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[REGOLAMENTO]
c) quelli in cui la norma penale sanzioni l’inosservanza di provvedimenti individuali e concreti dell’autorità
amministrativa o giudiziaria o anche di contratti (si pensi rispettivamente agli artt. 650, 388 e 251 c.p.): è su
questa categoria di norme penali in bianco che si assiste al maggior scontro interpretativo; alcuni autori, per
l’appunto, ritengono tali norme penali in bianco lesive del principio di riserva di legge; altri (Marinucci-Dolcini),
la cui impostazione è preferibile, in quanto anche avallata dalla Consulta (sent. n. 168/1971), ritengono invece
sbagliata la categorizzazione, perché non c’è alcuna integrazione del precetto penale, che anzi è già ben
definito e punisce una disobbedienza non come tale ma perché lesiva di precisi beni giuridici
[PROVVEDIMENTO]. In origine, peraltro, Corte Cost. aveva sposato la tesi della degradazione dell’atto
amministrativo a presupposto di fatto del precetto (es. 96/64 in tema di stupefacenti).
d) legge regionale e europea? NO; SI
In particolare, con riguardo all’hp sub c), C Cost. sul 650 c.p. ha così motivato: la materialità della contravv è descritta
tassativamente in tutti i suoi elementi costitutivi dalla legge; le norme penali in bianco non violano il pr di legalità
quando sia la legge a indicare i caratteri, i presupposti, beni tutelati, il contenuto e i limiti dei provvedimenti
dell’autor amm, alla cui trasgressione l’art. 650 c.p. riconnette una sanzione penale. Quale legge? Non
necessariamente quella incriminatrice. Si è poi stigmatizzata anche la rilevanza dei beni tutelati nelle materie di cui
al 650 c.p. Dice infatti la corte: In questi casi, l'alternativa consisterebbe nella rinuncia alla tutela penale, che non può
tuttavia essere postulata in termini assoluti sol perché la salvaguardia d'un interesse dipenda, o sia mediata, da un
atto di natura amministrativa.
(2) Il principio di precisione/determinatezza
Ratio. Il pr di legalità sarebbe rispettato nella forma ma non nella sostanza se la legge che eleva a reato un dato
fatto lo configurasse in termini così generici da non lasciar individuare con sufficiente precisione il comportamento
penalmente sanzionato. Da qui la necessità di disciplinare il penale con:
i) precisione;
ii) determinatezza;
iii) tassatività.
Ciò peraltro spiega perché questi principi, ancorché indirettamente, trovino fondamento nell’art. 25, c. 2 Cost.: anche
con riferimento all’irretroattività, perché se è il giudice a riempire di significato la norma, di certo lo farà in un
momento successivo a quello della commissione del fatto. →
Riserva di legge: gerarchia delle fonti. Tassatività: tecnica di formulazione delle fattispecie tutela dei cittadini da
eventuali abusi del potere giudiziario.
Inoltre il principio in esame è corollario;
- della frammentarietà: se la tutela penale è apprestata solo contro determinate f di aggressione ai b giuridici, è
necessario che il legislatore specifichi i comportam che le integrano;
- obbligatorietà di esercizio della az penale [mancherebbe un criterio di verifica della sua osservanza]; diritto
costituzionale di difesa [difficoltà di confrontarsi con una imputaz precisa in assenza di una puntuale descrizione
legale del fatto contestato]; 12
- della efficacia del sistema penale: la tassatività è una condiz indisp affinché la norma penale possa efficacemente
→
fungere da guida del comportamento del cittadino [inserimento della tassatività nel rapporto norma-cittadino
valenza di pr penalistico proprio di uno Stato democratico]. General preventiva e special preventiva;
- principio di colpevolezza (così C Cost. 364/1988): l’inaccessibilità o imprevedibilità della legge penale – anche per
casi non così estremi, come quelli dell’oscurità o contraddittorietà del precetto, o di contrasti in seno alla
giurisprudenza – possono infatti determinarne l’ignoranza incolpevole ai fini dell’art. 5 c.p. Bisogna nondimeno
considerare che la giurisprudenza successiva tende a fornire una lettura piuttosto restrittiva, ad es.
accontentandosi della consapevolezza dell’illiceità della condotta, nonché prescrivendo l’astensione in caso di
dubbio. Inoltre, la Corte si occupa solo del precetto mentre nulla viene detto in punto conseguenze sanzionatorie.
Infine, quello dell’art. 5 c.p. è un rimedio individualizzato ed ex post, sicché sarebbe comunque più opportuno in
questi casi sollevare q.l.c. per violazione dell’art. 25, c. 2 Cost.
- difesa, 24 Cost.
Con specifico riguardo alla precisione, il fondamento va ravvisato nell’esigenza di garantire la libera scelta d’azione
del consociato, che deve poter sapere, prima di compiere una data condotta, se essa sarà ritenuta penalmente
rilevante e come verrà punita. Si tratta in definitiva di garantire, per la norma penale accessibilità e prevedibilità.
Ricorrendo alla normativa sintetica, il legislatore si trova a scegliere tra l’uso di:
1) elementi descrittivi: descrizione del fatto criminoso mediante l’impiego di termini che alludono a dati della realtà
empirica.
2) qualificazione di sintesi mediante l’impiego di elementi normativi, rinviando a una fonte esterna rispetto alla
fattispecie incriminatrice come parametro per la regola di giudizio da applicare nel caso concreto. Es. atti osceni,
buon costume.
