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Diritto penale parte speciale - qualifiche soggettive Pag. 1
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QUALIFICHE SOGGETTIVE

Statuto penale della p.a.

Nasce negli anni '30 come corpus.

→ bene tutelato

→ prestigio p.a. e fedeltà dei pubblici funzionari

nei confronti dello stato

→ longa manus del potere autorativo.

Prospettive di riforma.

Obiettivi

→ 1) corretto e non uso distorto della cosa pubblica

→ devo perseguire l'interesse pubblico

2) evitare qualunque ostruzione all'attivita dei p.u.

Bene generalissimo

→ cio' che diventa centrale ribadito dalla cost. e' la legalita' e la corretta esplicazione della funzione amministrativa che poi risultera' specificato nelle varie fattispecie incriminatici.

→ funzione giudiziaria

→ assoluta terzieta' nei confronti dello stato.

→ funzione legislativa

→ il parlamentare per definizione non imparziale come gli amministratori, quindi diventa centrale il buon andamento.

Il giudice dovra' verificare se sono stati lesi questi beni e non sindacare su una mera inosservanza.

dilegge →non entrare nel merito discrezionale ma verificare se c’e’ stata nel caso concreto un’usodistorto della funzione,Riforma del ’90.

Obiettivi → evitare il sindacato del giudice su scelte amministrative,rafforzare il controllo penale.

→privatizzazione →ricorso a strumenti

Risente degli anni ’80 →lo stato interviene in economiaprivatistici sui servizi pubblici →commistione tra modelli organizzativi pubblici e privatistici→il p.u. che stipula un contratto di compravendita →problematica →fissare criteri.

’90 →1)Riformulazione art. 357 ,art.358 .2)estenzione abuso d’ufficio e concussione anche agli incaricati di p.s.(non differenziando il sistemasanzionatorio sottolineando cosi il venir meno del valore della distinzione tanto che il progettopagliario voleva unificare queste due figure con la nozione di pubblico agente,che pero fu criticataper incertezza)3)creazione peculato d’uso,corruzione

in atti giudiziari, istigazione alla corruzione. ART 357. → Pubblico ufficiale. ’30 → 1 comma → impiegati dello stato o di un ente pubblico.. → concezione soggettiva → rapporto d’impiego come fulcro. (con la privatizzazione possiamo ancora parlare di ente pubblico?) 2 comma → ogni altra persona.. (non tradisce già la concezione soggettiva mettendo già al centro l’attività oggettivamente svolta?). ’90 → 1 comma → agli effetti della legge penale (ai soli effetti della legge penale, per tutte le norme del d.penale anche quelle extracodicem previa valutazione di compatibilità sull’attività concretamente svolta.) sono p.u colori i quali ESERCITANO una pubblica funzione amministrativa legislativa e giurisdizionale (nel 92 → cambiato in giudiziara per coprire anche coloro i quali non esercitano ius dicere in senso stretto come i p.m, cancellieri, periti, interpreti, testimoni, anche

arbitrirituali→controverso→polizia giudiziaria,curatori fallimentari e liquidatori della societa’→marientrano comunque nella funzione amministrativa se avranno i requisiti ex art 357 →.esclusione →attivita di tipo materiale come gli usceri).→CONCEZIONE OGGETTIVA →ATTIVITA’CONCRETAMENTE SVOLTA.2 comma →e’ pubblica la funzione amministrativa disciplinata da NORME DI DIRITTOPUBBLICO E DA ATTI AUTORITATIVI(limite esterno,distinguo tra cio’ che e’ pubblico e cio’che e’ privato)e caratterizzata dalla FORMAZIONE E DALLA MANIFESTAZIONE DELLAVOLONTA DELLA P.A. o dal suo svolgersi per mezzo di POTERI AUTORATIVI ECERTIFICATIVI(limite interno,distinguo tra p.u. e inc. p.s.).PRIVATIZZAZIONE →come distinguere il carattere pubblico o privato di una certa attivita dato ilconfine labile e la commistione tra modelli organizzativi privatistici e servizi pubblici?Se l ‘attivita economica e’ organizzata e

controllata dallo stato non ci sono problemi perché le leggi sono regolate amministrativamente. Ma se è stata delegata all'impresa l'erogazione di un servizio pubblico? L'attività d'impresa è organizzata secondo il codice civile, quindi è un modello organizzativo di tipo privatistico. Come si qualifica l'attività di amministratori e sindaci? La loro attività è incompatibile con la qualifica pubblicistica... e allora? Il compromesso è distinguere tra il modello organizzativo e l'interesse pubblico. L'interesse pubblico deve inserirsi nel contesto dell'impresa, attraverso quei membri nominati dallo stato che con le loro posizioni e le loro quote dovrebbero farsi carico dell'interesse pubblico. E la qualificazione? Si dovrà fare sempre riferimento all'attività concretamente svolta, uno stesso soggetto può agire sia come privato che come pubblico ufficiale. Ad esempio, la Rai. Per capire sel'attività di un soggetto ha natura privatistica o pubblicistica → bisognerà guardare il contenuto dell'atto di concessione. Se ha per es. ha oggetto la predisposizione degli impianti → l'attività di chi lo fa sarà considerata pubblicistica. Se invece non sono oggetto specifico dell'atto di concessione → acquistare diritti televisivi → pur essendo necessari, questi contratti, saranno sottoposti a regime privatistico. QUINDI NON BISOGNA CONSIDERARE SEMPRE L'ATTIVITÀ NEL COMPLESSO → FASI DEL PROCEDIMENTO → SINGOLA CONDOTTA PER INDIVIDUARE LA RESPONSABILITÀ PENALE → IL GIUDICE DOVRÀ VALUTARE IL SINGOLO ATTO INSERENDOLO NEL CONTESTO VALUTANDO QUINDI ANCHE L'ATTIBUZIONE AMONTE E VEDERE SE QUELL'ATTIVITÀ SOGGIACE AL REGIME PUBBLICISTICO. Es. funzionario dell'economato che compra una fotocopiatrice → atto di diritto privato → ma è estrinsecazione a monte di un potere della p.a. dato a lui → quindi

