INTRODUZIONE
IL DIRITTO PENALE
1. I tre aspetti del diritto penale moderno
Il diritto penale è il complesso delle norme di diritto pubblico che prevedono quei
particolari fatti illeciti, per i quali sono comminate conseguenze penali, variabili
anche in rapporto alla personalità dell'autore. Fatto, personalità, conseguenze, sono i
tre pilastri su cui poggia il diritto penale moderno e i tre fondamentali capitoli della
moderna scienza penale.
Il costituisce la base fondamentale ed insopprimibile del diritto penale:
fatto illecito
senza il fatto o prescindendo da esso avremmo un diritto penale delle intenzioni,
poliziesco e liberticida.
La è il momento illuminante ed umanizzante del diritto penale
personalità dell'autore
moderno, il cui vero oggetto non può che essere costituito dall'azione di un uomo che
ha una sua personalità. La personalità dell’autore rileva anche in rapporto alle
conseguenze penali che non potrebbero conseguire alcuna finalità razionale se
prescindessero da essa .
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Le sono il marchio che contrassegna e contraddistingue,
conseguenze penali
formalmente, l'illecito penale da ogni altro illecito giuridico e costituiscono gli
strumenti di dissuasione e rieducazione attraverso cui ogni società organizzata
combatte e controlla il fenomeno della criminalità.
Rispetto al fatto, alla personalità ed alle conseguenze si pongono i tre perenni e
ricorrenti problemi del diritto penale:
1) nell'ambito dei fatti umani quali sono i fatti che vengono selezionati come reati e
in base a quali criteri avviene la criminalizzazione?
2) chi delinque è libero, determinato o condizionato?
3) quali sono gli strumenti penali più idonei per contenere la delinquenza,
prevenendo la caduta e la ricaduta nel reato?
2. Il fatto criminoso
Primo e lacerante problema delle scienze criminali è la definizione di criminalità: la
criminalità è una realtà ontologico-naturalista o una mera creazione politico-sociale,
una entità giusnaturalistica o un semplice dato giuspositivistico? Il diritto penale
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La crescente considerazione della personalità del soggetto differenzia ed allontana sempre più il diritto
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penale dagli altri rami del diritto, per i quali ciò che rileva è il fatto, spersonalizzato, più che l'autore del fatto
stesso.
Scuole di filosofia del diritto. Le principali scuole di filosofia del diritto sono la scuola del diritto naturale,
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la scuola analitica, la scuola storica, la scuola comparativa e la scuola sociologica. Per il giusnaturalista il
diritto preesiste allo stato; per il giurista analitico esso è creazione dello stato; per il giurista della scuola
storica il diritto e lo stato sono prodotti della società e si sviluppano parallelamente. Per il giusnaturalista le
leggi sono dettate dalla ragione pura; per il giurista analitico dal comando del sovrano; per il giurista della
scuola storica, dalla sapienza degli uomini. Per il giusnaturalista il diritto è etica applicata e il diritto ingiusto
non ha valore di diritto. Per il giurista analitico invece una norma che ordini un atto moralmente illecito o
che vieti un atto eticamente giusto è comunque giuridica se emanata da un potere legittimo. Il giurista della
scuola storica accetta quest'ultima posizione, ma sottolinea la necessità che le leggi siano conformi al comune
sentimento della giustizia. La scuola storica del diritto differisce principalmente dalla scuola analitica per il
valore che attribuisce alla consuetudine nella formazione dell'ordinamento giuridico. Per il giurista analitico,
Diritto Penale
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presenta, accanto ad un largo coefficiente di variabili storiche, un nucleo sostanziale
di , indipendenti dalle valutazioni contingenti dei singoli legislatori e dal
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costanti
mutare delle strutture politiche economiche e sociali. Il diritto penale, perciò, se è
anche politica, non è tutto politica.
Nondimeno il diritto penale è, in misura determinante, condizionato anche dalla
politica e quindi dalla storia, poiché ogni sistema presenta anche le ,
variabili criminali 4
strettamente dipendenti dal tipo di ordinamento politico sociale.
