Diritto penale – PARTE SPECIALE
TUTELA DELLA VITA E DELL’INTEGRITA’ FISICA
CAPITOLO 1
Problemi e sistema di tutela
La tutela della vita e dell’integrità fisica ha a che fare condizioni di base di qualsiasi
convivenza e con il problema della costituzione di un ordine statuale e giuridico: “non
uccidere” è un precetto fondamentale presente in tutti gli ordinamenti penali;
delitti naturali
l’omicidio è il paradigma del c.d. .
Diritto alla vita (Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo art. 3;
Convenzione europea dei diritti dell’uomo art. 2; Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea art. 3) = si identifica con la protezione che alla vita è
non uccidere.
dovuta; il suo nucleo essensiale corrisponde al precetto
Il diritto alla vita non è espressamente menzionato nella Costituzione italiana,
ma è compreso fra i diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost.).
La Repubblica tutela la salute
Diritto all’integrità fisica e alla salute =
come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività (art. 32
Cost.).
“Salute” come non semplicemente assenza di lesioni o di malattia, ma come
stato di positivo benessere; è un aspetto dell’integrità fisica anche l’integrità
estetica (aspetto del corpo).
“Interesse della collettività” è l’interesse a tutelare il diritto fondamentale della
persona.
Il rispetto della vita e dell’integrità fisica è un diritto inviolabile delle persone,
riconosciuto ugualmente per tutti, indipendente da condizioni personali di qualsiasi
genere: indipendente dallo stato di salute, dalle capacità di prestazion, da eventuali
doveri specifici del singolo individuo nei confronti della società o dai costi di
sopravvivenza socialmente improduttiva Tutti gli uomini hanno pari dignità e hanno
diritto a essere trattati come fini in sè.
Bioetica etica applicata al mondo della vita
= , cioè lo studio sistematico della
condotta umana nell’ambito delle scienze della vita e della cura della salute, in quanto
tale condotta sia esaminata alla luce di valori e principi morali.
Il discorso della bioetica può proporsi sia finalità che toccano il diritto, sia finalità
specificamente morali, che vanno oltre il diritto: nella parte in cui formulino proposte
su come conformare il diritto, le bioetiche hanno a che fare con problemi di
legittimazione della forza cogente (che è carattere specifico del diritto); nella parte in
cui svolgano un discorso puramente etico, le bioetiche hanno maggiori spazi di
manovra. Sullo sfondo di delicati e controversi problemi del biodiritto c’è la presenza e
pressione di concezioni morali fra loro in conflitto: vi è una bioetica più o meno
ufficiale della Chiesa cattolica, vi sono indirizzi di bioetica esplicitamente legati a una o
altra concezione religiosa, vi sono indirizzi dichiaratamente laici. L’enfasi delle
differenze trae con sè il rischio di lasciare ai margini della riflessione principi e approdi
I valori della vita e della salute sono il fondamento
comuni alle diverse posizioni.
condiviso sul quale ha senso ogni questione sull’etica e sul diritto relativo al bios .
Uguale rispetto dovuto a ogni essere umano = è il comune denominatore
e il fondamento di qualsiasi etica e bioetica entro il nostro orizzonte di civiltà.
I problemi concernenti la tutela dell’integrità biologica dell’essere umano hanno a che
fare con un mondo di fatti che sta dinanzi al legislatore e al giurista come un dato di
realtà preesistente ed indipendente dal diritto. I dati biologici indipendenti dal diritto
definiscono il campo in cui la scelta normativa va a incidere. I problemi del biodiritto
bios
penale, per definizione, sono problemi di tutela relativi al (alla vita biologica); il
campio problematico copre tutto l’arco che va da un momento iniziale (inizio della
vita) a un momento finale (morte).
L’individuazione dei dati biologici rilevanti per il diritto penale chiama in causa il
bios
sapere scientifico sul : il legislatore non è vincolato al linguaggio della scienza,
ma ha bisogno di un sapere sul mondo della natura e degli uomini che va ricercato
nell’orizzonte di civiltà, razionalità e conoscenze scientifiche di cui il diritto e la scienza
giuridica sono parte.
