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RAPPORTO TRA TIPICITÀ E PRINCIPIO DI OFFENSIVITÀ

Solitamente quando si verifica in concreto un fatto corrispondente ad una fattispecie di reato c’è anche la corrispondente l’offesa di un bene giuridico. Non sempre però si verifica questa situazione, ci possono essere dei casi in cui si verifica una sorta di scollamento tra fatto tipico e bene giuridico (es. furto di un bene che non ha alcun valore. Il fatto è tipico perché c’è stato impossessamento della cosa mobile altrui ma non c’è stata un’offensività in concreto). Ci si chiede quindi se abbia un senso l’intervento del diritto penale a fronte di fatti che in concreto non offendono il bene giuridico. Una risposta è stata data dai sostenitori della concezione realistica del reato. La concezione realistica del reato viene argomentata sulla base dell’art. 49 comma 2 c.p. che prevede il reato impossibile per idoneità dell’azione.

(ci sono due casi in cui il reato è impossibile: inidoneità della azione o inesistenza dell'oggetto). Quando si verifica l'inidoneità dell'azione il soggetto non è punibile ma il giudice può ordinare che l'imputato prosciolto sia sottoposto a misura di sicurezza. L'ipotesi del reato impossibile secondo qualcuno non è altro che un tentativo inidoneo. Questo pensiero è stato contrastato da Marcello Gallo con 3 argomenti: 1) argomento formale: c'è una differenza formale tra l'art. 49 e l'art. 56 il primo fa riferimento all'inidoneità dell'azione e il secondo fa riferimento a atti idonei 2) collocazione sistematica delle norme: è anomalo il fatto che l'art. 49 sia collocato prima dell'art. 56 se il reato impossibile fosse un'ipotesi di reato inidoneo allora la disciplina sarebbe dovuta essere collocata dopo l'art. 56 3) il tentativo nel nostro caso è un'azione idonea ma non sufficiente a consumare il reato.ordinamento è punibile solo quando è un tentativo di delitto. Le contravvenzioni sono punite solo se sono consumate. Gallo dice che l'art. 49 non può essere considerato come tentativo di azione inidonea, il termine "azione" deve essere inteso come "fatto tipico". La punibilità è esclusa quando per l'inidoneità del fatto tipico è impossibile l'offesa al bene. L'offensività in concreto diventa un elemento strutturale del reato. Un'altra parte della dottrina preferisce parlare di tipicità apparente: quando abbiamo un fatto tipico non offensivo del bene giuridico non c'è neanche un fatto tipicamente rilevante. La conseguenza è che questa lettura vede nell'offensività in concreto un criterio di interpretazione del fatto tipico. La differenza effettiva tra queste due posizioni sta nel fatto che se seguiamo la prima il fatto tipico non offensivo va

Ricondotto all'art. 49 e quindi il giudice non può applicare una pena ma può applicare una misura di sicurezza se lo ritiene necessario, se invece seguiamo la seconda allora non c'è neanche un fatto tipico e il giudice non può nemmeno applicare una misura di sicurezza. La corte costituzionale ha evidenziato la doppia funzione del principio di offensività: il principio di offensività in astratto (è il legislatore che deve prevedere dei fatti che siano offensivi del bene) e offensività in concreto (si rivolge all'interprete imponendo al giudice di applicare la norma penale solo se c'è in concreto un'offesa). Secondo la Corte Costituzionale si chiede se in concreto non c'è l'offesa a un bene giuridico allora quale funzione assume la pena? Avrebbe una funzione di colpire il soggetto per il semplice fatto di aver disobbedito oppure punire il soggetto solo perché ritenuto soggetto.

pericoloso (la pena assumerebbe la forma di misura di sicurezza). L'art. 49 consente di escludere la punibilità quando c'è un fatto tipico che sia del tutto inoffensivo del bene giuridico. Supponiamo di trovarci di fronte a un caso in cui il fatto è tipico e offende il bene giuridico ma in modo esiguo. L'offesa c'è ma il reato è bagatellare. È giustificato l'intervento del diritto penale in questo caso? Il legislatore è intervenuto nel 1988 sui reati commessi dai minori. L'art. 27 stabilisce che "durante le indagini preliminari, se risulta la tenuità del fatto e l'occasionalità del comportamento, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minorenne". In questo primo settore il profilo della esiguità del fatto può portare a

Una sentenza di non luogo. Un ragionamento analogo è stato fatto con riferimento all'art. 34 lgs. 274/2000 "il fatto è di particolare tenuità quando, rispetto all'interesse tutelato, l'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché la sua occasionalità e il grado della colpevolezza non giustificano l'esercizio dell'azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indaginio dell'imputato". Anche per questi reati il profilo di esiguità può essere preso in considerazione dal giudice per escludere la procedibilità. Questi due interventi però riguardano due ambiti molto ristretti, è necessario un intervento molto più ampio. Il legislatore nel 2015 ha aggiunto l'art. 131-bis c.p.

