La (ri)nascita del diritto penale
La (ri)nascita del diritto penale si ebbe nel periodo illuministico con l’opera di Cesare Beccaria “Dei delitti e delle pene” che rappresentò una sorta di compendio efficace e razionale di politica criminale.
Diritto penale
Diritto penale: parte del diritto pubblico che disciplina i fatti costituenti reato.
Concetti chiave
- Reato: ogni fatto umano alla cui realizzazione la legge riconnette sanzioni penali.
- Sanzioni penali: possono essere la pena o la misura di sicurezza; hanno lo scopo di difendere la società e risocializzare il reo.
- Leggi penali: riconnettono le sanzioni penali alla commissione di determinati fatti umani.
Principi del reato
Il concetto di reato ruota intorno a tre principi:
- Principio di materialità: non vi è reato se non vi è un comportamento esterno.
- Principio di necessaria lesività o offensività: non vi è reato se non vi è la lesione di beni giuridici.
- Principio di colpevolezza: non vi è reato se quel determinato comportamento non è “rimproverabile”.
Bene giuridico
Bene giuridico: quel bene socialmente rilevante meritevole di tutela penale.
Il diritto penale è detto vivente perché vive nella realtà pratica.
Competenza legislativa
In materia penale le regioni non hanno competenza: l’unica competenza appartiene allo Stato. Le regioni hanno capacità legislativa non regolamentare. Le regioni fanno diretto riferimento a sanzioni che esistono già nel diritto penale.
Costituzionalizzazione del bene giuridico
Per evitare l’arbitrio del legislatore, la dottrina ha elaborato una concezione di bene giuridico costituzionalmente orientata, dove la Costituzione viene presa come riferimento per ciò che può realmente costituire reato. La costituzionalizzazione del bene giuridico ha portato il ricorso allo strumento penale solo nei casi di “stretta necessità”.
Tipi di reati
- Reati “senza bene giuridico”: reati che impongono di tenere una determinata morale (es. la pornografia).
- Reati ostativi: si tratta di delitti-ostacolo, in quanto la funzione delle relative norme è quella di frapporre un impedimento al compimento dei fatti concretamente offensivi (es. possesso di sostanze stupefacenti).
- Reati di pericolo presunto: tale modello delittuoso tipicizza fatti che, secondo una regola di esperienza, è presumibile provochino una messa in pericolo del bene protetto.
Delitti di attentato
Secondo la tradizione, tale modello delittuoso colpisce già gli atti preparatori di condotte destinate ad offendere interessi attinenti alla personalità dello Stato.
Reati a dolo specifico con condotta neutra
Si tratta di illeciti imperniati su di una condotta che, considerata in se stessa, può addirittura costituire esercizio di un diritto costituzionalmente garantito, ma che assume, invece, rilevanza penale in virtù del fine soggettivamente perseguito dall’agente (es. associazione sovversiva).
Condotta e tipologia di reati
La condotta individua la tipologia e il numero di reati.
Ex. Un ladro ruba 10 pellicce da un guardaroba di un teatro appartenenti a 10 persone diverse. Si ha un solo reato, un’unica azione anche se le persone offese sono diverse. Se il furto delle pellicce avviene a distanza di tempo l’una dall’altra, solo se il tempo non è “irrilevante”, si avranno più reati.
Eccezione
Se vengono lesi diritti di alto valore personale si ha pregiudizio di diritti personalissimi.
Ex. Se i rapinatori di una banca rinchiudono in uno stanzino i dipendenti di una banca si ha “sequestro di persona” – limitazione della libertà personale senza consenso. I rapinatori risponderanno in base al numero delle persone pregiudicate nei loro diritti personalissimi:
- Una sola condotta con pluralità di reati (art. 81);
- Offesa di più persone con singola offesa (si ha violazione dell’onorabilità delle persone).
Diritto penale come strumento di accertamento
Il diritto penale non è strumento di lotta, ma strumento di accertamento, pertanto quando sono in gioco beni o diritti personalissimi si deve guardare, non all’unità di azione, ma a quanti soggetti sono stati pregiudicati i diritti.
Art. 185 c.p.
Ai sensi dell’art. 185 c.p. (“ogni reato obbliga alle restituzioni a norma delle leggi civili. Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui”), se il danno costituisce anche reato, si potranno chiedere oltre al danno patrimoniale anche i danni non patrimoniali.