Dunque, gli elementi descrittivi traggono il loro significato dalla realtà dell’esperienza sensibile, mentre gli elementi
normativi necessitano, per la det del loro contenuto, di una integrazione mediante il rinvio a una norma diversa da
quella incriminatrice. Gli elementi normativi, invece, si distinguono in giuridici ed extragiuridici: nel primo caso
richiamano una norma giuridica, di talché l’esig di tassatività è senz’altro rispettata (la n richiamata è di solito
individuabile senza incertezze); nel secondo caso (c.d. elementi normativo-sociali) il rinvio è fatto a norme sociali o
di costume, con la conseg che il parametro di riferimento diventa inevitabilmente incerto e sorgono forti dubbi ca. il
limite discretivo tra rispetto di un suff grado di determinatezza e carattere indefinito dell’elemento del fatto di reato.
Indeterminatezza quando il segno linguistico non riesce a connotare il parametro valutativo, ovvero quest’ultimo
→
non trova riscontro univoco nel contesto sociale di riferimento. Es. fattispecie a tutela del pudore (527 ss c.p.)
→
conferma: persistente incertezza della giuri tra parametri dell’osceno contraddittori indeterminatezza del buon
costume. Qui il problema è quello della inafferrabilità del bene oggetto di protezione, che si traduce in inafferrabilità
dei fatti che lo ledono. Va considerato che gli elementi normativo-sociali sono ‘organi respiratori’ del sistema, che
consentono un adeguam costante della disciplina penale all’evoluzione della realtà sociale. Il problema è che non
sempre il giudice è sempre capace di questa ‘funzione adeguatrice’. A tale fine è necessario ricorrere a criteri di
rivelazione dei parametri di fonte sociale ‘obiettivamente controllabili’.
L’elem normativo risulta altresì indet quando il parametro valutativo, prima ancora di apparire non univoco, difetti
di qualsiasi predeterminazione legislativa. Es. ‘sensibilità e impressionabilità degli adolescenti’.
La Corte Cost. ha quasi sempre rigettato le qlc in tema precisione. Duplice preoccupazione: creare vuoti di tutela;
entrare in conflitto con il legislatore. Inoltre difficoltà di stabilire con precisione la linea di confine fra suff
determinatezza e indeterminatezza intollerabile.
Inoltre, la Corte ritiene, in linea generale, ammissibile sia la tecnica casistica che quella elastica.
Principali filoni:
a) criterio del significato linguistico: al giudice è sempre possibile rintracciare un significato corrispondente al
→
normale uso linguistico dei termini impiegati dalle norme sospettate di eccessiva indeterminatezza e questo
comune significato linguistico dovrebbe servire ad attribuire alle norme contenuto normativo; es. Corte Cost. in
tema di osceno, assistenza familiare, esercizio abusivo della professione, villipendio. Critica: questo criterio può
essere impiegato quando il legisl trae le espressioni dal linguaggio comune, non anche quando si tratti di
espressioni tecniche o specialistiche;
b) criterio del diritto vivente, inteso in due accezioni: (i) interpretazione costante/dominante della giurisprudenza:
per cui la norma assumerebbe suff determinatezza se e in quanto applicata alla stregua dell’interpretazione
giurisprudenziale prevalente; (ii) quando manca un ind prevalente, è diritto vivente il rapporto dialettico fra le
13
diverse interpretazioni giurisprudenziali: compete al giudice scegliere l’interpr preferibile, e il pr di det è salvo
tutte le v in cui la disomogeneità interpretativa non supera la soglia della normalità fisiologica. Critica: criteri
duttili e facilm manip; ruolo eccessivo alla giuri ordinaria, caricata del ruolo di supplire alle deficienze del
legislatore. Inoltre, applicando questo criterio, la Corte Cost. finisce per pretermettere l’esame diretto del grado
di tass delle norme considerate nella loro formulaz testuale.
c) sentenze di accoglimento. Corte Cost. 96/81, plagio: la det non attiene soltanto alla formulazione linguistica della
fattispecie incrim, ma implica anche la verificabilità empirica del fatto da essa disciplinato. La tesi è stata poi
sviluppata nelle succ sentenze in tema di frode fiscale, prevenzione anti incendi. V inoltre Corte Cost. 34/95 in
tema di asilo, ingresso e soggiorno di cittadini extracomunitari: l’espressione utilizzata dal legisl [‘non adoperarsi
per ottenere il documento di viaggio’ necessario per ottemperare al provv di espulsione], in mancanza di precisi
parametri ogg di riferimento, diversi dalle sinomie lessicali, impedisce di stabilire quando l’inerzia del soggetto
che si intende sanzionare raggiunga la soglia penalmente apprezzabile. Da qui desumiamo la nozione di
DETERMINATEZZA, da intendersi come la necessità che le n penali descrivano fatti suscettibili di essere accertati
e provati nel processo attraverso i criteri messi a disposizione dalla scienza e dall’esperienza attuale. E cià
affinché l’interprete possa, nel ricondurre un’ipotesi concreta alla norma di legge, esprimere un giudizio di
corrispondenza sorretto da fondamento controllabile.
d) Nel diverso e più recente caso applicativo degli atti persecutori (art. 612-bis c.p.), la Corte ha invece rigettato la
q.l.c. fornendo un’interpre