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Diritto penale - Parte speciale

Analisi delle fattispecie

  • Delitti contro la pubblica amministrazione
  • Delitti contro il patrimonio
  • Delitti contro la persona

Rapporti tra parte generale e parte speciale di diritto penale

Nell'analizzare i rapporti tra parte generale e parte speciale risulta utile il riferimento ad un'affermazione contenuta in un testo del 1948 di Giandomenico Pisapia: "La parte speciale costituisce, in un certo senso, l'unico vero e proprio diritto penale."

Si tratta di una considerazione avente un chiaro tono provocatorio, ma che impone di riflettere ponendosi un duplice interrogativo:

  • È concepibile un diritto penale affidato unicamente alla parte generale?

No, nel nostro ordinamento non potrebbe esistere solo la parte generale costituita da regole in materia di responsabilità in senso ampio e principi fondamentali della materia, perché proprio in ragione di tali principi (in particolare il principio di legalità), solo il legislatore può prevedere fattispecie incriminatrici, può porsi come fonte di previsione di fattispecie costituenti reato.

Se è vero che il nostro ordinamento penale si fonda sui tre pilastri di riserva di legge, determinatezza e irretroattività, evidentemente non potrebbe esservi un sistema privo di parte speciale: ciò significherebbe rimettere la creazione dei reati all’arbitrio del giudice. Il senso del principio di legalità è evitare che il potere giudiziario si faccia creatore, e non mero applicatore, di norme incriminatrici.

  • È concepibile un diritto penale fondato soltanto sulla parte speciale?

Sì, in linea di principio. Esistono in questo senso molti esempi di codificazioni, sia preunitarie che successive all’Unità d’Italia. Ad esempio, nel codice Zanardelli del 1889 erano previste pochissime disposizioni di parte generale (soprattutto riferite alle sanzioni), cui seguiva un corposo elenco di fattispecie incriminatrici (che almeno in linea di principio appartengono alla parte speciale).

Tuttavia, si tratta di una risposta in linea teorica, perché in realtà le disposizioni di parte generale da un lato condizionano fortemente l’interpretazione delle norme di parte speciale, dall’altro comportano una moltiplicazione delle fattispecie di parte speciale.

Conclusioni e corollari

È quindi vero che la parte speciale è l’unico vero diritto penale?

  • Ciò è vero in parte; occorre precisare questa conclusione con tre corollari:
  • La parte speciale vanta un primato rispetto alla generale, perché può esistere senza di essa (almeno in linea ipotetica);
  • Le norme di parte generale vivono unicamente se esistono fattispecie incriminatrici, perciò è soltanto la parte speciale che dà vita e contenuto alle disposizioni di parte generale;
  • Nella parte speciale si riescono ad individuare gli orientamenti di politica criminale perseguiti dal legislatore: quali beni giuridici da proteggere, quali modalità di condotta da reprimere, quali obiettivi da raggiungere e quale assetto dare al sistema nel suo complesso sono ricavabili soltanto dall’analisi delle fattispecie contenenti singoli reati.

Ciò risulterà evidente, ad esempio, dalle modifiche intervenute in materia di delitti contro la pubblica amministrazione intervenute con la cd. "Legge Spazzacorrotti": tale provvedimento ha infatti inciso fortemente sugli obiettivi di politica criminale manifestati da questo governo e dal precedente.

Distinzione tra parte generale e parte speciale

Tendenzialmente parte generale e parte speciale si distinguono in base ad un criterio tuttavia suscettibile di eccezioni:

  • La parte generale è il diritto penale delle regole e generalmente non contiene fattispecie incriminatrici;
  • La parte speciale è il diritto penale dei contenuti; non vi si dovrebbero trovare fattispecie con funzione diversa da quella incriminatrice, perciò in linea di massima contiene i reati.

Questa distinzione regole/contenuto è tuttavia soltanto relativa, perché esistono disposizioni di parte speciale che contengono norme prive di funzione incriminatrici (scriminanti, circostanze, scusanti, norme definitorie, ecc.) ed esistono disposizioni di parte generale contenenti previsioni incriminatrici (ad es. art. 57 bis in tema di responsabilità del giornalista per i delitti in materia di stampa).

