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Introduzione

Nozione

Il diritto penale è un ramo dell’ordinamento giuridico dello stato. È quel gruppo di norme giuridiche con le quali lo stato proibisce mediante la minaccia di una pena, determinati comportamenti umani (azioni od omissioni). Scopo del diritto penale è evitare la commissione di reati. La pena è una sofferenza che lo stato infligge all’autore dell’illecito e consiste nella privazione o diminuzione di un bene individuale (vita, libertà, patrimonio).

Il codice penale, denominato Codice Rocco ed entrato in vigore il 1° luglio 1931, constava originariamente di 734 articoli e si divide in 3 libri:

  • Primo libro: “Dei reati in generale”;
  • Secondo libro: “Dei reati in particolare”;
  • Terzo libro: “Delle contravvenzioni in particolare”.

Nell’ottica dei principi costituzionali, il diritto penale non si riduce a un meccanismo di limiti, ma ha anche un compito organizzativo e propulsore, in quanto crea organismi di vario genere e promuove lo sviluppo della vita sociale.

I principi fondamentali di rilevanza penale affermati dalla Costituzione sono i seguenti:

  • Art. 10: vieta l’estradizione dello straniero per reati politici;
  • Art. 13: condiziona ogni provvedimento restrittivo della libertà personale ad un atto motivato e legittimo dell’autorità giudiziaria;
  • Art. 14: garanzie in materia di libertà personale alle ispezioni, perquisizioni e sequestri domiciliari;
  • Art. 21: limita il sequestro degli stampati e vieta manifestazioni contrarie al buon costume;
  • Art. 27: la responsabilità penale è personale; l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva; le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Altre disposizioni proteggono i membri del Parlamento che non possono essere perquisiti per le opinioni espresse o i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni, né sottoposti ad arresto, custodia cautelare e stato di detenzione o perquisizione personale o domiciliare, senza l’autorizzazione della Camera cui appartengono (art. 63).

Partizioni del diritto penale

Sulla base del collocamento, della natura e della sfera di efficacia delle norme, si possono fare le seguenti distinzioni:

  • Diritto penale fondamentale, contenuto nel c.p. e che costituisce la legge fondamentale;
  • Diritto penale complementare, costituito dalle norme penali che si riscontrano nelle leggi speciali;
  • Diritto penale comune, tale per tutti i sudditi;
  • Diritto penale speciale, che si applica solo ad una cerchia di persone;
  • Diritto penale generale, che ha validità su tutto il territorio dello stato;
  • Diritto penale locale, che si applica solo ad una parte dello stato.

Capitolo 1 - La norma penale

Generalità

Carattere generale della norma penale è l’imperatività: come regola di condotta posta dallo stato, essa è obbligatoria. Il diritto penale costituisce un insieme di imperativi rivolti ai sudditi perché la sua funzione essenziale consiste nel regolare la condotta degli stessi, proibendo determinati comportamenti o prescrivendone altri, in modo da realizzare il suo fine ultimo consistente nello sviluppo della comunità sociale.

La norma penale, oltre al carattere imperativo, ha anche una funzione valutativa, nel senso che qualifica come contrari ai fini dello stato determinati comportamenti. Ha carattere statuale nel senso che proviene soltanto dallo stato. Non esistono nemmeno norme penali internazionali, anche se c’è la tendenza ad ammetterle, come ad esempio quelle che vietano la pirateria, che hanno valore obbligatorio solo se le convenzioni sono state approvate mediante una legge interna degli stati partecipanti.

Precetto e sanzione

Le norme penali risultano essere costituite da due elementi:

  • Il precetto: è il comando di tenere una certa condotta, e cioè di non fare una determinata cosa o di compiere una data azione. Assume spesso la forma del divieto (quando proibiscono) o del comando (quando prescrivono di compiere un dato atto).
  • La sanzione: è la conseguenza giuridica che deve seguire l’infrazione del precetto. Implica la minaccia della pena, che è diretta ad esercitare una coazione psicologica sulla volontà dei consociati per indurli al rispetto del precetto penale.

