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Coniugazione delle qualifiche dei soggetti attivi con l'età del minorenne

Anche qui si coniugano le qualifiche dei soggetti attivi con l'età del minorenne, la quale muove dai 16 anni già compiuti ad un soggetto che "l'ascendente, sia infra-diciottenne. Si stabilisce che l'autore del reato sia il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza".

In questo caso l'atto sessuale deve essere realizzato con un minore di 16 anni, ma non ancora di 18 anni, e attraverso l'abuso dei poteri connessi alla posizione del soggetto agente. Bisogna capire come questa ipotesi si differenzi, da un lato, dall'abuso induttivo disciplinato dalle condizioni di inferiorità fisica o psichica inserite nell'art. 609 bis, co.2 - n.1. Poi, dall'altro lato, bisogna capire come essa si differenzia.

dall'abuso di autorità ai sensi art. 609 bis, co.1. Tra le ipotesi disciplinate all'interno dell'art. 609 quater e l'art. 609 bis esiste un rapporto di incompatibilità, in quanto il legislatore, a più riprese, fa capire che le prime si realizzano al di fuori dell'art. 609 bis (esordio art. 609 quater + co.2). Tale rapporto sussiste perché mentre il 609 bis postula una condotta di violenza, minaccia, abuso di autorità, nell'art. 609 quater essa viene a mancare, inoltre mostra un consenso che si ritiene non esistente o invalido. La differenza nelle tre ipotesi sta nel fatto che nelle prime due basta il compimento di atti sessuali perché si realizzi il reato ai sensi dell'art. 609 quater, in ragione dell'irrilevanza assoluta del consenso prestato da un infra-quattordicenne o da un infra-sedicenne se l'autore presenta quelle qualifiche, qui per l'infra-diciottenne ma già sedicenne è.necessario l'abuso dei poteri connessi a quella posizione. Dunque, il legislatore chiede qualcosa di più rispetto alle altre ipotesi, il quale impone di distinguere tra l'art. 609 quater (co.2) e l'abuso induttivo di cui al 609 bis (co.2, n.1) e l'abuso di autorità presente all'art. 609 bis (co.1). Per quanto riguarda la distinzione con l'abuso induttivo, mentre in esso si ha uno stato di incapacità totale o parziale, permanente o transitorio, che riguarda soggetti maggiorenni, qui si tratta, invece, di un soggetto infra-diciottenne non affetto da tale incapacità. Trattando, invece, dell'abuso di autorità, la differenza con l'art. 609 bis consiste nel fatto che essa debba coniugarsi con la condotta di costrizione, mentre qui non si parla di costrizione, ma soltanto della presenza di un abuso di poteri connessi alla posizione. Allora, se la differenza sta nella costrizione, si può ritenere che là siabbia unaviolenza mediante costrizione che qui non si ha, non essendovi unacostrizione, ma un abuso di poteri connessi alla posizione, che siaggiunge ad un compimento di atti sessuali senza violenza.A questo punto, va precisato che se l'abuso di cui al 609 bis è un abusocostrittivo, è difficile che esso possa distinguersi dalla violenza o dallaminaccia. Se si tratta, dunque, di un abuso di autorità a cui deveconiugarsi la costrizione (abuso di autorità non meramente induttivo, macostrittivo), allora la modalità di commissione del reato in tutto e pertutto si sovrappone a quella della violenza e della minaccia.Ciò lo si ricava dalle Sezioni Unite Maldera, in cui si dice, appunto, che lacostrizione coincide con la violenza o con la minaccia e anche là non sicapisce bene in che modo il legislatore abbia diversificato le due ipotesise poi, in realtà, all'atto pratico si realizzano allo stesso modo.Il 609 quater prosegue, poi,con la libertà sessuale di un minorenne.

Esistono esortatrici o ausiliatrici di terzi, tanto meno di adulti. Dunque, è preferibile inquadrare tale ipotesi come causa di esclusione della pena per ragioni di mera opportunità, anziché come scriminante o come limite di tipicità. Infine, abbiamo un'estensione espressa della super attenuante di cui al 609 bis - terzo comma anche per il 609 quater, parlando di una pena diminuita non eccedendo i due terzi quando si tratta di casi di minore gravità.

Al terzo comma dell'art. 609 quater è stata introdotta un'aggravante a effetto comune con la lg. n.69/2019 per l'ipotesi in cui il compimento di atti sessuali con un minore infra-quattordicenne avvenga in cambio di denaro o di altra utilità, anche soltanto promessi.

12/05/20

Corruzione di minorenne

Si tratta dell'ultima fattispecie incriminatrice da analizzare in tema di delitti contro la libertà sessuale; è disciplinata da art. 609 quinquies, introdotto dalla L.66/96.

