Il principio di colpevolezza
In diritto penale il principio di colpevolezza ha a che fare con le condizioni, concezioni e principi riguardanti l'attribuzione della responsabilità all'autore del reato. La responsabilità oggettiva, cioè il criterio di attribuzione della responsabilità sulla sola base della realizzazione del fatto vietato, è stata superata. Il problema della colpevolezza soggettiva sorge in relazione ai fatti che presentano tutti gli estremi del reato, e per cui non sussiste nessuna giustificazione.
Normativa nell'ordinamento italiano
Nel nostro ordinamento il problema dell'imputazione soggettiva è oggetto di un principio fondamentale, regolato dall'art. 27 c.1: la responsabilità penale è personale. Con riferimento, poi, all'interpretazione della portata del menzionato principio costituzionale, secondo una tesi restrittiva, l'art. 27 comma 1 stabilirebbe solo il divieto di prevedere ipotesi di responsabilità per fatto altrui; secondo la prevalente dottrina, invece, la portata dell'art. 27, 1° comma sarebbe ben più ampia in quanto volta ad escludere la responsabilità penale in difetto della possibilità di muovere un rimprovero all'autore del fatto. L'art. 27, 1° comma Cost. imporrebbe la responsabilità personale colpevole ed esprimerebbe, quindi, il principio della colpevolezza come necessario presupposto della responsabilità penale con la conseguente tendenziale illegittimità costituzionale delle fattispecie di c.d. responsabilità oggettiva.
Nozione di colpevolezza
Si è affermata una nozione di colpevolezza riferita al singolo fatto, comprensiva di tutti gli elementi che concorrono a fondare la rimproverabilità del fatto al suo autore: e tali elementi vengono oggi per lo più individuati nel dolo o nella colpa, nella normalità delle circostanze concomitanti al fatto, nella conoscenza o conoscibilità del divieto, nonché nella capacità di intendere e di volere.
Responsabilità oggettiva
È costituzionalmente legittimo punire per responsabilità oggettiva? Secondo quanto stabilito dalla Corte, non è costituzionalmente legittimo, anche se non è stata dichiarata apertamente l'incostituzionalità del c.3. Il quadro della responsabilità oggettiva è molto vario e discusso, possiamo distinguere tre categorie:
- Legislatore e Corte non intervengono.
- La responsabilità oggettiva risponde al principio "qui in re illicita versatur tenetue etiam pro casu".
Art. 83 "...se per errore o per un'altra causa, si cagiona un evento diverso da quello voluto, il colpevole risponde a titolo di colpa quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.." Questo articolo è stato modificato.
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