Sent. 96/1981 (illegittimità costituzionale del delitto di plagio) = la Corte
costituzionale ha dichiarato che la norma penale non può prendere in considerazione
nessuna ipotesi che non sia verificabile nella sua effettuazione e nel suo risultato (il
diritto è competente a fare la selezione dei fatti e comportamenti ritenuti rilevanti
secondo criteri normativi, anche quando si riferisce a realtà quali nascita, malattia e
morte). persona
Nel biodiritto, al centro della discussione vi è il concetto di . Nel linguaggio
del diritto si definisce “persona” il soggetto che costituisce un punto di riferimento di
rapporti giuridici, diritti e doveri (sia persona fisica sia persona giuridica); in questi
termini è un concetto puramente formale.
Problemi di tutela dell’integrità biologica dell’essere umano riguardano l’essere
vivente in tutto l’arco che va da un momento iniziale (l’inizio della vita) a un momento
finale (la morte).
Morte = cessazione irreparabile della vita; è l’evento che segna il venir meno del
soggetto titolare del diritto alla vita; per il diritto penale è l’evento costitutivo delle
fattispecie di omicidio. Sul piano concettuale, definire il momento della morte non
presentava in passato particolari problemi, data la normale coincidenza della
cessazione delle funzioni vitali (respirazione, circolazione del sangue, attività del
sistema nervoso). Problemi nuovi sono sorti quando il progresso della scienza e della
tecnologia medica ha consentito di porre in essere pratiche di rianimazione che
consentono di mantenere battito cardiaco e respiro anche dopo la totale cessazione
dell’attività dell’encefalo. Da ciò il problema di ridefinire il concetto di morte con
riferimento alla possibile non coincidenza della cessazione delle funzioni vitali; la
definizione della morte si è trovata al centro di un nodo di problemi e di spinte
contrapposte; la rilevanza giuridica della morte fa della sua definizione un problema
la morte d’identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni
anche giuridico:
dell’encefalo (l. 578/1993, Norme per l’accertamento e la certificazione della morte).
Definire la morte significa, per il diritto, definire il campo e il confine ultimo di
operatività delle norme giuridiche poste a tutela della vita.
Secondo questa definizione, il soggetto in stato vegetativo è una persona tuttora in
vita, con tutte le implicazioni giuridiche che ciò comporta. Una definizione diversa, che
definisse come morte lo stato vegetativo irreversibile, escluderebbe il soggetto in
stato vegetativo da qualsiasi tutela: una conclusione ch alcuni accetterebbero, ma altri
riterrebbero assolutamente inaccettabile. Riconoscere nello stato vegetativo una
condizione di vita è la soluzione più coerente con un approccio attento al pluralismo
delle concezioni morali.
Qual è il momento iniziale della vita, a partire dal quale si pongono problemi di tutela?
Le concezioni morali e gli ordinamenti giuridici danno rilievo, in modi diversi, al
momento del nascere e alla vita prenatale. Il momento iniziale, a partire dal quale
problemi di tutela sono teoricamente proponibili e sono di fatto sollevati, è il momento
del concepimento. Per il diritto, l’embrione NON è indifferente. MA quali che siano le
scelte effettuate dai diversi ordinamenti in relazione alla vita pre-natale, la nascita è il
momento a partire dal quale la vita umana è tutelata dalle incriminazioni dell’omicidio.
Nell’ordinamento italiano, le norme sull’omicidio si applicano all’uccisione del già nato
e del feto durante il parto (es: art. 578 c.p.); le norme sull’omicidio apprestano una
tutela della vita che comincia non dal momento della nascita, ma poco prima, all’inizio
del parto (cioè dal distacco del feto dall’utero materno).
Il nucleo della tutela della vita e dell’integrità fisica è costituito da delitti con evento
di danno (morte o lesione personale). Delitti a forma libera: la fattispecie tipica è
costruita in chiave di puro rapporto causale perchè l’importanza dei beni tutelati
richiede una tutela a tutto campo a fronte di qualsiasi modalità di realizzazione
dell’offesa (salva l’eventuale sussistenza di cause di giustificazione).
Divieto di aggressioni dolose; bisogni di cura (di nutrimento e di protezione di
chi non è in grado di provvedere da sè; di cura e assistenza in caso di malattia;
di sostegno e soccorso in situazioni di pericolo); posizioni di garanzia.
