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FATTISPECIE OGGETTIVA:
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Gli elementi della fattispecie oggettiva:
1)L’autore
Elemento costitutivo della fattispecie oggettiva è innanzitutto l’autore del fatto (o
anche “soggetto attivo del reato”). Autore è colui che realizza nel mondo esterno
il fatto tipico di un determinato reato. Autore può essere soltanto un essere
umano (vige l’antico principio “societas delinquere non potest” per cui ancora
oggi non si può parlare di responsabilità penale delle persone giuridiche).
Precisiamo che la qualità di autore è del tutto indipendente dal giudizio di
colpevolezza del soggetto che agisce (un bambino che ruba alla madre ,azione
non punibile per il 649, non per questo non cessa di essere reputato “autore).
Sulla base se la legge prevede che il fatto ritenuto come reato possa essere commesso
da chiunque o relativamente ad una data persona, possiamo distinguere tra “reati
comuni” e “reati propri” (575: chiunque cagiona la morte di un uomo è
punito.. e 578 sul delitto di infanticidio che può essere commesso solo dalla
madre o la bancarotta ,216 e 217, il cui autore può essere esclusivamente
l’imprenditore). Quindi i reati comuni possono essere realizzati da qualsiasi
persona, quelli propri invece soltanto da determinate persone.
Vi sono infine i cosiddetti “reati di mano propria” ossia quei reati che possono
essere commessi da chiunque (la legge non adopera limitazioni per definirne
l’autore) ma concretamente essi possono essere commessi soltanto da
persone che si trovino in determinate circostanze (si pensi al falso giuramenti-
art 371- il quale reato può essere commesso solo se la parte è ,ad esempio, citata in
giudizio).
2)il soggetto passivo del reato
Il soggetto passivo del reato è il portatore dell’interesse penalmente
protetto su cui incide la condotta tipica. Soggetto passivo del reato è sinonimo di
“persona offesa dal reato”. Ovviamente la nozione di soggetto passivo non coincide
necessariamente con quella di “danneggiato” dal reato ( si pensi all’omicidio dove la vittima è
). Soggetti passivi sono sia le
il soggetto passivo del reato ma i danneggiati sono gli stretti congiunti
persone fisiche, lo Stato, la pubblica amministrazione o le persone giuridiche. Ci sono
anche reati con soggetto passivo indeterminato (pensiamo ai reati contro la
pubblica incolumità). Parliamo dei cosiddetti “reati vaghi o vaganti”.
3)l’oggetto materiale
L’oggetto materiale dell’azione è un’espressione che designa l’entità su cui
incide la condotta tipica quando si concentri nell’estrinsecazione di un
energia fisica. L’oggetto materiale dell’azione può essere quindi una cosa (furto), un
animale (“animale aizzato 672c.p.”) o una persona umana (omicidio). Ovviamente,
come abbiamo già detto in precedenza, non confondere l’oggetto materiale
dell’azione con l’oggetto giuridico del reato (il bene giuridico a cui si
riconosce tutela). E’ oggetto materiale dell’azione, nel furto, la cosa altrui sottratta,
ma l’oggetto giuridico del reato , ossia il bene giuridico a cui la norma incriminatrice
da tutela, è il patrimonio. L’oggetto materiale dell’azione può essere uno solo o più di
uno (ad esempio nella rapina costituiscono oggetto materiale dell’azione sia la
persona minacciata e sia la cosa sottratta mediante l’uso di forza o violenza).
4)la condotta
Elemento fondamentale della fattispecie oggettivo-materiale è la condotta del
soggetto che per essere “tipica” (quindi potenzialmente rilevante per il diritto penale)
deve corrispondere a quella descritta da una norma incriminatrice. La
condotta può essere un comportamento positivo (un fare) o un
comportamento passivo (un non fare, omissione). Un comportamento che non
presenti, oggettivamente, tutte le caratteristiche descritte da una norma
incriminatrice, non può assumere alcuna rilevanza per l’ordinamento penale (principio
di legalità!).