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CAP 3: LA PROSTITUZIONE DI FRONTE AL DIRITTO PENALE:
Prostituzione= offerta di prestazioni sessuali a scopo di lucro prestazione sessuale +
!
controprestazione economica.
Nel panorama classico e poi romano vi è stata regolamentazione della prostituzione ≈≈> avvento
del cristianesimo non accettata ≈≈> Rivoluzione Francese: due movimenti: 1)gli
!prostituzione
abolizionisti (contrari alla prostituzione di Stato); 2)i tenutari (ineliminabilità del fenomeno) !la
prostituzione diventa servizio di Stato; così anche in Italia sotto Cavour e Crispi. Poi con la
legislazione fascista tale provvedimento è stato abrogato. unico delle leggi di pubblica
!Testo
sicurezza (1931): utilitaristico mantenimento del fenomeno (che però degradava i soggetti che lo
esercitavano -in luoghi stabiliti per legge- ad esseri di dignità inferiore) + previsione di controlli
sanitari coattivi per le donne (quando vi è sospetto di malattie contagiose). Nel cod Rocco erano poi
previste norme che incriminavano ‘ l’induzione ed istigazione alla prostituzione’ di minori, infermi,
legge Merlin 75/1958:
sogg con deficienze psichiche (attraverso violenza o minaccia)
“abolizione della regolamentazione della prostituzione (vietanto le case di prostituzione e
chiudendo quelle esistenti) e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione”. Del Cod Rocco
permangono gli artt 537 e 538 circa i delitti di tratta di donne e minori. + divieto di lenocinio
(=invito al libertinaggio, compiutoda persona che svolge opera di mediazione in luogo pubblico/
aperto al pubblico, personalmente o con mezzi di pubblicità). N.B. la legge si compone di 15
articoli di cui gli artt 3,4,5,6 contengono le norme penali; •liceità della condotta del soggetto che
esercita l’attività e del cliente che si limita a fruire della prestazione; •hanno rilevanza penale:
l’abitualità (perché sintomatica di possibile favoreggiamento o sfruttamento) e il fine di lucro;
•costituiscono prostituzione anche: 1) l’esibizione di spettacoli erotici (spogliarelli, lap dance) solo
se seguiti dall’intrattenimento delle ragazze con i clienti; 2)gli atti sessuali compiuti dalla sola
prostituta su se stessa, dietro pagamento di un corrispettivo (dovuto al dilagare di chat line e
webcam) non è determinante il contatto fisico tra prostituta e cliente.
La legge Merlin prevede la reclusione (2-6 anni) per tutte le fattispecie penali dell’art 3:
3.1: divieto dell’esercizio delle case di prostituzione (incriminato chi ne abbia la proprietà o
• l’esercizio)
3.2: divieto di locazione di una proprietà/una casa amministrata a fini di casa di prostituzione
• 3.3: incriminato chi, proprietario/gerente/preposto di un albergo/casa ammobiliata/pensione/
• circolo/locale da ballo/luogo di spettacolo vi tolleri abitualmente la presenza di una o più
persone che, all’interno del locale stesso, si danno alla prostituzione.
3.4: divieto di reclutamento (=ricerca di soggetti da avviare/già avviati alla prostituzione) e
• agevolazione (=attività tesa a facilitare l’introduzione di un soggetto alla prostituzione
non ancora iniziato –in questo è differente dal favoreggiamento).
!soggetto
3.5: divieto di induzione (=convincimento, persuasione, determinazione affinchè un soggetto si
• avvii o riprenda a prostituirsi –persona indotta a recarsi in territorio straniero per prostituirsi- !
rilevanza penale perché influisce sulla decisione della donna) e di lenocinio (attività di
procacciamento di clienti).
3.8: divieto di favoreggiamento (facilitazione delle concrete modalità di svolgimento dell’altrui
• prostituzione) eventualmente abituale -anche un solo fatto di agevolazione- per cui non
!reato
è richiesto fine di lucro. Il dolo è generico.|| + sfruttamento (trarre ingiustificato vantaggio
dall’attività di chi si prostituisce) è configurato un reato necessariamente abituale (rileva
!non
anche un singolo episodio di ricezione delle utilità che determini un incremento del tenore di
vita).
Art 4: circostanze aggravanti (raddoppio della pena): 1)costrizione e violazione della libertà di
autodeterminazione; 2)squilibrio fra la condizione del soggetto attivo e passivo (fatto commesso
•dall’ascendente, affine, marito, fratello, sorella, padre e madre adottivi, tutore; •da un pubblico
ufficiale; •nei confronti di persona in stato di infermità o minorazione psichica); 3) offesa cagionata
ai danni di più persone tutela di moralità pubblica, buon costume, ordine sociale e della libertà e
dignità della prostituta.
≈≈> 2008: disegno di legge Carfagna che introduce un nuovo comma all’art 1 della legge Merlin:
“chiunque esercita la prostituzione o invita ad avvalersene in luogo pubblico/aperto al pubblico è
punito con l’arresto da 5 a 15 gg e con l’ammenda da 200 a 3000€” obbiettivo: eliminare la
!
prostituzione di strada.
CAP 4: TUTELA DEI MINORI CONTRO FORME DI SFRUTTAMENTO SESSUALE:
legge 269/1998: norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del
turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù.
