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Diritto penale - principio di colpevolezza e imputabilità Pag. 1
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IL PRINCIPIO DI COLPEVOLEZZA

In diritto penale il principio di colpevolezza ha a che fare con le condizioni, concezioni e principi riguardanti

l'attribuzione della respondabilità all'autore del reato. La responsabilità oggettiva, cioè il criterio di attribuzione della

responsabilità sulla sola base della realizzazione del fatto vietato, è stata superata. Il problema della colpevolezza

soggettiva sorge in relazione ai fatti che presentano tutti gli estremi del reato, e per cui non sussiste nessuna

giustificazione.

Nel nostro ordinamento il problema dell'iputazione soggettiva è oggetto di un principio fondamentale, regolato

dall'art.27 c.1: la responsabilità penale è personale.

Con riferimento, poi, all'interpretazione della portata del mentovato principio costituzionale, secondo una tesi

restrittiva, l'art. 27 comma 1 stabilirebbe solo il divieto di prevedere ipotesi di responsabilità per fatto altrui; secondo

la prevalente dottrina, invece, la portata dell'art. 27, 1° comma sarebbe ben più ampia in quanto volta ad escludere la

responsabilità penale in difetto della possibilità di muovere un rimprovero all'autore del fatto. L'art. 27, 1° comma

cost. imporrebbe la responsabilità personale colpevole ed esprimerebbe, quindi, il principio della colpevolezza come

necessario presupposto della responsabilità penale con la conseguente tendenziale illegittimità costituzionale delle

fattispecie di c.d. responsabilità oggettiva.

Si è affermata una nozione di colpevolezza riferita al singolo fatto, comprensiva di tutti gli elementi che concorrono a

fondare la rimproverabilità del fatto al suo autore: e tali elementi vengono oggi per lo più individuati nel dolo o nella

colpa, nella normalità delle circostanze concomitanti al fatto, nella conoscenza o conoscibilità del divieto, nonché

nella capacità di intendere e di volere.

E' costituzionalmente legittimo punire per responsabilità oggettiva? Secondo quano stabilito dalla Corte, non è

costituzionalmente legittimo, anche se non è stata dichiarata apertamente l'incostituzionalità del c.3. Il quadro della

responsabilità oggettiva è molto vario e discusso, possiamo distinguere tre categorie: 1)Legislatore e Corte non

intervengono.

La responsabilità oggettiva risponde al principio "qui in re illicita versatur tenetue etiam pro casu"

Art.83 "...se per errore o per un'altra causa, si cagiona un evento diverso da quello voluto, il colpevole risponde a titolo di

colpa quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.." Questo articolo è stato modificato solo in via

interpretativa, ma ne il legislatore ne la corte sono intervenuti. Art.116 "qualora il reato

commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti anche questi ne risponde se l'evento è conseguenza della

sua azione od omissione. Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è diminuita riguardo a chi volle il

reato meno grave".

2)Interviene il legislatore.

L'elemento soggettivo delle circostanze aggravanti viene modificato dal legislatore per rispondere a quanto previsto

dall'art.27

3)Interviene la Corte.

L'art.27 c.1 non può essere interpretato in modo restrittivo, ma deve essere interpretato secondo un principio di

responsabilità per fatto proprio colpevole: dolo/colpa.

Sentenza costituzionale n°364/88 ha pubblicato la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’ art. 5 c.p. nella

parte in cui non prevede l'ignoranza inevitabile della legge penale. Attenzione: l'articolo non è stato

novellato formalmente ma solo sostanzialmente, nel senso che dalla lettura nulla si evince e sembrerebbe ancora

sussistere l'ignoranza assoluta. Invece la norma deve essere riconsiderata in senso relativo perché la sentenza qua

individua alcuni casi generici in cui l'ignoranza può essere eccepita come esimente di un reato.

Il problema del diritto penale moderno è di essere costituito da una miriade di norme e sanzioni non sempre facili da

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Publisher
A.A. 2013-2014
3 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher blond93cm di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università "Carlo Cattaneo" (LIUC) o del prof Zanchetti Mario.