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RAPPORTO DI CAUSALITÀ

L'omissione richiede un'esplicita previsione quando è un reato omissivo proprio, cioè un reato di pura omissione. Se il legislatore incrimina l'omissione di soccorso, non è detto che automaticamente incrimini altre forme di disinteresse nei confronti di altri soggetti. Occorre una previsione che delimiti bene qual è l'area del fatto, seppur meramente omissivo, completamente punibile. Mentre più complesso è il discorso relativo all'intervento dell'omissione nella sequenza causale. Bisogna aprire un discorso sul rapporto di causalità.

L'accertamento quando c'è un evento che ha una complessità sul piano causale, si parla di multifattorialità delle cause, richiede intanto l'individuazione di alcuni principi. Il codice è molto parco di indicazioni. Il codice italiano forse qualche indicazione la fornisce, ma altri ordinamenti neanche ne.

parlano a livello normativo, lasciano il problema nelle mani della giurisprudenza. Quando si è in un'aula di giustizia bisogna verificare tali principi. Abbiamo parlato di principio di determinatezza in materia penale. Se la causalità fosse affidata all'intuito dei giudici nelle diverse vicende, sarebbe impossibile prendere posizione.

A livello codicistico, le norme di riferimento sono gli art. 40 e 41. Il primo si limita ad affermare che nessuno può essere punito per l'azione di un evento se questo non è conseguenza della sua azione o omissione. Di un evento non si risponde se non si ha nulla a che fare con quell'evento. Si limita a dire che occorre un rapporto di causalità tra la condotta del soggetto e l'evento. Quando andiamo di fronte ad un imputato se questo è considerabile causa di quell'evento.

La causalità omissiva, l'art. 40 c. 2 parla di che stabilisce un principio importante: non basta

perl’omissione individuare un collegamento puramente sul piano logico della successione dei fattoricausali. Per dare rilevanza a un omissione serve un contrasto con una norma che imponga unobbligo di agire. Si comprende che non impedire un evento che sia un obbligo giuridico di unevento equivale allora a cagionarlo. In questo comma, rispetto alle condotte attive, dà un segnaledi selezione di omissione delle condotte attive. Il legislatore avverte che non tutto ciò che puòapparire coinvolto, secondo le regole dell’art 41, possono essere prese in considerazione se manca un collegamento con un obbligo giuridico di impedimento.Per rispondere della causa di un evento, dichiarata l’omissiva occorre avere una posizione di garanzia, ossia che l’ordinamento abbia posto il soggetto in una posizione di garanzia, confronti di determinati beni.Prima di toccare la causalità omissiva, vediamo le coordinate generali. 17Perchè quando ci sono

molti fattori, si pensa di prendere i più importanti e tralasciare gli altri, cercando allora di restringere il campo della causalità. Anche nella responsabilità civile c'è il problema di confluenza di fattori causali, dicendo che valgono le regole del diritto penale. Com'è abbastanza evidente, non solo nei casi complessi, arrivare ad un certo evento significa mettere in luce alcuni fattori condizionanti, che hanno pesato per produrre un certo evento. Quindi se è vero che in alcuni casi abbiamo una semplificazione della prova, perché compare un unico fattore causale, un'unica condotta umana causativa di una certa conseguenza, addirittura non poche volte, si ha la confluenza di comportamenti che hanno rilevanza causale attribuibili a più soggetti. Si può discutere astrattamente di diverse teorie. Se è vero che possono confluire vari fattori causali riconducibili a vari soggetti, avendo vario peso, nonma non sufficienti per determinare una causa. La causalità adeguata richiede un'analisi più approfondita, considerando anche altri fattori che potrebbero influenzare l'evento. Inoltre, non tutti i comportamenti che intervengono con una conseguenza causale devono essere presi in considerazione. Solo quelli che si presentavano già in partenza come probabile causa dell'evento sono rilevanti. Seguire questi modelli interpretativi può essere utile fino a un certo punto. La base di partenza della causalità è ciò che viene riassunto con la formula "sine qua non", ossia "è causa ciò che è condizione dell'evento". Questa condizione è indispensabile affinché l'evento si verifichi. Tuttavia, sulla base astratta, questa teorizzazione può amplificare al massimo l'individuazione di comportamenti considerabili causa dell'evento. È solo un punto di partenza concettuale, ma non è sufficiente concettualmente e logicamente per determinare una causa. È importante considerare anche altre condizioni per stabilire una causalità adeguata.

