice di settore e al tempo stesso affronta l’impatto che la figura del consumatore viene ad avere rispetto
alla disciplina delle obbligazioni.
Oggi proveremo ad intrecciare questi due filoni riprendendo la seguente premessa : se l’esdebitazione
significa liberazione del debitore insolvente dai crediti rimasti parzialmente insoddisfatti; se cioè
esdebitazione significa liberazione parziale dai debiti non c’è dubbio che questa figura destabilizzi e metta
fuori gioco due disposizioni fondamentali del cc : l’art 1236 . ormai sappiamo che il piano del consumatore
dei debiti contravviene alla regola fondamentale del 1236 perché i creditori del consumatore non
partecipano al piano; la legge gli riserva soltanto un diritto di interpello sulla convenienza del piano ma non
c’è il simulacro, l’abbozzo di un qualche accordo.
L’esdebitazione però mette in sofferenza, sfilaccia anche l’art 1372 cioè la forza di legge del contratto.
Qui stiamo parlando di contratti di finanziamento, cioè stiamo parlando di contratti costitutivi di un
rapporto debito/credito e caratterizzati da una durata delle vicenda restitutoria.
Se il contratto ha forza di legge non occorre troppa competenza per capire che quella forza di legge deve
assistere il contratto durante l’intera durata del contratto medesimo. Cioè l’obbligazione restitutoria( di
pagamento) si iscrive nell’art 1375 e l’art 1375 è nitido nell’evidenziare che il contratto va eseguito secondo
buona fede. Un’esecuzione del contratto secondo buona fede implica che quel contratto sia adempiuto
secondo quanto promesso, convenuto.
Sono possibili 2 ipotesi che vanno tenute separate : immaginiamo che il contratto di finanziamento sia stato
concesso senza che l’istituto di credito, il mutuante, abbia compiuto una diligente valutazione del merito
creditizio del cliente. Quindi abbiamo un mutuo che è stato concesso a chi non è in grado di restituire a
quelle condizioni negoziate, la somma prestata. Dunque c’è un inadempimento ad una regola di
comportamento intestata dalla legge al soggetto mutuante. L’inesecuzione dell’obbligazione restitutoria,
cioè a far data da un certo momento l’inadempimento del mutuatario si deve ad una condotta a monte
negligente dell’istituto di credito che non ha provveduto a rifiutare la concessione del finanziamento o
concedere il finanziamento a condizioni diverse. In una situazione come quella semplificata ora, se il
mutuatario diviene insolvente e l’insolvenza è anche connessa ad un mutuo che non era nella condizione di
stipulare questa esdebitazione (questa liberazione dai debiti rimasti parzialmente insoddisfatti) si può
anche leggere, sulla base del diritto europeo, come una sanzione nei riguardi del professionista, cioè
l’istituto di credito, che ha concesso il mutuo senza fare il suo mestiere, cioè senza ottemperare alle regole
di comportamento che la legge gli impone. La liberazione dai debiti rimasti insoddisfatti assume in questa
fattispecie il significato di una deterrenza , cioè la finalità è quella di imputare il costo dell’operazione al
soggetto mutuante in quanto costui è stato negligente.
L’art 79 del codice della crisi d’impresa, codice che ha una vacatio di 16 mesi, cioè è stato pubblicato in
gazzetta ma ancora non è entrato in vigore.
Nel frattempo rimane in vigore la legge fallimentare e la legge sul sovraindebitamento.
La nuova disciplina all’art 79 stabilisce che il creditore che abbia concesso un finanziamento violando le
regole sulla valutazione del merito creditizio non è ammesso a sollevare alcuna eccezione relativamente
alla convenienza del piano. Il che è un modo surrettizio per vedere nell’esdebitazione, nella liberazione, una
sorta di pena indiretta per il professionista che sia stato colpevole, negligente nello svolgimento della
propria attività.
Questa è un ipotesi.
Può esserci sovraindebitamento cioè ai sensi dell’art 2 comma 1 lettera c del codice della crisi d’impresa
può esserci un debitore civile in crisi o insolvente (questa nuova definizione di sovraindebitamento) che si
manifesta per ragioni di forza maggiore (dal licenziamento alla separazione ecc..) ; sovraindebitamento che
si abbina ad una corretta valutazione del merito creditizio.
Quel contratto di finanziamento potrebbe essere stato concluso sulla base di una corretta valutazione dei
rischi.