Legislazione dettagliata
Sovente accade che il legislatore elenchi nella norma una serie di condotte in modo “minuzioso” (es. art. 635 - danneggiamento doloso; il D.P.R. 309/1990 il legislatore si è premurato di fare un’elencazione minuziosa di azioni tipiche legate alla diffusione di stupefacenti). Il problema sorge se il soggetto che realizza più di un reato è punibile solo per uno o più: sì è stabilito che quando la legge, nella stessa norma o disposizione, affianca una serie di condotte, quelle condotte si ritengono teoricamente e praticamente fungibili, vale a dire che le conseguenze è: il soggetto che pone in essere varie condotte risponde di un unico reato.
Giudice e sentenza
Ex. In caso di processo penale, il giudice deve emettere la sentenza correlata all’accusa del pubblico ministero; quindi se un soggetto viene accusato di furto, mentre il giudice valuta il reato di rapina, deve prima assolvere il soggetto dall’accusa di furto e inviare la richiesta al pubblico ministero. Se invece, l’accusa è fungibile con un’altra, ad es. l’acquisto o commercio di sostanze stupefacenti, poiché queste sono riscontrabili nella stessa norma, il giudice potrà emettere la sentenza su spaccio di stupefacenti, anche se l’accusa è di acquisto da parte del pubblico ministero.
Detenzione di sostanze stupefacenti
In tema di detenzione di sostanze stupefacenti, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato va individuata nel fatto che:
- Mentre la prima postula che l’agente mantenga un comportamento meramente passivo, idoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato,
- Nel concorso di persona punibile nel fatto della detenzione illecita di sostanza stupefacente da parte di altri è richiesto, invece, un contributo partecipativo – morale o materiale – alla condotta criminosa altrui, caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla coscienza e volontà di arrecare un contributo concorsuale alla realizzazione dell’evento illecito (anche un minimo aiuto sarà punibile).
Sussidiarietà del diritto penale
La sussidiarietà del diritto penale concerne l’idea dello strumento penale come estrema ratio. L’utilizzazione della sanzione penale è legittima nella misura in cui si riveli uno strumento promettente in vista di un’efficace tutela del bene giuridico. Da qui l’esigenza che il legislatore si avvalga il più possibile del contributo conoscitivo fornito dal sapere socio-criminologico.
Principi fondamentali
Principio di sussidiarietà
Costituisce una specificazione del principio di proporzione, e cioè un principio logico immanente allo Stato di diritto che ammette il ricorso a misure restrittive dei diritti dei singoli solo nei casi in cui ciò si riveli necessario per la salvaguardia del bene comune.
Principio della meritevolezza della pena
Esprime l’idea che la sanzione penale deve essere applicata non in presenza di qualsiasi attacco ad un bene degno di tutela, bensì solo nei casi in cui l’aggressione raggiunga un tale livello di gravità da risultare intollerabile.
Principio di frammentarietà
Alcune fattispecie di reato tutelano il bene oggetto di protezione non contro ogni aggressione proveniente da terzi, ma solo contro specifiche forme di aggressione. La limitazione del controllo penale a specifici comportamenti garantisce rispetto, alla tentazione di incentrare la valutazione penalistica su tutta la personalità del soggetto.
Partizioni del diritto penale
Il codice penale è costituito da una parte generale e una speciale. La prima ricomprende la disciplina dei criteri, oggettivi e soggettivi, di imputazione del fatto delittuoso al suo autore, delle conseguenze giuridiche del reato, e di ogni altro elemento condizionante la punibilità. La seconda contiene il catalogo delle fattispecie che descrivono i singoli comportamenti illeciti.
Parte generale e speciale
La parte generale è di formazione recente e costituisce il risultato di un processo di astrazione teorica delle caratteristiche dei singoli delitti e del consolidamento di alcuni fondamentali principi politico-ideologici, di ascendenza illuministico-liberale (principio di legalità, del diritto penale del fatto, ecc.). La parte speciale, invece, è organizzata secondo un criterio sistematico che fa capo al concetto di bene giuridico di categoria, secondo cui vengono raggruppati insieme i reati che offendono un medesimo bene (patrimonio, fede pubblica, ecc.).
