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Glossario di diritto amministrativo

A

Abilitazioni = provvedimenti amministrativi vincolati, ampliativi, ricondotti nella categoria delle autorizzazioni, che consistono in una valutazione tecnica dell'esistenza di requisiti predeterminati.

Abrogazione = provvedimento di secondo grado ad esito eliminatorio, connotato da ciò che priva, ex nunc, di efficacia l'atto oggetto di riesame poiché il mutamento sopravvenuto delle circostanze di fatto rende la permanenza di efficacia di tale ultimo provvedimento contra ius.

Accertamento (strumento istruttorio dell') = strumento istruttorio, sostituibile per ragioni di speditezza (cfr. art. 17 l.n. 241/90), qualificato come dichiarazione di scienza, che la p.a. può impiegare per la verifica dei fatti (accertamenti tecnici/semplici: es. attribuzione di una classe catastale) ovvero per l'elaborazione dei fatti (accertamenti valutativi: es. valutazione del rischio di valanghe).

Accessione invertita = fenomeno giuridico d'origine giurisprudenziale connotato da ciò che un immobile (privato) "accede" all'opera pubblica su di esso realizzata.

Accesso (diritto d') = diritto di esaminare ed estrarre copia dei documenti amministrativi, di qualunque specie, e comunque formati, utilizzati dall'amministrazione ai fini dell'attività amministrativa, che può essere esercitato da chiunque abbia un interesse, personale e qualificato, al fine della tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

Accordi di programma = istituto ricondotto nella categoria dei contratti di diritto pubblico, che rappresenta una delle forme di esercizio consensuale della potestà amministrativa. Strutturalmente si tratta di accordi tra enti territoriali minori ed altri soggetti pubblici, che per le loro attribuzioni istituzionali sono coinvolti nella realizzazione di un'opera o di un intervento, ovvero di una sua programmazione, finalizzati al coordinamento dell'esercizio delle funzioni amministrative.

Accordi preliminari = atti amministrativi non provvedimentali, che fanno parte del procedimento amministrativo, che sono utilizzati dall'autorità procedente che deve adottare un provvedimento su concerto o intesa.

Accordi procedimentali = istituto ricondotto nella categoria dei contratti di diritto pubblico, che rappresenta una delle forme di esercizio consensuale della potestà amministrativa. Strutturalmente si tratta di accordi raggiunti nel corso di un procedimento amministrativo tra l'autorità agente e gli interessati per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento amministrativo.

Accordi sostitutivi = istituto ricondotto nella categoria dei contratti di diritto pubblico, che rappresenta una delle forme di esercizio consensuale della potestà amministrativa. Strutturalmente si tratta di accordi raggiunti nel corso del procedimento amministrativo tra l'autorità agente ed il destinatario del provvedimento al fine di sostituire il provvedimento medesimo.

Adeguatezza (criterio di) = principio di organizzazione, istituzione e gestione dei servizi pubblici, che impone la scelta del modello di gestione, tipico, più adeguato alla situazione di fatto ed agli obiettivi che s'intendono perseguire con la predisposizione di quel servizio.

Aggiudicazione (fase di) = fase del procedimento di evidenza pubblica che consiste nell'individuazione nella scelta del contraente della P.A. L'aggiudicazione può essere formalizzata in un atto.

Ammissioni = provvedimenti amministrativi ampliativi, di natura concessoria, che, previo accertamento della sussistenza di determinati requisiti, attribuiscono ai destinatari il diritto a determinate utilità o vantaggi o dall'esercizio di determinate attività.

Annullamento d'ufficio = provvedimento di secondo grado ad esito eliminatorio, che priva di efficacia ex tunc l'atto riesaminato, per ragioni di illegittimità od inopportunità, per soddisfare un interesse pubblico attuale e specifico (diverso da quello al ripristino dell'ordine giuridico violato).

Appalto-concorso = nell'ambito del procedimento di evidenza pubblica, sistema di scelta del contraente della P.A., utilizzato per speciali lavori o per la fabbricazione di particolari oggetti (es. armi), che consiste nell'invitare soggetti o ditte, ritenuti idonei, a presentare progetti tecnici dettagliati di lavori o forniture da compiersi (realizzati secondo le direttiva di massima fornite dall'amministrazione), indicando le condizioni alle quali si è disposti ad eseguirli. La P.A. procederà alla scelta valutando il valore tecnico del progetto, la sua convenienza economica e le garanzie di capacità e serietà che presentano gli offerenti.

