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La pena prevista per il reato di calunnia

La pena prevista dalla fattispecie incriminatrice in esame è la reclusione da 2 a 6 anni, aumentata se si incolpa taluno di un reato per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni (comma 2), nonché la reclusione da 4 a 12 anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni e da 6 a 20 anni se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo (comma 3).

Differenza tra il reato di calunnia e quello di diffamazione

Accade sovente che il reato di calunnia venga confuso con quello di diffamazione. Le differenze tra le due condotte delittuose sono evidenti: la diffamazione punisce la condotta assunta da chi, comunicando con più persone, offenda la reputazione della persona offesa. È allora sufficiente la lesione del bene giuridico "reputazione", dovendo invece sussistere nella calunnia l'incolpazione di un reato. Inoltre, nella calunnia è...

È necessario che il reo sappia che la sua incolpazione è falsa e che la vittima è innocente. Nella diffamazione, invece, è possibile che il fatto attribuito alla persona offesa sia vero, ma non sussista il requisito dell'interesse pubblico. Infine, la diffamazione è procedibile a querela di parte entro i tre mesi dalla notizia del fatto mentre, come anticipato, la calunnia è procedibile d'ufficio.

DANNEGGIAMENTO ART. 635 C.P.

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili [624] o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:

  1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto, o su cose di interesse

storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici ovvero su immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati, o su altre delle cose indicate nel numero 7 dell'articolo 625 [508];

opere destinate all'irrigazione;

piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento [508];

attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Per i reati di cui ai commi precedenti, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze.

Il delitto di danneggiamento punisce chi, volontariamente, disperda, deteriori o renda inservibile, in tutto o in parte, una cosa mobile o immobile altrui, ricorrendo all'uso della violenza alla persona o della minaccia, oppure durante il compimento del delitto di interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità, art. 331 del c.p.

La condotta tipica può consistere, alternativamente, nel distruggere, disperdere, deteriorare o rendere inservibile l'altrui cosa mobile o immobile, attraverso l'uso della violenza sulla persona o della minaccia, oppure in occasione del compimento del delitto art. 331 del c.p.

"Distruggere" significa,

se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità (9) indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

innanzitutto, provocare l'annientamento di una cosa nellasua funzione strumentale al soddisfacimento di bisogni umani, materiali o spirituali. Virientrano la demolizione, la rottura, nonché lo scasso di una cosa.Il "disperdere" una cosa consiste, invece, nel farla uscire dalla disponibilità delsoggetto che ne sia titolare, in modo tale che egli non sia più in grado di recuperarla o,comunque, che la possa recuperare soltanto con una notevole difficoltà.Il "deteriorare" consiste, poi, nel provocare una diminuzione della funzionestrumentale di una cosa, la quale, pur rimanendo nella disponibilità del titolare, èinteressata da una diminuzione del suo valore o del suo livello di utilizzabilità. Si pensi,ad esempio, all'imbrattamento ineliminabile di un dipinto."Rendere inservibile", in tutto o in parte, una cosa, significa renderla inidonea,completamente o soltanto parzialmente, a svolgere la

propria funzione per un tempo giuridicamente apprezzabile, senza, però, distruggerla, disperderla o deteriorarla. Si tratta, peraltro, di un reato a forma libera, posto che è indifferente quali mezzi vengano utilizzati dall'agente, purché non diano luogo ad un titolo di reato diverso. Non è, per giunta, escluso che la condotta possa consistere anche in un'omissione. Si pensi, ad esempio, a quando, dall'astensione volontaria dal fare quanto sarebbe doveroso, deriva la distruzione o la dispersione di una cosa mobile o immobile altrui. Ai sensi del secondo comma, è punito con la stessa pena anche chi distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili:

  • edifici pubblici o destinati ad un uso pubblico, oppure all'esercizio di un culto;
  • cose di interesse storico o artistico, ovunque siano ubicate;
  • immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero

o di risanamento siano in corso o risultino ultimati, oppure un’altra delle cose indicate nel numero 7 dell'art. 625 del c.p.; opere destinate all'irrigazione; piante da frutto, boschi, selve, o vivai forestali destinati al rimboschimento; attrezzature o impianti sportivi, al fine specifico di interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

