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RETRIBUZIONE
Art. 22 OP. Ci dice che "la remunerazione per ciascuna categoria di detenuti che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria è stabilita in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi".
Sulla retribuzione sono effettuate delle detrazioni (art. 24 OP). I prelievi riguardano tutti: sia coloro che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, sia quelli che lavorano all'interno ma alle dipendenze di imprese, sia extramurari presso imprese pubbliche o private o attività autonome, ecc. Si tratta di detrazioni previste per far fronte a determinati obblighi, che riguardano:
- somme dovute a titolo di risarcimento del danno
- spese che lo Stato sostiene per mantenimento del condannato
- somme dovute a titolo di rimborso delle spese del procedimento
v. art. 145 cp.10.1.3 Le spese di mantenimento del
condannatoà spese per l'esecuzione delle pene e misure di sicurezza sono a carico dello Stato, ma condannatie internati (eccetto minorenni) hanno obbligo di rimborsare spese di mantenimento (art. 2 OP).
64à sono spese di mantenimento le spese concernenti alimenti e corredo.
à le spese di assistenza medica e farmaceutica restano a carico dello Stato.
à per il mantenimento, è posta a carico del detenuto la somma di €3,62 per ogni giornata dipresenza.
à il debito di condannati e internati per spese mantenimento e processuali, oltre a poter essererateizzato può anche essere estinto (remissione del debito, art. 6 co. 2 DPR 115/2002).
Qual è la finalità della remissione del debito?
Favorire reinserimento sociale al termine dell'esecuzione penale.
Quali sono i suoi presupposti?
- disagiate condizioni economiche
- regolare condotta dell'interessato (costante senso di responsabilità e correttezza
- La remunerazione + denaro posseduto all'ingresso + denaro ricavato da vendita di oggetti di proprietà o inviato dalla famiglia o da altri durante detenzione formano cosiddetto PECULIO (art. 25 OP + art. 57 DPR).
- Il peculio è depositato presso la direzione dell'istituto e produce interessi legali in favore del titolare.
- Il peculio dei CONDANNATI/INTERNATI si distingue in:
- - fondo vincolato resta depositato e verrà consegnato alla dimissione;
- - fondo disponibile utilizzabile da titolare per invii a familiari e proprie necessità.
degli IMPUTATI è invece interamente disponibile.
Una delle novità più rilevanti delle ultime riforme penitenziarie riguarda l'introduzione nella legge ordinamento penitenziario del nuovo articolo 20-ter che si occupa di lavoro di pubblica utilità.
Il lavoro di pubblica utilità era già entrato ma ora ha ricevuto disciplina più articolata.
Detenuti e internati possono chiedere di essere ammessi a prestare propria attività a titolo volontario o gratuito nell'ambito di progetti di pubblica utilità. Si tratta di attività a favore di:
- organizzazioni dello Stato
- enti territoriali
- aziende sanitarie locali
- enti o organizzazioni (anche internazionali) di assistenza sociale/sanitaria e di volontariato.
Queste attività possono anche svolgersi all'interno degli istituti penitenziari; per quelle all'esterno si applicano norme sul lavoro extramurario che abbiamo già studiato.
Attenzione: art.
20-ter co. 2 OP vieta che il lavoro di pubblica utilità possa avere ad oggetto lagestione o l'esecuzione dei servizi di istituto, per evitare che l'amministrazione penitenziaria possa65risparmiare sul costo dei servizi avvantaggiandosi del lavoro gratuito delle persone ristrette; ancheper evitare che il lavoro di pubblica utilità faccia "concorrenza" al lavoro retribuito per losvolgimento delle attività che servono a soddisfare bisogni comunità carceraria.Infatti lavoro di pubblica utilità non può e non deve intaccare la centralità del lavoro retribuito. Nonpuò cioè sostituire il lavoro retribuito, solo affiancarlo integrando l'offerta trattamentale.Per quanto riguarda detenuti e internati per reati elencati nell'art. 4-bis OP, per quanto riguarda ilavori di pubblica utilità all'esterno il Magistrato di sorveglianza deve tenere prioritariamente contodella necessità di
Agevolarne le attività.
10.2 I rapporti con la famiglia
Altro elemento trattamentale ritenuto essenziale. L'art. 28 OP specifica che "particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie."
