DIRITTO PENALE 2
I DELITTI CONTRO LA VITA E L’INCOLUMITA’ PERSONALE.
SEZIONE I
I DELITTI DI OMICIDIO.
L’omicidio costitituisce il delitto “naturale” per antonomasia,esso è però disciplinato in forme
differenti dal punto di vista delle tecniche di incriminazione via via prescelte.
Nel codice penale vigente sono previste varie fattispecie di omicidio,accomunate però da un fatto-
base sempre tipizzato secondo il modello del reato di evento a forma libera,e precisamente
consistente nella “causazione della morte di un uomo”.
Dunque non assumono rilievo,ai fini della punibilità,le specifiche modalità con le quali l’evento
letale viene realizzato,ciò che importa,è che la condotta aggressiva esplichi efficacia eziologica nei
confronti dell’evento morte.
Bene protetto è la vita umana individuale; se non vi è dubbio che quest’ultima costituisca un bene
primario di rilevanza costituzionale implicita (la cui tutela funge da presupposto logico-ontologico
per la salvaguardia di altri beni di rilevanza costituzionale,come ad es. la libertà,la salute,etc..),è
invece ancora oggetto di discussione:
1) L’angolazione prevalente che la tutela deve assumere,nell’alternativa se la vita sia da considerare
protetta soprattutto come diritto individuale o anche come interesse della collettività;
2) La soglia di sviluppo a partire della quale,l’essere vivente,suscettibile di manifestarsi in forme
che anticipano la persona umana definita (es. come “concepito”, “feto”,etc..),diventa tutelabile sotto
lo specifico paradigma dell’omicidio.
Nell’analisi di questi due punti,l’interprete non sempre trova un criterio di soluzione sicuro ed
esaustivo,di conseguenza finisce con l’essere inevitabilmente influenzato anche da preferenze
ideologiche e culturali.
-In particolare,quanto al primo punto,l’opinione più risalente ritiene che la protezione penale viene
accordata “non solo nell’interesse dell’individuo,ma anche nell’interesse della collettività”,in
quanto “l’ordinamento giuridico attribuisce alla vita del singolo anche un valore sociale,in
considerazione dei doveri che incombono all’individuo verso lo Stato o la famiglia”.
Tuttavia una simile concezione non appare più compatibile con l’ispirazione “personalistica” del
sistema costituzionale oggi vigente,alla luce del quale sembra più corretto concepire la vita quale
bene in sè della persona umana considerata nella sua individualità.
Tuttavia questa angolazione individualizzante della protezione del bene della vita,non trova
adeguato riscontro nelle fattispecie incriminatrici ancora vigenti,le quali continuano ad attribuire al
bene della vita un carattere di “indisponibilità” (coerente con l’originaria ideologia statualistica del
Codice Rocco),che però si rivela sospettabile di incostituzionalità alla luce del nuovo ordinamento
costituzionale. Due norme che indicano proprio il carattere indisponibile del bene vita sono ad es.
l’art.579 (che incrimanando l’omicidio del consenziente,attesterebbe indirettamente che la tutela
penale della vita scatta del tutto a prescindere dalla volontà della persona titolare del bene),e l’art.
580 (che punendo l’istigazione al suicidio,conferma che il nostro ordinamento disconosce la libertà
di morire o vivere come diritto individuale esercitabile da ciascuno a proprio piacimento).
In attesa che il legislatore modifichi la disciplina attuale,l’interprete può comunque aprire qualche
varco nel sistema,allo scopo di attenuare la rigidità del principio codicistico della indisponibilità
della vita: ad es. il principio “della incoercibilità del vivere e del connesso diritto a non curarsi e a
lasciarsi morire”, che è un principio desumibile indirettamente dall’art.32 C. in base al quale
nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitaruo se non per disposizione di
legge,sancendo la libertà di autodeterminazione in ordine alla propria salute,comporta
implicitamente il riconoscimento del diritto individuale a non curarsi e a lasciarsi morire come “un
valore del nostro ordinamento costituzionale”.