Cioè accanto alla figura del mutuante negligente è facile immaginare la fattispecie del mutuante che ha
ottemperato all’obbligo di legge e che ha fatto legittimo affidamento sull’obbligazione restitutoria.
L’esdebitazione non opera diversamente in ragione dell’imputabilità o meno della condotta!! In altre
parole, l’esdebitazione è una vicenda che colpisce nello stesso modo tanto il creditore diligente, che agisce
secondo buona fede, quanto il creditore negligente che ha inadempiuto ad un obbligo di condotta.
La sola differenza che la legge istituzionalizza è quella di consentire al creditore di buona fede (corretto) di
sollevare un’eccezione sulla convenienza del piano.
L’esdebitazione è un pregiudizio che colpisce allo stesso modo e con la stessa entità il creditore quale che
sia stata la sua condotta pregressa; tanto il creditore di buona quanto quello di mala fede.
E allora l’esdebitazione disattiva senza mezzi termini l’art 1372 .
L’esdebitazione dicono i francesi.. elasticizza il contratto. Però questa elasticizzazione è solo per il debitore,
perché quella forza di legge viene meno nell’istante in cui il sovraindebitato chiede l’accesso a procedure
concorsuali di composizione della crisi.
Se il contratto di finanziamento ha forza di legge, questa forza di legge viene intaccata nel momento in cui
la legge riconosce al debitore che sia sovraindebitato, cioè in crisi o insolvente, il diritto a concorsualizzare i
propri debiti. Come concorsualizza i propri debiti? Avvalendosi di uno dei procedimenti che la legge ha
definito di composizione della crisi.
Questi procedimenti di composizione della crisi comprendono l’esdebitazione e dunque ammettono che
quel contratto originario non venga più eseguito per come promesso, per come convenuto.
Ecco allora che l’esdebitazione attacca l’art 1372.
Il fenomeno della liberazione dai debiti è il prodotto di un’ideologia ordo liberale , intendendo con ciò la
circostanza che un livello costante dei consumi rappresenti nell’odierno sistema di mercato la crescita dei
consumi un principio di ordine pubblico. Il debitore insolvente che viene liberato torna ad essere un
soggetto attivo dei consumi. Non ci sono valutazioni di carattere etico in tutto ciò.
Il debitore consumando si rende artefice del benessere sociale (dicono in Francia); se diviene insolvente la
società lo protegge facendolo tornare ad indebitarsi.
L’esdebitazione è sicuramente figlia di questa ideologia; nasce nel mondo anglosassone e poi si diffonde in
altri paesi.
Ammettiamo allora che possa esserci la liberazione dai debiti. Però questa liberazione dai debiti pone molti
interrogativi per l’interprete italiano. (ne richiamiamo 2)
Partiamo da questa premessa : se un consumatore non è sovraindebitato (no crisi e no insolvente) in caso
di inadempimento qual è la disciplina che trova applicazione? Trova applicazione l’art 2740 primo comma,
cioè trova applicazione la regola sulla responsabilità patrimoniale universale. E dunque costui risponderà
dell’inadempimento con i beni presenti e futuri.
Questa premessa, cosa sta a significare, cosa ci dice? Ci dice che la liquidità patrimoniale continua ad essere
un dato irrilevante per la valida costituzione per una valida obbligazione. Tra i presupposti perché
un’obbligazione si costituisca non c’è la liquidità patrimoniale del debitore.
Le nuove regole hanno semplicemente previsto che quando un debitore sia un solvente abbia un diritto di
domandare l’utilizzo di procedure che lo mettono al riparo dal 2740 comma 1. Perché la regola diventa
quella del comma 2 cioè una limitazione legale di responsabilità. Adesso il debitore civile insolvente ha il
diritto di rispondere non illimitatamente ma nei limiti in cui può! Laddove “può” significa entro un
massimale fissato dalla legge. Per tutto ciò che va oltre quella percentuale il soggetto non risponde più,
quindi c’è una limitazione legale di responsabilità.
La limitazione legale di responsabilità in prima battuta ha un significato : non si risponde con i beni futuri.
Non si risponde con i beni futuri perché altrimenti non consumerà.. e quindi il 2740 comma 1 è messo tra
parentesi istituendo un’immunità dei beni futuri, cioè di tutto ciò che in virtù della capacità di reddito quel
soggetto è in grado di acquistare.
C’è un debitore insolvente che risponde solo per un certo massimale per tutto il resto è esdebitato. I
creditori pre insolvenza subiranno un da