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CALUNNIA ART. 368 C.P. “con denuncia, querela, richiesta o

L’art. 368 c.p. (reato di calunnia) punisce chi

istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’Autorità giudiziaria o ad

un’altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale

internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico

di lui le tracce di un reato ”.

Il delitto de quo è un reato improprio (che può quindi essere commesso da chiunque

comunichi con l’autorità giudiziaria), plurioffensivo (i beni giuridici tutelati sono la

corretta amministrazione della giustizia e la reputazione del soggetto incolpato) e di

pericolo (si configura quindi con la falsa incolpazione della persona offesa

indipendentemente dall’attivazione di un procedimento penale).

La procedibilità del reato è d’ufficio.

ELEMENTO MATERIALE DEL REATO DI CALUNNIA

La calunnia si distingue dunque tra calunnia formale (attuata con diretta

comunicazione all’autorità giudiziaria volta ad instaurare un procedimento penale)

e calunnia materiale (posta in essere mediante simulazione delle tracce di reato mai

commesso nella realtà).

È esclusa la rilevanza penale del fatto quando il reato incolpato è perseguibile a

querela di parte e questa non è stata presentata, in quanto difetta la condizione di

procedibilità necessaria e l’impatto sui beni giuridici tutelati è nullo.

Sebbene la fattispecie incriminatrice riferisca di modalità “formali” con cui può

integrarsi il delitto in analisi (denuncia, querela, richiesta, istanza), la Suprema Corte

ha precisato che “La configurabilità del delitto di calunnia non presuppone affatto la

presenza di una denuncia in senso formale, essendo sufficiente che taluno,

rivolgendosi in qualsiasi forma all’autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità avente

l’obbligo di riferire alla prima, esponga fatti concretanti gli estremi di un reato,

addebitandoli a carico di persona di cui conosce l’innocenza” (Cassazione sentenza n.

20261/2019).

ELEMENTO SOGGETTIVO DEL REATO DI CALUNNIA

Il reato in analisi richiede la sussistenza del dolo generico, costituito dalla piena

volontà e consapevolezza del reo di incolpare un soggetto di un comportamento

delittuoso che non ha mai assunto.

L’elemento psicologico non viene integrato quando il soggetto agente riferisca alle

autorità dei fatti di cui ignora se si siano effettivamente verificati, dovendo egli

ovviamente esporre i propri dubbi a riguardo.

Inoltre, la Cassazione ha ricordato che “In tema di calunnia, non sussiste il dolo

quando la falsa incolpazione consegue ad un convincimento dell’agente in ordine a

profili essenzialmente valutativi o interpretativi della condotta denunciata, sempre che

tale valutazione soggettiva non risulti fraudolenta o consapevolmente forzata” (Cass.

pen. n. 37654/2014).

LA PENA PREVISTA PER IL REATO DI CALUNNIA

La pena prevista dalla fattispecie incriminatrice in esame è la reclusione da 2 a 6 anni,

aumentata se si incolpa taluno di un reato per il quale la legge stabilisce la pena della

reclusione superiore nel massimo a dieci anni (comma 2), nonché la reclusione da 4 a

12 anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni e da 6

a 20 anni se dal fatto deriva una condanna all’ergastolo (comma 3).

DIFFERENZA TRA IL REATO DI CALUNNIA E QUELLO DI DIFFAMAZIONE

Accade sovente che il reato di calunnia venga confuso con quello di diffamazione.

Le differenze tra le due condotte delittuose sono evidenti: la diffamazione punisce la

condotta assunta da chi, comunicando con più persone, offenda la reputazione della

persona offesa. È allora sufficiente la lesione del bene giuridico “reputazione”,

dovendo invece sussistere nella calunnia l’incolpazione di un reato.

Inoltre, nella calunnia è necessario che il reo sappia che la sua incolpazione è falsa e

che la vittima è innocente. Nella diffamazione, invece, è possibile che il fatto attribuito

alla persona offesa sia vero, ma non sussista il requisito dell’interesse pubblico.