Poi rimaneggiato ed integrato dalla L. 172/2012. Si tratta di un'ipotesi nella quale il legislatore intende offrire una protezione ancor più completa al minorenne (dato che il soggetto passivo deve essere necessariamente un infra-quattordicenne), nei casi nei quali non si possa configurare né una violenza sessuale ex art- 609 bis, né atti sessuali con minorenni ex art. 609 quater. Prima di entrare nel dettaglio delle tre figure criminose che compongono art. 609 quinquies c.p., contenuto all'interno della medesima disposizione, occorre inquadrare più genericamente il tema. Confrontandosi con la lettura di art. 609 quinquies troviamo questa formulazione:

Corruzione di minorenne.

Art. 609 quinquies c.p.

1) Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni 14, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni.

La corruzione di minorenne nasce come reato nel quale si tratti sessuali in presenza compiuti di un minore, non con

lui; quindi, si tratta di attisessuali che postulano un’assenza di contatto corporeo e la vittima. Si tratta di quelle ipotesi nelle quali si dice che vi è un atto in cui non vi è "sine corpore corpori" contatto tra i corpi, cioè un atto che viene definito "dato". Tuttavia, quest’ipotesi è stata affrontata giuridicamente, qualificata dalla giurisprudenza in termini diversi a seconda che ci si trovi davanti ad un caso o ad un altro; si tratta comunque di casi che hanno per minimo comun denominatore quello di essere connotati dall’assenza di contatto corporeo tra l’autore e la vittima. Guardiamo due diverse ipotesi, prima di qualificare più puntualmente quelle riconducibili all'art. 609 quinquies. La prima ipotesi è quella di un soggetto che compia atti di manifestazione dei propri impulsi sessuali (si pensi alla masturbazione, una sollecitazione dei genitali), alla presenza della vittima, senza tuttavia entrare in contatto.diretto con il suo corpo. È violenza sessuale, corruzione di minorenne o altre fattispecie? Potrebbe essere corruzione di minorenne, purché si tratti di soggetto infraquattordicenne, perché la corruzione di minorenne è proprio il compimento di atti sessuali in presenza, senza il contatto corporeo. Il problema è che qui il tema è stato affrontato quando non si tratti di minore di 14 anni: se il soggetto non è infraquattordicenne, non può trovare applicazione art. 609 Quinquies. La giurisprudenza, secondo un orientamento fino a poco tempo fa piuttosto consolidato, escludeva che questa ipotesi fosse riconducibile all'art. 609 bis in ragione di due argomenti, uno letterale e uno teleologico, assolutamente consequenziale al primo: - Argomento letterale: siccome non è possibile qualificare questo atto come atto sessuale ex art. 609 bis, perché manca il contatto corporeo tra autore e vittima, allora non può cheesservi un reato dichiusura che comunque dà conto, nella descrizione della sua tipicità, della costrizione nei confronti di un soggetto a fare, tollerare od omettere qualcosa. Si intende qui "costrizione a tollerare" qualcosa, cioè ad essere soggetto che sia costretto ad assistere ad atti sessuali compiuti dall'agente. In questo caso, la Corte di Cassazione ha evocato il reato di violenza privata (art. 610), aggiungendo un argomento di tipo teleologico. - Argomento teleologico: non essendo quest'atto qualificabile come atto sessuale, perché privo di contatto fisico tra agente e vittima, non si tratta di comportamento idoneo ad offendere la libertà d'autodeterminazione della sfera sessuale, bensì il più generico bene della libertà morale. Così, "si chiude il cerchio" e si ritiene qualificabile giuridicamente questa ipotesi come delitto di violenza privata. Più recentemente, questo principioè stato ridimensionato, riaffacciandosi la possibilità di configurare il delitto di violenza sessuale ex art. 609 bis autoerotismo coattivo, nell'ipotesi di atti di cioè nelle ipotesi nelle quali l'agente costringa la vittima a compiere atti sessuali su sé stessa contro la sua volontà, o nei casi in cui il soggetto agente costringa due persone a compiere atti sessuali tra loro contro la loro volontà, ma senza prenderne parte. Qui vi è una variante nella situazione fattuale: non c'è contatto corporeo tra agente e vittima, ma una costrizione a che la vittima compia atti sessuali su sé stessa o addirittura consumi un rapporto sessuale con un terzo, ulteriore vittima, sempre senza il loro consenso, quindi sempre sotto costrizione. Il delitto di corruzione di minorenne s'inquadra in questo più ampio ambito tematico, perché postula, come pri
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SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher viola.meloni di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Siena o del prof Bellagamba Filippo.