Tutte le forme di responsabilità penale (per azione e omissione, per dolo e per colpa)
concorrono a costituire il campo i delitti d’evento contro la vita e l’integrità fisica
(omicidio e lesioni personali), dilatandolo fino al limite massimo consentito dai principi
generali del sistema. Le fattispecie dolose si rivolgono a forme di criminalità
aggressiva e l’ipotesi normale è quella del delitto commissivo mediante condotta
attiva. Le fattispecie colpose si riferiscono a eventi che nel linguaggio comune sono
definiti incidenti o infortuni.
I delitti contro la vita e l’integrità fisica (capo I del titolo XII) costituiscono il nucleo
centrale di un sistema di tutela più ampia perchè l’importanza dei beni della vita e
dell’integrità fisica pone il problema di un’anticipazione della tutela rispetto al
verificarsi di eventi di danno (morte o lesioni personali). Quindi, attorno al nucleo
centrale rappresentato dai delitti con evento di danno, ci sono fattispecie di pericolo:
diritto penale della sicurezza (nel senso specifico di sicurezza dell’integrità fisica).
Problemi di sicurezza, di varia natura, si pongono sia in relazione al pericolo di
aggressioni dolose sia di fronte a situazioni di pericolo della normale vita sociale. Di
problemi di sicurezza in attività lecite si occupano discipline speciali: campi di
particolare rilievo sono la circolazione stradale e la sicurezza e igiene del lavoro (in cui
più numerosi sono gli incidenti, anche mortali). Le diverse discipline speciali
presentano tratti comuni: formalizzano regole cautelari che in sede penale vengono
in rilievo ai fini del giudizio di colpa in relazione ad eventi lesivi (morte o lesioni) che si
siano verificati nell’esercizio dell’attività disciplinata. La violazione delle regole
cautelari è spesso di per sè sanzionata con sanzioi talora amministrative (per es.
circolazione stradale) talora penali contravvenzionali (per es. sicurezza del lavoro). In
forme diverse, le discipline speciali della sicurezza vengono così a concretizzare i
presupposti di applicazione di istituti generali del diritto penale come la responsabilità
per omissione e la responsabilità per colpa. Il precetto penale (posto dalla norma di
parte speciale) è integrato da altre disposizioni, che fondano e disciplinano posizioni di
garanzia, doveri d’attivarsi e regole cautelari.
DIRITTO ALLA VITA
Secondo una tesi radicata nella dottrina penalistica, il diritto alla vita costituisce il
bene-fine primario, superiore agli altri diritti in quanto necessario presupposto e
supporto di tutti i diritti, a cominciare dai diritti di libertà perchè per poter essere liberi
occorre essere innanzitutto vivi. La vita è diritto inviolabile per eccellenza. Il divieto
d’uccidere ha portata generale e ha come destinatari soggetti privati e pubblici poteri;
la messa al bando della pena di morte (art. 27 Cost.) riconosce il diritto alla vita anche
per gli autori dei delitti più gravi.
Nel sistema costituzionale sono diritti inviolabili non solo la vita e l’integrità fisica ma
anche altri diritti della persona (in primis pari dignità e libertà personale) che
costituiscono patrimonio comune della tradizione giuridica della civiltà occidentale: la
Delitti contro la persona,
loro tutela fa parte del nucleo duro del diritto penale ( titolo
XII del Libro II). La tutela della persona esige che siano tutelate la vita, l’autonomia, la
dignità della persona. Però, la priorità logica e ontologica della vita e l’esigenza di una
tutela penale tendenzialmente più severa, non sono un fondamento sufficiente della
tesi della preminenza sempre e comunque del diritto alla vita su tutti gli altri diritti
della persona: si pongono in situazioni conflittuali esigenze di contemperamento fra
diritti di persone diverse e fra diritti delle persone e diritti o interessi della collettività.
Disponibilità o indisponibilità della vita?
Quest’alternativa viene spesso presentata come discrimine fra l’approccio laico (del
quale la disponibilità della vita sarebbe idea guida) e approcci legati all’idea della
sacralità e indisponibilità della vita. nessuno può essere obbligato a
A livello costituzionale viene in rilievo l’art. 32 Cost.:
un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge (diritto alla
salute); quindi, vi è affermato il principio del consenso, fondamentale garanzia di
habeas corpus.