E proprio rispetto all'area delle varianti storiche, il diritto penale più di ogni altro
ramo del diritto è lo strumento più immediato per proteggere ma anche per negare i
diritti umani fondamentali. Come la sua non sempre lusinghiera storia comprova,
esso può svolgere la funzione:
1) , rispondente in passato agli ordinamenti di tipo
di un diritto penale dell'oppressione
assolutistico;
2) , tipico delle società strutturate su profonde
di un diritto penale del privilegio
discriminazioni tra classi sociali;
3) , che in una equilibrata sintesi delle posizioni della
di un diritto penale della libertà
vittima e del reo, da un lato tuteli i diritti fondamentali dei cittadini e gli interessi
della comunità sociale; dall'altro assicuri ai soggetti agenti la certezza e
l'eguaglianza giuridica.
3. La personalità dell’autore
Il problema dominante in materia, se cioè chi delinque sia libero, determinato o
condizionato nelle proprie azioni, è invece più strettamente dipendente dalla
premessa filosofico-scientifica. Sotto questo profilo si possono storicamente
distinguere tre tipi fondamentali di diritto penale:
1) , che pone a proprio fondamento il
un diritto penale della responsabilità morale
postulato della libertà assoluta indifferenziata del volere dell'uomo come causa
cosciente e libera (perciò irresponsabile), e del proprio agire.
2) , che muovendo dall'opposto postulato
un diritto penale della pericolosità sociale
deterministico per cui l'uomo è determinato al delitto da cause inerenti alla sua
un codice scritto di leggi dovrebbe sostituire interamente il diritto consuetudinario e il diritto
giurisprudenziale. Il giusnaturalismo affonda le proprie radici nella filosofia di Aristotele e nella
giurisprudenza del diritto romano e si impose in Europa dalla Riforma alla fine del XVIII secolo. La più
chiara formulazione della teoria analitica del diritto risale al filosofo inglese Thomas Hobbes nell'opera
Leviathan (1651). Le origini della teoria analitica non sono, tuttavia, inglesi. La tendenza a esaltare la figura
del legislatore risale al pensiero continentale europeo della fine del Medioevo, il periodo di formazione degli
stati nazionali, e si collega alla necessità di superare la frammentazione degli ordinamenti giuridici locali
mediante l'adozione di legislazioni statali. Nel XX secolo la teoria analitica del diritto ha trovato espressione
nel positivismo giuridico, teoria secondo la quale gli ordinamenti giuridici possono essere adeguatamente
descritti senza alcun riferimento al loro contenuto etico. Tra gli esponenti di questa dottrina vi sono Herbert
Hart e Hans Kelsen. La scuola storica risale al XIX secolo, quale reazione alle idee del giusnaturalismo. Il
manifesto della scuola fu pubblicato nel 1814 dal giurista tedesco Friedrich Karl von Savigny. La scuola
comparativa, i cui esponenti principali furono Rudolf Jhering e Albert Hermann Post, introdusse il metodo
dell'analisi comparativa degli ordinamenti giuridici. Tra i maggiori comparatisti si ricordano: James Barr
Ames, Oliver Wendell Holmes, Henry Maine, Frederick William Maitland e Frederick Pollock. La scuola
sociologica nasce nel XX secolo, con un approccio al diritto radicalmente nuovo. Non più l'indagine sulla
natura e sull'origine del diritto, ma lo studio delle funzioni e dei fini che esso persegue. Figura di spicco della
scuola sociologica fu il giurista americano Roscoe Pound.
Le costanti sono rappresentate anzitutto dai cosiddetti delitti naturali (vita, integrità fisica, libertà personale,
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onore eccetera) e dalle stesse categorie razionali del pensiero criminalistico (soggetto attivo, condotta, evento
offensivo, causalità eccetera).
Esse sono individuabili principalmente nel campo delle scriminanti, le quali, accanto ad un nucleo costante
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(legittima difesa, stato di necessità), presentano una larga zona di variabili e nel campo degli interessi
tutelati, in quanto ogni sistema predisposto per la tutela, oltre che dei beni esistenziali, di interessi non
esistenziali, contingenti o addirittura arbitrari (es. tutela di una determinata ideologia).
Diritto Penale 3
struttura biologica o all'ambiente sociale in cui è vissuto, si fondano non sulla
responsabilità morale ma sulla pericolosità del soggetto.
3) un diritto penale misto, fondato sul dualismo responsabilità-pericolosità.