Per quanto il nostro diritto positivo appaia fortemente in ritardo nel confrontarsi con questioni
pressanti e drammatiche come ad es. quella della eutanasia,dare più spazio al principio
dell’autodeterminazione individuale,può consentire una reinterpretazione costituzionalmente
orientata delle norme vigenti in tema di omicidio; reinterpretazione soprattutto diretta ad escludere
dall’area della punibilità forme di eutanasia c.d. passiva,consistenti nella mancata prestazione o
nell’interruzione di cure da parte del medico,su richiesta consapevole della stessa persona
legittimata a esprimere una rinuncia a continuare a vivere.
-Rispetto poi al secondo problema,quello relativo alla individuazione del livello di sviluppo che
l’essere vivente deve raggiungere perchè venga in questione il “bene della vita” (come oggetto
specifico di tutela delle fattispecie in tema di omicidio),assume rilievo l’art.578: tale
disposizione,nel disciplinare come reato autonomo l’infanticidio in condizioni di abbandono
materiale e morale,equipara come soggetti passivi,il neonato e il feto durante il parto.
Ne consegue,dunque,che il momento determinante per l’applicabilità delle norme sull’omicidio è
l’inizio del parto,e che rilevante ai fini della tutela apprestata alle norme predette è già la vita del
feto.
Soggetto attivo dei delitti di omicidio realizzati mediante azione può essere chiunque; eventuali
qualificazioni dell’autore rilevano solo quali circostanze aggravanti.
Nei casi di omicidio mediante omissione,il soggetto deve esser titolare di una posizione di garanzia
dalla quale deriva uno specifico obbligo giuridico di impedire l’evento lesivo.
Soggetto passivo (come titolare del bene offeso) ed oggetto materiale (come corpo umano su cui
ricade la condotta delittuosa) invece coincidono: si tratta dell’essere vivente,comprensivo del feto
durante il parto.
Non è necessario che l’essere vivente sia anche vitale,ossia capace di sopravvivenza; si ha omicidio
anche quando su anticipi di una minima porzione il tempo del decesso di un malato incurabile o
persino di un moribondo.
Inoltre ha ad oggetto la persona umana,a prescindere dal possesso di requisiti di normalità fisio-
psichica.
Il nucleo fondamentale comune alle fattispecie di omicidio,consiste nella causazione della morte.
Per precisare il concetto,va detto che in passato si dibatteva se la morte dovesse coincidere con:
1)La cessazione dell’attività respiratoria; 2)L’arresto dell’attività cardiocircolatoria; 3)La morte
celebrale; 4)L’arresto del c.d. tripode vitale,ossia attività cardiocircolatoria,respiratoria e nervosa.
Con la l.578/93,il legislatore ha accolto la terza soluzione,stabilendo che “la morte si identifica con
al cessazione di tutte le funzioni dell’encefalo”.
Tale nozione di morte inoltre può apparire più in linea con il principio personalistico che ispira il
nostro ordinamento,visto che nelle facoltà intellettive si rispecchia la qualità più elevata dell’essere
vivente.
OMICIDIO DOLOSO.
ART. 575: Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni
ventuno.
La fattispecie incriminatrice dell’omicidio doloso,descrive il fatto tipico secondo il modello causale
c.d. a forma libera: il fatto punibile consiste infatti “nel cagionare la morte di un uomo”; non
assumono rilievo le specifiche modalità di realizzazione.
La verifica giudiziale dell’esistenza del fatto tipico si incentra sull’accertamento del nesso causale
tra l’azione aggressiva dell’omicida e l’evento-morte (a questo scopo si utilizzano i criteri generali
di spiegazione della causalità penalmente rilevante secondo,in particolare,il modello della
sussunzione secondo leggi scientifiche).
E’da puntualizzare che,ai fini della configurabilità del rapporto causale,basta che la condotta diretta
ad uccidere anticipi anche di poco tempo un evento letale,in ogni caso destinato a verificarsi in un
momento successivo (a causa delle condizioni particolari del soggetto passivo).
Quanto all’elemento soggettivo,cioè il dolo,sono applicabili i principi generali della disciplina di
cui all’art. 43 del codice. Si sottolinea comunque,che il dolo,quale coscienza e volontà del fatto
tipico,deve sussistere al momento dell’azione,e deve perdurare per tutto il tempo in cui l’azione
stessa rientra nel potere di signoria dell’agente: sicchè ai fini dell’imputazione dolosa dell’evento,la
volontà deve abbracciare la condotta tipica fino all’ultimo atto dotato di rilievo causale.
