DIRITTO PENALE I 25 FEBBRAIO 2019
parte generale parte speciale.
Il diritto penale si suddivide in e
- elementi comuni alla totalità dei reati
La parte generale fissa gli e servirà per comprendere
quella speciale. La parte generale fissa le caratteristiche comuni dei reati.
- prevista nel codice penale,
La parte speciale è per i singoli reati, ma anche nelle leggi penali,
all’esterno del codice.
Il diritto penale disciplina i fatti che costituiscono reato e le relative sanzioni. Quindi ruota attorno
penale
all’illecito e si distingue:
- dal diritto civile, che regola i rapporti che intercorrono tra privati e tra cittadini,
- dal diritto amministrativo, che disciplina l’organizzazione e l’andamento della PA, oltre che i
rapporti tra cittadini e PA.
Il diritto penale ruota attorno all’illecito penale. Il diritto civile, invece, attorno all’illecito civile.
Quello amministrativo a quello amministrativo.
reato fatto vietato dalla legge penale, per il quale l’ordinamento prevede una
Il si definisce come
pena. Le sanzioni penali sono previste dal legislatore e sono applicate dai giudici: il legislatore le
prevede e il giudice le va ad applicare. In relazione poi alle pene previste, i reati si distingui in:
- delitti, che sono punti con la pena dell’ergastolo, la reclusione (pena detentiva) e la multa
(pena pecuniaria);
- contravvenzioni, arresto.
sono punite con l’ammenda (pena pecuniaria) e
Il reato a seconda del tipo di pena si divide dunque in due macro-aree.
PRINCIPI GENERALI DELLA LEGGE PENALE
principio di legalità.
Si parte dal Il fondamento di questi principi si ha a partire dall’illuminismo, in
cui si ha il passaggio dall’antico regime alle costituzioni e alle codificazioni liberali, è in questo
periodo che si consolida appunto il principio di legalità.
Tale principio fa sì che i precetti penali non debbano derivare dall’arbitrio di un sovrano assoluto,
ma devono provenire da una legge emanata dal Parlamento. Bisogna anche collocarlo a livello
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giuridico: si trova nella Costituzione nell’art c 2 e c 3. Si trova anche disciplinato a livello
7 CEDU. 1.
sovranazionale all’art Ma anche all’interno del codice penale all’art
Il principio di legalità si divide in 4 sotto-principi:
- riserva di legge; l’idea è che i precetti penali e le relative sanzioni devono essere frutto
dell’attività normativa di un organo elettivo, questo perché devono essere rappresentate anche
le minoranze. Anche in questo caso, molto simile al principio di legalità, ci si rifà all’art 25 c 3 e
all’art 1 cp. Il problema della riserva di legge sono le fonti del diritto penale, ossia quali norme
possano produrre diritto penale e tutto ruota attorno al concetto id legge.
- principio di irretroattività della legge penale; indica che la legge penale deve essere sempre
preventiva rispetto ai fatti commessi. Ad esempio: nel 2017 è stato introdotto il reato di tortura.
Chi ha commesso il reato prima del 2017 non può essere punito, perchè prima il reato non
esisteva ancora. Non può applicarsi in maniera retroattiva.
- principio di determinatezza; fa sì che i precetti penali debbano essere chiari e precisi. Questo
riguarda la tecnica di redazione di una norma penale rispetto al legislatore, che crea le norme,
mentre il giudice le dovrà applicare. Quando una norma non è determinata si solleva una
questione di incostituzionalità della norma penale. La corte poche volte si è pronunciata e h
riconosciuto la lesione di questo principio, in quanto ritiene che il dare chiarezza di una norma
sia un compito del legislatore. Una delle poche pronunce della corte è sull’art 603, norma sul
plagio. È stata un esempio di determinatezza sulla legge penale. Si trattava di un intellettuale,
Braibanti, che attirava attorno a sé dei giovani, che si legavano a lui. Subì una condanna in
quanto aver plagiato questi ragazzi. Vennero sollevate diverse questioni di legittimità
costituzionale attorno a questa norma, perchè la norma faceva riferimento al sottoporre un
soggetto al proprio potere in modo da ridurlo in totale soggezione, concetto che però non è
determinato. Era eccessivamente indeterminato. Così ci sono state altre pronunce. 1
- principio di tassatività; significa che l’ambito di operatività di una norma penale deve essere
limitata ai casi tassativamente previsti dalla norma stessa. Vieta l’analogia della norma che vada
a sfavore del reo.