Funzioni della parte generale

La parte generale perciò non contiene soltanto regole, ma ha una funzione essenziale di interpretazione delle norme incriminatrici e di moltiplicazione delle fattispecie.

Interpretazione delle norme incriminatrici

Esempio di interpretazione delle norme incriminatrici: art. 575 c.p. "Omicidio. Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno" è la classica manifestazione descrittiva di una fattispecie incriminatrice, trattandosi di una proposizione verbale caratterizzata da:

  • Un soggetto (soggetto attivo del reato/autore) - "Chiunque";
  • Un predicato verbale (condotta) – "cagiona";
  • Un complemento oggetto (evento) – "morte";
  • Un oggetto materiale (oggetto su cui cade la condotta) – "uomo".

Si parla di interpretazione delle norme di parte speciale attraverso la parte generale perché, se non ci fosse la parte generale, se ad es. non avessimo gli artt. 40-41 in materia di nesso di causalità, come potremmo capire che la morte di un uomo è causata da una determinata condotta? Come potremmo intervenire come interpreti nel ricostruire il nesso di causalità dell’evento, se non ci fossero regole di parte generale che stabiliscono quando sussiste un nesso causale? Come potremmo capire se tale morte corrisponde ad un reato di omicidio volontario oppure ad un fatto lecito commesso per legittima difesa, se non avessimo art. 52 che delinea i requisiti della legittima difesa e rende lecito un fatto omicidiario? Come capire se l’autore sia effettivamente un soggetto punibile perché imputabile, se non ci fossero gli artt. 85 ss. c.p. ad indicare quando vi è imputabilità o meno?

Evidentemente, la fattispecie astratta di parte speciale fa continui riferimenti alle disposizioni di parte generale in funzione integratrice e interpretativa in ogni suo elemento costitutivo (soggetto attivo, condotta, evento, nesso di causalità). La parte generale riveste pertanto un’essenziale funzione integratrice e interpretativa delle norme di parte speciale.

Moltiplicazione delle norme incriminatrici

Clausole di incriminazione suppletiva: Nella parte generale esistono le norme che, nella combinazione con le singole fattispecie di parte speciale, permettono di ampliare la possibile realizzazione delle stesse; si tratta in particolare di tentativo, omissione e concorso di persone:

  • Tentativo. - Art. 575 c.p. è una fattispecie incriminatrice monosoggettiva che riguarda soltanto il reato consumato. La punibilità del tentativo di omicidio (o di qualsiasi altro delitto doloso che può ammettere il tentativo), è assicurata in virtù di art. 56 c.p., norma di parte generale che ha quindi un effetto moltiplicatore. La norma di carattere generale sul tentativo, combinandosi con la singola fattispecie di parte speciale prevede che il reato non sia soltanto punito a titolo di consumazione, ma anche di tentativo.
  • Omissione. - Art. 40 co.2 c.p. si combina con le fattispecie incriminatrici di evento, a condotta libera, creando un’ulteriore ipotesi di incriminazione: non soltanto mediante azione, ma anche mediante omissione (cioè omesso impedimento dell’evento lesivo, integrante un reato omissivo improprio).
  • Concorso di persone. - I reati di parte speciale sono costruiti come fattispecie monosoggettive, cioè commisurati su un soggetto. Solo attraverso la combinazione di essi con art. 110 c.p. possiamo correttamente inquadrare la commissione del reato da parte di più soggetti. Essi vengono puniti allo stesso modo, indipendentemente dal contributo morale o materiale alla realizzazione del fatto. In questo senso la combinazione permette la moltiplicazione della possibile realizzazione dei reati, estendendola ai soggetti concorrenti.

