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IL PRINCIPIO DI COLPEVOLEZZA
In diritto penale il principio di colpevolezza ha a che fare con le condizioni, concezioni e principi riguardanti
l'attribuzione della respondabilità all'autore del reato. La responsabilità oggettiva, cioè il criterio di attribuzione della
responsabilità sulla sola base della realizzazione del fatto vietato, è stata superata. Il problema della colpevolezza
soggettiva sorge in relazione ai fatti che presentano tutti gli estremi del reato, e per cui non sussiste nessuna
giustificazione.
Nel nostro ordinamento il problema dell'iputazione soggettiva è oggetto di un principio fondamentale, regolato
dall'art.27 c.1: la responsabilità penale è personale.
Con riferimento, poi, all'interpretazione della portata del mentovato principio costituzionale, secondo una tesi
restrittiva, l'art. 27 comma 1 stabilirebbe solo il divieto di prevedere ipotesi di responsabilità per fatto altrui; secondo
la prevalente dottrina, invece, la portata dell'art. 27, 1° comma sarebbe ben più ampia in quanto volta ad escludere la
responsabilità penale in difetto della possibilità di muovere un rimprovero all'autore del fatto. L'art. 27, 1° comma
cost. imporrebbe la responsabilità personale colpevole ed esprimerebbe, quindi, il principio della colpevolezza come
necessario presupposto della responsabilità penale con la conseguente tendenziale illegittimità costituzionale delle
fattispecie di c.d. responsabilità oggettiva.
Si è affermata una nozione di colpevolezza riferita al singolo fatto, comprensiva di tutti gli elementi che concorrono a
fondare la rimproverabilità del fatto al suo autore: e tali elementi vengono oggi per lo più individuati nel dolo o nella
colpa, nella normalità delle circostanze concomitanti al fatto, nella conoscenza o conoscibilità del divieto, nonché
nella capacità di intendere e di volere.
E' costituzionalmente legittimo punire per responsabilità oggettiva? Secondo quano stabilito dalla Corte, non è
costituzionalmente legittimo, anche se non è stata dichiarata apertamente l'incostituzionalità del c.3. Il quadro della
responsabilità oggettiva è molto vario e discusso, possiamo distinguere tre categorie: 1)Legislatore e Corte non
intervengono.
La responsabilità oggettiva risponde al principio "qui in re illicita versatur tenetue etiam pro casu"
Art.83 "...se per errore o per un'altra causa, si cagiona un evento diverso da quello voluto, il colpevole risponde a titolo di
colpa quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.." Questo articolo è stato modificato solo in via
interpretativa, ma ne il legislatore ne la corte sono intervenuti. Art.116 "qualora il reato
commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti anche questi ne risponde se l'evento è conseguenza della
sua azione od omissione. Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è diminuita riguardo a chi volle il
reato meno grave".
2)Interviene il legislatore.
L'elemento soggettivo delle circostanze aggravanti viene modificato dal legislatore per rispondere a quanto previsto
dall'art.27
3)Interviene la Corte.
L'art.27 c.1 non può essere interpretato in modo restrittivo, ma deve essere interpretato secondo un principio di
responsabilità per fatto proprio colpevole: dolo/colpa.
Sentenza costituzionale n°364/88 ha pubblicato la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’ art. 5 c.p. nella
parte in cui non prevede l'ignoranza inevitabile della legge penale. Attenzione: l'articolo non è stato
novellato formalmente ma solo sostanzialmente, nel senso che dalla lettura nulla si evince e sembrerebbe ancora
sussistere l'ignoranza assoluta. Invece la norma deve essere riconsiderata in senso relativo perché la sentenza qua
individua alcuni casi generici in cui l'ignoranza può essere eccepita come esimente di un reato.
Il problema del diritto penale moderno è di essere costituito da una miriade di norme e sanzioni non sempre facili da