Abolizione della pena di morte
Col d.lg.lgt. 224/1944 è stata abolita la pena di morte (Il decreto legislativo luogotenenziale nell'ordinamento giuridico italiano era un atto avente forza di legge adottato dal Consiglio dei ministri e promulgato dal Luogotenente del Regno durante il Regno d'Italia. Era in tutto equivalente al regio decreto legislativo, promulgato dal Re. I decreti legislativi luogotenenziali non abrogati da successive disposizioni e compatibili con la Costituzione repubblicana restano in vigore anche nell'ordinamento della Repubblica Italiana).
Principio di legalità
Il principio di legalità non ha una matrice penalistica ma risale alla dottrina del “contratto sociale”, e si giustifica con l’esigenza di vincolare l’esercizio di ogni potere dello Stato alla legge. L’idea della tutela dei diritti di libertà del cittadino nei confronti del potere statuale si esprime nel divieto di retroattività della legge penale: agli illuministi appare lesivo di tali diritti punire successivamente un’azione la quale, al momento in cui viene commessa, non è ancora penalmente sanzionata.
Principio di riserva di legge
Il principio di riserva di legge esprime il divieto di punire un determinato fatto in assenza di una legge preesistente che lo configuri come reato “nullum crimen sine lege” (La locuzione latina nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali rappresenta una massima fondamentale per il diritto moderno. L'espressione, creata dal politico e giurista latino Ulpiano e raccolta nel Digesto, poi ripresa dal giurista tedesco Paul Johann Anselm Ritter von Feuerbach, si fonda sull'assunto che non può mai esservi un reato, e di conseguenza una pena, in assenza di una legge penale preesistente che proibisca quel comportamento. Questo fondamentale principio proibisce in pratica la possibilità di leggi che, operando retroattivamente, considerino reati anche comportamenti che, al momento in cui avvengono, erano perfettamente leciti in quanto non vietati da alcuna norma. Questo principio, è meglio noto come principio di irretroattività).
Modelli di integrazione e fonte normativa subordinata
In astratto, i modelli di integrazione e fonte normativa subordinata (regolamento, ordinanza, ecc.) possono essere così schematizzati:
- La legge affida alla fonte secondaria la determinazione delle condotte concretamente punibili (c.d. norme penali in bianco, vale a dire formulazioni normative che rinviano per la formulazione del precetto ad altre norme o a provvedimenti amministrativi);
- La fonte secondaria disciplina uno o più elementi che concorrono alla descrizione dell’illecito penale;
- L’atto normativo subordinato assolve alla funzione di specificare, in via “tecnica”, elementi di fattispecie legislativamente predeterminati nel nucleo significativo essenziale;
- La legge consente alla fonte secondaria di scegliere i comportamenti punibili tra quelli da quest’ultima disciplinati.
Rapporto legge-consuetudine
La consuetudine è la ripetizione generale, uniforme e costante di un comportamento, accompagnata dalla convinzione della sua corrispondenza ad un precetto giuridico.
Il principio di riserva di legge ex art. 25 Cost., preclude la creazione di norme incriminatrici da parte della consuetudine (c.d. consuetudine incriminatrice): vi si oppone il fondamento politico delle riserva di legge, come espressione della esigenza di attribuire al Parlamento il monopolio delle scelte punitive, nonché il carattere congenitamente impreciso delle norme consuetudinarie.
Consuetudine e norme penali
Non vi è spazio neppure per la c.d. consuetudine integratrice, cioè per il rinvio della legge alla consuetudine per l’individuazione di un elemento del reato. In particolare, tra gli obblighi giuridici di impedire un evento la cui violazione fonda la responsabilità nei reati commissivi mediante omissione (art. 40, comma 2), non possono essere ricompresi gli obblighi di fonte consuetudinaria: la loro congenita imprecisione dilaterebbe in modo incontrollabile l’arbitrio del giudice nell’individuazione dei presupposti in presenza dei quali sorge l’obbligo di impedire un evento penalmente rilevante.
La consuetudine non può essere neppure fonte di regole di diligenza, prudenza, perizia, la cui inosservanza integra la colpa (art. 43, comma 1): quelle regole vanno infatti desunte non da ciò che normalmente si fa, magari con la convinzione di agire in conformità alle pretese dell’ordinamento (l’opinio iuris ac necessitatis), bensì da ciò che si può esigere dall’agente modello in relazione alle più diverse attività pericolose.