Non sempre la norma nei suoi due elementi essenziali (precetto, sanzione) si trova contenuta in una sola disposizione di legge: alcune volte è suddivisa in varie disposizioni, nel quale contengono solo il precetto o solo la sanzione: queste si dicono incomplete o imperfette.

Dalle norme incomplete o imperfette si distinguono le norme penali in bianco nelle quali mentre la sanzione è determinata, il precetto ha un carattere generico, dovendo essere completato con un elemento futuro. Il precetto qui non manca: esso esiste, ma difetta di concretezza ed attualità.

Le norme vere e proprie, fornite di precetto e sanzione, vengono dette norme incriminatrici in quanto determinano il contenuto di un reato e fissano la relativa sanzione.

Accanto a tali norme esistono le norme integratrici o di secondo grado, che non contengono né un precetto, né una sanzione ma sono destinate a precisare la portata delle norme. Non sono autonome, ma hanno carattere imperativo (es. le norme direttive, dichiarative, interpretative, di attuazione, estensive o limitative, di rinvio).

La norma penale, nel suo complesso, è destinata tanto ai consociati quanto agli organi dello stato che debbono farla osservare. Si discuteva del fatto che non tutti i sudditi potevano considerarsi destinatari delle norme penali ma solo quelli che sono capaci di comprenderle e di sentirne l’efficacia intimidatoria; gli imputabili, cioè le persone sfornite della “capacità di intendere e di volere” sarebbero al di fuori del raggio di azione dei precetti della legge: questa opinione deve respingersi in quanto i comandi della legge hanno un valore assoluto.

La pretesa subbiettivazione della norma penale e il cd rapporto punitivo

Si discute se rispetto alla norma penale si verifichi quel processo di subbiettivazione che avviene di regola quando l’ordinamento giuridico impone degli obblighi: in particolare, se in corrispondenza all’obbligo del suddito di tenere una certa condotta sorga nello stato un diritto soggettivo: il diritto di punire.

Nello studio di questo problema si distingue fra il momento antecedente alla violazione della norma ed il momento successivo alla commissione del reato:

  • Secondo la dottrina prevalente, la norma penale si subbiettivizza a favore dello stato, facendo sorgere un vero e proprio diritto soggettivo (jus puniendi). Mentre per alcuni esso si esaurisce nella pretesa all’omissione del fatto criminoso, avendo un contenuto puramente negativo, per altri consiste nella pretesa all’obbedienza da parte dei sudditi.
  • In ordine al momento successivo alla commissione del reato, la dottrina dominante sostiene che, avvenuta l’infrazione del precetto, il diritto soggettivo dello stato, sorto con la norma penale, si estingue e ne nasce uno nuovo: il diritto di infliggere al reo la pena minacciata e di esigere che costui soggiaccia alla stessa.

La commissione del reato determina il sorgere di un nuovo rapporto giuridico fra lo stato ed il reo, il cd rapporto punitivo nel quale il lato attivo è costituito dal diritto soggettivo dello stato di punire, mentre il lato passivo è costituito dall’obbligo dell’autore del reato di sottostare alla pena. La facoltà di punire è un potere giuridico, e cioè un potere non di fatto, ma regolato dal diritto. Esso spetta al cd stato-amministrazione, rappresentato dal p.m., il quale lo fa valere per mezzo dell’azione penale, e dopo il riconoscimento da parte del giudice, procede alla sua attuazione nell’esecuzione penale.

Capitolo 2 - Le fonti del diritto penale

Generalità

Con l’espressione “fonte del diritto” si intende alcune volte il soggetto che emana le norme giuridiche. In tal caso si parla di fonte di produzione, che per il diritto penale è lo stato. Tale espressione si usa anche per intendere il modo di manifestarsi del diritto nella vita della comunità statale. Sono le cosiddette “fonti di cognizione” le quali vengono distinte in immediate (manifestazione diretta della volontà statale, avente per contenuto un comando o divieto) e mediate (atti dello stato che precisano o integrano le prescrizioni della legge penale).

Il diritto penale si fonda su un principio basilare: il principio di legalità. A sua volta questa si articola in 3 principi importantissimi:

  • Riserva di legge;
  • Tassatività;
  • Irretroattività.

