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DIRITTO PENALE I 09/03/20

Il diritto penale è uno strumento finalizzato a moderare i comportamenti dei

consociati. precetto

La norma penale contiene un (comportamento che deve o non deve

sanzione

essere tenuto) e una (deriva dall’inosservanza di un precetto).

Quest’ultima può avere un contenuto:

- Reintegratorio

- Riparatorio risarcitorio

- Punitivo colpisce il soggetto in un bene (libertà personale)

Il diritto penale utilizza maggiormente le sanzioni a carattere punitivo (si

colpisce il soggetto operando una sofferenza).

Ciò che è reato viene identificato dalla sanzione prevista per quel fatto.

Art. 39 “i reati si distinguono in delitti e contravvenzioni secondo la

diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice”.

Art. 17 le pene principali stabilite per i delitti sono: la morte (ora non c’è

più), l’ergastolo, reclusione (pene punitive) e multa (pene pecuniarie) *le multe

a cui ci riferiamo noi in realtà si chiamano sanzioni pecuniarie amministrative.

Le multe sono dei reati*. Le pene stabilite per le contravvenzioni sono: l’arresto

(pena punitiva) e l’ammenda (pena pecuniaria). pubblica amministrazione

Illecito amministrativo di competenza della

procedimento amministrativo.

secondo le regole del Se non si paga la sanzione

amministrativa del divieto di sosta la P.A. cercherà di recuperare i soldi

attraverso la procedura esecutiva giudice penale

Illecito penale la responsabilità per i reati è accertata dal

 processo penale

sulla base delle regole del (regole più garantiste rispetto a

quelle del procedimento amministrativo). Nel caso di mancato pagamento di

una pena pecuniaria secondo il codice penale del 1930 la pena pecuniaria

veniva convertita in pena detentiva. Questo meccanismo ha posto questione di

legittimità costituzionale (il principio costituzionale che veniva violato era il

principio di eguaglianza). La Corte Costituzionale nel 1979 dichiara

l’incostituzionalità della conversione della pena. Nel 1981 la pena pecuniaria si

libertà controllata.

converte in

Personalismo della sanzione penale incide su beni personali e in

particolare sulla libertà personale dell’individuo privandolo di questa o

limitandola.

La pena in fase esecutiva deve tener conto delle condizioni del soggetto e

dell’evoluzione della personalità del soggetto.

La condanna deve essere iscritta nel casellario giudiziale la sentenza di

condanna può avere effetti anche fuori dall’ordinamento penale. Alcune

condanne privano il soggetto dell’elettorato oppure non consentono al

venditore di partecipare a una gara di appalto pubblico o ancora prevedono

l’impossibilitò di partecipare a un concorso pubblico.

La sanzione penale incide sulla libertà personale anche aldilà della privazione

di questa. carattere infamante

La sanzione penale fa emergere un che viene anticipato

già nel momento in cui si celebra il processo.

Convenzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà

principio di legalità

fondamentali (CEDU) l’art. 7 prevede il “nessuno può

essere condannato per un’azione o un’omissione che, al momento in cui è stata

commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale.

Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al

momento in cui il reato è stato commesso”. La garanzia del principio di

retroattività è così forte che la CEDU prevede che non possa essere derogata

nemmeno in una situazione di emergenza.

La corte non può affidarsi alla qualificazione formale che uno stato dà ad una

sanzione. La corte europea dei diritti dell’uomo individua dei criteri per capire

quando una certa infrazione costituisca reato ai fini della garanzia dell’art. 7.

Vengono individuati quindi dei criteri sostanziali:

- Qualificazione formale se lo stato qualifica come penale una certa

sanzione si applica la garanzia dell’art. 7

- Il fatto per il quale la pena è prevista la corte guarda al tipo di fatto: se

sono, ad esempio, fatti che offendono interessi comuni (riferibili all’intera

comunità)

- Gravità e funzione della sanzione

Sono criteri alternativi, non cumulativi ampia discrezionalità della

giurisprudenza della Corte EDU.

Ne bis in item non si può essere puniti più volte per uno stesso fatto (vale

per le sanzioni penali).

