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Le forme di manifestazione del reato

Il Reato Circostanziato (art.62)

La circostanza è di norma ciò che sta attorno al reato, non influisce sull'esistenza di esso, ma determina una maggiore o minore gravità, ed una modificazione della pena, aggravandola o attenuandola. La circostanza trasforma il reato semplice in REATO CIRCOSTANZIATO. Le circostanze si dividono in:

  • AGGRAVANTI ED ATTENUANTI; modificazione della pena non solo quantitativamente, ma anche qualitativamente.
  • OGGETTIVE E SOGGETTIVE; sono oggettive le circostanze che riguardano la natura-mezzi-l'oggetto-il luogo-il tempo dell'azione, sono soggettive quelle che riguardano l'intensità del dolo od il grado della colpa, le condizioni e le qualità personali del colpevole.
  • REALI E PERSONALI; sono reali quelle che determinano una maggiore o minore gravità del reato, personali quelle che comportano un asprimento o un'attenuazione della pena.

Sono circostanze

aggravanti, non si tiene conto degli aumenti di pena.

Attenuanti non si tiene conto delle aggravanti. Nel caso di equivalenza, si applica la pena che sarebbe stata inflitta se non fosse concorsa nessuna circostanza.

Esistono poi una serie di circostanze diverse da quelle previste dall'art.62 che il giudice può prendere in considerazione qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Possono ricercarsi nel carattere del reo, nel suo contegno successivamente al reato, nelle condizioni ambientali in cui vive.

Il Tentativo (art.56) "Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica."

Il tentativo può presentarsi in due forme, tentativo compiuto (l'evento non si verifica) ed incompiuto (se l'azione non si compie).

Requisiti fondamentali del tentativo sono:

  • UNIVOCITÀ OGGETTIVA; attraverso la quale si desume che l'azione era diretta, in modo non equivoco, ad un fine,
e quindi vi era intenzione criminale.
  • IDONEITÀ DEGLI ATTI DIRETTI A COMMETTERE IL DELITTO: sono idonei quegli atti che sono adeguati alla commissione di un delitto e che si inseriscono nel piano criminale. L'idoneità dell'azione non va giudicata in concreto. L'idoneità viene a coincidere col pericolo, dunque l'azione risulta idonea quando il piano del reo presentava delle probabilità di successo. Quando manca il requisito dell'idoneità dell'azione si ha la figura giuridica denominata REATO IMPOSSIBILE, per il quale la punibilità è esclusa, in quanto è impossibile l'evento dannoso o pericoloso. Il giudice può, però, sottoporre l'imputato ad una misura di sicurezza, perché può ritenere il reo socialmente pericoloso.
  • Il tentativo è inammissibile nelle contravvenzioni, non è concepibile nei delitti colposi, perché qui manca l'intenzione di

realizzare il fatto.Il reato tentato è punito meno del reato consumato, l'art.56 stabilisce che al tentativo si applica la reclusione non inferiore ai 12 anni se la pena stabilita per il delitto è l'ergastolo; negli altri casi è la pena stabilita per il delitto diminuita di un terzo.

Il reato putativo (art.49) Si ha quando il soggetto ritiene erroneamente che l'azione da lui compiuta costituisca reato, mentre in realtà non contrasta con la legge penale. Il reato putativo può essere per errore di diritto, quando l'agente ritiene, a torto, che il fatto che egli pone in essere sia vietato dalla legge penale; per errore di fatto quando manca uno degli elementi essenziali del reato.

Desistenza e Recesso attivo (art.56 comma 3/4) Può accadere che durante l'esecuzione del reato, prima che sia consumato, il reo receda dal suo proposito criminoso, interrompendo l'azione o impedendo il verificarsi dell'evento. DESISTENZA, si ha

quando l'agente, dopo aver iniziato l'esecuzione del delitto, mutaproposito ed interrompe la sua attività criminosa.

RECESSO ATTIVO, quando il colpevole evita il verificarsi dell'evento, agendo per impedirlo.

La desistenza, comporta di regola l'impunità, il recesso attivo una diminuzione della pena.

Il Concorso di Reati (artt.80-81)

Si ha concorso di reati quando un individuo viola più volte la legge penale e deve rispondere, quindi, di più reati. Il concorso può essere MATERIALE o FORMALE, nel primo caso i vari reati sono posti in essere con una pluralità di azioni od omissioni; nel secondo caso vengono realizzati con una sola azione od omissione. L'azione è unica quando gli atti sono determinati da un solo scopo e si svolgono in un unico contesto.