RISERVA DI LEGGE
Sotto il profilo della riserva di legge possiamo dare per superato il dibattito un po’ rigido sulla
riserva relativa o assoluta. Tendenzialmente si dice ormai che sia una riserva assoluta, anche se
ciò non impedisce alcuni limiti a questa assolutezza. Ciò non significa precludere del tutto un
intervento di fonti interlegislative. La materia penale è diversa da altri settori e quindi le scelte che
Parlamento.
vengono effettuate porta a privilegiare lo strumento della legge varata dal La ragione
del monopolio da parte del potere legislativo della produzione delle norme penali, è legato al
ragionamento per cui le norme penali possono incidere su beni importanti come la libertà
personale, è bene che in pochi incidano su tale materia.
In linea di principio si sottolinea che ci sono delle deroghe: solo la legge ordinaria approvata con
un iter normale. Si può però intervenire con strumenti che sono in mano in definitiva al potere
decreti leggi decreti legislativi
esecutivo: (in casi di urgenza e necessità) e (nasce tramite legge
delega, che regola i principi e i limiti a cui si deve attenere il decreto). Quello che difende la
possibilità di un ricorso al decreto legge è un controllo da parte del parlamento, in quanto una
eventuale modifica o una mancata conversione conversione in legge, comporta un annullamento
ex tunc del decreto. Per il decreto legislativo la strada appare più semplificata, in quanto c’è una
legge da parte del parlamento che detta le regole, i limiti e i principi a cui il decreto deve attenersi
in genere si ritiene che questi principi siano piuttosto precisi. Anzi talvolta il decreto sembra una
fotocopia della legge delega. Il ricorso alla legge delega ha luogo in situazioni più complesse.
Viene delegato al potere esecutivo una materia, ma se esso non si attiene, si ha un intervento
della corte costituzionale. L’intervento della corte non è immediato, occorre che ci sia un
procedimento in cui viene sollevata una questione di costituzionalità che si fondi su un eccesso di
delega. Si tratta di un profilo formale: non c’è corrispondenza tra decreto e delega. Può essere il
pubblico ministero o l’imputato a sollevare la questione. Ci sarà una questione di non manifesta
fondatezza, si andrà davanti alla corte che dirà che effettivamente c’è un eccesso di delega o
combinato disposto
meno. Il dell’intervento del legislatore e il controllo della corte, fa sì che si
ritenga rispettato il principio della riserva di legge. Il passaggio però potrebbe non essere
interamente rispettato, per questo occorre un organo di controllo, che è la corte costituzionale.
fonti infralegislative.
Più complicato è il problema dell’intervento delle Ci sono materie che sono
regolamentabili per legge ma che presentano magari una complessità tecnica tale, da postulare
degli interventi di norme di dettaglio.
Stupefacenti
Esempio =>
Abbiamo un testo unico in materia di stupefacenti che contiene norme penali, oltre che la
comunicazione su cosa si intenda per sostanza stupefacente, che non può essere affidata
all’interpretazione di un giudice. Vengono, infatti, formulate delle nome che rimandano ad un
ulteriore dettaglio attraverso delle tabelle che sono approvate con decreto ministeriale, tipica
fonte infralegislativa. Per conoscere nello specifico se una determinata sostanza, che contiene un
determinato principio, è considerata stupefacente, bisogna sfogliare, scorrere, queste tabelle, che
vengono costruite su indicazione del legislatore, che però è un’indicazione di massima. Allora è
legittimo che per indicare le sostanze stupefacenti si ricorre a questo strumento? La risposta è sì,
nella misura in cui si rispettano sostanzialmente le scelte già fatte del legislatore. Ci sono
determinate opzioni che devono essere effettuate. Non tutte le sostanze possono essere
considerate di per sé sostanze stupefacenti o psicotrope, perchè allora di fondo anche gli alcolici
possono creare dipendenza, ma non entrano nelle tabelle di cui parliamo. C’è un’indicazione da
parte del legislatore che richiede un certo coefficiente di condizionamento della psiche del
soggetto che fa uso di certe sostanze, però avvalersi dei ritrovati di ricerche in campo chimico-
farmaceutico di sostanze che hanno un effetto significativo bisogna rimandare a degli elenchi che
varare attraverso una legge non sarebbe impossibile, ma è l’aggiornamento che diventerebbe
complicato, in quanto potrebbero scoprirsi nuove sostanze stupefacenti, che vanno prima