L’utilizzo dei criteri sostanziali è applicato dalla corte europea dei diritti

dell’uomo, essa non può attenersi al criterio formale perché altrimenti si

troverebbe di fronte a una facile elusione da parte degli stati nazionali.

Le funzioni della pena sono caratterizzate da tre teorie:

- Retributiva la pena si giustifica da sé per il solo fatto che il reato è

stato commesso. Ne sono state date due versioni: retribuzione morale

(Kant ritiene che la pena debba retribuire il male commesso dal soggetto,

se anche una società decidesse di sciogliersi dovrebbe prima far scontare

le pene a tutti coloro che hanno commesso reati) e retribuzione giuridica

(Hegel pensa che la pena rappresenta, come male inflitto all’autore, una

sorta di reintegrazione dell’ordinamento). Nella teoria retributiva c’è un

elemento positivo, ovvero il principio di proporzione: la pena, che deve

restituire il male commesso dal soggetto, deve essere rapportata al male

commesso e alla colpevolezza del soggetto (il termine “colpevolezza” in

questo caso è utilizzato per indicare il rimprovero soggettivo).

Teorie relative (la pena non si giustifica di per sé ma si giustifica in quanto

finalizzato a uno scopo):

- Prevenzione generale la pena si riferisce alla generalità di

 prevenzione generale

consociati affinché non commettano reato. La

negativa fa leva sulla funzione di deterrenza (la pena consiste in un male

e ha una funzione deterrente). Il rischio di questo modello è quello di una

prevenzione generale positiva

lievitazione progressiva delle pene. Nella

la sanzione penale NON opera in termini di minaccia ma come

orientamento culturale e sociale perché individua i fatti che costituiscono

reato e dà un’indicazione ai consociati (i consociati rispettano il

contenuto delle norme perché ritengono di conformarsi a certi

comportamenti e non perché hanno paura della minaccia della pena).

Alcuni obiettano a questa teoria dicendo che il diritto penale viene

utilizzato in funzione di regista (il legislatore vuole indirizzare le azioni dei

consociati). Quanto più c’è corrispondenza tra ciò che noi crediamo sia

meritevole di essere sanzionato e ciò che costituisce reato tanto più il

diritto penale riesce a svolgere una funzione di orientamento sociale.

Relazione tra l’ambito morale e l’ambito penale (ad esempio l’adulterio si

può considerare nell’ambito morale ma non più nell’ambito penale

perché non costituisce più reato). Il diritto penale si deve occupare della

tutela di determinati interessi.

- Prevenzione speciale la pena ha uno scopo. Essa non si rivolge alle

generalità dei consociati ma a chi ha già commesso un reato e vuole

evitare che chi ha commesso un reato ritorni sui suoi passi. La

prevenzione speciale negativa fa leva sulla neutralizzazione (se tizio che

ha commesso un reato rimane in carcere non potrà più commettere alcun

reato). Quest’impostazione sarebbe impossibile da eseguire per via della

lunghezza delle pene e perché nel momento in cui colui che ha

commesso reato verrà scarcerato potrà continuare a commettere reati. Si

prevenzione speciale positiva,

contrappone quindi a questa la ovvero

l’idea della pena come rieducazione (chi ha commesso reato deve essere

rieducato al rispetto di quei principi sui quali i consociati si riconoscono).

L’idea della rieducazione non può portare a un’idea di rieducazione

coatta come nei sistemi totalitari. 10/03/20

Le pene NON svolgono una sola funzione, esse infatti si relazionano ad una

teoria polifunzionale. Le funzioni devono quindi coordinarsi tra di loro.

Prendiamo in considerazione due profili:

- Principi costituzionali

- Le diverse fasi in cui si articolano le pene, dalla previsione legislativa

all’esecuzione

Art. 27 comma 3 Cost. “le pene non possono consistere in trattamenti

contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del

condannato”. La dottrina interpretava la prima parte identificando la funzione

retributiva e la seconda parte pensando che si trattasse di una funzione

eventuale (e non necessaria). La sentenza 313 dice che la funzione rieducativa

della pena non può essere marginata alla fase rieducativa, essa fa parte

dell’essenza delle sanzioni penale da quando nasce fino a quando in concreto si

estingue. È un elemento che connota la funzione rieducativa fin dal suo inizio.