Infine, la diffamazione è procedibile a querela di parte entro i tre mesi dalla notizia del

fatto mentre, come anticipato, la calunnia è procedibile d’ufficio.

DANNEGGIAMENTO ART. 635 C.P.

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in

(1)(2)(3)

parte, inservibili cose mobili [624] o immobili altrui con violenza alla

(4)

persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto (5)

dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni .

Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende,

in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:

1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto, o su

cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili

compresi nel perimetro dei centri storici ovvero su immobili i cui lavori di

costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o

(6)

risultano ultimati , o su altre delle cose indicate nel numero 7

(7)

dell'articolo 625 [508] ;

2. opere destinate all'irrigazione;

3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste,

ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento [508];

4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo

svolgimento di manifestazioni sportive.

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte,

inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si

svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da

(8)

uno a cinque anni .

Per i reati di cui ai commi precedenti, la sospensione condizionale della pena

è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del

reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività

non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato,

comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità

(9)

indicate dal giudice nella sentenza di condanna .

Il delitto di danneggiamento punisce chi, volontariamente, disperda, deteriori o

renda inservibile, in tutto o in parte, una cosa mobile o immobile altrui, ricorrendo

all’uso della violenza alla persona o della minaccia, oppure durante il compimento del

ex

delitto di interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità, art. 331 del

c.p.

La condotta tipica può consistere, alternativamente,

nel distruggere, disperdere, deteriorare o rendere inservibile l’altrui

cosa mobile o immobile, attraverso l’uso della violenza sulla persona o della minaccia,

ex

oppure in occasione del compimento del delitto art. 331 del c.p.

“Distruggere” significa, innanzitutto, provocare l’annientamento di una cosa nella

sua funzione strumentale al soddisfacimento di bisogni umani, materiali o spirituali. Vi

rientrano la demolizione, la rottura, nonché lo scasso di una cosa.

Il “disperdere” una cosa consiste, invece, nel farla uscire dalla disponibilità del

soggetto che ne sia titolare, in modo tale che egli non sia più in grado di recuperarla o,

comunque, che la possa recuperare soltanto con una notevole difficoltà.

Il “deteriorare” consiste, poi, nel provocare una diminuzione della funzione

strumentale di una cosa, la quale, pur rimanendo nella disponibilità del titolare, è

interessata da una diminuzione del suo valore o del suo livello di utilizzabilità. Si pensi,

ad esempio, all’imbrattamento ineliminabile di un dipinto.

“Rendere inservibile”, in tutto o in parte, una cosa, significa renderla inidonea,

completamente o soltanto parzialmente, a svolgere la propria funzione per un tempo

giuridicamente apprezzabile, senza, però, distruggerla, disperderla o deteriorarla.

Si tratta, peraltro, di un reato a forma libera, posto che è indifferente quali mezzi

vengano utilizzati dall’agente, purché non diano luogo ad un titolo di reato diverso.

Non è, per giunta, escluso che la condotta possa consistere anche in un'omissione. Si

pensi, ad esempio, a quando, dall’astensione volontaria dal fare quanto sarebbe

doveroso, deriva la distruzione o la dispersione di una cosa mobile o immobile altrui.

Ai sensi del secondo comma, è punito con la stessa pena anche chi distrugge,

disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili:

edifici pubblici o destinati ad un uso pubblico, oppure all'esercizio di un culto; cose di

interesse storico o artistico, ovunque siano ubicate; immobili compresi nel perimetro

dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione,

di recupero o di risanamento siano in corso o risultino ultimati, oppure un’altra delle

cose indicate nel numero 7 dell'art. 625 del c.p.; opere destinate

all'irrigazione; piante da frutto, boschi, selve, o vivai forestali destinati

al rimboschimento; attrezzature o impianti sportivi, al fine specifico di interrompere lo

svolgimento di manifestazioni sportive.