analizzate a livello scientifico e per essere immesse, una cosa è intervenire su un decreto
ministeriale, un’altra è modificare una legge, con la doppia lettura parlamentare, per operare
anche una modifica marginale che introduce la sostanza nuova scoperta a seguito di ricerche di
2
carattere scientifico. Lo stesso vale per l’esclusione, che può avvenire sulla base di progresso
scientifico, per cui non si richiede un passaggio parlamentare, complicato e lungo. Si dice allora
che le scelte di fondo, di carattere sostanziale, le scelte di politica criminale sono state attuate dal
legislatore, un intervento di completamente da parte di atti provenienti dal potere esecutivo, è
ammissibile. Qui il controllo avviene in maniera diversa rispetto al decreto legislativo. C’è una
differenza: i decreti ministeriali sono atti amministrativi, di alto livello. Per sottolineare una
eventuale discrepanza tra l’indicazione di uno di questi decreti e la normativa emanata dal
legislatore, non serve scomodare la corte costituzionale. Viene affidato al giudice che applica quel
decreto nel caso concreto, eventualmente, di disapplicare la norma amministrativa in conflitto con
la norma del legislatore. C’è un potere di disapplicazione del giudice nei confronti di atti
amministrativi non conformi alla legge. Il decreto ministeriale è comunque un decreto
amministrativo non è un decreto delegato o una legge. C’è quindi un potere diffuso di controllo.
Se ci fosse un’asimmetria tra quello che è stato indicato dal legislatore e l’attuazione dovrebbe
essere puramente di carattere tecnico da parte dell’organo amministrativo. Un eventuale errore o
forzatura, verrebbe poi ripagata davanti al giudice che è chiamato ad applicare la norma penale e
il relativo decreto ministeriale.
Se uno dicesse che è stata messa una certa sostanza nel decreto che si occupa di materia di
stupefacenti ed è scientificamente provato che tale sostanza non risulta essere stupefacente,
perchè non ha alcun potere condizionante, si solleva il problema: se il giudice condivide questa
valutazione, disapplicherà quella parte del decreto che ammette quella sostanza.
Tirando le somme, sembrerebbe di parlare di riserva relativa. Ma se così fosse basterebbe anche
una delega a margini molto ampi per consentire al potere esecutivo di intervenire. Qui la strettoia
è più marcata: solo un’attuazione di principi stabiliti dal legislatore, su un piano tecnico operativo,
può essere demandata al potere esecutivo, altrimenti siamo fuori, e un eventuale atto
amministrativo, anche di alto livello, che in qualche modo debordasse, sarebbe disapplicabile da
parte di qualsiasi giudice chiamato ad applicarlo. leggi regionali.
Un problema collaterale, ma intrecciato, è quello delle Anche qui la soluzione
deve essere equilibrata. Questo perché le regioni non hanno una competenza legislativa in
materia penale. Non possono inventare un reato. Detto ciò però non è vero che non possano
influenzare l’applicazione di una norma in materia penale.
Rifiuti
Esempio =>
Come trattare determinate sostanze, quali limiti alla circolazione, quale modalità di smaltimento. È
una problematica complessa, che toccando una materia ambientale richiede scelte da parte dello
stato, ma consente anche un intervento da parte delle regioni, seppure calibrato, perchè ci
potrebbero essere delle giustificazioni per avere una determinata normativa che può essere più
stringente in una regione, piuttosto che in un’altra. Però tutto con molta prudenza perchè
certamente ci sono casi di norme in cui si danno indicazioni che possono sfociare in una
incriminazione, perchè chi non rispetta certe regole magari poi si vede recapitare un’informazione
di garanzia per uno dei tanti reati disseminati nella legislazione in materia.
Allora il fatto di consentire alle regioni di stabilire determinati limiti di tollerabilità, all’interno di una
griglia indicata dal legislatore, perchè le leggi in in bianco non vanno bene, altrimenti il legislatore
si priverebbe di fare decisioni in materia penale in materia, è un intervento possibile. Così come
avviene anche in altri campi. Anche determinate normative extrapenali possono avere riflessi in
materia penale. Per esempio all’interno delle cause di giustificazione, perchè consentendo certe
attività nell’ambito delle competenze del legislatore regionale si può in qualche modo influenzare
indirettamente il campo di applicazione di norme penali che hanno dei contorni molto ampi e
questo è consentibile nella misura in cui si rispettano le competenze regionali.