La norma parte dal presupposto che ci siano più tipologie sanzionatorie (parla

di “pene”) e dice che “devono tendere alla rieducazione” e non che “devono

rieducare”. Questo perché non è prevista una rieducazione coatta. Inoltre, dice

che le pene “devono” ciò significa che è compito dello stato creare un sistema

penitenziario che garantisca la possibilità di riprendere un rapporto tra il

detenuto e la società. Il termine “rieducazione” è inteso come

risocializzazione (devono essere date le possibilità per consentire ai detenuti di

rientrare nella società). Questa idea della rieducazione significa che ogni pena

deve consentire il diritto alla speranza, ovvero la possibilità di riprendere una

vita nel contesto sociale che rispetti i valori del contesto sociale stesso. La

intimidazione

pena deve anche avere una funzione di per indurre il soggetto a

non commettere più reati di quel tipo. [l’ergastolo è una pena senza speranza

che contrasta con l’idea di rieducazione intesa come risocializzazione. Esiste

infatti una possibilità di uscire dal carcere anche se si è stati condannati

all’ergastolo: l’ergastolano quando abbia dato elementi di prova per dimostrare

che sia sicuro il suo ravvedimento, allora dopo aver trascorso 26 anni di pena

liberazione condizionale.

in carcere egli può accedere alla Se nell’arco di 5 anni

non commette reati la pena dell’ergastolo è estinta].

Altre funzioni della pena:

La pena deve tener presente anche il principio di proporzione il quale trova

fondamento nell’art. 3 Cost. “principio di uguaglianza”; nell’art. 27 comma 1

“la responsabilità penale è personale”; nell’art. 27 comma 3 “se la pena fosse

sproporzionata già in astratto la pena non riuscirebbe a svolgere una funzione

rieducativa”; nell’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE “le pene

inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato”.

La prevenzione generale è invece ricavabile si fonda sull’art. 2 della

Costituzione “la repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo”.

Sentenza 306/1993 la Corte Costituzionale dice che tra le diverse funzioni

non si può stabilire a priori una certa gerarchia. Essa riconosce che debba

essere riconosciuta una certa flessibilità che spetta al legislatore esercitare. Il

rapporto tra le diverse funzioni deve essere tenuto però all’interno dei limiti

della ragionevolezza (il legislatore non può annullare una delle funzioni a

scapito delle altre). La funzione rieducativa in un sistema penale rispettoso dei

principi fondamentali NON può essere annullata.

Fasi della pena:

1 fase: comminazione legale è preminente la funzione di prevenzione

a 

generale. In questa prima fase svolge un ruolo fondamentale il principio di

proporzione perché fa da limite alla prevenzione generale vitando che il

sistema sanzionatorio veda un incremento progressivo delle pene. Queste

ultime devono essere già in astratto proporzionate al fatto commesso. Anche la

funzione rieducativa svolge un ruolo importante perché deve connotare la pena

sin dal suo nascere (il legislatore non può prevedere delle pene che, per come

sono strutturate, non consentono la funzione rieducativa).

2 fase: applicazione e commisurazione giudiziale “commisurazione”

a 

significa “quantificazione”. Opera anche in questo caso il principio di

proporzione (la pena deve essere proporzionata alla gravità del reato e dalla

motivazione). La proporzione generale, invece, non viene utilizzata in questa

fase (se il legislatore la utilizzasse, vorrebbe cercare di condannare il soggetto

ad una pena esemplare che funga da elemento di deterrenza per gli altri e

contrasterebbe con l’art. 27 comma 1). Opera anche la prevenzione speciale (il

giudice non può dare una pena più elevata di quella stabilita dal principio di

prevenzione speciale. Tuttavia, il giudice potrebbe pensare di applicare una

pena più bassa in favore della rieducazione del soggetto). La commisurazione

della pena non è condizionata dalla prevenzione speciale, ma la condanna

svolge una funzione di prevenzione generale.

3 fase: esecuzione si assevera la funzione di prevenzione generale. In fase

a 

esecutiva diventa preminente la funzione rieducativa.

