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La differenza è più quantitativa che qualitativa.
Le cause oggettive di esclusione del reato
16) Generalità.
Sono denominate comunemente cause di giustificazione; sono situazioni particolari nelle quali un
fatto che è di regola vietato, viene imposto o consentito dalla legge, e quindi non è antigiuridico,
rimanendo di conseguenza esente da reato.
Se si ricerca la ragione sostanziale per cui queste cause eliminano l’antigiuridicità, non è difficile
ravvisarla nella mancanza di danno sociale.
Le cause di giustificazione sono comunemente dette esimenti o scriminanti; loro intrinseca natura è
che hanno efficacia oggettiva, nel senso che funzionano per il solo fatto che esistano. Questa
efficacia delle cause di liceità è sancita dall’art 59.1 cp il quale stabilisce: “le circostanze che
attenuano la pena sono valutate a favore dell’agente, anche se da lui non conosciute o da lui per
errore ritenute inesistenti”.
Esimenti putative: art.59 cp. Se l’agente ritiene per errore che sussiste una scriminante, questa è
valutata a suo favore. Se però l’errore sulla presenza di una scriminante è dovuto a colpa, la
punibilità non è esclusa se il delitto è previsto come colposo. 34
17) L’adempimento del dovere.
Il dovere che giustifica, come si rileva dall’art. 51 cp, può essere imposto:
− Doveri derivanti da norme giuridiche: l’ipotesi più importante è quella dell’uso legittimo
delle armi, il quale stabilisce: “non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere
un dovere del proprio ufficio, fa uso o ordina di fare uso delle armi o di vincere una
resistenza dell’autorità”, e comunque di impedire la consumazione dei diritti di strage,
naufragio, sommersione, disastro aviatorio e ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano
armata e sequestro di persona. Questa scriminante è ammessa solo a favore dei pubblici
ufficiali. L’uso delle armi è consentito anzitutto quando sia indispensabile respingere una
violenza. Si tratta non di legittima difesa, ma di un potere che trova la sua ragione nella
necessità di tutelare l’autorità ed il prestigio delle persone che esercitano una pubblica
funzione. Per i pubblici ufficiali, l’uso delle armi deve costituire una extrema ratio, perché
la vita umana è sacra e tra i vari mezzi disponibili deve preferirsi sempre quello meno
dannoso.
− Doveri derivanti da un ordine delle autorità: si intende la manifestazione di volontà che il
titolare di un potere di supremazia, riconosciuto dal diritto, rivolge al subordinato per
esigere un dato comportamento. In diritto penale vengono in considerazione solo i rapporti
di subordinazione che nascono dal diritto pubblico: quelli che nascono dal diritto privato
non possono dar luogo mai alla scriminante. Il rapporto pubblico di subordinazione è:
Generale: quando si ha l’ordine di polizia o di finanza;
Particolare: quando si ha l’ordine gerarchico.
L’ordine di autorità per essere vincolante deve essere formalmente e sostanzialmente
legittimo. La legalità formale dell’ordine implica:
La competenza del superiore ad emanarlo;
La competenza del subordinato ad eseguirlo;
L’emanazione nelle forme prescritte dalla legge.
La legalità sostanziale esige il concorso dei presupposti stabiliti dalla legge per
l’emanazione dell’ordine.
“Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell’autorità, del reato risponde sempre
il pubblico ufficiale che ha dato l’ordine”. A questo si fa eccezione, quando la legge non
consente al subordinato di sindacare la legittimità dell’ordine.
Ci sono ambiti in cui il sindacato non è ammesso: sono gli ordinamenti militari o equiparati.
Se il militare è legittimato ad impartire l’ordine, il sottoposto deve eseguirlo. C’è però un
limite: la manifesta criminosità dell’ordine.
Il militare è svincolato dai doveri di obbedienza nel caso che un ufficiale, visibilmente
ubriaco, comandi di far fuoco su pacifici cittadini.
Quando l’ordine sostanzialmente illegittimo è vincolante perché l’inferiore non ha il potere
di sindacare la legalità ed il fatto non è in modo palese criminoso, soltanto il superiore
risponde del reato. Il subordinato è esente da pena, e ciò in virtù della norma che gli impone
l’obbligo di obbedienza. Egli ha compiuto un dovere dell’ufficio e l’azione da lui compiuta
non è antigiuridica. 35
18) L’esercizio del diritto.
Questa scriminante è prevista dall’art. 51 cp il quale stabilisce che l’esercizio di un diritto esclude la
punibilità. Ad es. la persona che nello sporgere querela riferisce dei fatti che offendono l’onore o il
decoro del querelato, non risponde al reato di diffamazione. Deve prevalere l’interesse di chi agisce
esercitando un diritto che l’ordinamento stesso gli ha attribuito, se chi esercita un diritto fosse
punito, l’ordinamento entrerebbe in contraddizione con sé medesimo.