agisce come p.u.ANCORA SUL LIMITE ESTERNO..E’ pubblica l’attività disciplinata da norme di diritto pubblico e da ATTI AUTORATIVI.(sia per il p.u. sia per inc.pub.ser.)Problema →il riferimento all’autoritatività che esprime indubbiamente una posizione di supremazia dei privati è già espressa nel 2 comma quando delinea il discrimen tra p.u. e inc.pub.ser.E quindi come risolve la dottrina questa endiadi?L’atto autoritativo nel 1 comma deve essere inteso per esplicare e circoscrivere quelle norme di diritto pubblico connotate dall’autoritatività, quelle norme da cui emerge una posizione di supremazia dell’amministrazione.quindi non opera come FONTE AUTONOMA.→QUINDI NON SEMPRE CHI E’ SOTTOMESSO A FORME DI AUTORITATIVITA’ HA PER OGGETTO UN’ATTIVITA’ PUBBLICA.Es. ritenere una banca che è soggetto ad autorizzazione, attività pubblica è errato.(cass.98).LIMITE INTERNO.357 2 COMMA →

..caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della p.a…(attività preparatoria? →da impulso alla parte,ma anche qui bisogna controllare lo statuto dei singolienti e vedere a chi è demandata l'espressione della volontà della p.a →come per esempio c'è un contributo sotto forma di parere ad es. sull'edificabilità di un terreno su cui poi verterà la deliberazione →esigenza comunque è quella di far riferimento alla reale espressione della volontà della p.a. escludendo quindi le attività preparatorie)..per mezzo di poteri autoritativi(potere d'imperio → poteri d'incidere sulla situazione del privato senza il consenso del privato, non solo coercitivi ma anche concessioni ed autorizzazioni) e poteri certificativi(non solo quegli atti che fanno prova fino a querela di falso che creano di per sé certezze, i fidefacenti, ma anche altri casi infatti per es. l'atto di.

ingegnere che attesta che sono state fatte determinate ispezioni per un cinema sulle uscite di sicurezza è considerato certificativo e quindi in tal caso l'ingegnere agisce come p.u. ART 358 → INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO. 1 COMMA → ANCHE QUI CONCEZIONE OGGETTIVA → sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. (formulazione un popleonastica) → inoltre rispetto al p.u. l'eliminazione della nozione di impiegato ad opera della riforma del '90 non è stata indolore perché ci sono determinate norme che differenziano il pubblico servizio in base alla presenza o meno del pubblico impiego (corruzione impropria), quindi non è irrilevante qualificare "il pubblico impiego" → tradizionalmente il classico rapporto di lavoro dipendente con un ente, ma anche un rapporto non caratterizzato da stabilità purché non meramente occasionale dal quale emerga alcuni elementi tipici come l

atto di nomina. Sarebbe comunque auspicabile inserire nel 358 alcuni elementi che permetterebbero di qualificare a priori il pubblico impiego.
  1. Per pubblico servizio deve intendersi un 'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale (attività meramente esecutiva di istruzione d'ordine di altri soggetti → di fatto non c'è autonomia, questo però da luogo a problematiche in alcuni casi concreti → vedi la segretaria dattilografa di un notaio che esegue le istruzioni e si trova per le vicinanze del soggetto qualificato a poter ledere il bene di cui è garante il notaio) → NOZIONE RESIDUALE RISPETTO AL 357.
  2. L'estensione del 358 ed anche la nascita di nuovi servizi qualificati essenziali porta a una difficile individuazione della
categoria del servizio di pubblica necessità esplicitata nel 359 → esercenti un servizio di pubblica necessità → coloro che svolgono la professione forense o sanitaria o altre professioni per il cui esercizio è necessaria una speciale abilitazione dello stato e coloro che eseguono un servizio di pubblica necessità mediante un atto della p.a. → sarebbe auspicabile abrogare l'art 359 e definire meglio il servizio pubblico anche perché ormai sono poche le norme che contengono questa qualifica → si va verso l'inconsistenza.. L'ART 360 opera una estensione dell'efficacia delle norme che prevedono i delitti contro la p.a. al di là del permanere della qualifica sempre che ci sia un nesso di carattere funzionale tra il FATTO e la QUALIFICA. È importante il momento dell'investitura ma assume rilevanza sempre la logica oggettivistica. Es. testimone che ha deposto in primo grado è sempre p.u. fino al giudicato. IL 360 è un

eccezione che può valere in caso di cessazione della qualifica ma anche se in realtà la ratio è medesima

Dettagli
Publisher
A.A. 2007-2008
4 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Chiakka87 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Scienze giuridiche Prof.