“nei reati per i qualiè prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale”

La causa di non punibilità qui presente è applicabile solo a reati per i quali la pena detentiva non supera nel massimo 5 anni. L’offesa deve essere di particolare tenuità e il comportamento deve risultare non abituale. Il comportamento è abituale quando l’autore sia considerato delinquente abituale oppure ha commesso più reati della stessa indole (sono reati della stessa indole o quelli che offendono la stessa disposizione oppure reati che offendono disposizioni diverse quando presentano dei caratteri

Fondamentali comuni per come si sono realizzati o per i motivi che li hanno determinati). Questa norma è una causa di non punibilità e quindi può essere applicata solo dal giudice penale. Se l'art. 13 fosse solo una causa di non punibilità non riuscirebbe ad operare come strumento di riduzione dei processi penali, è stato quindi chiesto al pubblico ministero l'archiviazione quando ritenga che ci siano gli elementi di particolare tenuità del reato prima che il caso si trovi davanti al giudice penale. Queste fattispecie si applicano a tutte le fattispecie di reati.

REATI DI PERICOLO

I reati possono essere distinti in reati di danno (lesione del bene giuridico) e reati di pericolo (messa in pericolo del bene giuridico).

I reati di pericolo comportano un'anticipazione dell'offesa rispetto al reato di danno. I reati di pericolo hanno assunto importanza nella società del rischio (più nella nostra società abbiamo a

che fare con situazioni rischiose più illegislatore utilizza reati di pericolo). I reati di pericolo vanno distinti in due categorie:
  1. Reati di pericolo concreto - il pericolo è elemento costitutivo della fattispecie. Leggendo la descrizione della fattispecie incriminatrice si trova l'elemento di pericolo. Il pericolo è sempre un giudizio di relazione, è il pericolo rispetto a un evento che si possa realizzare. Ci sono 3 profili:
    • il momento del giudizio (nel momento nel quale viene tenuta la condotta si deve valutare se c'era la rilevante possibilità di verificazione dell'evento che l'ordinamento vuole evitare. Va accertato ex ante)
    • la base del giudizio (quali elementi il giudice considera? Si dice che NON si deve utilizzare una base totale ma una base parziale, cioè il giudice prende in considerazione gli elementi che erano ordinariamente conoscibili ad una persona che avrebbe realizzato quella condotta)
    • il metro del giudizio

(leggi scientifiche di copertura per chiedersi se fosseprobabile che da quella condotta potesse derivare un certo tipo di reo).Non è facile l'accertamento dell'elemento di pericolo.

Reati di pericolo astratto- non si trova il pericolo come elemento costitutivo di fattispecie ma costituisce la ratio di fattispecie (ragione che spiega l'introduzione di quella norma). In alcuni casi questi reati sono funzionali alla tutela del bene giuridico. La Corte Costituzionale nella sentenza 333 del 1991 ha affermato che i reati di pericolo astratto sono ammessi ma con il limite della ragionevolezza (diventano incompatibili con il principio di offensività se il legislatore considera dei fatti che non sono idonei ad offendere il bene giuridico). Se il legislatore descrive in modo ragionevole un fatto che può offendere un bene giuridico allora quel reato di pericolo astratto è giustificato ed ha una sua ragione d'essere. 06/04/20

Le cause di giustificazione

(scriminanti o esimenti) sono norme che giustificano o impongono un determinato fatto tipico. Quando interviene la causa di giustificazione abbiamo un fatto tipico che non è punibile poiché c'è bilanciamento con una norma che lo giustifica o lo impone. L'ordinamento opera il di interessi (da un lato c'è il bene tutelato e dall'altro la norma posta a tutela di un altro interesse). Le cause di giustificazione sono:

  1. Consenso dell'avente diritto
  2. Esercizio di un diritto
  3. adempimento di un dovere
  4. uso legittimo delle armi
  5. legittima difesa
  6. stato di necessità

Esistono 3 regole di carattere generale che connotano le cause di giustificazione:

  1. Hanno carattere oggettivo le circostanze che escludono la pena sono valutate a favore dell'agente anche se da lui non conosciute o da lui ritenute, per errore, inesistenti. Si applicano quindi solo a favore del fatto che ne esistono i requisiti. Le cause di giustificazione si fondano su

Un bilanciamento

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher saracondo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Pelissero Marco.