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Le circostanze attenuanti comuni sono:
aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale
– aver agito in stato d'ira
– aver concorso a determinare l'evento
– aver riparato il danno tramite risarcimento prima del giudizio
–
Regime giuridico della circostanze:
Variazione di pena: in presenza di circostanze aggravanti la pena è aumentata fino ad un
• terzo; in caso di circostanze attenuanti è diminuita per non più di un terzo. Fanno eccezione
le circostanze ad effetto speciale per le quali l'aumento o la diminuzione può essere
superiore ad un terzo.
Regime processuale: per la competenza non si tiene conto delle circostanze del reato; la
• circostanza può essere contestata nel corso del dibattito e, sotto alcuni presupposti, anche
nella stessa udienza.
Figura autonoma e figura circostanziata di reato: le disposizioni che introducono le circostanze,
usano la dizione la pena è aumentata o è diminuita quando, in una figura autonoma di reato, la legge
preferisce la dizione la pena è ridotta. Intendiamo che, dove manca l'indicazione dell'aumento o
della diminuzione della pena, si tratta sicuramente di circostanza.
Gli indici della gravità del reato e la capacità di delinquere: sono elementi che devono guidare i
giudici nell'applicare la pena, entro i limiti fissati dalla legge. Questo viene chiamato potere
discrezionale.
Gli indici della gravità del reato: la gravità suddetta deve essere desunta dalla natura, dai mezzi, dal
tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione; dalla gravità del danno o del pericolo
cagionato; dall'intensità del dolo o dal grado della colpa.
La capacità di delinquere indica il significato del comportamento illecito ed è l'inclinazione
psicologica del soggetto a commettere quel determinato fatto che gli viene attribuito come reato.
Motivi a delinquere: sono le cause psichiche della condotta.
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I precedenti penali o giudiziari possono costituire elementi importanti specie se il soggetto ha
ricevuto condanne per reati che risultano affini.
Consumazione e concetti affini: bisogna distinguere fra realizzazione della fattispecie delittuosa e
consumazione del reato. La prima si verifica quando è stato adempiuto il minimo dei requisiti
necessari indicati nella fattispecie; la seconda indica il momento in cui la realizzazione stessa
raggiunge la maggiore gravità.
Quanto alla consumazione, i reati si distinguono in:
1. reati istantanei: il verificarsi dei requisiti minimi comporta la consumazione del reato;
2. reati eventualmente permanenti: esempio il furto;
3. reati necessariamente permanenti: la condotta deve essere almeno iniziata;
4. reati abituali: la condotta si esprime in atteggiamenti esetriori che si ripetono ad una certa
distanza l'uno dall'altro.
Il tentativo di delitto: alla consumazione si contrappone il tentativo che è una realizzazione parziale.
La struttura soggettiva del delitto tentato è costituita dallo stesso dolo che occorre per il delitto
consumato. Nella struttura oggettiva invece, l'aspetto oggettivo del tentativo richiede che il soggetto
abbia compiuto atti idonei diretti a non commettere un delitto. L'aspetto oggettivo si definisce
attraverso l'idoneità e l'univocità degli atti. L'atto è idoneo quando un osservatore, che si fosse
trovato nella stessa situazione in cui si è trovato l'agente, avrebbe giudicato possibile il verificarsi
dell'evento. L'univocità degli atti significa che l'osservatore deve poter riconoscere negli atti
compiuti un significato di realizzazione del volere criminoso. Ricordiamo che nel caso di omissione
impropria. Il tentativo è sempre possibile. Nei reati sottoposti a condizione, il tentativo si può avere
solo quando la struttura del reato è tale che la condizione si possa verificare ache se non si realizza
l'evento del reato. Nei delitti di pericolo spesso si nega la configurabilità del tentativo.
Desistenza volontaria e pentimento operoso: nella prima il soggetto desiste dall'azione prima di aver
compiuto quel tanto di esecuzione necessario per dare origine al processo causale che porta
all'evento. Nella seconda, l'attività del soggetto è già sufficiente a cagionare l'evento del reato.
Concorso di persone: si ha quando una persona si avvale, per proiettare la propria volontà criminosa
nel mondo esterno, di una realizzazione comune alla condotta di una o più persone.
La concezione estensiva d'autore: secondo tale teoria le singole fattispecie di parte speciale,
incriminerebbero il comportamento di ciascun compartecipe.
La fattispecie plurisoggettiva: afferma che dall'incontro tra le disposizioni, dove è previsto il reato
commesso da un solo soggetto, e le disposizioni generali sul concorso di persone, scaturisce una
fattispecie penale nuova: plurisoggettiva. La teoria della fattispecie plurisoggettiva differenziata
nasce dall'incontro della disposizione che incrimina il reato unisoggettivo con le disposizioni sul
concorso di persone.
La struttura della condotta di concorso: presupposto necessario è la realizzazione comune e deve
corrispondere a quella realizzazione che sarebbe richesta per la condotta del singolo che volesse
commettere lo stesso reato.
Il requisitivo obbiettivo sostiene che l'apporto del compartecipe può consistere non solo nell'aver
reso possibile il verificarsi dell'evento, ma anche dall'averlo facilitato. Il requisito subbiettivo
consiste nella consapevolezza di avvalersi di una realizzazione comune.