Il concetto di diritto comprende tutti i diritti soggettivi. Il diritto può nascere non solo da una norma
giuridica, ma anche da una sentenza o un provvedimento. Non basta che la norma giuridica
attribuisca un diritto: occorre che la legge consenta, per lo meno implicitamente, di esercitarlo
mediante quella determinata azione che di regola costituisce reato.
Il diritto va esercitato secondo una delle facoltà inerenti al diritto stesso, non vale l’abuso. Fra i
notevoli esercizi del diritto segnaliamo:
a) Attività giornalistica: quando i giornali obiettivamente riferiscono i fatti che ledono l’onore i
una persona, formalmente ricorrerebbero gli estremi della diffamazione. La punibilità è
esclusa perché il giornalista trova la sua base nella libertà di stampa riconosciuta dalla
costituzione con l’art. 21. L’esercizio di cronaca scrimina a patto che:
La notizia pubblicata sia veritiere;
Esiste un pubblico interesse alla conoscenza dei fatti medesimi;
La notizia sia esposta in modo obiettivo e sereno.
b) Disciplina familiare: detto anche jus corrigendi, sono le persone dei genitori, maestri,
educatori: devono essere limitate, non invasive ed estremamente legate al fine educativo.
Tale facoltà si desume dall’art. 571 cp.
c) Difesa della proprietà: si tratta di predisporre i mezzi idonei alla tutela del diritto medesimo,
e cioè i cd offendicula: cocci di vetro, filo spinato. Il proprietario non risponde della lesione
che il ladro riporti nel tentare si superare quegli ostacoli. Devono essere tali da non creare
sproporzione tra il mezzo impiegato ed il bene tutelato.
d) Diritto di sciopero: è costituzionalizzato, ma non deve ledere troppo la libertà degli altri (es.
picchettaggio, che non consente agli altri di entrare a lavoro).
19) Il consenso dell’avente diritto.
È delineato dall’art. 50 cp. La ratio dell’esimente è chiara: non c’è ragione che lo stato tuteli un
interesse cui il titolare stesso mostra di rinunciare. “Non è punibile chi lede o pone in pericolo un
diritto, con il consenso della persona che può validamente disporne”.
Per consenso s’intende qualsiasi atto giuridico, anche non formale, che attribuisca al destinatario il
potere di agire.
Colui che consente non compie un “negozio autorizzato dal diritto”: egli non fa che abbandonare il
suo interesse, e non è neanche necessario che tale abbandono sia noto all’agente. Quindi il consenso
rientra nella categoria degli atti giuridici in senso stretto.
L’esclusione dell’illiceità trova il motivo nella mancanza di danno sociale, e quindi nella carenza
d’interesse alla repressione. 36
Limiti all’efficacia del consenso: deve trattarsi di un diritto disponibile. Sono disponibili anzitutto i
diritti che lo stato riconosce in modo esclusivo per garantirne al singolo il libero godimento.
Il consenso non ha efficacia nei reati che offendono direttamente gli interessi dello stato (delitti
contro la personalità dello stato, contro la p.g.), come pure nei delitti che offendono un numero
indeterminato di persone (delitti contro l’ordine pubblico). Sono indubbiamente disponibili i diritti
patrimoniali. (alla vita, al’integrità personale, all’onore). Per il diritto
Restano i cd diritti personalissimi
all’integrità fisica, occorre far riferimento all’art.5 cc secondo cui gli atti di disposizione del proprio
corpo sono vietati quando cagionino una menomazione permanente dell’integrità fisica o sono
contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume. L’integrità fisica è essenziale affinché
l’individuo possa adempiere: suoi i doveri verso la famiglia e la società.
Condizioni per la validità del consenso: il consenso deve essere valido.
a) Chi può dare il consenso? Il titolare dell’interesse protetto dalla norma penale, e più
precisamente, di quell’interesse che costituisce l’oggetto giuridico del reato. Questo titolare
è il soggetto passivo del reato;
b) La persona legittimata a consentire deve possedere la capacità di agire, la quale è esclusa
dall’infermità di mente e dagli stati a queste parificati, nonché dall’età immatura. Solo in
tema di diritti patrimoniali è necessaria la maggiore età;
c) Occorre la volontà di permettere la lesione o la messa in pericolo del proprio diritto. Deve
sussistere al momento del fatto, né dopo né prima. Il mezzo può essere non solo la parola o
lo scritto, ma può aversi anche consenso tacito. La volontà deve essere immune da vizi, da
violenza, errore, dolo;
d) Non basta che il consenso sia stato prestato: occorre che esista ancora nel momento in cui il
destinatario compie l’azione, giacché il consenso è revocabile;
e) Deve ritenersi invalido il consenso prestato contrariamente ai boni mores. Non potrebbe
ritenersi esclusa l’esistenza del reato di lesioni personali nel caso della persona che si lasci
ferire per permettere al sadico di soddisfare la sua compiacenza.
20) La legittima difesa.
È previsto dall’art. 52 cp: “non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla
necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta,
sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa”.
La reazione è autorizzata dall’ordinamento giuridico perché l’off