La riserva di legge è il principio che Feverbach esprimeva con la formula latina nullum crimen, nulla poena sine lege. Si intende con ciò che non può essere punito un certo fatto in assenza di una legge preesistente che lo configuri come reato. Finché un fatto non è previsto dalla legge come reato è assolutamente lecito.

Ma chi è che può dire che quel fatto costituisce reato? Soltanto la legge. Ecco perché si parla di principio di riserva di legge: per legge s’intende solo quella che è votata dal Parlamento, non sono compresi né la consuetudine, né i regolamenti, né le leggi regionali. Sono equiparati alla legge i decreti legge ed i decreti legislativi.

La ratio della riserva di legge non è solo la certezza, ma anche la garanzia: il monopolio della produzione normativa penale è nelle mani dell’organo legislativo, che garantisce contro abusi del potere punitivo, sia per quanto riguarda la creazione delle norme di reato, sia per la sanzione penale, perché il principio sarebbe vanificato se una legge prevedesse il fatto ma rinviasse al giudice la scelta del tipo o la durata della sanzione. Il giudice decide se irrogare una pena pecuniaria o detentiva e decide di irrogare una pena tra minimo e massimo edittale a seconda della gravità del fatto commesso.

In ambito europeo, esistono due principali fonti comunitarie: il regolamento e la direttiva. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. È fonte che prevale sulle fonti interne ed elimina quelle precedenti incompatibili. La direttiva invece vincola lo stato membro solo per quanto riguarda il risultato da raggiungere, ma lascia alla competenza interna la scelta della competenza e dei mezzi. La direttiva ha bisogno di un atto di ricezione. Il criterio della tassatività si concretizza nella esigenza della sufficiente determinatezza: bisogna far capire con precisione quale comportamento è penalmente sanzionato.

La norma penale viene obbedita se il destinatario può conoscerne il contenuto; non è però facile conciliare la necessaria tassatività ed il fatto che leggi devono essere generali ed astratte, nel senso che devono poter comprendere una serie infinita di casi concreti. Ne discende una “indeterminatezza tollerabile”. La tassatività riguarda anche la pena, ma solo nella previsione astratta di un minimo ed un massimo, il resto sta nella discrezionalità del giudice. La tassatività comporta infine il divieto di analogia (art.12 disp. prel.; art.1 cp): la somiglianza tra due dati della realtà non è un carattere naturalistico, ma è il risultato di un giudizio valutativo, quindi non assoluto. E la valutazione non può spettare all’interprete ma al legislatore.

Il principio di irretroattività si sostanzia nel fatto che la legge penale non si può applicare a fatti commessi prima della sua entrata in vigore. Lo stato non può incriminare successivamente un’azione che quando è stata commessa non era penalmente sanzionabile. Principio espresso nell’art. 11 disp. att., art. 25 cost. ed art. 2 cp. Merita un breve commento l’art. 2 cp. Vi sono contemplati diversi casi:

  • Comma 1: si occupa del caso di nuova incriminazione: prima una certa condotta era lecita, ora non lo è più. Quella condotta non sarà reato retroattivamente;
  • Comma 2: riguarda l’abolizione del reato. Se una fattispecie del reato è abolita, decade la condanna ed i suoi effetti;
  • Comma 3: riguarda la successione delle leggi nel tempo. Se una legge e le posteriori sono diverse, si applica sempre quella più favorevole al reo, anche se non era quella in vigore al momento della commissione del fatto.
  • Comma 4: concerne le leggi eccezionali. Valgono solo durante il tempo della loro vigenza.

Le fonti immediate

Sono fonti immediate o dirette:

  • Leggi in senso proprio o formale: i provvedimenti e gli atti emanati dagli organi tipici dello stato che per la costituzione esercitano la funzione legislativa, si distinguono in costituzione, leggi costituzionali approvate dall’assemblea costituente, leggi ordinarie approvate dalle due camere con procedimento ordinario o abbreviato. Generalmente si escludono le norme emanate dalle regioni, ex art. 117 cost.
  • Leggi in senso materiale: provvedimenti contenenti norme giuridiche che vengono emanati da organi dello stato, su delega dello stato, diversi dal potere legislativo e sono i decreti del capo dello stato su delega parlamentare al governo (decreti legislativi) o su responsabilità del governo (decreti legge) in caso di necessità e urgenza.