I criteri di assegnazione ai vari istituti devono tenere conto della vicinanza alla famiglia: aggiungiamo che un ruolo primario rispetto alla cura dei rapporti spetta alla direzione dell'istituto penitenziario e agli assistenti sociali degli UEPE in collaborazione con servizi sociali territoriali.
Art. 61 co. 1 DPR 230 prevede che direzione dell'istituto e UEPE concertino programmi di intervento per la cura dei rapporti fra ristretti e famiglie. Non soltanto: abbiamo visto che se in occasione del colloquio di primo ingresso emergono problemi personali/familiari che richiedono interventi immediati, la direzione dell'istituto deve informarne gli assistenti sociali e penitenziari.
Inoltre, se...
In un momento successivo, emerge che i familiari non mantengono rapporti con il detenuto, la direzione dell'istituto deve segnalarlo agli assistenti sociali del UEPE (art. 37 co. 11 DPR 230).
Rispetto alla cura dei rapporti familiari, gli strumenti tradizionali del contesto penitenziario sono i colloqui visivi e la corrispondenza (epistolare e telefonica).
10.3 Lo strumento dei colloqui
Art. 18 co. 4 O.P.: "particolare favore viene accordato (deve essere accordato) ai colloqui con i familiari."
L'ottica è di favorire il riadattamento e reinserimento sociale della persona. Cosa vuol dire "particolare favore"? È dare vita a una regolamentazione di favore in relazione a tutti i profili riguardanti colloqui con i familiari (frequenza, durata, procedure autorizzative, giorni e orari di ingresso in istituto, modalità di fruizione). 66
Art. 61 co. 2 DPR individua alcuni aspetti ai quali occorre prestare attenzione particolare: crisi che
può essere conseguente all'allontanamento della persona dal nucleo familiare (fase del distacco dalla famiglia); è necessario che venga mantenuto un rapporto valido tra persona ristretta e i figli, soprattutto seminorenni (criticità che riguarda fase della sottoposizione alla restrizione); preparare detenuto/internato, la sua famiglia, ambienti prossimi di vita al momento del rientro del ristretto nel suo contesto sociale (fase del rientro). Per perseguire questi obiettivi, cosa può fare il direttore dell'istituto? Può: A. concedere colloqui oltre quelli ordinariamente previsti (art. 37 DPR 230); B. autorizzare persone ammesse ai colloqui a visitare familiare detenuto/internato con permesso di trascorrere parte della giornata insieme, in appositi locali o all'aperto, dando la possibilità di consumare un pasto in compagnia, fermo restando che questi colloqui si svolgono sotto il controllo a vista (non uditivo) del personale dicustodia.Il direttore decide sull'adozione di queste misure sulla base delle indicazioni del gruppo di osservazione. La logica NON è premiale: eventuali colloqui in più o visite con possibilità di condivisione citate non sono un premio, ma uno strumento che DEVE essere utilizzato per far fronte a situazione di crisi o di fragilità.
In linea generale, ai colloqui con i familiari deve essere accordato particolare favore; non significa che familiari siano gli unici soggetti legittimati: v. art. 18 co. 2 OP "i detenuti e gli internati hanno diritto di conferire con il difensore sin dall'inizio dell'esecuzione della misura o della pena, fermo quanto previsto dall'art. 104 cpp" è art. 104: nel corso delle IP riguardanti alcuni delitti particolarmente gravi il GIP su richiesta del PM può dilazionare l'esercizio del diritto di conferire con il difensore per un tempo non superiore a 5 gg e solo in specifiche ed
eccezionali ragioni di cautela.I colloqui con il difensore non sono sottoposti a limiti né di frequenza né di durata.L'art. 18 co. 2 dice anche che detenuti e internati hanno diritto di avere colloqui e corrispondenza con i garanti dei diritti dei detenuti: sono assimilati ai colloqui con i difensori; anche in questo caso abbiamo un DIRITTO alla fruizione del colloquio, pertanto eventuale impedimento opposto dall'amministrazione potrà essere posto alla base di un reclamo sul quale Magistrato di Sorveglianza si pronuncerà a norma dell'art. 35-bis legge 354/75.
ART. 18 co. 1 OP"detenuti e internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, anche al fine di compiere atti giuridici (es. colloquio con notaio)."L'art. 18 deve essere letto insieme all'art. 37 DPR:à per quanto riguarda partecipazione ai colloqui, dobbiamo individuare 2 categorie:10.3.1 I colloqui con i
FAMILIARIà Familiari deve essere accordato