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ATTENTATO PER FINALITÀ TERRORISTICHE O DI EVERSIONE

ART.280: Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attenta alla vita o all'incolumità di una persona, è punito, nel primo caso con la reclusione non inferiore a venti anni, e nel secondo caso con la reclusione non inferiore a sei anni.

Se dall'attentato all'incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave la pena è della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di pubblica sicurezza, nell'esercizio o causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti in questione deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla

incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli artt.98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalentirispetto a queste, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. Introducendo questa fattispecie di reato (con la l.15/1980), il legislatore ha inteso colmare unalacuna emersa nell'ordinamento a seguito della situazione di emergenza terroristica verificatasi sulfinire degli anni settanta. Infatti la prassi del terrorismo aveva evidenziato che aggressioni alla vita e all'incolumità personale, benché perpetrate nei confronti di persone non impegnate direttamente nella politica dello Stato democratico, erano tuttavia strumentali alla strategia terroristica ed eversiva; si trattava cioè di violenze dirette ad intimidire ed indebolire il capillare

supporto del tessuto democratico, e la stessa opinione pubblica, allo scopo di affrettare la destabilizzazione e preparare psicologicamente il momento insurrezionale. Con la fattispecie in esame si è così voluto potenziare la salvaguardia dell'ordine politico-istituzionale esistente, anticipando al tempo stesso la tutela della vita o della incolumità personale di coloro che sono fatti oggetto di attacchi criminosi intesi a creare panico nella collettività e destabilizzare il sistema democratico. Soggetto attivo del reato può essere chiunque. La condotta punibile consiste nell'attentare alla vita o alla incolumità personale per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. L'attentato deve avere ad oggetto la "vita" o "l'incolumità personale"; mentre nessun problema interpretativo sorge in relazione al bene della vita, qualche dubbio emerge circa l'ampiezza.

delconcetto di incolumità. L'attentato deve essere commesso per "finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico". I termini "terrorismo" ed "eversione", sembrerebbero coincidere nello stesso concetto, posto che il terrorismo consiste di regola in una pratica di lotta politica che fa uso della violenza per ottenere radicali cambiamenti sociali o istituzionali, finendo così per coincidere con una attività di tipo eversivo. Ma se si vuole rispettare l'autonomia dei due concetti di terrorismo ed eversione, è possibile far rientrare nella prima nozione atti violenti diretti ad innescare un clima di terrore e di insicurezza nell'opinione pubblica anche per il raggiungimento di obiettivi non necessariamente politico-eversivi; per contro, rientrano nella finalità di eversione solo gli atti violenti diretti a provocare sovvertimenti dell'ordine costituzionale vigente. Il dolo èIl tuo compito è formattare il testo fornito utilizzando tag html.

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specifico e richiede che il fatto di attentato persegua il fine di terrorismo e di eversione.Il delitto si consuma nel momento in cui vengono commessi atti idonei e diretti a ledere la vita ol’incolumità.Il tentativo non è configurabile,trattandosi di fattispecie di attentato.Sono previsti aggravamenti di pena per le ipotesi in cui l’attentato provochi lesione grave ogravissima,o la morte della persona presa di mira; la pena è ancora aggravata se il fatto è rivoltocontro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblicanell’esercizio o causa delle loro funzioni.

ATTO DI TERRORISMO CON ORDIGNI MICIDIALI O ESPLOSIVI.ART.280 bis: Salvo che il fatto costituisca più grave reato,chiunque per finalità di terrorismocompie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui,mediante l’uso didispositivi esplosivi o comunque micidiali,è punito con la reclusione da due a

cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi o le materie ad esse assimilate indicate nell'art. 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica, ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette.

aggravanti.Questa nuova fattispecie di reato è stata introdotta nel codice penale dalla l.34/2003, con la quale è stata ratificata ed eseguita la Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante l'utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York nel 1997.

La struttura della fattispecie è modellata sullo schema classico dei delitti di attentato ed è connotata dalla finalità terroristica e dall'uso di mezzi specificamente indicati. L'obiettivo di tutela è in primo luogo rappresentato dall'ordine pubblico; ma vi sono connesse esigenze di protezione dell'integrità delle cose mobili o immobili altrui, dell'ordinamento costituzionale e dell'economia e dell'incolumità pubblica.