Nella disciplina penale del codice Rocco, il bene della vita è indisponibile, se definiamo
disponibilità e indisponibilità nei termini della rilevanza del consenso scriminante.
L’omicidio del consenziente è vietato e punito (art. 579 c.p.); il consenso prestato da
persona capace NON segna un discrimine fra lecito e illecito MA incide solo sulla
qualificazione giuridica dell’illecito e sul trattamento sanzionatorio. Inoltre, i soggetti
non possono neanche istigare altri al suicidio o agevolarne l’esecuzione (art. 580 c.p.);
mentre la condotta del suicida o aspirante suicida è fuori dalla qualificazione
penalistica di illiceità. MA l’aspirante suicida non può avvalersi della cooperazione di
terzi per un suicidio assistito; il dovere dei terzi è incondizionatamente un dovere
d’astensione dal cooperare ad una attività suicida.
Indisponibilità del diritto alla vita = significa che il titolare del diritto alla
vita non può renderla disponibile da parte degli altri. Il consenso NON ha
efficacia scriminante di condotte di terzi, positivamente causali o concausali o
antidoverosamente non impeditive di eventi di morte.
“Può l’avente diritto disporre di propria mano della sua vita?” Da un lato, il diritto alla
vita è la condizione che rende possibile l’esercizio di tutti i diritti (cioè di scelte relative
a come vivere); dall’altro lato, l’autonomia della persona è un aspetto inviolabile della
dignità della persona. Attraverso le proprie scelte di vita, ciascuno dispone di se
stesso. Negando efficacia scriminante alla volontà di farsi aiutare a morire, il
legislatore penale ha posto indirettamente una limitazione significativa dei poteri di
disposizione dell’avente diritto. I divieti d’omicidio del consenziente e di aiuto al
eutanasia attiva
suicidio pongono uno sbarramento nei confronti della c.d.
volontaria (paternalismo indiretto).
Il divieto di principio dell’uccisione del consenziente (e dell’istigazione e aiuto al
suicidio) può essere giustificato con ragioni coerenti con l’idea dell’eguale rispetto e
del reciproco riconoscimento di diritti e doveri. La tabuizzazione dell’omicidio (cui
concorre il divieto di uccidere anche chi vi consenta) protegge lo spazio morale delle
relazioni fra persone, escludendo che l’uccisione dell’altro possa essere proposta come
possibilità da prendere in considerazione. In condizioni normali nessuno è tenuto a
farsi carico di richieste di morte, nessuno ha il diritto di scaricare su altri un tale
problema. È la rigidezza del divieto che costituisce il punto in discussione: problema
dell’eutanasia e del suicidio assistito.
Concetto di malattia
Alla tutela della vita si affianca la tutela dell’integrità fisica da fatti offensivi di diversa
gravità: da eventi che incidono sull’integrità fisica in modo gravissimo a condotte che,
pur colpendo il corpo della persona, non hanno cagionato conseguenze apprezzabili.
Nel codice penale italiano, figure tipiche di delitti che offendono l’integrità fisica sono
le percosse (art. 581 c.p.) e le lesioni personali (art. 582 ss c.p.).
L’elemento caratterizzante delle fattispecie di lesioni (che le differenzia dalle percosse)
descrittivo
è definito come malattia. Il concetto di malattia presenta un aspetto e un
normativo.
aspetto È descrittivo in quanto si riferisce a processi biologici che come tali
sono oggetto di conoscenza fattuale/scientifica (uno dei principali campi d’interesse
della medicina legale). È normativo in quanto è il diritto che seleziona i processi
biologici valutati come rilevanti a determinati effetti.
Malattia = processo patologico, che si evolve da un momento iniziale per un
tempo piò o meno lungo. Nella discussione dottrinale e giurisprudenziale, le
diverse interpretazioni del concetto di malattia hanno riguardo all’individuazione
della soglia minima della fattispecie di lesioni: come valutare alterazioni
anatomiche di modestissima entità che non abbiano comportato alcuna
apprezzabile riduzione di funzionalità.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite (in una sent. del dicembre 2008) ha
recepito l’interpreta
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