Capitolo I
Caratteristiche e funzioni del diritto penale
Diritto penale → branca di diritto pubblico che disciplina i fatti costituenti reato
Reato → fatto umano antigiuridico colpevole al cui verificarsi la legge applica una sanzione penale
Sanzioni penali → sono la pena e la misura di sicurezza
Principi cardine del diritto penale
- Principio di materialità → cogitationis poenam nemo patitur
- Principio di offensività → il reato lede o pone in pericolo beni giuridici di rilievo costituzionale
- Principio di colpevolezza → la punibilità presuppone la possibilità di rimproverare l’autore
Il diritto penale ha funzione:
- Sussidiaria → la sanzione penale funziona come extrema ratio
- Preventiva
- Generale → la minaccia della sanzione dovrebbe dissuadere dal delinquere
- Speciale → l’applicazione della sanzione dovrebbe dissuadere dalla reiterazione
Teoria del bene giuridico → il suo primo ideatore è il tedesco (1834) BIRNBAUM
La pena pecuniaria sarebbe inefficace per i soggetti nullatenenti. BIRNBAUM
Principi costituzionali di diritto penale
- Art. 25 n.2° Cost. → principio di legalità
- Art. 27 n.1° Cost. → principio di responsabilità personale
- Art. 27 n.3° Cost. → principio di funzione rieducativa della pena
- Art. 13 Cost. → inviolabilità della libertà personale, tranne nei casi previsti per legge
Reati privi di bene giuridico tutelato
- Reati effettivamente privi di bene giuridico → pornografia, bestemmia
- Reati a bene giuridico d’ampio raggio → reati contro l’economia pubblica, l’ambiente etc.
Reati costituzionalmente dubbi
- Reati di sospetto → eccesso di prevenzione (cfr. possesso di chiavi o grimaldelli)
- Reati ostativi → puniscono condotte prodromi che ad altri reati (e.g. possesso di droga → spaccio)
- Reati di pericolo astratto → la messa in pericolo del bene è tipizzata ex ante dal legislatore
- Delitto di attentato → riguarda atti preparatori (considerato un reato illiberale)
- Reati con dolo specifico a condotta neutra → e.g. associazione (che è un diritto) sovversiva
Il sindacato di costituzionalità ha dato luogo ha 3 tipi di pronunce
- Rigetto → la fattispecie del Codice Rocco è conforme al principio di offensività (plerumque casus)
- Sentenze manipolative → viene manipolato il bene protetto
- Accoglimento → la minor parte, e.g. C. Cost. 269/86 sull’eccitamento all’immigrazione
Principio di frammentarietà
Il principio di frammentarietà opera a tre livelli:
- Alcune fattispecie tutelano un bene solo contro certe specifiche forme di aggressione
- La sfera dell’illecito penale è molto minore della sfera dell’antigiuridico (cfr. art. 1218 c. civ.)
- La sfera dell’illecito penale è molto minore della sfera dell’immorale
La frammentarietà è conseguenza della sussidiarietà del diritto penale
Partizioni del diritto penale
- Parte generale → disciplina del reato e della sua imputazione considerato generaliter
- Parte speciale → disciplina delle specifiche fattispecie delittuose e contravvenzionali
Codice Rocco e intervento di riforma
Il codice vigente è il Codice Rocco (1930), per quanto sia andato incontro a numerose modifiche:
- La L. 689/81 in materia di depenalizzazione delle contravvenzioni
- La novella della L. 220/74 che ha introdotto e.g. il cumulo giuridico della pena
- La riforma dell’ordinamento penitenziario con la L. 354/75 (cfr. sanzioni alternative)
Capitolo II
La funzione di garanzia del diritto penale
Il principio di legalità
Nasce in ambito giusnaturalistico (XVII sec.) per arginare l’esercizio del potere legislativo. → nulla poena sine lege (giustificata ai fini della funzione preventiva del diritto penale) ANSELM FEUERBACH
Fonti giuridiche → art. 25 n.2° Cost.; artt. 1 e 199 c. pen.; art. 7 CEDU
Corollari del principio di legalità
- Riserva di legge
- Tassatività della fattispecie
- Irretroattività della norma incriminatrice
- Divieto di analogia
Riserva di legge
Solo la legge in senso formale (cfr. artt. 70-74 Cost.) può incriminare condotte e prevedere pene. Si ammettono anche leggi in senso materiale → D.Lgs. o D.L. (legis vicem obtinent)