La legislazione regionale, in linea di principio non deve entrare. C’erano state discussioni quando
gioco di azzardo.
si incriminava il Qualche regione aveva provata a dire che in qualche modo per
incrementare il turismo, autorizzava il gioco d’azzardo. La corte costituzionale sbarrò la strada a
questi interventi. È chiaro che non è possibile dire che le lesioni sono autorizzate in certe regioni e
non ammesse in altre. Quindi rimane un principio base per cui le scelte penale di fondo le fa il
legislatore statale, quindi la riserva di legge è statale. La legge regionale non può intervenire in
questo contesto, anche se l’intervento può avvenire soltanto in via indiretta quando
regolamentando una materia può avere riflesso su certe norme incriminatrici. 3
Per dare una certa forza alle norme che vara, ha le possibilità di attuare sanzioni di tipo
amministrativo. Non può toccare la libertà personale dei cittadini.
norme dell’UE.
Intervento delle Occorre una visione storica e trasversale sul piano temporale.
L’UE non ha una diretta competenza in materia penale. Non produce norme incriminatrici valide
su scala europea. Via via gli atti trattati hanno consentito all’UE di intervenire anche in maniera
significativa in materia penale, indirettamente. Ci sono atti comunitari, degli interventi, in alcuni
casi con regolamenti, altre con convenzioni, da parte dell’UE che dettano obblighi di
penalizzazione: l’UE si rivolge ai singoli stati dicendo di dover intervenire anche in materia penale,
di cui non viene indicato il dettaglio, per orientare i comportamenti dei cittadini. Si vuole evitare
che si tengano certi comportamenti. La sanzione penale vale più di un mero obbligo risarcitorio.
Queste sanzioni devono essere valide e in alcuni campi, in cui l’UE ha competenza, le indicazioni
possono essere anche abbastanza stringenti, non solo invocare un qualche intervento legislativo,
ma quindi dettare anche la fisionomia dei reati che dovrebbero essere introdotti. L’obbligo di
penalizzazione si può collocare su due livelli:
- il primo messaggio è quello di intervenire con norme penali per assicurare certi interessi tutelati
e certe scelte fatte a livello comunitario, ma non viene detto nulla di più;
- un messaggio più importante è quello per cui gli stati debbano intervenire per delineare nuovi
reati, non stravolgendo le indicazioni date dall’UE, che dà anche una sanzione penale che deve
rispettare certi parametri.
Ci sono certe sanzioni che tengono conto della pena detentiva che è vincolata ad un certo
numero di anni. Il legislatore nazionale si trova vincolato. Questi interventi negli ultimi anni sono
aumentati. Inizialmente i vincoli non erano molto forti. Tra l’altro c’era un tipo di atto per cui c’era
un’indicazione non subito operante, anche se non osservarla andava contro il dettato europeo.
Poteva essere una certa indicazione ignorata per un certo numero di anni, non c’era comunque un
vincolo molto forte. Adesso, invece, il vincolo è più stringente: da un lato c’è il giudice italiano che
può rivolgersi alle corti europee per lamentare che non c’è stato un adeguamento
dell’ordinamento interno alle indicazioni del diritto europeo, dall’altra parte ci può essere la
procedura di infrazione che viene aperta dall’UE perchè uno stato non si è adeguato alle
indicazioni stringenti che ha ricevuto.
Riciclaggio di risorse economiche provenienti da attività criminose.
Esempio =>
L’introduzione non solo di una normativa extrapenale in materia di riciclaggio, ma una
incriminazione di reato di riciclaggio è avvenuta su input dell’UE. Infatti se guardiamo tutti i codici
dei paesi aderenti all’UE, hanno tutti norme penali riguardanti questa materia.
L’UE se ne occupa non per fare moralismo nei confronti dei criminali, ma perchè è preoccupata
che l’intervento di capitali d
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Parte 2 Diritto penale I
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Tema 1 Diritto penale I
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Riassunto esame Diritto Penale 1, prof. Patrono, libro consigliato Diritto penale. Parte generale, Mantovani
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