Per la disciplina del concorso di reati, in teoria, sono concepibili tre sistemi:

  • L'ASSORBIMENTO; con il quale, nel caso di una molteplicità di reati
commessi dalla stessa persona si applica la pena stabilita per l'infrazione più grave. • IL CUMULO GIURIDICO; il quale importa l'applicazione della pena più grave con un aumento corrispondente ad una quota fissata dalla legge, le pene sono tante quante sono i reati commessi. • IL CUMULO MATERIALE; in base al quale il colpevole soggiace a tante pene quante sono le infrazioni commesse. Il concorso materiale Si ha quando lo stesso individuo, con varie azioni od omissioni, ha commesso più violazioni di un medesimo o di più precetti penali. Il codice Rocco ha adottato il sistema del Cumulo Materiale, con la fissazione di limiti massimi di pena. Il sistema del cumulo materiale non fa venir meno l'importanza dei rapporti che intercorrono tra i vari reati commessi da un individuo, anzi, questi possono essere legati da un vincolo: ideologico, quando un reato è commesso allo scopo di commetterne un altro (omicidio per derubare la vittima); conseguenziale.

quando un reato viene commesso per realizzare gli effetti di un altro (cagionata la morte di un neonato, se ne distrugge il cadavere); occasionale, quando il reato offre la possibilità di commetterne un altro.

Il concorso formale si ha quando con una sola azione od omissione si viola più volte la legge penale, e si realizzano più reati; una sola azione attuata con un insieme di atti diretti ad un unico scopo e realizzati in modo continuativo. L'art. 81 prevede anche l'ipotesi in cui, con una sola azione od omissione, vengono compiute più violazioni della stessa norma (con una bomba si uccidono più persone).

Il concorso formale non va confuso con il concorso apparente di norme, in quanto mentre qui una delle norme esclude l'applicabilità delle altre, nel concorso formale le norme si integrano a vicenda.

La disciplina originaria prevedeva anche qui il cumulo materiale (cumulo delle pene), ma ne risultava che l'autore di più azioni

contro una stessa legge, con lo stesso disegno criminoso, ricevesse un trattamento più favorevole, rispetto a chi avesse violato più volte la stessa legge con una sola azione. Con il D.l. del 1974 è stata adottata una disciplina diversa, è stato abbandonato il cumulo materiale ed adottato il cumulo giuridico. (art.81: chi con una sola azione od omissione viola diverse leggi; o commette più violazioni della stessa legge, è punito con la pena per la violazione più grave aumentata del triplo.)

Grossi problemi sorgono nel caso in cui le pene sono eterogenee (cioè pena detentiva e pena pecuniaria). A risolvere la questione è intervenuta la Cassazione che con una sentenza del 1998, che dopo aver premesso che tra delitti e contravvenzioni deve ritenersi sempre più grave il delitto, ha stabilito che l'aumento da operare sulla pena base nell'ipotesi di continuazione fra reati puniti con pene eterogenee determina la perdita

Dell'autonomia sanzionatoria dei reati meno gravi, a causa della loro confluenza nella pena unica applicata a seguito di tale aumento.

Il Reato Continuato (Art.81)

È la convergenza in uno di più reati commessi anche in tempi diversi con più azioni o omissioni, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. [elementi: medesimo disegno criminale; più violazioni di legge; compimento di più azioni o omissioni]

L'art.81 secondo e terzo comma, disponeva che le disposizioni sul concorso di reati e delle pene non si estendevano a coloro che con più azioni ed omissioni esecutive di uno stesso disegno criminoso avessero commesso, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa disposizione di legge pur se di diversa gravità.

Le distinte violazioni dovevano essere considerate come un solo reato. Sarà responsabile, ad esempio, di omicidio continuato, colui che uccide successivamente, per identico fine, vari membri di una famiglia.

Con il D.l 1974 fu adottata una nuova formula dell'art.81, secondo comma, la quale prevede la stessa pena sancita per il concorso formale (per la violazione più grave aumentata sino al triplo). Il nostro diritto positivo considera il reato continuato in modo unitario solo per determinati fini quali quelli della pena, della prescrizione, della competenza territoriale. Negli altri casi lo considera come una pluralità di reati. Il Reato Composto (complesso in senso stretto - Art.84) E' disciplinato dall'art.84, si tratta di un reato in cui sono riuniti almeno due reati. Questa figura può presentarsi in due forme, nella prima i singoli reati rientrano come elementi costitutivi, dando vita ad un nuovo titolo di reato (rapina, composta dal reato di furto più violenza privata); nella seconda forma i singoli reati che formano il reato composto vi rientrano uno come elemento costitutivo, l'altro come circostanza aggravante (furto aggravato con violazione di

domicilio). Il Reato Complesso (in senso lato) Si ha qua

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A.A. 2008-2009
38 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Exxodus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof gambardella MARCO.