Con l'apertura del diritto penale moderno verso la personalità del soggetto si è
gettato un ponte tra il diritto penale e la criminologia. Pur nella loro autonomia di
scienze il diritto penale e la criminologia vivono in un rapporto di complementarietà
necessaria ed di interdipendenza.
4. Le conseguenze penali
Il problema delle misure penali adottabili per combattere la criminalità è
condizionato sia dalla premessa politico-ideologica sia dalla premessa filosofico-
scientifica. Quanto alla premessa filosofico scientifica troviamo tre tipi di soluzioni
fondamentali, rappresentate:
1) per il quale si punisce perché è stato commesso un
dal sistema classico della pena
reato;
2) , che rappresenta invece l'espressione
dal sistema positivistico delle misure di sicurezza
di un diritto penale della pericolosità sociale;
3) , caratterizzato dalla coesistenza della pena
dal sistema dualistico o del doppio binario
e delle misure di sicurezza.
In sintesi, la scienza penale moderna abbraccia nel proprio campo di indagine non
solo il diritto penale ma anche le acquisizioni della criminologia e la politica penale.
I DIVERSI TIPI DI DIRITTO PENALE
5. Il diritto penale dell’oppressione
Le forme più drastiche di diritto penale dell'oppressione si ebbero innanzitutto con
l'assolutismo monarchico, dove il diritto penale fungeva da strumento dello
strapotere del dispotismo regio e dell'aristocrazia, e con gli ordinamenti totalitari.
6. Il diritto penale del privilegio
Il passaggio attraverso la rivoluzione francese dallo stato assoluto allo stato liberale,
che vede nell'individuo l'unica realtà e nei gruppi sociali una pura somma di soggetti,
segna il passaggio dal diritto penale dell'oppressione al diritto penale del privilegio.
Ma proprio perché concepito come strumento di conservazione delle fondamentali
condizioni di vita di una società, il diritto penale liberale fatalmente svolse una
funzione conservatrice del privilegio delle classi più ricche, le vere destinatarie della
libertà liberale. La crisi dello stato liberale, sotto la spinta di nuove concezioni dei
rapporti tra stato e di individuo, porta alla nascita del totalitarismo, tragica
connotazione di questo secolo.
Nell'Europa occidentale il totalitarismo penale segna un drastico ritorno al diritto
penale dell'oppressione, che ha trovato la sua più esasperata e paradigmatica
espressione nell'ambito del totalitarismo penale nazista.
7. Il diritto penale della libertà. Il principio di frammentarietà
Data l'irrinunciabilità storica della coercizione, il problema è di concepire e costruire
il diritto penale non solo come limite alla libertà ma come strumento di libertà.
Presupposto primo è la scelta di fondo tra le due contrapposte concezioni, cui sono
riconducibili le diverse soluzioni dei problemi di tutela dell'uomo: Diritto Penale
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1) , collettivistico, maggioritario o individualistico, che concepisce
l'utilitarismo
l'essere umano come mera entità bio-socio-economica;
2) , che afferma il primato dell'uomo come valore etico in sé con il
il personalismo
divieto di ogni strumentalizzazione per finalità extra-personali.
Un diritto penale a tutela della libertà e dignità umana deve restare inderogabilmente
ancorato al principio personalistico operando nella duplice direttrice di fondo:
1) , che deve essere strumento non di
della liberalizzazione del diritto penale
compressione, ma di protezione, su un piano di uguaglianza e senza
discriminazioni, dei diritti umani e delle libertà inviolabili contro le aggressioni di
chiunque, soggetto privato o pubblico che sia;
2) , nel senso che deve fungere anche da
della socializzazione del diritto penale
strumento di tutela degli interessi collettivi e di propulsione del processo di
omogeneizzazione sociale e di attuazione delle finalità dello stato sociale di
diritto.
Il principio di necessarietà si articola nei sottostanti principi:
1) (o proporzionalità) della tutela penale;
della meritevolezza
2) del diritto penale, dovendosi ad esso ricorrere come extrema- ratio;
di sussidiarietà
3) , che rappresenta il completamento tecnico del principio di necessarietà.
di legalità
8. La costituzione e il nuovo diritto penale
Al fine di una rifondazione in termini costituzionali del diritto penale italiano, la
costituzione va considerata nella triplice prospettiva:
1) dei principi fondamentali di carattere penale in essa contenuti;
2) dei diritti di libertà da essa consacrati;
3) delle clausole qualificanti il tipo del nostro ordinamento.