Non è considerata invece fonte di diritto penale la legge regionale (cfr. principio di statualità del diritto penale) Cfr. C.Cost. 487/89 → ma la legge regionale può valere come scriminante
Nei rapporti tra legge e fonte subordinata si possono configurare tre diverse situazioni:
- Specificazione tecnica → assolutamente legittima
- Norma penale in bianco → legittima se sono precisati i limiti di estensione della fonte subordinata
- Delega totale → assolutamente illegittima
Nei rapporti tra legge e consuetudine si osserva quanto segue:
- La consuetudine non può avere funzione incriminatrice, aggravatrice o abrogatrice (c.d. desuetudine)
- La consuetudine potrebbe avere funzione integratrice
- La consuetudine può pacificamente avere funzione scriminante (le scriminanti NON sono norme penali)
Nei rapporti tra legge e fonte europea invece:
- La legge europea non può prevedere reati
- La legge europea può specificare o limitare l’ambito di applicazione della fattispecie
Nonostante tutto vale sempre il principio di prevalenza del diritto comunitario regolamentare
Il principio di tassatività della fattispecie
La fattispecie di reato va descritta non ambiguamente → conseguenza del principio di frammentarietà
Tale principio vincola:
- Il legislatore ad una chiara e univoca descrizione delle condotte incriminate
- Il giudice di merito ad un’attenta attività di sussunzione
Cfr. il caso Braibanti e la sentenza C.Cost. 96/81 di insufficiente tassatività della fattispecie di plagio.
Il principio di irretroattività della norma incriminatrice
Cfr. nullum crimen, nulla poena sine previa lege poenali e cfr. art. 11 prel. e art. 25 n.2° Cost.
Il principio di irretroattività è disciplinato dai commi dell’art. 2 c. pen.
- Comma 1 → irretroattività della norma in caso di nuova incriminazione o aggravamento della disciplina
- Commi 2 e 3 → retroattività nei casi di abolitio criminis o di norma più favorevole al reo
- Comma 4 → non applicabilità del favor rei per leggi eccezionali o temporanee (tempus regit actum)
- Comma 5 → il D.L. non convertito ha rilievo in materia di successione di leggi penali (contra art. 77 Cost.)
Per le leggi dichiarate incostituzionali vale il regime ex art. 2 n.5° c. pen. per i decreti non convertiti. Non è più vigente il principio di ultrattività di disposizioni penali contenute in norme fiscali.
Tempus commissi delicti → rileva il tempo in cui è stata commessa la condotta
Sorge il problema del tempus commissi delicti
- Nei reati a forma libera → ultimo atto doloso o primo atto colposo
- Nei reati continuati → concorso materiale di reati
- Nei reati permanenti → ius controversum (per meglio il primo fatto) FIANDACA-MUSCO
- Nei reati omissivi → scadenza del termine per la condotta doverosa
Divieto di analogia
Art. 14 prel. → divieto di analogia in materia penale (cfr. artt. 1 e 199 c.pen.)
Il divieto di analogia è assoluto? → così asseriscono i fautori della certezza del diritto
Ma in campo penale favor libertatis > certezza del diritto → il divieto è relativo (licet analogia in bonam partem)
L’analogia è però inammissibile anche in bonam partem:
- Per le immunità
- Per le cause di estinzione del reato e della pena
- Per le cause speciali di non punibilità
Capitolo III
Interpretazione della legge penale
Cfr. quanto vale in generale per l’interpretazione e le tecniche ermeneutiche
Capitolo IV
Ambito di validità spaziale e personale della legge penale
Validità spaziale
Art. 6 sgg. c.pen. → commistione dei principi:
- Di territorialità
- Di difesa
- Di universalità
- Di personalità
Art. 6 → principio di territorialità (nozione di territorio all’art. 4 c.pen.) Art. 6 n. 2° → locus commissi delicti (c.d. principio dell’ubiquità)
Art. 7 → reati commessi all’estero puniti incondizionatamente dalla legge italiana (principio di difesa)
Artt. 9-10 → reati commessi all’estero puniti sotto condizioni dalla legge italiana (principio di universalità)
Validità personale
Art. 3 c.pen. → principio di obbligatorietà
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Schema Diritto processuale penale
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Schema di Diritto penale
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