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DANNEGGIAMENTO.
-Tentativo si deve fa riferimento al suo inizio; il tentativo inizia quando il soggetto pone in essere la
condotta sottrattiva fino alla realizzazione dell’impossessamento.
Furto in abitazione e furto con strappo
Entrambe le fattispecie sono state introdotte dall'art 2, l. n.128/2001, che ha abrogato le corrispondenti
circostanze aggravanti previste dall'art 625 elevandole a fattispecie autonome. Questo è avvenuto al
fine di rendere più rigoroso il trattamento sanzionatorio, innalzando anche il minimo edittale della
pena pecuniaria a 309 euro.
Si è ritenuto che questi fatti esprimessero anche maggior disvalore connesso all'inviolabilità fisica e
psichica della sfera personale del soggetto passivo, in quanto il furto commesso in abitazione
avviene all'interno di un luogo dove si esprime la personalità del soggetto e la cui violazione tende a
turbare la riservatezza, mentre, il furto con strappo, determina un coinvolgimento dell'incolumità
della persona.
Il furto in abitazione: punisce il furto mediante introduzione in un edificio o altro luogo destinato
-
in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, ai sensi dell’art 624 bis.
Importante è il luogo che deve essere destinato in tutto o in parte a privata dimora.
1.Primo orientamento→ rientrano nella privata dimora, non solo i luoghi in cui si svolge l'attività
domestica in senso stretto, ma anche quelli in cui la persona esplica la propria personalità attraverso
attività professionali e lavorative, culturali, sociali, politiche.
2.Secondo orientamento→ fa riferimento al potere dello ius excludendi alios (potere di escludere
altri) di cui gode il titolare della privata dimora.
Sembra opportuno combinare entrambi i criteri, nel senso che il criterio principale è quello dello ius
excludendi, mentre il secondo costituisce una sorta di correttivo.
Dunque l'art 624bis si applica anche ai luoghi di lavoro, purché abbiano caratteristiche proprie
dell'abitazione, e cioè in essi il soggetto svolga la vita privata in modo riservato ed esclusivo ed
escludendo l'accesso a terzi.
-Per quanto riguarda i luoghi: “per edificio” si deve intendere una costruzione in muratura dotata di
staticità e stabilità strutturale. Con l'espressione “altri luoghi” il legislatore, ha voluto estendere la
portata applicativa della fattispecie a spazi diversi dall'edificio come ad es una roulotte, un camper,
una tenda da campeggio. Con riferimento alle pertinenze, posto che astrattamente vi possono rientrare
parcheggi, cortili, giardini, secondo la giuri per aversi pertinenza è sufficiente il mero nesso
strumentale e non le caratteristiche della privata dimora.
-Per quanto riguarda l'introduzione, si intende l'ingresso con tutta la persona in un determinato luogo.
L'introduzione è illegittima sia nell'ipotesi in cui ci sia il dissenso espresso o comunque manifestato
in forma concludente, sia quando il consenso viene estorto con l’inganno. Ai fini della configurabilità
del reato di furto in abitazione è necessario che sussista un nesso finalistico tra l'ingresso
nell'abitazione e il furto della cosa mobile, nel senso che il soggetto deve entrare nel luogo destinato
a privata dimora al fine di commettere il furto.
-Il furto con strappo: deve essere realizzato strappando la cosa di dosso o di mano alla persona. A
differenza di quanto avvenuto per il furto in abitazione, la formulazione della fattispecie in esame è
identica all’ abrogata circostanza dello scippo di cui all'art 625.1, n 4.
-condotta: strappare significa esercitare una forza fisica (una violenza) tale da vincere la resistenza
opposta dalla relazione fisico-materiale che intercorre tra la cosa e la persona (collare intorno al collo,
borsetta tenuta in mano). Inoltre, di recente la giurisprudenza ha considerato strappo anche la condotta
di chi estragga un oggetto dalla tasca della vittima. La violenza deve essere esercitata direttamente
sulla cosa e solo indirettamente deve colpire anche la persona; in quanto, ove la violenza dovesse
essere utilizzata direttamente sulla persona, si andrebbe a configurare il delitto di rapina. Di
conseguenza è stata qualificata rapina l'ipotesi in cui soggetto, strattona e scaraventa per terra la
persona offesa, impossessandosi, ad es., dell’orologio da questo detenuto.
Il problema sorge quando la stessa vittima oppone resistenza, cioè quando alla resistenza passiva
dovuta alla relazione fisico-materiale tra la cosa e la persona, si aggiunge anche una resistenza di tipo
attivo, da parte della stessa persona es il reo continua a tirare la borsetta e percuote la mano che non
la molla→ in questo caso il fatto si qualifica come rapina.
Diversa è l'ipotesi in cui, sempre a causa della resistenza attiva della vittima, la violenza adoperata
dal reo resta sulla cosa, ma determina un maggior coinvolgimento della persona. Da un lato, se si
valorizza il pericolo per l'incolumità della persona, si ha rapina; dall'altro, se il coinvolgimento della
persona continua ad essere un mero riflesso della violenza sulla cosa, si ha furto con strappo.
Circostanze aggravanti (625) e attenuanti (625 bis)
Nella prassi è molto raro che un furto sia commesso nella forma semplice. L'art 625 prevede ben 11
circostanze aggravanti, mentre l'articolo 625 bis una sola circostanza attenuante.