Non sembra che tra le fonti immediate possano collocarsi i regolamenti normativi, essendo espressione di potestà che spetta agli organi amministrativi.

La consuetudine

Per l’esistenza della consuetudine non basta la ripetizione ininterrotta di un dato comportamento, ma è necessario anche la convinzione della sua obbligatorietà giuridica. L’efficacia di questa fonte è limitata nel diritto penale. La dottrina è unanime nel negare ad essa la capacità di creare nuove norme incriminatrici, e cioè di dar vita a nuove figure di reati (consuetudine innovatrice) e di abrogare una disposizione legislativa (consuetudine abrogatrice).

Le fonti mediate

Sono fonti mediate o indirette:

  • Gli atti amministrativi: allorché essi costituiscono i presupposti o le condizioni di applicabilità di determinate norme del diritto (regolamenti, provvedimenti d’urgenza dei prefetti, dei questori, ecc);
  • Le convenzioni e gli usi internazionali: il diritto internazionale non può essere fonte diretta del diritto penale, perché regola esclusivamente gli stati nei loro rapporti. Affinché assuma forza di legge, la norma internazionale deve essere resa esecutiva con legge o decreto, ma anche quando si tratta di crimina iuris gentium, come il genocidio o il terrorismo, fonte è il diritto interno;
  • Il diritto straniero: può diventare fonte mediata, quando la legge penale faccia riferimento ad esso in modo esplicito, come nell’art. 300 cp, ed anche implicito, come avviene ai fini dei rapporti di parentela oppure nei reati di bigamia, incesto, ecc.

Non sono fonti neppure mediate del diritto penale:

  • I principi generali dell’ordinamento giuridico dello stato: si tratta di criteri fondamentali a cui si informa la nostra legislazione e che si ricavano dal complesso delle disposizioni del diritto positivo, degli elementi etici e sociali;
  • Il diritto naturale: si tratta di un diritto ideale il risultato della tendenza dello spirito umano a discutere la legge positiva per ricercare un diritto più perfetto;
  • La giurisprudenza: nel nostro ordinamento la pronuncia del magistrato non ha efficacia obbligatoria se non rispetto al caso concreto, e quindi non può dar vita ad imperativi giuridici di carattere generale;
  • L’equità: intesa come adeguamento del diritto alle circostanze del caso concreto in armonia con le esigenze del sentimento di giustizia. Non può considerarsi fonte di norme legali.

Sindacato giurisdizionale sulla validità delle fonti

Poiché ogni norma giuridica ha efficacia obbligatoria solo se posta dagli organi competenti e nelle forme prescritte, l’autorità giudiziaria, prima di applicarla, ha il potere/dovere di sindacare la validità della fonte da cui deriva. In diritto penale, l’autorità giudiziaria non può andare oltre il controllo estrinseco e formale della fonte. Il che significa che può soltanto accertare l’esistenza dell’atto come tale (es. la legge è stata approvata dalle due camere).

Qualora l’autorità accerti che l’organo emanante non era munito di poteri o che le forme prescritte non sono state osservate, o che il contenuto della legge è contrario alla costituzione, non può invalidare il provvedimento in se stesso, ma deve investire la corte costituzionale, sollevando la questione di legittimità. Il giudice provvede, su istanza delle parti private, del pm o d’ufficio, con ordinanza dalla quale deve risultare che la questione di legittimità costituzionale è rilevante e non manifestamente infondata.

Le principali fonti del diritto penale italiano

Fonte principale del diritto penale è il codice penale, integrato dalle disposizioni di coordinamento e transitorie. Vanno ricordate fra le fonti:

  • Norme sull’ordinamento penitenziario;
  • T.U. delle leggi di pubblica sicurezza;
  • Il d.l. 20/7/1934 n° 400 per l’istituzione del tribunale dei minorenni;
  • La legge 7/8/1982 per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie;
  • Il codice della strada;
  • Codice penale militare di pace e di guerra.

Capitolo 3 - L’interpretazione della legge penale

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher diehard1987 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università della Calabria o del prof Caterini Mario.
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