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Il problema della legalità

12. La legalità formale

Il principio di legalità formale esprime il divieto di punire un qualsiasi fatto che, al momento della sua commissione, non sia espressamente preveduto come reato dalla legge e con pene che non siano dalla legge espressamente previste.

Tale principio implica, pertanto, una nozione formale di reato, dovendosi considerare reato solo ciò che è previsto come tale dalla legge. Nel diritto italiano, il principio di legalità ha trovato solenne consacrazione nel codice liberale del 1889. Nonostante l'avvento del nuovo regime autoritario, sopravvisse anche nel codice del 1930 sino a raggiungere con la nuova costituzione italiana il ruolo di fondamento del sistema penale italiano, sancendo l'articolo 25 che "nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso" e che "nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei limiti previsti dalla legge".

casi previsti dalla legge".

13. La legalità sostanziale

Il principio di legalità sostanziale sta, invece, a significare che reati debbono essere considerati i fatti socialmente pericolosi, anche se non espressamente previsti dalla legge, e che ad essi vanno applicate le pene adeguate allo scopo. Esso implica una nozione sostanziale di reato, dovendosi considerare reato tutto ciò che offende l'ordine sociale di un determinato tipo di stato. Il principio di legalità sostanziale esprime una scelta politica collettivistico-utilitaristica a favore della difesa sociale, ma anche l'esigenza di una più sostanziale e reale giustizia.

14. I vantaggi e gli inconvenienti

Il principio di legalità formale svolge una insostituibile funzione garantista del cittadino in quanto tende ad evitare l'arbitrio del potere esecutivo e del potere giudiziario e ad assicurare la certezza dell'eguaglianza giuridica. Due sono però le critiche di fondo:

poena sine lege". Questo principio implica che non può esserci crimine né pena senza una legge che lo definisca in modo chiaro e preciso. La legalità sostanziale, invece, si basa su una nozione materiale di reato che può essere ricavata da fonti extralegali. Questo può portare a una mancanza di certezza del diritto e all'apertura a arbitri e discriminazioni. Mentre il principio di legalità sostanziale si adatta automaticamente ai cambiamenti della realtà sociale, il principio di legalità formale richiede continui interventi legislativi. Un diritto penale che si basa sulla libertà non può rinunciare al principio della legalità, che è una garanzia fondamentale per evitare abusi e discriminazioni.

poena sine legedel cittadino.Diritto Penale 715. La concezione formale del reato .

Per la concezione formale il reato è tutto ciò e solo ciò che è previsto dalla legge come tale.

Considerato in astratto (c.d. aspetto precettivo) il reato è il fatto tipico. La tipicità, cioè l'essere il fatto descritto per tipi legali, è un carattere essenziale del reato. Considerato in concreto (c.d. aspetto fenomenico), ossia come fatto storico che si verifica nella realtà sociale, il reato è il fatto conforme al fatto tipico, alla fattispecie legale. La conformità alla fattispecie legale è ciò che consente di considerare il fatto concreto come reato. Poiché ciò che contraddistingue la norma penale è la particolare sanzione da essa strettamente comminata, cioè la pena, reato è ogni fatto per il quale la legge istituisce una pena criminale. Come sancisce l'articolo 39, sono

delitti i reati per i quali sono comminate le pene della morte, dell'ergastolo, della reclusione o della multa. Sono contravvenzioni i reati puniti con l'arresto o l'ammenda.

516. La concezione sostanziale del reato

Per la concezione sostanziale reato è tutto ciò e solo ciò che è, in misura rilevante, socialmente. Postulata tale nozione di reato in astratto, il reato in concreto è il fatto pericoloso storico che si rileva pericoloso per la società: ciò che contrassegna il fatto come reato è la sua concreta pericolosità sociale. Su una nozione sostanziale di reato si fondava il diritto penale della Germania nazionale socialista.

17. La concezione sostanziale-formale adottata dalla Costituzione

La costituzione italiana accoglie una concezione del reato né meramente formale né meramente sostanziale, bensì sostanziale-formale compenetrazione, da un lato confermando la

Il nostro sistema penale è incentrato sulla divisione dei reati in delitti e contravvenzioni. Molte sono state, nel tempo, le teorie volte a differenziare ontologicamente queste due categorie di reati; tuttavia nessuna delle teorie proposte è stata in grado di dare una risposta esauriente. L'elemento di diversificazione, secondo il c.p. vigente che adotta a tal fine un criterio formale, è basato sulla specie di pena comminata: mentre i delitti vengono puniti con la multa, la reclusione e l'ergastolo, le contravvenzioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria. Questa distinzione, tuttavia, non è sempre chiara e definita, poiché esistono casi in cui la stessa condotta può essere considerata sia un delitto che una contravvenzione, a seconda delle circostanze e delle norme applicabili. Inoltre, la distinzione tra delitti e contravvenzioni non è l'unica presente nel nostro sistema penale: esistono anche altre categorie di reati, come le infrazioni penali e le violazioni amministrative, che hanno caratteristiche diverse e sono punite con sanzioni diverse. In conclusione, la classificazione dei reati nel nostro sistema penale è complessa e non sempre lineare, e richiede un'attenta analisi delle norme e delle circostanze specifiche per determinare la corretta qualificazione di una condotta come reato.