Problematiche sono invece le ipotesi c.d. di “dolo colpito a mezza via dall’errore”,nelle quali cioè
l’evento lesivo è voluto,ma a causa di un convincimento erroneo dell’agente che ritiene di aver già
realizzato l’omicidio,si verifica non per effetto della condotta finalizzata ad uccidere,ma per una
condotta successiva diretta ad altro scopo; in questi casi viene a mancare il rapporto di
corrispondenza tra il verificarsi dell’evento morte e la volontà che sorregge la condotta realmente
causativa dell’evento stesso.
La dottrina meno recente riteneva che in tali ipotesi si può parlare di omicidio doloso,in quanto il
dolo iniziale di omicidio,ingloba anche l’attività successiva,il fatto che la morte si sia verificata
come conseguenza non immediata,sarebbe un dettaglio irrilevante.
Ma oggi vi è un orientamento di segno diverso che invece tende a valorizzare un concetto più
moderno di dolo incentrato su una corrispondenza puntuale fra fatto oggettivo e relativi coefficienti
psicologici; muovendo dal fatto che nei reati causali,la volontà dell’ “ultimo atto” casualmente
idoneo a produrre l’evento deve essere “attuale” ed “effettiva”,se ne desume che in tali ipotesi,non
si configura una fattispecie unitaria sorretta da un unica volontà omicida,ma si realizzano due
fattispecie autonome.
In tema di omicidio,va poi fatta una distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente,distinzione che
secondo l’orientamento oggi predominante,fa leva sul criterio dell’accettazione volontaria del
rischio di verificazione dell’evento.
Cioè perchè un soggetto agisca con dolo eventuale,non basta la rappresentazione mentale della
concreta possibilità che l’evento si verifichi come effetto della sua condotta,ma è altresì necessario
che egli faccia i conti con questa possibilità,e nonostante ciò decida di agire anche a costo di
provocare l’evento criminoso.
E’ proprio questa accettazione volontaria della lesione che si avvicina,in sede di valutazione
penalistica,alla vera e propria volizione del fatto.
Nella fattispecie di omicidio doloso è configurabile il tentativo,che si verifica di frequente nella
prassi.
Purchè si configuri il tentativo punibile,non occorre alcun evento lesivo; ad es. può essere
sufficiente anche un colpo di arma da fuoco andato a vuoto,purchè sorretto dal fine di uccidere.
Se però l’azione aggressiva provochi lesioni,può risultare difficile la distinzione tra omicidio tentato
e reato di lesione consumato; occorrerà guardare alla diversità dell’atteggiamento psicologico e la
considerazione della diversa potenzialità lesiva del fatto.
Circostanze aggravanti dell’omicidio doloso.
Il codice nel suo assetto originario,prevedeva la pena di morte nei casi più gravi; nel 1944 la pena di
morte è stata abolita e sostituita con l’ergastolo.
ART.576: Si applica la pena dell’ergastolo se il fatto preveduto dall’articolo precedente è
commesso:
1)Con il concorso di taluna delle circostanze indicate dal numero 2 dell’art.61;
La ragione dell’aggravamento di pena sembra dipendere dalla peculiare intensità del dolo
omicida,che non verrebbe meno neppure nel caso di estinzione del reato-fine.
2)Contro l’ascendente o il discendente,quando concorre taluna delle circostanze indicate nei
numeri 1 e 4 dell’art.61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso,oppure
quando vi è premeditazione.
La ratio risiede nella particolare efferatezza dei delitti di sangue realizzati contro una persona legata
da così stretti vincoli di parentela.
3)Dal latitante per sottrarsi all’arresto,alla cattura o alla carcerazione,o per procurarsi mezzi di
sussistenza durante la latitanza.
4)Dall’associato per delinquere per sottrarsi all’arresto,alla cattura o alla carcerazione.
L’aggravante trova la sua giustificazione nel disfavore con cui il codice Rocco considerava
l’associazione per delinquere,a quei tempi legata al fenomeno del banditismo.
ART.577: Si applica la pena dell’ergastolo se il fatto preveduto dall’art.575 è commesso:
1)Contro l’ascendente o il discendente;
2)Col mezzo di sostanze venefiche,ovvero con un altro mezzo insidioso;
3)Con premeditazione;
La premeditazione consiste in una particolare intensità dell’atteggiamento doloso.