Soggetto attivo può essere chiunque, cittadino o straniero. La condotta punibile consiste nell'attentare all'integrità di cose.

mobili o immobili altrui mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, il quali devono essere idonei a causare "importanti danni materiali". L'elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico e richiede che la condotta sia accompagnata dalla finalità di terrorismo.

DEVASTAZIONE, SACCHEGGIO, STRAGE.

ART.285: Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso è punito con l'ergastolo. La ratio dell'incriminazione è costituita dall'esigenza di evitare il compimento di fatti che creano gravi tensioni nella collettività e minacciano le condizioni di sicurezza dello Stato. Alla base di questa complessa figura criminosa, vi sono le fattispecie comuni degli artt. 419 (devastazione e saccheggio) e 422 (strage) c.p., ma riformulate secondo il modello dell'attentato. Inoltre, sul

piano psicologico, all'elemento proprio della fattispecie di base s'aggiunge quel particolare scopo di "attentare alla sicurezza dello Stato", che spiega la diversa collocazione della nuova norma. Soggetto attivo del reato può essere chiunque, cittadino o straniero. La condotta punibile consiste nel commettere un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage (nelle loro varie forme), ed il fatto deve essere altresì commesso allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato. Il dolo è specifico: il soggetto deve compiere i fatti con il fine di attentare alla sicurezza dello Stato. Il delitto si consuma nel momento e luogo in cui si compie un atto idoneo a provocare uno degli eventi descritti nel modello legale. Il tentativo non è ammissibile.

GUERRA CIVILE. ART.286: Chiunque commette un fatto diretto a suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato è punito con l'ergastolo. La ratio di questa norma va individuata

nell'esigenza di difesa dello Stato, ovviamente compromessa dall'insorgere di un conflitto armato fra cittadini, che mette in pericolo non soltanto l'ordine o la sicurezza, ma le stesse condizioni di esistenza della struttura statale. L'interesse che viene offeso è l'interesse dei cittadini al pacifico e democratico regolamento delle controversie politiche in conformità alle indicazioni costituzionali. Soggetto attivo può essere chiunque; di certo deve trattarsi di più persone, visto che una sola persona non è in grado di provocare una guerra civile. La condotta punibile consiste nel compiere qualsiasi fatto diretto a suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato: trattandosi di reato di attentato è indifferente che la guerra civile si verifichi o no. Nella formulazione originaria della norma, il verificarsi della guerra civile costituiva un elemento aggravante sanzionato con la pena di morte. Il concetto diguerra civile. La sua consumazione non richiede necessariamente l'effettiva scatenarsi del conflitto armato, ma è sufficiente che venga compiuto un atto idoneo a suscitare la guerra civile. È importante sottolineare che la guerra civile è un concetto proprio del diritto internazionale, ma può essere utilizzato anche nell'ambito dell'ordinamento interno di uno Stato per qualificare situazioni che si svolgono all'interno del territorio e delle istituzioni statali. Anche se la norma non menziona esplicitamente le armi, queste sono considerate uno strumento essenziale della guerra civile. I fatti che mirano a provocare la guerra civile non possono essere tipizzati in modo preciso, poiché il reato è a forma libera e può assumere infinite variazioni nella sua realizzazione. La valutazione dell'idoneità del fatto a provocare la guerra civile non può prescindere dal contesto storico in cui lo Stato si trova al momento dell'attentato. Il dolo del reato consiste nella consapevolezza e nella volontà di compiere un atto idoneo a provocare la guerra civile. Il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui viene commesso l'atto diretto a provocare la guerra civile. Formattazione del testo

guerracivile.Il tentativo non è ammissibile.INSURREZIONE ARMATA CONTRO I POTERI DELLO STATO.ART.284: Chiunque promuove un'insurrezione armata contro i poteri dello stato è punito con la reclusione.

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
38 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Suor Orsola Benincasa di Napoli o del prof Del Tufo Maria Valeria.