L’oggetto materiale del reato è rappresentato dalla cosa mobile o immobile altrui su

cui ricade la condotta criminosa. Si considera “altrui” la cosa

di cui è proprietaria una persona diversa dall’agente. Ciò significa che il delitto di

danneggiamento può essere commesso anche dal possessore non proprietario, oppure

da chi ha un diritto reale sulla cosa senza, però, esserne il proprietario. Lo stesso non

può, però, essere posto in essere dal proprietario della cosa medesima, il quale potrà,

tutt’al più, essere punito per un diverso titolo di reato, qualora ne ricorrano i

presupposti.

Essendo, tuttavia, necessario che la cosa su cui ricade la condotta criminosa sia di

res nullius

proprietà di qualcuno, non si può avere un danneggiamento delle o

res derelictae

delle , essendo esse abbandonate e, quindi, prive di un proprietario. Al

res deperditae,

contrario, si può avere un danneggiamento di essendo, pur sempre, di

proprietà di qualcuno.

Per quanto riguarda le cose comuni, esse, se infungibili, possono essere danneggiate

anche dal comproprietario, in quanto danneggiando la cosa propria danneggia anche

quella altrui. Qualora, però, esse siano fungibili, il proprietario può commettere un

danneggiamento nei loro confronti soltanto nel caso in cui arrechi un danno anche

alla quota altrui.

Considerato, poi, che oggetto materiale del danneggiamento può essere soltanto una

cosa altrui, mobile o immobile, intesa in senso naturale, non è idonea ad integrare il

delitto in esame la condotta che ricada su un diritto.

Il momento consumativo del delitto in esame coincide con l’avverarsi del

suo evento tipico, il quale può consistere, tassativamente, nella distruzione, nella

dispersione, nel deterioramento o nell’inservibilità, totale o parziale, dell’altrui cosa

mobile o immobile.

È ammesso il tentativo quando l’agente, pur avendo compiuto degli atti idonei e diretti

in modo non equivoco a realizzare l’evento tipico, non sia riuscito a produrlo per

ragioni indipendenti dalla sua volontà.

Qualora il danneggiamento sia previsto come elemento costitutivo o come circostanza

aggravante di un altro reato, trova applicazione la figura del reato complesso, ai sensi

dell’art. 84 del c.p. Se, però, la condotta dell’agente porta alla realizzazione di

ex

un reato più grave, quale la devastazione, art. 419 del c.p., si è di fronte ad

un reato progressivo ed è applicabile la sola fattispecie più grave, in cui risulta,

dunque, assorbito il danneggiamento.

Ai fini dell’integrazione del delitto in esame, è sufficiente che sussista, in capo

all’agente, il dolo generico, quale coscienza e volontà di distruggere, deteriorare o

rendere, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, facendo uso di

violenza alla persona o di minaccia, oppure durante il compimento del delitto di cui

all’art. 331 del c.p. Qualora, però, ricorra l’ipotesi prevista dal n. 4 del comma 2,

il legislatore richiede la sussistenza del dolo specifico, essendo necessario che il

soggetto attivo abbia agito al fine di impedire o interrompere lo svolgimento

di manifestazioni sportive.

Il reato di danneggiamento risulta aggravato, ai sensi del comma 3, qualora l’agente

abbia posto in essere la condotta criminosa tipica in occasione di manifestazioni che si

svolgono in un luogo pubblico o aperto al pubblico.

Art. 612 ter c.p.: la diffusione illecita di immagini o video sessualmente

espliciti

Una delle principali novità contenute nel c.d. “Codice Rosso” (legge 19 luglio 2019, n.

69) è rappresentata dalla introduzione nel codice penale del delitto di diffusione

illecita di immagini o video sessualmente espliciti.