Gerarchia delle fonti
Il principio di gerarchia delle fonti impedisce poi alla consuetudine di produrre l’abrogazione di norme legislative incriminatrici (c.d. consuetudine abrogatrice): le leggi infatti possono essere abrogate, in modo espresso o tacito, solo da leggi posteriori (art. 15 Preleggi). Nessun rilievo si può dunque riconoscere anche alla prolungata applicazione di una norma incriminatrice.
Le norme consuetudinarie possono invece essere fonte di cause di giustificazione (c.d. consuetudine scriminante), in quanto oggetto della riserva di legge ex art. 25 Cost., sono soltanto le norme incriminatrici: così, ad es., la consuetudine di lanciare fuochi d’artificio a capodanno giustifica il fatto penalmente rilevante di disturbare il riposo delle persone mediante schiamazzi o rumori (art. 659 c.p.).
La gerarchia delle fonti impedisce peraltro che facoltà legittime o doveri di fonte consuetudinaria apportino deroghe a facoltà o doveri contenuti in norme di rango superiore (leggi, regolamenti, ecc.) ampliandone la portata.
Consuetudine scriminante
Quindi, è, invece, ammissibile la consuetudine c.d. scriminante; infatti, le norme che configurano cause di giustificazione non hanno carattere specificatamente penale, per cui le situazioni scriminanti non sono subordinate al principio della riserva di legge.
Normative UE
Gli organi istituzionali dell’UE sono carenti di legittimazione a creare norme incriminatrici, riservando appunto al Parlamento la scelta dei fatti costituenti reato. Tuttavia, l’UE è senz’altro legittimata a prevedere e irrogare sanzioni amministrative.
La forma più frequente di interazione si è finora manifestata nei casi di conflitto tra norme comunitarie e legge penale italiana. Competente a mettere in evidenza i problemi di conflitto o compatibilità è il giudice nazionale. Ove il conflitto si manifesti in forma di incompatibilità evidente, e la norma comunitaria in questione sia contenuta in un regolamento o in una direttiva dettagliata, il giudice italiano è tenuto a disapplicare, o meglio non applicare la norma penale contrastante.
Corte di Giustizia e norme europee
La Corte di Giustizia ha più volte affermato che, in assenza di una potestà punitiva autonoma in capo all’UE, gli Stati, in forza del principio di leale collaborazione, sono comunque tenuti ad adottare tutte le misure atte ad assicurare l’osservanza delle norme comunitarie.
Principio di tassatività
Se il reato fosse configurato in termini troppo generici da non lasciar individuare con precisione il comportamento da sanzionare, il principio di legalità, pur rispettato nella forma, sarebbe eluso nella sostanza, ed è questa la ragione ispiratrice del principio di tassatività o sufficiente determinatezza. Tale principio tende a salvaguardare i cittadini contro eventuali abusi del potere giudiziario.
Inoltre, il principio di tassatività fa da pendant col criterio della frammentarietà: se cioè la tutela penale è tendenzialmente apprestata solo contro determinate forme di aggressione ai beni giuridici, è necessario che il legislatore specifichi con sufficiente precisione i comportamenti che integrano siffatte modalità aggressive.
La determinatezza della fattispecie penale rappresenta una condizione indispensabile affinché la norma possa efficacemente fungere da guida del comportamento del cittadino.
Tecniche di legiferazione
Le principali tecniche di legiferazione sono:
- Normazione descrittiva: descrive il fatto criminoso mediante l’impiego di termini che alludono a dati della realtà empirica.
- Normazione sintetica: adotta una soluzione di sintesi mediante l’impiego di elementi normativi (ad es., atti osceni), rinviando ad una fonte esterna rispetto alla fattispecie incriminatrice (ad es., buon costume in materia sessuale) come parametro per la regola di giudizio da applicare nel caso concreto.
Strumenti di tecnica legislativa
Gli strumenti di tecnica legislativa atti a garantire la tassatività della fattispecie sono i c.d. elementi descrittivi: elementi cioè che traggono il loro significato direttamente dalla realtà dell’esperienza sensibile. Evidenti esempi di fattispecie costituite in forma descrittiva sono i delitti di omicidio o di lesione personale.
Principio di irretroattività
Il principio di irretroattività fa divieto di applicare la legge penale a fatti commessi prima della sua entrata in vigore.
- Art. 11, disposizioni sulla legge in generale (o disposizioni preliminari al codice civile o preleggi): “La legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo.”
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