→Per quanto riguarda le circostanze aggravanti: sono circostanze speciali, aventi natura oggettiva
e indipendenti, in quanto la fattispecie circoscritta ha una cornice edittale diversa da quella prevista
per l’ipotesi base; è prevista la reclusione da 3 a 6 anni e in caso di concorso di circostanze previsto
dall'ultimo comma con la reclusione da 3 a 10 anni.
Le circostanze speciali del furto sono:
1.“se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di mezzo fraudolento”, la violenza sulla cosa deve
essere strumentale alla condotta di sottrazione impossessamento o vincere una resistenza-difesa
oggettiva posta attraverso cose dalla vittima; deve essere impiegata nella fase precedente o
concomitante a quella in cui si realizza la condotta; la violenza può avere ad oggetto anche cosa
diversa da quella che poi viene sottratta.
Per quanto riguarda la ratio del mezzo fraudolento può essere ravvisata nel superamento di ostacoli o
della vigilanza attraverso modalità ingannatorie. Distinguiamo: ostacoli materiali e ostacoli
personali.
-Quando vengono in gioco ostacoli materiali, il reo tende a superarli con mezzi fraudolento come
l'apertura di serratura con una chiave, la quale può essere alterata, contraffatta, ma anche autentica,
purché il ladro ne sia venuto in possesso fraudolentemente.
-Quando viene in gioco un ostacolo personale, il mezzo fraudolento consiste in un artificio o raggiro
nei confronti della vittima, che tuttavia non è diretto all’ottenimento di un atto di disposizione,
altrimenti si avrà la truffa, ma a favorire l'acquisizione unilaterale della cosa, rendendo la vittima una
sorta di esecutore materiale della volontà dell’autore.
2. altra circostanza aggravante consiste nel portare in dosso armi o narcotici.
3. “…” nella destrezza: la ratio del furto con destrezza (cd borseggio) deve essere ravvisata nella
particolare insidiosità delle modalità di condotta. Si ha destrezza in presenza di una vigilanza attuale
e l’agente realizza la propria condotta direttamente sulla persona. Altresì, si considera realizzata con
destrezza la condotta di chi approfitta di una situazione di disattenzione della vittima.
Le Sezioni Unite, hanno affermato che la destrezza richiede un comportamento dell'agente, posto in
essere prima o durante l'impossessamento della cosa, caratterizzato da particolari abilità, astuzia o
avvedutezza, idoneo a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza, con la conseguenza che non
è destrezza l'esservi limitatosi ad approfittare di situazioni, non provocate dall’agente, di disattenzione
o di momentaneo allontanamento del detentore della cosa.
5. se il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli
la qualità di pubblico ufficiale o d'incaricato di un pubblico servizio
6. se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori.
7. cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, sottoposte a sequestro o pignoramento, esposte
alla pubblica fede, destinate a pubblico servizio: si tratta di quattro aggravanti caratterizzate dal fatto
che la cosa si trova in luoghi o a caratteristiche che rendono più difficile la vigilanza da parte della
persona offesa.
Per ufficio si intende il luogo dove si svolge una determinata attività; per stabilimento si intende il
complesso di opere, principali o anche accessorie (scale, ingressi, corridoi) in cui si svolge un
servizio.
Altra circostanza che richiede analisi consiste: “cose esposte alla pubblica fede per necessità,
consuetudine o per destinazione”.
-due requisiti costitutivi: esposizione alla pubblica fede e cause particolari di tale esposizione.
Assume rilevanza la mancanza di una vigilanza attuale che consenta un controllo diretto e immediato
sulla cosa; se l'esposizione è dovuta a necessità, si fa riferimento anche all'affidamento che il soggetto
ripone nei confronti della generalità dei consociati. Per quanto riguarda le due cause particolari:
consuetudine e la destinazione.
1.Per consuetudine: si intende il modo comune di comportarsi delle persone: così ad es. sono state
considerate esposte alla pubblica fede gli effetti personali lasciati incustoditi in spiaggia oppure la
borsa lasciata sui divani di una discoteca.
2.Per destinazione: si intende far riferimento a cose che per loro stessa natura non possono che essere
esposte alla pubblica fede: es l'ipotesi di furto di sabbia o ghiaia del lido del mare o del letto del fiume.
-n.7 bis materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di servizi pubblici;
-n.8 fatto commesso su bestiame
-n. 8 bis furto all'interno di mezzi pubblici;
-n. 8 ter furto nei confronti di chi fruisce o appena fruito di servizi bancari o postali.
-Circostanza attenuante l'art 625 bis basata sulla collaborazione processuale: la pena è diminuita da
un terzo alla metà qualora il colpevole, prima del giudizio, abbia consentito l’individuazione di coloro
che hanno acquistato, ricevuto od occultato la cosa sottratta o si sono comunque intromessi per farla
acquistare, ricevere od occultare.
Furti minori art 626: tale norma prevede tre fattispecie autonome, perseguibili a querela della
persona offesa: furto d'uso, furto lieve per bisogno e cd spigolamento abusivo. L'art 4 d.lgs
274/2000 ha devoluto la cognizione del