Convenzione sui diritti del fanciullo (New York,1989) ratificata in Italia (1991):
art 34: gli Stati parte si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento
• sessuale e di violenza sessuale per impedire: 1)incitamento o costrizione ad attività sessuali
illegali; 2)sfruttamento a fini di prostituzione o altre pratiche sessuali illegali; 3)sfruttamento per
produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico.
Art 35: gli Stati parte adottano ogni adeguato provvedimento per impedire il rapimento, la
• vendita o la tratta di fanciulli
Art 36: gli Stati parti proteggono il fanciullo contro ogni altra forma di sfruttamento
• pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto.
Bene tutelato: integrità sessuale del minore, sfruttato per scopi di lucro. Sullo sfondo: pedofilia
(attrazione sessuale vs soggetti in età prepuberale) il diritto non è interessato alle perversioni di
un soggetto ma alla tutela di soggetti deboli e incapaci di determinarsi liberamente (intangibilità del
minore e tutela del suo sviluppo psicofisico).
Art 600-bis: prostituzione minorile: comma 1 (reclusione 6-12 anni + multa ≈15.500-155.000 per
che induce alla prostituzione il minore di anni 18 -favorendola e sfruttandola-) e comma 2
(punibilità anche per il cliente del soggetto che si prostituisce –minore tra i 14 e i 18 anni- in
cambio di denaro o altra attività economica condotta che può incentivare allo sfruttamento e ad
!
attività collaterali). Caratteristiche: •reato comune: divieto rivolto a tutti; • aggravante se il soggetto
attivo è l’ascendente, il genitore, il tutore, chi è preposto all’istruzione/educazione/vigilanza/
custodia del minore non ancora 16enne (reclusione 5-10 anni). •l’utilità economica può essere
corrisposta direttamente allo sfruttatore; •fattospecie a dolo generico (consapevolezza di minore età
e pagamento della prestazione).
Art 600-quinquies: turismo sessuale minorile: fenomeno organizzativo in cui risiede il nucleo di
interessi economici legati allo sfruttamento dei minori organizzazione e propaganda di viaggi
!
volti allo sfruttamento della prostituzione minorile. •destinazione non esclusiva (si possono
affiancare altre finalità di tipo turistico); •legge del 2006 che impone agli operatori turistici che
organizzano viaggi collettivi o individuali in Paesi esteri di inserire in maniera evidente (nei
materiali propagandistici e programmi) l’avvertenza che la legge italiana punisce con la reclusione i
reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile (pena sanzione amministrativa
1500-6000€)
Art 600-ter c.p.:pornografia minorile: diverse ipotesi di reato: •realizzazione di materiale/
esibizioni pornografiche; •induzione di minori di 18 anni a partecipare ad esibizioni pornografiche;
•commercio di materiale pornografico; •distribuzione, diffusione e pubblicizzazione di materiale
pornografico o di info a fini di adescamento di minori; •cessione anche a titolo gratuito si materiale
pornografico; •detenzione materiale e acquisto di materiale pornografico per scopo personale
(obbiettivo: porre argine alla domanda del prodotto riducendo l’impulso all’offerta e quindi
riducendo lo sfruttamento di minori)
Pornografia= rappresentazione filmica o fotografica di condotte che possono costituire un pericolo
per lo sviluppo fisico, psichico e morale del minore: atti sessuali. N.B. è necessario che il minore
venga rappresentato nel compimento di atti sessuali espliciti coinvolgenti le zone genitali o anali,
sia ad opera di terzi che compiuti dal minore su se stesso (è pornografia anche anche quella che
ritrae il minore come spettatore di fronte ad atti sessualmente espliciti).
Indici di possibile soggetto dedito alla diffusione di materiale pornografico sono 1)esistenza di una
struttura organizzativa anche rudimentale (organizzazione imprenditoriale per ricavare utili sulla
diffusione del prodotto –materiale pornografico e notizie per adescamento e sfruttamento sessuale
di minori-); 2)collegamento dell’agente con pedofili, potenziali destinatari del mercato
pornografico. sono punite:
Distribuzione, divulgazione, diffusione, pubblicizzazione del materiale pornografico e di notizie
• atte all’addescamento di minori (con ogni mezzo –anche internet- ) reclusione (1-5 anni) +
!
multa (≈ 2500-51500€). Destinatari: numero indeterminato di persone
Offerta o cessione ad altri, anche a titolo gratuito, del materiale pornografico reclusione (fino
• !
3 anni) + multa (≈1500-5000€). Destinatari: soggetti determinati e di numero definito.
Art 600-quater: pornografia virtuale (pena diminuita di 1/3): immagini realizzate con tecniche di
eaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di
rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali non reali ma frutto di
!protagonisti
elaborazioni grafiche. Vi è però rilevanza penale qual ora siano presenti dettagli/segni particolari
che permettano l’identificazione del minore di anni 18 (se ritratti per intero o a mezzo busto); ciò
perché, evitato il danno psicofisico dello sfruttamento, si cerca di evitare anche effetti sociali
pregiudizievoli per il fatto di essere presente in immagini pornografiche.
Il legislatore europeo ha previsto delle cause di esclusione della punibilità (•produzione e possesso a
solo uso privato; •no rischi