Nuove correnti di pensiero sulle funzioni della pena:

- Neoretribuzionismo la pena deve essere proporzionata a ciò che i

consociati ritengono essere giusto. Le correnti neoretributive rischiano di

portare ad una commisurazione della pena che porta ad un innalzamento

dei livelli di pena.

- Neopositivismo guardano l’autore del reato come un soggetto

pericoloso. Bisogna prevedere delle sanzioni molto elevate e con durata

non predeterminata in quanto deve essere determinata dalla pericolosità

del soggetto.

- Abolizionismo parte dall’idea che il sistema penale, siccome non riesce

a prevenire l’attuazione di reati e quindi non funziona, sia un sistema

ingiusto e debba essere abolito.

SVILUPPO STORICO DELL’ORDINAMENTO PENALE

Illuminismo è fondamentale il libro di Cesare Beccaria “Dei delitti e delle

pene”. Egli parte dalla funzione del diritto penale che deve conservare l’ordine

sociale (nel contratto sociale è presente anche il diritto penale). Sul piano delle

garanzie Beccaria fissa alcuni principi: ci devono essere leggi scritte, chiare e

concordanti. Inoltre, egli crede che la legge penale debba essere irretroattiva.

Beccaria fa anche delle riflessioni sul piano della pena: quest’ultima deve

essere proporzionata alla gravità del reato, deve essere la pena minima

necessaria ed è necessario che sia pronta e infallibile. Beccaria detta

importanti indicazioni sulla pena di morte che crede che sia contraria al patto

sociale. La ammette tuttavia solo in casi estremi (solo in caso di fatti che

possano compromettere l’ordinamento sociale). Infine, rifiuta la confisca che

portava ad acquisire tutti i beni del soggetto che aveva commesso il reato. Sul

piano del processo Beccaria dà due importanti indicazioni: imparzialità del

giudice e rifiuto della tortura.

Alcuni di questi principi sono rintracciabili anche all’interno di altri scritti come

il codice penale austriaco del 1787, nella dichiarazione dei diritti dell’uomo e

del cittadino 1789 e nella riforma di Pietro Leopoldo di Toscana del 1786

(Leopoldina).

È necessario ricordare il codice penale di Carlo Alberto 1839, Codice penale

Sardo 1859 (revisione del codice del 1839 per tenere conto dello statuto

albertino).

Con l’estensione del codice sardo a tutto il territorio rimane l’eccezione della

Toscana che mantiene il suo codice penale del 1853.

Con il Codice Zanardelli 1889 si ha il primo codice penale vigente in tutto il

territorio italiano.

Dibattito tra la scuola classica e la scuola positiva. La prima studia il diritto

penale in chiave scientifica, cioè studia il reato sulla base delle sue

componenti. Un autore importante nella scuola classica è Carrara.

L’impostazione di questa scuola è in parte di tipo filosofico. Carrara scrive

un’opera connotata dal fatto che egli analizza i vari elementi costitutivi del

reato partendo da alcuni principi che ritiene che preesistano al legislatore.

libero arbitrio.

Carrara dice che la responsabilità penale ha come presupposto il

Ne consegue che la sanzione penale che viene applicata ha una funzione di

retribuzione morale e che la pena debba essere sempre proporzionata al reato.

Il limite della scuola classica è di aver fatto troppa filosofia trascurando il dato

normativo. Diverso è l’approccio della scuola positiva (gli esponenti sono

Lombroso, Ferri, Garofalo). La scuola positiva parte dallo studio del reo (NON

del reato). Gli autori ritengono che il fondamento della responsabilità penale

NON stia nel libero arbitrio. Secondo questa corrente scientifica i fenomeni si

spiegano perché sono l’effetto di determinati fattori. Si è portati a commettere

il reato per determinati fattori e non perché si è esercitato in modo sbagliato il

pericolosità

libero arbitrio. Il fondamento della funzione penale è quindi la

sociale. difesa sociale

La reazione al reato sono misure di che non hanno

durata predeterminata (durano finche dura la pericolosità del soggetto) e NON

pene.

Con la scuola positiva nasce la criminologia.

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher saracondo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Pelissero Marco.
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