Approvazione = atto amministrativo di cui è discussa la natura di provvedimento ampliativo a carattere autorizzatorio. Nel procedimento di evidenza pubblica, fase procedimentale di controllo, affidata ad un soggetto diverso da quello che ha concluso il contratto, che consiste nella verifica della procedura seguita, del contenuto del regolamento contrattuale e della regolarità della fase di aggiudicazione, e che incide sull'efficacia del contratto stipulato.

Arresto procedimentale = fenomeno che si verifica quando un atto intermedio del procedimento amministrativo interrompe lo sviluppo procedurale e pone fine negativamente al procedimento, senza attendere il provvedimento finale.

Atti a rilevanza esterna = nell'ambito dell'attività amministrativa contrattuale della P.A., atti amministrativi del procedimento di evidenza pubblica che condizionano l'efficacia del contratto: autorizzazione a stipulare, approvazione e visto.

Atti a rilevanza interna = nell'ambito dell'attività amministrativa contrattuale della P.A., atti amministrativi del procedimento di evidenza pubblica che condizionano la validità del contratto: deliberazione di contrattare, la delega (eventuale) del potere di concludere il contratto e l'aggiudicazione.

Atti collettivi = atti amministrativi con pluralità di destinatari, con cui la p.a. manifesta la sua volontà unitariamente ed inscindibilmente nei confronti di un complesso di soggetti considerati unitariamente (es. piano regolatore).

Atti dichiarativi = atti che danno certezza legale (vincolante) o notiziale (non vincolante) a fatti giuridicamente rilevanti.

Atti formali = atti amministrativi per i quali l'ordinamento impone una determinata modalità di esternazione.

Atti generali = atti amministrativi con pluralità di destinatari, non determinati al momento di adozione dell'atto, ma determinabili, in base ad esso, al momento della sua esecuzione (es. bandi di concorso).

Atti giuridici = comportamenti giuridicamente rilevanti mediante i quali può esprimersi l'attività amministrativa, che si basano su di un processo di conoscenza e rappresentazione.

Atti giuridici di diritto privato = atti giuridici posti in essere secondo le forme ed i principi del diritto privato.

Atti giuridici di diritto pubblico = atti giuridici posti in essere secondo le forme ed i principi del diritto pubblico.

Atti informali = atti amministrativi per i quali l'ordinamento non stabilisce una forma di esternazione, lasciando all'amministrazione la facoltà di scegliere la modalità più idonea.

Atti non provvedimentali = atti amministrativi strumentali rispetto ai provvedimenti connotati dalla mancanza di autoritarietà, esecutorietà e non sottoposti ai principi di tipicità e nominatività.

Atti plurimi = atti amministrativi con pluralità di destinatari che sono unici formalmente, ma contengono provvedimenti autonomi ed indipendenti (es. decreti di nomina dei vincitori di concorsi pubblici).

Atti presupposti = atti del procedimento amministrativo che rilevano al fine della produzione dell'effetto giuridico del provvedimento, ma hanno rilievo autonomo e possono essere anche l'esito di un distinto procedimento amministrativo (es. dichiarazione di pubblica utilità - espropriazione).

Atti ricognitivi = atti strumentali dichiarativi, che consistono, pertanto, in manifestazioni di scienza e conoscenza.

Atti strumentali = atti non provvedimentali.

Atti valutativi = atti strumentali che si traducono in manifestazioni di giudizio.

Attività amministrativa = insieme delle attività poste in essere da amministrazioni pubbliche predeterminate per realizzare la cura concreta dell'interesse pubblico.

Attività amministrativa di diritto comune = attività amministrativa di diritto privato.

Attività amministrativa di diritto privato = locuzione utilizzata per descrivere, tecnicamente, il caso in cui la P.A. persegue lo scopo assegnatole dall'ordinamento (cioè, il soddisfacimento dell'interesse pubblico assegnatole) attraverso le forme ed i mezzi del diritto privato, piuttosto che attraverso quelli del diritto pubblico.