Le contravvenzioni vengono sanzionate con le pene dell'arresto e dell'ammenda. L'esistenza della categoria di reati in oggetto, in aggiunta ai delitti, ha alla sua origine l'assorbimento nel diritto penale, a partire dal secolo XVIII, di fatti che costituivano in precedenza illeciti amministrativi: tale assorbimento implicava la sottoposizione dei suddetti illeciti alle garanzie del diritto e del processo penale. Venivano in considerazione norme attinenti all'inosservanza di obblighi diretti a prevenire eventi pregiudizievoli per la comunità, la regolamentazione di particolari attività, quali il vagabondaggio e la prostituzione, o di mestieri, la disciplina di commerci e industrie, ecc.. A partire dal secolo scorso, accanto alle suddette incriminazioni, si sono inserite nella categoria altri reati, caratterizzati esclusivamente dalla modesta gravità, ossia incidenti su interessi ritenuti dal legislatore secondari rispetto a quelli offesi dai delitti.

concezione del diritto penale come strumento di tutela dei beni giuridici della società. Questo approccio ha portato alla codificazione delle norme penali e alla definizione dei reati e delle relative sanzioni. Tuttavia, la complessità della realtà sociale e la varietà degli interessi coinvolti hanno reso difficile una concezione unitaria delle contravvenzioni. Pertanto, è possibile semplificare il problema classificatorio raggruppando le fattispecie contravvenzionali attorno a due poli. Il primo polo riguarda l'inosservanza di norme a carattere preventivo-cautelare, volte alla tutela anticipata di beni giuridici attraverso la prevenzione del pericolo indiretto. Queste norme mirano a evitare la lesione o il pericolo diretto di beni giuridici altrimenti tutelati. Il secondo polo riguarda l'inosservanza di norme che disciplinano attività soggette a un potere amministrativo. Queste norme riguardano la regolamentazione di attività che richiedono un'autorizzazione o una licenza da parte dell'autorità amministrativa competente. È importante sottolineare che ci possono essere differenze nella classificazione delle contravvenzioni in base all'elemento soggettivo, al tentativo, all'oblazione, alle misure di sicurezza e al concorso colposo nel reato doloso. In conclusione, il diritto penale affronta il problema della classificazione delle contravvenzioni al fine di garantire una tutela efficace dei beni giuridici della società. La scienza penale si è sviluppata nel corso dei secoli, partendo dall'illuminismo, per fornire una base teorica e pratica per l'applicazione delle norme penali.

Problema dei rapporti tra diritto penale e ideologia. Mai nessuna epoca fu, e forse mai sarà, così creativamente feconda per le scienze criminali come il secolo XIX. Gli indirizzi formalistici e sostanzialistici.

Il problema della scienza penale è il problema dell'oggetto e dei metodi di indagine della medesima. La storia della scienza penale è caratterizzata dalla contrapposizione dialettica tra forma e sostanza, che trova la propria espressione nei ricorrenti indirizzi formalistico-giuspositivistici e sostanzialistico-metapositivistici.

Pur se profondamente differenziati nelle premesse e nelle finalità, sul terreno pratico gli indirizzi formalistico-giuspositivistici ci presentano il carattere comune di limitare l'oggetto della scienza penale al diritto penale positivo, teorizzando il culto della legge e l'assoluta fedeltà ad essa, e rappresentano l'espressione più rigorosa del principio della legalità formale.

Riflettendo come questo una esigenza statica, diconservazione e di stabilizzazione, trovano puntuale riscontro nelle società stabilmente strutturate sulle leggi condivise dalla coscienza sociale e in cui il diritto scritto soddisfa i bisogni della realtà sociale oppure in certi stati autoritari in cui la volontà statale espressa dalla legge non è oggetto di discussione. Nell'uno e nell'altro caso la scienza giuridica si limita ad una attività conoscitiva e di sistematizzazione del diritto positivo. Pur muovendo da premesse e finalità diverse od opposte, gli indirizzi sostanzialistico-metapositivistici presentano il carattere comune di allargare l'oggetto della scienza penale ad altre fonti sostanziali, dovendosi attingere diritto anche al di fuori o controla legge. Esprimendo come queste esigenze dinamiche, di innovazione e trasformazione, essi trovano soprattutto riscontro nei periodi di profonde crisi o di rivoluzioni, in cui il diritto.

positivo collide con la mutuata realtà sociale o ne frena il processo di trasformazione. Sicché la funzione della scienza giuridica non è più conoscitiva ma creativa del diritto, concorrendo a dare vita ad un ordinamento giuridico nuovo.

20. La situazione attuale della scienza penale

Per quanto concerne la scienza penale italiana, essa dopo le brevi aperture dell'immediato dopoguerra, si è venuta richiudendo sui temi del proprio oggetto, del proprio metodo e della propria identità, parallelamente alle battute d'arresto seguite nel processo verso una più reale democrazia, segnata dalla nuova costituzione. Contro il pericolo di evoluzioni sostanzialistiche soprattutto in senso socialista, si ha una riaffermazione del dogma statalistico-giuspositivistico e del metodo tecnico-giuridico. Rotto il tradizionale nazionalismo tecnico giuridico, la scienza penale italiana si è reinserita nel pensiero penalistico-criminologico internazionale.

oltre iconsueti scambi dogmatici con la Germania e criminologici con altri paesi. IL P
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