Ci occuperemo principalmente della parte speciale contenuta nel codice, ma occorre innanzitutto operare una digressione su quanto avvenuto nel 2018. Negli ultimi anni si è infatti assistito ad una sempre più evidente fuga dal codice, mediante legislazione speciale costituita da una marea di fattispecie di reato (es. reati tributari, fallimentari, in materia di infortuni sul lavoro, edilizi, ecc.). Per tentare di arrestare questa proliferazione e ricostruire una parte speciale il più possibile esaustiva, nel 2018 con il Dlgs. 21/2018 è stato introdotto nella parte generale l’art. 3 bis c.p.:

Principio della riserva di codice

Art 3 bis c.p. Nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia.

È una norma che cerca di arginare il fenomeno di decodificazione sempre più incessante, ma è in realtà destinata a mostrare scarsissimi effetti pratici per due ragioni:

  • È una previsione a livello di legge ordinaria, non è un principio costituzionale tale da rendere incompatibile ogni previsione che non sia contenuta nel codice;
  • Non è prevista una sanzione nel caso in cui il legislatore scelga di inserire fattispecie incriminatrici in una legge speciale, anziché nel codice.

Occorre perciò tenere presente che le fattispecie di parte speciale di cui ci occuperemo, contenute prevalentemente nel codice, rappresentano una percentuale ormai ridotta dei reati che il nostro sistema persegue.

Classificazione delle norme di parte speciale nel codice Rocco

La parte speciale segue una classificazione basata sul bene giuridico tutelato. Il legislatore avrebbe potuto riferirsi ad altri tipi di criteri quali il tipo di condotta o modalità di realizzazione (mediante violenza, minaccia, ecc.), oppure l’elemento soggettivo del reato (dolo/colpa), ma ha optato per una classificazione basata sull’interesse protetto. Noi ci occuperemo in particolare di tre oggettività giuridiche: pubblica amministrazione, patrimonio, persone; esse comprendono le fattispecie più gravi e di maggiore applicazione.

Il modello di classificazione che il codice Rocco utilizza è a progressione discendente ed in ciò esso rivela la sua anzianità, nonostante i tentativi di riforma. Infatti, dato che il nostro ordinamento si regge sulla Costituzione, si potrebbe pensare che venga assegnata prevalenza alla tutela di beni di rilevanza costituzionale (vita, libertà individuale, ecc.), mentre in realtà il codice penale parte dalla tutela di beni pubblicistici, dello Stato. L’impostazione del periodo di genesi del codice era infatti quella dello Stato autoritario sotto il regime fascista, che privilegiava la tutela di beni di natura pubblicistica e dello Stato. Perciò i primi beni tutelati dal codice riguardano la personalità dello Stato, mentre i delitti contro la persona si trovano soltanto al Titolo XII, cui seguono i delitti contro il patrimonio al Titolo XIII.

Il codice muove da interessi di natura collettiva/pubblicistica per poi giungere ad interessi di natura individuale/privatistica. La Costituzione si muove in senso radicalmente contrario: i beni più importanti riguardano l’individuo, perché nel nostro ordinamento liberal-democratico vige il principio per cui lo Stato è al servizio della persona, e non viceversa. Tuttavia, l’ordinamento deve ancora confrontarsi con questa impostazione perché il codice penale è sorto in una forma di Stato autoritaria, radicalmente diversa dall’attuale Stato di diritto liberale, democratico, sociale.

Norme di parte speciale non incriminatrici

Tornando sulla relatività dei rapporti tra parte generale e speciale, precisiamo quali disposizioni diverse dalle incriminatrici sono contenute nella parte speciale. Esistono 4 categorie di disposizioni che non sono classificabili come incriminatrici:

  • Disposizioni circostanziali. - Vi sono molti reati a cui si affiancano circostanze speciali
    • Circostanze comuni: circostanze previste agli artt. 61-62 c.p. di parte generale, applicabili in generale a qualunque tipo di reato;
    • Circostanze speciali: circostanze che si applicano soltanto a determinati tipi di reato. Es. artt. 576-577 c.p. circostanze aggravanti dell’omicidio ex art. 575 c.p., art. 625 c.p. circostanze aggravanti del furto ex art. 624 c.p.
  • Deroghe a disposizioni di parte generale. - Sono disposizioni derogatorie rispetto a principi o regole di carattere generale. Es. in tema di circostanze troviamo disposizioni derogatorie rispetto al giudizio di bilanciamento (prevalenza/equivalenza), per cui si parla di circostanze blindate: il legislatore blocca la prevalenza dell’aggravante sul concorso di circostanze eterogenee per evitare che la pena più grave venga diminuita nel bilanciamento. Si tratta di previsioni sfavorevoli al reo con cui il legislatore cerca di “imbrigliare” il giudice, limitandone il potere di commisurazione.
  • Casi di non punibilità. - Ambito di norme molto ampio legato alla parte generale e relativo a cause di non punibilità in senso stretto, scriminanti e scusanti.
    • Cause di non punibilità in senso stretto: ipotesi in cui non si procede all’irrogazione della sanzione in ragione di opportunità esterne al fatto. Il fatto è illecito, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, ma non viene punito per ragioni di opportunità, ad es. spesso collegate a comportamenti tardivi di reintegrazione del bene giuridico leso dal reato (ravvedimento e altre condotte antagonistiche rispetto alla lesione del bene, funzionali alla tutela del bene. Es. in ipotesi di insolvenza fraudolenta (contrazione di obbligazione con il proposito di non adempierla), il soggetto che poi adempia non è punito dall’ordinamento entro due precisi riferimenti temporali: dopo la consumazione del reato ma prima della condanna mediante sentenza definitiva, generalmente.
    • Scriminanti. Nella parte speciale si ritroveranno ad es. nell’ambito dei delitti contro l’onore o nel rapporto tra libertà di manifestazione del pensiero (come esercizio di un diritto di cronaca), e reato di diffamazione.
    • Scusanti. Es. nei delitti contro l’onore, la provocazione (art. 599 c.p.).
  • Disposizioni definitorie. - Categoria suddivisibile in tre classi:
    • Definitorie in senso stretto. Specificano il significato di una nozione dandone una definizione in termini di traduzione endolinguistica. Es. artt. 357-358-359 c.p. sulla definizione di pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio o esercente un servizio di pubblica necessità.
    • Equiparatorie. Disposizioni che equiparano situazioni diverse che non potrebbero essere poste sullo stesso piano dal giudice, risultando in un’equiparazione in malam partem (forma di analogia vietata). Es. art. 360 c. p. equipara le condotte del pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni e quando le ha cessate. Si tratta di un’equiparazione contra reum che in quanto tale necessita di previsione espressa da parte del legislatore.
    • Interpretative. Norme di parte speciale finalizzate all’interpretazione autentica, con cui il legislatore chiarisce cosa intenda con certe nozioni e relative anche a più fattispecie incriminatrici. Es. art. 624 co.2 c.p. definisce “cosa mobile”, art. 392 c.p. definisce “violenza sulle cose”, art. 585 c.p. definisce “armi”.

Delitti contro la pubblica amministrazione

In particolare, delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione contenuti nel Libro II, Titolo II, Capo I del codice penale. La distinzione tra delitti dei pubblici ufficiali e delitti dei privati contro la pubblica amministrazione risale al codice Rocco; essa è ancora vigente perché evidenzia che l’offesa alla pubblica amministrazione può provenire sia dall’interno della PA stessa, cioè dal soggetto qualificato (reati propri, che possono essere commessi soltanto da chi ha una determinata qualifica (cd. intraneus) e non da chiunque), sia dall’esterno, cioè da soggetti che non hanno la medesima qualifica.

Tendenzialmente il legislatore ha maggior rigore riguardo a coloro che commettono il reato dall’interno, che cioè offendono la PA avendo una qualifica che impone loro un particolare dovere di lealtà. Essi infatti sono parte integrante della PA e ne sono rappresentanti: se il delitto viene commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, è valutato con maggior disvalore per l’ordinamento ed è quindi punito più severamente di qualunque altro delitto che offenda la PA, ma provenga da un soggetto privato (cd. extraneus).

La distinzione risale ad un codice sorto in uno Stato autoritario, ma è ancora vigente perché sottolinea la maggiore gravità.

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher viola.meloni di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Siena o del prof Bellagamba Filippo.
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