Attività amministrativa di diritto privato equivalente = attività amministrativa esercitata nelle forme del diritto comune dai soggetti pubblici ai quali l'ordinamento attribuisce la facoltà di agire secondo le forme ed i mezzi del diritto privato, oppure secondo le forme ed i mezzi del diritto pubblico.

Attività amministrativa di diritto privato istituzionale = attività amministrativa esercitata nelle forme del diritto comune dai soggetti pubblici che si operano esclusivamente con le forme ed i mezzi del diritto privato (e.p.e.).

Attività consultiva = attività amministrativa, che si esprime, in genere nella forma del parere, volta a fornire direttive, informazioni, consigli alle autorità che devono provvedere in ordine ad un dato oggetto.

Attività di amministrazione attiva = attività con cui la P.A. agisce per la cura concreta dei propri fini (es. deliberazioni).

Attività di controllo = attività volta a sindacare, secondo diritto (controllo di legittimità) o secondo le regole di buona amministrazione (controllo di merito) l'operato degli organi di amministrazione attiva.

Attività di diritto comune (della P.A.) = locuzione utilizzata per descrivere i casi in cui la P.A. opera non investe di organo pubblico, dotato di poteri d'imperio ed autotutela, ma come un qualunque soggetto dell'ordinamento, assumendo gli stessi diritti e gli stessi doveri.

Attività di diritto privato (della P.A.) = attività di diritto comune della P.A.

Attività di diritto privato strumentale = attività di diritto comune posta in essere dall'amministrazione per provvedere alle sue necessità quotidiane.

Attività discrezionale = attività amministrativa connotata dall'attribuzione all'autorità procedente del potere di operare la scelta della soluzione più compatibile con la fattispecie astrattamente delineata, sulla base di una completa acquisizione e comparazione di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti dall'azione amministrativa con l'interesse pubblico primario.

Attività vincolata = attività amministrativa integralmente disciplinata dal legislatore.

Atto amministrativo = strumento tipico dell'attività amministrativa di diritto pubblico.

Atto ampliativo = atto amministrativo che attribuisce al destinatario nuovi diritti, poteri o facoltà, operando per tal via un arricchimento della sua sfera giuridica.

Atto complesso = decisione pluristrutturata che assume le sembianze di un solo atto a carattere omogeneo (c.d. unitarietà dell'atto). Ad esso la dottrina tende a ricondurre i casi di pluralità di atti sostanzialmente identici, ma formati contestualmente, connotati dall'unità del fine delle varie volontà (es. deliberazione preliminare-provvedimento; proposta-provvedimento).

Atto confermativo = atto che inerisce alla vicenda dei procedimenti di riesame: manifestazione di volontà della p.a., formalmente richiesta di aprire un procedimento di riesame, di non accogliere l'istanza di riapertura.

Atto endoprocedimentale = atto intermedio della sequenza procedimentale che conduce all'adozione del provvedimento.

Atto pluristrutturato = atto che è il risultato di una pluralità di manifestazione di volontà tra loro collegate, che possono (atto complesso) o no fondersi in una manifestazione di volontà unica.

Atto recettizio = atti che per produrre i loro effetti tipici (che possono essere ampliativi della sfera giuridica - invito a partecipare ad una gara pubblica -, siccome restrittivi della medesima - atti ablatori -) devono essere comunicati al destinatario, poiché la collaborazione di quest'ultimo è necessaria affinché l'atto raggiunga il suo scopo. Ne deriva che per essi la fase "integrativa dell'efficacia" (del procedimento amministrativo) è necessaria: senza essa l'atto è perfetto ma inidoneo a produrre effetti giuridici.

Atto restrittivo = atto amministrativo che limita od estingue diritti, poteri o facoltà del destinatario, operando, per tal via, una riduzione della sua sfera giuridica.

Atto semplice = atto che il risultato di una sola manifestazione di volontà.

Asta pubblica = nell'ambito del procedimento di evidenza pubblica, sistema di scelta del contraente della P.A., utilizzato in via ordinaria, che consiste nell'individuazione del contraente tramite una gara aperta a tutti, che si articola in 4 fasi: pubblicazione dell'avviso d'asta, ammissione dei concorrenti all'incanto, svolgimento dell'asta ed aggiudicazione (al miglior offerente).

Autoritarietà = imperatività.