4)Con il concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell’art.61.
Si tratta dell’aggravante dei motivi abietti o futili,e dell’uso di crudeltà o altre sevizie.
La pena è della reclusione da ventiquattro a trent’anni,se il fatto è commesso contro il
coniuge,fratello o sorella,il padre o la madre adottivi,o il figlio adottivo,o contro affine in linea
retta.
CASI
a)Un marito,al fine di evitare ulteriori sofferenze alla moglie malata in stato comatoso,stacca di sua iniziativa (a
prescindere dal previo consenso),i tubi dell’apparecchio di ventilazione collegato al corpo della
paziente,anticipandone la morte rispetto al momento del suo naturale verificarsi.
Si tratta della c.d. esturbazione pietatis causa (sull’omicidio eutanasico),realizzato dal marito per anticipare il decesso
della moglie sofferente: l’esturbazione è stata considerata dai giudici di primo grado “causale” rispetto alla
morte,benchè la donna sarebbe comunque deceduta in un momento posteriore.
La sentenza di condanna di primo grado,a titolo di omicidio volontario,è stata poi modificata in secondo grado,con
conseguente assoluzione del marito,per ritenuta mancanza della prova “oltre ogni ragionevole dubbio”circa il mancato
precedente verificarsi della “morte cerebrale”.
b)Tre compari rapiscono un uomo con l’intento di impartigli una lezione e lo sottopongono ad un brutale
pestaggio; decidono poi di pestarlo fino ad ucciderlo e dopo alcuni tentativi di strangolamento per mezzo di un
cavo elettrico,erroneamente convinti che l’uomo sia già morto,decidono di liberarsi del presunto cadavere
dandogli fuoco. L’uomo,sopravvisuto alle sevizie,muore invece divorato dalle fiamme.
E’un caso di “dolo colpito a mezza via dall’errore.
c)Un giovane sieropositivo,consapevole del suo stato,intrattenendo rapporti sessuali non protetti all’interno di un
rapporto di fidanzamento e poi di matrimonio di durata circa decennale,contagia la partner ignara con il virus
HIV; la donna contagiata successivamente decede a causa del decorso infausto della malattia.
Questo caso è esemplificativo della difficoltà cui può dar luogo l’accertamento del nesso causale; posto che l’infezione
può essere in generale determinata da vari fattori causali (non solo rapporti sessuali,ma anche trasfusioni di
sangue,contatti ematici,etc..),la possibilità di riconodurre eziologicamente l’evento morte a un insieme ripetuto di
contatti sessuali non protetti presuppone la dimostrazione convincente dell’assenza di fonti di contagio alternative: in
modo che sia proprio il comportamento sessuale dell’imputato ad assolvere un ruolo determinante nella trasmissione
della malattia. In tale caso,il tribunale di Cremona ha ritenuto di poter addurre,previo accoglimento del modello della
sussunzione sotto le leggi scientifiche,sulla base di tutti i dati acquisiti in sede di indagine peritale e di tutti gli altri
elementi di prova; dati ed elementi che attestano,secondo l’organo giudicante,che la causa penalmente rilevante del
contagio e della morte della donna,è stata rappresentata dai plurimi rapporti sessuali senza alcuna protezione.
OMICIDIO COLPOSO.
ART.589: Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei
mesi a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di
quelle per la prevenzione di infortuni sul lavoro,la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
Nel caso di morte di più persone,o di morte di duè o più persone e di lesioni di una o più persone,si
applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino
al triplo,ma la pena non può superare gli anni dodici.
La fattispecie dell’omicidio colposo,presenta una particolare complessità sotto il profilo dogmatico-
ricostruttivo.
Il delitto è colposo o contro l’intenzione quando l’evento,anche se preveduto,non è voluto
dall’agente e si verifica a causa di negligenza,imprudenza o imperizia,ovvero per inosservanza di
leggi,regolamenti,ordini o discipline. Quindi,in base al combinato disposto dagli artt. 589 e
43,l’omicidio colposo è definibile come la causazione involontaria di un evento letale caratterizzata
dalla violazione di norme di condotta aventi finalità cautelare.
I punti nevralgici dell’om
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