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INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO
Art. 316-ter
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.
Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis,
chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di
documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante
l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o
per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni
dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo
Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee (innovazione del
1992) è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a
3999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale
sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio
conseguito. 73
Ratio e interesse protetto:
lotta alle captazioni abusive di sovvenzioni pubbliche, anche a livello
sovranazionale (comunità europee)
interesse protetto: corretta gestione delle risorse pubbliche destinate a
fini di incentivazione economica
Soggetto attivo
è un privato estraneo alla p.a.
anche persone giuridiche ex art. 24 d. lgs. 231/2001
Condotta incriminata
forma commissiva: mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di
documenti falsi o attestanti cose non vere
falsità: sia materiale sia ideologica e pertinente all’an o al quantum
dell’erogazione
forma omissiva: ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute
l’omissione ha rilevanza penale solo se vi è un obbligo giuridico di
informazione previsto dalla normative in tema di erogazioni pubbliche
Elemento soggettivo
Dolo generico: rappresentazione della falsità delle dichiarazioni o dei
documenti, cui deve aggiungersi la volontà di utilizzarli al fine della
percezione di indebito;
nella versione omissiva è necessaria la consapevolezza e la volizione
della mancata informativa o dell’incompletezza dei dati forniti, dirette a
conseguire l’indebito
Consumazione e tentativo
consumazione: il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui
viene conseguita l’indebita erogazione
tentativo: ammissibile (e sono configurabili anche il recesso attivo e la
desistenza volontaria)
3. Appropriazione indebita
La differenza principale dal Furto sta nella mancanza della sottrazione.
Presupposto necessario (collegato alla mancanza di sottrazione) è il possesso
preesistente e persistente fino all’appropriazione: non si configura
questo reato quando vi è coincidenza tra possesso e appropriazione.
Il possesso dev’essere fondato su un titolo qualsiasi (legge, contratto,
altra causa) purché lecito.
La condotta incriminata consiste nella mutazione del possesso in
appropriazione, nella volontà di conseguire un dominio definitivo sulla cosa di
cui si era semplice possessore (in senso penalistico).
74
Difficile è accertare il reato quando il possesso avviene su cose fungibili
come il denaro, perché il possederle equivale all’averne la proprietà con
l’obbligo di restituirne la stessa somma.
Tuttavia, nel diritto penale il concetto di altruità non coincide con quello
civilistico di proprietà bensì con l’interesse a mantenere un vincolo di
destinazione del bene che altri non deve violare, per es. spendendo per scopi
diversi il denaro in suo possesso.
Il dolo specifico consiste nel procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Il tentativo è difficilmente configurabile per la stessa difficoltà di
accertamento del mutamento psicologico nel possessore.
4. Rapina.
Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante
violenza alla persona o minaccia, s'impossessa della cosa mobile
altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da
quattro a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500.
Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia
immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il
possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri
l'impunità.
La pena è della reclusione da cinque a venti anni e della multa da euro
1.290 a euro 3.098:
1) se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona
travisata, o da più persone riunite;
2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato d'incapacità di
volere o di agire;
3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte
dell'associazione di cui all'articolo 416bis;
3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all’articolo 624-bis o in
luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
3-ter) se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto;
3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi
nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti
di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di
denaro;
3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona
ultrasessantacinquenne.
Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del
presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra
fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da sei a
venti anni e della multa da euro 1.538 a euro 3.098
75
Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98,
concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis),
3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o
prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla
quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle
predette aggravanti.
***
La Rapina è considerata un reato complesso ex art. 84, composto da furto e
violenza privata.
Per effetto dell’art. 581 la violenza nella rapina può consistere nelle sole
percosse, ogni violenza più grave comporterà un concorso di reati.
L’art. 628 equipara la Rapina propria, in cui con violenza o minacce ci si
impossessa della cosa mobile altri, alla Rapina impropria commessa subito
dopo la sottrazione per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa o
l’impunità: il sottoporle ad un medesimo regime sanzionatorio viene messo in
discussione per la maggior gravità del secondo comportamento.
Il legislatore con L 23/06/2017, n. 103 (riforma Orlando) ha inasprito le pene
per questo reato, apportando, ad esempio, significativamente, una modifica
sulla pena minima prevista della fattispecie di cui al comma 3 dell’art. 628,
prevedendo una base di anni 5. Nella vecchia formulazione dell’articolo 628,
era previsto un minimo di mesi 6 di reclusione.
Rapina propria
4.1
La violenza (fisica) solo su persone e la minaccia (violenza psichica) su cose o
persone, possono ricadere sul possessore del bene o su terzi ad esso congiunti:
esse devono essere state realizzate dal soggetto attivo, altrimenti chi
si approfitta di uno stato di paura, indotto da altri, commette il diverso
reato di Furto.
La Rapina è considerato un reato plurioffensivo: della proprietà, della libertà
di autodeterminazione, della integrità fisica.
Anche nella Rapina, la sottrazione (o spossessamento) ed
impossessamento rimangono distinti, ma a differenza del furto non è
necessario per l’impossessamento che venga meno il potere di sorveglianza
dell’originario possessore sulla cosa, in quanto violenza e minaccia rendono
superflua la sua presenza.
Altra differenza dal furto si ha nel concetto di detenzione che non è più
considerata come disponibilità potenziale sulla cosa bensì come disponibilità
materiale per la necessaria vicinanza fisica dei beni in questa tipologia di
reato. 76
Come nel furto non si ha rapina se il vantaggio che ne consegue non ha
natura economica, il profitto dev’essere ingiusto.
L’uso momentaneo della cosa sottratta esclude il reato di Rapina.
Sono previste tre aggravanti specifiche.
Rapina impropria
4.2
La minaccia o la violenza devono avvenire “immediatamente dopo la
sottrazione” per assicurare la contestualità e unicità del fatto.
In particolare quando il fine specifico del dolo consiste nel “assicurare a sé o ad
altri il possesso della cosa sottratta” la condotta coercitiva si collocherà
tra sottrazione e definitivo impossessamento della refurtiva.
Se il dolo è commesso per uno scopo diverso da quelli espressi dalla norma
non si ha reato di Rapina.
E’ pacifica la configurazione del tentativo di Rapina impropria quando
dopo la sottrazione, con l’uso di violenza o minaccia non si è conseguito lo
scopo previsto.
5. Truffa
Truffa comune
5.1 “Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in
Art. 640 c.p.:
errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51
euro a 1.032 euro.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a
1.549 euro:
se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico
o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un
pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un
ordine dell'Autorità.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle
circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza
aggravante.” Tipologia di reato
5.1.1
Fattispecie a cooperazione artificiosa della vittima (non vi è solo un’aggressione
unilaterale da parte dell’agente [es. furto], ma è necessario che il soggetto
passivo cooperi alla produzione del danno)
5.1.2 Bene tutelato 77
Solo patrimonio (Fiandaca-Musco -> l. 689/1981: procedibilità a querela;
tutela civilistica contro il dolo)
Solo libertà del consenso
Patrimonio, ma anche libertà della vittima di disporre delle sue risorse
senza fraudolente interferenze altrui (dottrina e giurisprudenza
prevalenti) -> ma cfr. infra
Patrimonio (e libertà di disporne), ma anche buona fede della vittima
Buona fede del pubblico in generale -> critica: profilo pubblicistico ->
incompatibile con la perseguibilità a querela introdotta co