Autorizzazioni-consenso = autorizzazioni (intese, concerti, nulla-osta...), che intervengono nella fase decisoria del procedimento amministrativo - decisione pluristrutturata - (senza fondersi formalmente con l'atto autorizzato -> determinazioni partecipi della funzione decisoria) e che, pertanto sono date nell'interesse dell'ente autorizzante.

Autorizzazioni tutorie = autorizzazioni (intese, consensi...), che intervengono nella fase istruttoria del procedimento amministrativo e che, pertanto, sono date nell'interesse dell'ente autorizzato.

Azionabilità (principio di) = principio di giustiziabilità.

B

Beni d'interesse pubblico = beni appartenenti a soggetti pubblici e/o privati che soddisfano direttamente od indirettamente un interesse pubblico.

Beni immobili = beni che non possono essere spostati da un luogo all'altro senza che venga alterata la loro struttura e la loro destinazione. Tali beni sono immobili "per natura"; ad essi, tuttavia, la legge ne aggiunge altri (cfr. art 812 Cod. Civ.).

Beni pubblici = beni che appartengono allo Stato od ad altro ente pubblico, e che, pertanto, sono soggetti ad un particolare regime giuridico.

Beni pubblici demaniali = demanio pubblico.

Beni pubblici patrimoniali = patrimonio pubblico.

Beni pubblici patrimoniali indisponibili = patrimonio pubblico indisponibile.

Buona andamento (principio del) = l'azione amministrativa deve tradursi nella scelta più immediatamente conveniente ed adeguata alla cura dell'interesse pubblico primario perseguito dall'amministrazione agente.

C

Capitolato d'oneri = atti generali con cui la P.A. fissa le clausole e le condizioni (di forma, di contenuto...) applicabili a tutti i contratti che rientrano in una determinata categoria (generali, se disciplinano la generalità dei contratti di un certo tipo; speciali, se disciplinano un singolo contratto). È discussa la loro natura: atti amministrativi generali o atti normativi.

Carenza di potere in astratto = ipotesi di nullità del provvedimento amministrativo, che consiste nell'assenza di norme che attribuiscono all'amministrazione quel potere di provvedere di cui l'atto è espressione.

Carenza di potere in concreto = ipotesi di nullità od annullabilità del provvedimento amministrativo, che consiste nell'esercizio del potere amministrativo in assenza dei presupposti e dei requisiti che ne condizionano in concreto la sussistenza.

Compiti pubblici primari = compiti, che individuano gli obiettivi concreti dell'azione amministrativa, che sono radicati nel concetto stesso di Stato, cui non nessuna organizzazione statale può rinunciare, a meno di rinunciare alla stabilità ed alla continuità della sua esistenza (es. ordine interno e sicurezza esterna). Per tale ragione essi sono organizzati e gestiti prevalentemente secondo le forme e gli schemi del diritto amministrativo.

Compiti pubblici secondari = compiti, che individuano gli obiettivi concreti dell'azione amministrativa, identificati dalle esigenze espresse nel corso delle evoluzioni socio-economico-politiche dalla comunità sociale rappresentata. Essi, per effetto delle norme costituzionali e della loro natura (attività di supplenza alla carente iniziativa privata in determinati settori, oppure attività di riequilibrio del godimento delle prestazioni in settori non informati al principio dell'equilibrio tra domanda ed offerta ed a quello dell'accesso generalizzato alle prestazioni per i membri della collettività), sono attività necessariamente ed oggettivamente pubbliche, non di pertinenza esclusiva della P.A., gestite secondo le forme e gli schemi del diritto privato.

Continuità (criterio di) = principio di gestione dei servizi pubblici, che impone la necessità del costante funzionamento dei servizi pubblici, salvo le interruzioni dovute a cause di forza maggiore od ai casi previsti dalla legge (es. sciopero).

Comunicazione = operazione che ha lo scopo di portare un atto a conoscenza di uno (c. in senso stretto) o più soggetti (c. in senso lato o per pubblicazione = rivolta a categorie indeterminate di soggetti) un atto. Da essa può dipendere l'efficacia giuridica dell'atto comunicato.

Concerto = atto pluristrutturato connotato da ciò che l'autorità

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Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Suor Orsola Benincasa di Napoli o del prof Sandulli Aldo.
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