Le forme del concorso di persone:
Autore: realizza materialmente l'attività esecutiva del reato.
• Coautore: realizza insieme ad altri l'attività suddetta.
• Istigatore: rafforza l'altrui proposito criminoso.
• Ausiliatore: aiuta materialmente a commettere il reato.
•
Il reato a concorso necessario, detto anche plurisoggettivo, è quel reato che può essere commesso
solo da una pluralità di soggetti.
La disciplina del concorso di persone: ciascuno dei soggetti soggiace alla pena stabilita. Il codice
penale prevde circostanze aggravanti per chi determina al reato persona non imputabile o non
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punibile. Il reato è aggravato se il numero delle persone coinvolte è più di 5. Le aggravanti sono di
applicazione obbligatoria, le attenunanti facoltativa.
13.Il reo
È quel soggetto che commette un illecito penale. La teoria del reo è parte della teoria del reato e il
suo oggetto di studio è l'imputazione di un fatto.
È imputabile chi possiede la capacità di intendere e di volere. L'imputabilità è sclusa nel caso di
vizio totale di mente ed è diminuita nel caso di vizio parziale. Gli stati emotivi e passionali non
escludono nè diminuiscono l'imputabilità. I reati commessi in stato di ubriachezza sono puniti
severamente (eccezioni per ubriachezza accidentale). Non è imputabile il minore che abbia meno di
14 anni.
Il soggetto socialmente pericoloso: la pericolosità è la condizione della persona, la quale, dopo aver
commesso un fatto previsto dalla legge come reato, è probabile che commetta nuovi reati.
14.La pena
Si indica come pena la sanzione afflittiva. La pena pubblica, statuta per la tutela di interessi
pubblici, è applicata attraverso un procedimento di tipo pubblicstico; la pena criminale è indicata
come pena in senso stretto.
Fondamento della pena: distinguiamo le teorie assolute (la giustificazione morale della punizione è
nella punizione stessa) e le teorie relative (spiegano perchè si punisce). Le teorie relative sono la
prevenzione generale e la prevenzione speciale. Le teorie assolute sono: la teoria della retribuzione
(il bene va ricompensato con il bene ed il male con il male) e la teoria della correzione morale
(emenda; la pena deve purificare dal male commesso lo spirito del colpevole).
Le singole pene: le pene previste dal nostro ordinamento si distinguono in:
Pene principali: pena di morte, ergastolo e reclusione. Le pene detentive si concretizzano
• nell'ergastolo, reclusione ed arresto. Le pene pecuniare comprendono la multa e l'ammenda.
Pene accessorie: non vengono inflitte dal giudice ma conseguono di diritto alla condanna e
• decorrono dal momento in cui il condannato ha cessato di scontare la pena detentiva. Tali
pene sono: interdizione dai pubblici uffici, interdizione da una professione o da un ente,
decadenza o sospensione dall'esercizio della potestà genitoriale, il divieto di emettere
assegni bancari o postali.
Pene sostitutive: sono delle pene detentive brevi. Fra queste abbiamo: semidetenzione
• (trascorrere almeno 10 ore in uno stabilimento carcerario situato nel Comune di residenza o
in un Comune vicino); libertà controllata (divieto di allontanarsi dal Comune di residenza,
presentarsi almeno una volta al giorno presso il locale ufficio di pubblica sicurezza e la
limitazione di alcuni diritti); pena pecuniaria.
Le riduzioni di pena e le pene sostitutive nei procedimenti speciali: nel giudizio abbreviato, la pena
che il giudice determina può essere diminuita di un terzo. Alla pena di ergastolo è sostituita la pena
di 30 anni. L'applicazione della pena su richiesta, detta transazione penale, è vantaggiosa per lo
Stato poichè riduce la durata dei processi penali di minor conto.
Le sanzioni del diritto penale amministrativo: non vanno confuse con le pene vere e proprie. La più
importante è la sanzione del pagamento di una somma di denaro che si applica nei casi di
depenalizzazione.
Computo, ragguaglio e conversione della pena: quando si deve eseguire un ragguaglio fra pene
pecuniare e detentive, il computo ha luogo di pene pecuniara e detentiva. Il ragguaglio si ha
calcolando una certa somma per un giorno di libertà controllata o per un giorno di lavoro
sostitutivo.
Cumulo delle pene:
Concorso di pene: si ha quando un soggetto deve scontare più pene.
• Sistemi di cumulo delle pene: sono tre i criteri proposti per cumulare le pene:
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1. sistema del cumulo materiale: nel concorso di più pene conseguenti, bisogna applicarle
tutte distintamente al colpevole;
2. sistema dell'assorbimento: si applica solo la pene più grave;
3. sistema del cumulo giuridico: si applica la pena più grave convenientemente aumentata
in relazione alla gravità delle pene concorrenti.
15.Le misure di sicurezza
Perseguono il fine di prevenzione generale attraverso la tecnica del riadattamento del soggetto nella
società. Non vogliono affligere il reo ma emendarlo.
Le misure di sicurezza si distinguono in personali e patrimoniali. Quelle personali a loro