L’oggetto materiale del reato è rappresentato dalla cosa mobile o immobile altrui su cui ricade la condotta criminosa. Si considera “altrui” la cosa di cui è proprietaria una persona diversa dall’agente. Ciò significa che il delitto di danneggiamento può essere commesso anche dal possessore non proprietario, oppure da chi ha un diritto reale sulla cosa senza, però, esserne il proprietario. Lo stesso non può, però, essere posto in essere dal proprietario della cosa medesima, il quale potrà, tutt’al più, essere punito per un diverso titolo di reato.

qualora ne ricorrano presupposti. Essendo, tuttavia, necessario che la cosa su cui ricade la condotta criminosa sia di res nullius proprietà di qualcuno, non si può avere un danneggiamento delle res derelictae, essendo esse abbandonate e, quindi, prive di un proprietario. Al contrario, si può avere un danneggiamento di res perditae, essendo, pur sempre, di proprietà di qualcuno. Per quanto riguarda le cose comuni, esse, se infungibili, possono essere danneggiate anche dal comproprietario, in quanto danneggiando la cosa propria danneggia anche quella altrui. Qualora, però, esse siano fungibili, il proprietario può commettere un danneggiamento nei loro confronti soltanto nel caso in cui arrechi un danno anche alla quota altrui. Considerato, poi, che oggetto materiale del danneggiamento può essere soltanto una cosa altrui, mobile o immobile, intesa in senso naturale, non è idonea ad integrare il delitto in esame la condotta che ricadasu un diritto.Il momento consumativo del delitto in esame coincide con l'avverarsi del suo evento tipico, il quale può consistere, tassativamente, nella distruzione, nella dispersione, nel deterioramento o nell'inservibilità, totale o parziale, dell'altrui cosa mobile o immobile. È ammesso il tentativo quando l'agente, pur avendo compiuto degli atti idonei e diretti in modo non equivoco a realizzare l'evento tipico, non sia riuscito a produrlo per ragioni indipendenti dalla sua volontà. Qualora il danneggiamento sia previsto come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato, trova applicazione la figura del reato complesso, ai sensi dell'art. 84 del c.p. Se, però, la condotta dell'agente porta alla realizzazione di un reato più grave, quale la devastazione, art. 419 del c.p., si è di fronte a un reato progressivo ed è applicabile la sola fattispecie più grave, incui risulta, dunque, assorbito il danneggiamento. Ai fini dell'integrazione del delitto in esame, è sufficiente che sussista, in capo all'agente, il dolo generico, quale coscienza e volontà di distruggere, deteriorare o rendere, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, facendo uso di violenza alla persona o di minaccia, oppure durante il compimento del delitto di cui all'art. 331 del c.p. Qualora, però, ricorra l'ipotesi prevista dal n. 4 del comma 2, il legislatore richiede la sussistenza del dolo specifico, essendo necessario che il soggetto attivo abbia agito al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive. Il reato di danneggiamento risulta aggravato, ai sensi del comma 3, qualora l'agente abbia posto in essere la condotta criminosa tipica in occasione di manifestazioni che si svolgono in un luogo pubblico o aperto al pubblico. Art. 612 ter c.p.: la diffusione illecita di immagini o video

Una delle principali novità contenute nel c.d. "Codice Rosso" (legge 19 luglio 2019, n.69) è rappresentata dalla introduzione nel codice penale del delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.

Si tratta della criminalizzazione in via specifica del fenomeno conosciuto come "Revenge porn", nato nel mondo inglese per indicare la divulgazione non consensuale, dettata da finalità vendicative, di immagini intime raffiguranti l'ex partner.

Nello specifico, l'art. 10 della legge 19 luglio 2019, n. 69, inserisce nel codice penale l'art. 612-ter: il cd. delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.

Come anticipato, trattasi del tentativo da parte del Legislatore di contrastare il cosiddetto "revenge porn", che tradotto letteralmente significa "vendetta porno" o "vendetta pornografica".

Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
24 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MQW di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Pecorella Claudia.