Il favoreggiamento nel reato permanente
Il favoreggiamento nel reato permanente richiede di riferirsi alla singola lesione al bene giuridico. Non c'è incompatibilità tra l'articolo 378 del codice penale e i reati permanenti. Il termine "commesso" ex 378 va inteso nel senso di perfezionato e non come consumazione.
Gli articoli 307 e 418, rispetto ai reati associativi che sono reati permanenti, prevedono la clausola di salvezza "fuori dei casi di concorso e di favoreggiamento". Ciò significa che durante la permanenza è possibile il favoreggiamento. Rispetto al reato permanente ex 416bis, il soggetto che risponderà di favoreggiamento è quello che pone una condotta diretta alla salvezza del reo e del tutto priva di rilevanza causale rispetto al reato.
La differenza tra l'articolo 378 e 418 sarà nella finalità perseguita: se l’aiuto è finalizzato alla sottrazione delle ricerche dell’autorità, c’è il 378; senza tale scopo ci sarà il 418. Non aver concorso nel reato presupposto. Valutare la volontà dell’agente: se c’è sottrazione di cosa oggetto di furto e il soggetto ha voluto nascondere, c’è il 378; se ha voluto distruggere, c’è il 379.
Favoreggiamento omissivo
Il favoreggiamento personale è un reato non solo a forma libera, ma è un reato di pura condotta, perché per la sua consumazione non è richiesto l’evento costituito dall’effettiva elusione delle investigazioni. Ciò che rileva è la sola condotta di aiuto. È un reato di mera condotta e non c'è applicazione del comma 2 dell'articolo 40 (no forma omissiva).
Il reato può essere di evento. La condotta di aiuto realizza un effettivo mutamento della situazione di fatto e determina un ostacolo alle investigazioni, un ostacolo anche non insuperabile, anche di breve durata, anche temporaneo, anche di tenue portata, ma pur sempre un ostacolo alle investigazioni o alle ricerche. Questo ostacolo costituirebbe l'evento del favoreggiamento. Se è reato di evento, è convertibile ai sensi del comma 2 dell'articolo 40. Chi ammette che il favoreggiamento possa consumarsi in forma omissiva, ritiene che il 371 bis sia norma speciale rispetto al 378 c.p. norma generale (c'è un rapporto di specialità unilaterale per specificazione che esclude il concorso).
La Corte di Cassazione ha affermato che l'articolo 378 c.p., essendo a forma libera, può essere realizzato con ogni condotta, anche omissiva come il silenzio, la reticenza, il rifiuto di fornire notizie. Anche se è reato di evento, non è configurabile il favoreggiamento in forma omissiva perché manca la posizione di garanzia (non c'è l'obbligo giuridico di collaborare con le forze di polizia al fine di raggiungere un risultato investigativo).
Favoreggiamento del sanitario
- È irrilevante che il soggetto sia latitante, perché il medico ha obbligo di fornire l’assistenza sanitaria (non ha la facoltà ma l’obbligo di garantire l’assistenza).
- È irrilevante il rapporto di conoscenza tra medico e il latitante.
- La condotta non può esorbitare il limite della diagnosi e terapia.
- Ogni condotta aggiuntiva, volta ad aiutare il latitante, configura il 378.
Un caso della Cassazione del 2001 riguarda un medico che andava a curare un latitante presso il covo e, accorgendosi che la polizia lo seguiva, cambiava strada per non portare la polizia nel covo. In questo caso, non sussiste il 378 in quanto, in capo al medico, non grava l'obbligo di cooperazione con la polizia. Mancando l'obbligo di cooperazione, non è integrabile il favoreggiamento omissivo. Anzi, questo obbligo sarebbe confliggente con la natura fiduciaria del rapporto tra medico e paziente.
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