Perché questa è la prima indicazione che ci dà l'art. 41. Un soggetto muore perché è stato investito da un automobilista poi è stato trasportato malamente dal 118, è arrivato al pronto soccorso, in cui non si trovava lo specialista e l'operazione non viene ben svolta. Se si valuta questa sequenza: il soggetto sarebbe morto senza l'incidente? Poco ma sicuro, quel giorno non sarebbe morto. Potrebbe c'entrarci anche la caduta dell'operazione di soccorso? Sì, ha aggravato le conseguenze dell'incidente. Il ritardo, l'impreparazione della struttura ricettiva? Anche. Questo insieme di fattori, se eliminati, farebbero venir meno l'evento finale. Sono tutte condizioni dell'evento, non per il fatto di essere più di una, ma vanno prese tutte in considerazione. Possono poi esserci anche altre condizioni, come quelle di salute del soggetto in partenza. Queste condizioni pesano.

L'art. 41 c. 1 afferma che quando c'è una pluralità di condizioni se il comportamento umano è stata una delle condizioni senza le quali l'evento non si sarebbe verificato, non possiamo escluderlo dall'ambito di causalità, è concausa dell'evento, ma è comunque causa dell'evento. Perché il concorso di cause non esclude la rilevanza del singolo comportamento.

L'art. 41 c. 2, dopo aver detto che possono esserci più cause, ciascuna con il proprio peso, introduce un elemento correttivo, perché seppure con una certa contraddizione in termini, dice che se c'è una causa da sola sufficiente a produrre l'evento, ciò annulla la rilevanza causale degli altri fattori concausali. Questa impostazione sembra contraddittoria tra i termini che usa. Il significato della norma va collocato in una posizione di partenza che fa sì che il concorso di cause può dar luogo.

All'individuazione di una pluralità di cause dell'evento. Bisogna capire cosa il legislatore intendesse: ha preso atto che ogni condizione può essere causa, ma poi mette dei paletti, perché dei comportamenti concausali possono non avere rilevanza sul piano penale. Nella questione del quadro normativo, seppur non completo, il punto di partenza è che l'eventuale presenza di una pluralità di concause, il singolo comportamento umano, pur essendo solo una delle condizioni dell'evento, possa essere considerato causa. Nel c. 1 dell'art. 41 emerge una tendenziale equivalenza tra i diversi fattori concausali. Quindi il comportamento umano è causa anche se un evento si è verificato in presenza di altri fattori concausali magari non dipendenti dall'uomo. D'altra parte una convergenza di più condotte ciascuna delle quali ha contribuito a cagionare l'evento, consente di dire che tutte queste condotte,

quindi tutti gli autori di questocondotte, possono considerarsi causa dell'evento. 18Però un correttivo, lo stesso art 41 lo pone, seppur con una formulazione non di certoinappuntabile, perché in un tema di pluralità di concause, sembra invocare che ci sia una causada sola sufficiente a condurre l'evento. Se fosse così, dovremmo dire che non c'è una presenza dialtre concause. Quindi dobbiamo dare un significato accettabile, sul piano logico, a questaindicazione. Si è cercato di dare una risposta, valutando anche ciò che è stato affermato in sededi lavori preparatori del codice, per spiegare questo secondo comma dell'art 41 che pur sisineinserisce in una adesione in via di principio alla lettura della causalità in termini di conditioqua non, secondo cui per essere causa è sufficiente che una condotta sia condizione dell'evento.Il che significa, sul piano logico, valutare se quel

Determinato fattore, una volta eliminato, con una operazione mentale ovviamente simulata, l'evento si sarebbe comunque verificato, oppure non si sarebbe verificato. E se si riscontra che eliminando quella condotta, quel fattore concausale, l'evento non si sarebbe verificato, ciò è sufficiente per dire che è condizione dell'evento, quindi inizia un percorso di accertamento della causati. Però l'art 41 c 2 esclude, si sovrappone a questo elemento condizionante, quando nella produzione dell'evento interferisce un fattore concausale di carattere eccezionale, assolutamente imprevedibile, che a questo punto assorbe in sé tutto il profilo della causalità, eliminando la rilevanza, già a livello di causa, di quel comportamento che sembrava anch'esso condizione dell'evento.

Esempio: c'è un incidenza stradale, causato per colpa da tizio. La persona investita viene ricoverata in ospedale e sottoposta ad...

non è corretta. In realtà, la colpa può essere attribuita a una serie di fattori che hanno contribuito alla morte del paziente. L'intervento chirurgico iniziale, sebbene necessario, ha avuto delle complicanze a causa di una vite troppo lunga. Questo ha portato alla necessità di un secondo intervento chirurgico, durante il quale si è verificato uno scambio di sacche di sangue. Questo errore ha causato uno shock anafilattico e, alla fine, la morte del paziente. È importante sottolineare che la responsabilità non può essere attribuita esclusivamente all'automobilista, ma a una serie di eventi e circostanze che hanno contribuito alla tragedia.

è applicabile anche al primo medico e per concludere anche la trasfusione sbagliata. Se si sfoglia un po' di giurisprudenza per l'art 41 c 2, si afferma che eventuali complicanze legate ad un intervento operatorio, non è un evento

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A.A. 2019-2020
37 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alewefly di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Universita telematica "Pegaso" di Napoli o del prof Pisa Paolo.