Nell'attuale ordinamento costituzionale, il principio personalistico ed il principio
solidaristico-sociale costituiscono i limiti fondamentali alle scelte del legislatore
penale delle linee di sviluppo del diritto penale italiano, che deve servire pertanto
come strumento di attuazione dei due pilastri costituzionali dell'articolo 2
dell'articolo 3, nella loro pressoché inesauribile portata e nei contenuti via via
percepiti. Il nostro diritto penale è, pertanto, costituzionalmente investito della
duplice funzione:
1) di tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, come singolo e nelle formazioni sociali
ove si svolge la sua personalità: contro soggetti privati, i soggetti pubblici e quella
varietà di gruppi, più o meno istituzionalizzati, dentro i quali i diritti del singolo sono
compressi e fuori dei quali sono sempre più misconosciuti.
2) di propulsione per l'adempimento dei doveri individuali di solidarietà economica
e sociale e per la rimozione degli ostacoli economico-sociali che si oppongono alla
omogeneizzazione sociale e predispongono alla criminalità.
9. Gli aspetti autoritari del codice penale
Venuto alla luce nel 1930, in pieno regime autoritario, il codice penale Rocco tuttora
vigente è stato profondamente vulnerato da entrambi gli eventi che portano alla
riforma di una legislazione: l'intervenuto mutamento politico istituzionale e l'usura
del tempo.
Alle istanze di liberalizzazione e di socializzazione del diritto penale, espresse dalla
nuova costituzione, il codice del 1930 contrappone ora, nella sua duplice anima
autoritaria e borghese, un diritto penale sotto certi aspetti dell'oppressione e del
privilegio.
Diritto Penale 5
10. Gli aspetti anacronistici del codice penale
L'anacronismo del codice del 1930 si è andato rivelando, con il passare del tempo, sia
nell'esistenza di norme incriminatrici ancorate a valori che l'attuale società non sente
più come tali, sia nella mancanza di norme incriminatrici di cui la società attuale
sente l'esigenza, sia nella sproporzione, per eccesso o per difetto, tra le pene previste e
i valori tutelati.
11. Le riforme effettuate e preannunciate
È certamente vero che le grandi riforme presuppongono una società saldamente
strutturata attorno a taluni nuovi principi, che nell'attuale crisi della società in genere
e di quella italiana in particolare non sono ancora emersi. Ma è pur vero che le
esigenze innovative, provenienti dalla nuova costituzione e dalla mutata realtà socio
culturale, hanno trovato solo principi di attuazione nella nostra legislazione penale,
che in consistente misura è rimasta ferma al codice del 1930.
IL PRINCIPIO DI LEGALITA’
ARGOMENTO IN SINTESI. La genesi di tale principio risale alla teoria del contratto sociale
ed al pensiero illuministico proteso ad eliminare gli arbitri e i soprusi dello stato assoluto nei
confronti dei cittadini. Il principio di legalità attualmente è statuito sia dall’art. 25/2 della
Cost. che dall’art. 1 del c.p.. La norma costituzionale sancisce che nessuno può essere punito
se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso, mentre la disposizione
penale statuisce che nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente
preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite. Nonostante
l’art. 25/2, diversamente dall’art. 1 c.p., non menzioni l’avverbio espressamente e non faccia
alcun riferimento alle pene, è da ritenere che le due norme di legge abbiano la stessa ratio ed
un contenuto del tutto corrispondente. Il principio di legalità si scompone in quattro sotto
principi: la riserva di legge, la tassatività della fattispecie penale, l’irretroattività della legge
penale e il divieto di analogia in materia penale. La riserva di legge vieta di sanzionare
penalmente un fatto in assenza di una legge preesistente che lo configuri come reato. Il
riservare esclusivamente al legislatore la potestà normativa in materia penale risponde ad
esigenze di garanzia sia formali che sostanziali e tutela i diritti delle minoranze e delle forze
politiche dell’opposizione. La riserva di legge, nonostante alcune sentenze in senso contrario
della Cassazione, deve intendersi come riserva assoluta; esistono tuttavia, in seno alla
dottrina, delle divergenze relativamente alla sua portata e ai suoi limiti. Il principio di
tassatività attiene invece alla tecnica di formulazione delle norme c
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