Si tratta della criminalizzazione in via specifica del fenomeno conosciuto

come “Revenge porn”, nato nel mondo inglese per indicare la divulgazione non

consensuale, dettata da finalità vendicative, di immagini intime raffiguranti l’ex

partner.

Nello specifico, l’art. 10 della legge 19 luglio 2019, n. 69, inserisce nel codice penale

l’art. 612-ter: il cd. delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente

espliciti.

Come anticipato, trattasi del tentativo da parte del Legislatore di contrastare il

cosiddetto “revenge porn”, che tradotto letteralmente significa “vendetta porno” o

“vendetta pornografica”, cioè quella odiosa pratica consistente nel vendicarsi di

qualcuno (spesso l’ex partner) diffondendo materiale sessualmente connotato che lo

ritrae.

Tale fattispecie presenta una disciplina complessa articolata in due differenti ipotesi

disciplinate rispettivamente al comma 1 e al comma 2.

Il comma 1 dell’art. 612-ter c.p. punisce (salvo che il fatto costituisca più grave reato)

chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde

immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati,

senza con consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a

sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.

Il comma 2 prevede che la stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque

acquisito le immagini e i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede,

pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare il

loro nocumento.

Collocazione sistematica e bene giuridico tutelato

Il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti è collocato

nella Sezione III del Codice penale, dedicata ai delitti contro la libertà morale, e a sua

volta inserita nel Capo III (“Dei delitti contro la libertà individuale”) del Titolo XII del

Codice Penale (“Delitti contro la persona”).

Attraverso l’introduzione dell’art. 612-ter c.p. si intende tutelare in primis la libertà di

autodeterminazione della persona. Tuttavia, trattasi di una fattispecie plurioffensiva in

quanto tutela altresì l’onore, il decoro, la reputazione e la privacy, nonché l’ “onore

sessuale” della singola persona e quindi attinente alla vita sessuale e alla reputazione

di cui quest’ultima gode.

L’ipotesi di cui al comma 1

Il Comma 1 dell’ art. 612-ter c.p. punisce (salvo che il fatto costituisca più grave reato)

chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde

immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati,

senza con consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a

sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.

Trattasi di un reato comune, posto che può essere commesso da chiunque. L’elemento

soggettivo richiesto dalla fattispecie è il dolo generico (e quindi la fattispecie del

comma 1 si differenzia da quella di cui al comma 2) e la condotta si dettaglia in 5

modalità alternative: la norma, infatti, punisce chiunque “invia”, “consegna”, “cede”,

“pubblica” o “diffonde” le immagini o i video a contenuto sessualmente esplicito.

Le prime tre condotte si basano su un contatto diretto tra un soggetto e un altro/i,

mentre le ultime 2 ipotesi riguardano attività realizzabili da una cerchia indeterminata

di persone e destinatari. Oggetto della

condotta devono essere le immagini o i video a contenuto sessualmente esplicito.

Da ultimo, si sottolinea come deve trattarsi di immagini o video “destinati a rimanere

privati” e, ovviamente, “senza il consenso delle persone rappresentate”, cioè in

assenza del consenso espresso, liberamente prestato e non viziato (da errore, violenza

o dolo), dell’avente diritto. La presenza del consenso

ovviamente determinerà la persona offesa a non sporgere querela, mentre un

consenso tardivo potrà portare ad una remissione di querela. Nei casi di procedibilità

d’ufficio il consenso avrà un peso ancora maggiore determinando il venir meno ab

origine del reato.

L’ipotesi di cui al comma 2: il "revenge porn"

Il comma 2 prevede che la stessa pena (reclusione da uno a sei anni e con multa da

euro 5.000 a euro 15.000) si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le

immagini e i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde

senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare il loro nocumento.

Tale norma estende la responsabilità penale ai cd. secondi distributori, cioè a quei

soggetti che avendo ricevuto immagini e video a contenuto sessualmente esplicito

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MQW di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Pecorella Claudia.
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