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INCAPACITÀ DI CONTRATTARE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:
È l'incapacità di concludere contratti con la pubblica amministrazione; colpisce solo la persona del condannato e non anche l'impresa. Essa consegue alla commissione di determinati delitti previsti dalla legge (concussione, corruzione per un atto d'ufficio...) e che tali reati siano stati commessi durante l'esercizio o a causa di un'attività imprenditoriale.
DECADENZA O SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DELLA POTESTÀ DEI GENITORI:
È la condanna per i delitti commessi con l'abuso della potestà dei genitori. Tale condanna prevede la sospensione per un periodo pari al doppio della pena inflitta; comporta inoltre la privazione di ogni diritto sui beni dei figli. Si ha decadenza dalla potestà dei genitori con la condanna all'ergastolo e con la condanna per determinati delitti (contro moralità pubblica e buon costume). Si ha sospensione con la...
condanna alla reclusione per un periodo non inferiore a 5 anni.
Le pene accessorie previste per le contravvenzioni sono:
- SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE O UN'ARTE: non comporta la decadenza del permesso o licenza già regolarmente ottenuti ma li sospende. Essa non può avere durata inferiore a 15 giorni né superiore a due anni.
- SOSPENSIONE DAGLI UFFICI DIRETTIVI DELLE PERSONE GIURIDICHE E DELLE IMPRESE: ha contenuto affittivo simile all'interdizione; consegue all'arresto.
- PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA PENALE DI CONDANNA: Art 36, prevede la pubblicazione della sentenza su uno o più giornali stabiliti dal giudice e a spese del condannato. La sentenza di condanna all'ergastolo è pubblicata con affissione nel comune dove è stata pronunciata, nel comune dove è avvenuto il delitto e nel comune dove il condannato aveva l'ultima residenza.
LE PENE SOSTITUTIVE: Introdotte con la legge di modifica al sistema penale n. 689/81 sono
sostitutive alle pene di breve durata. Le sanzioni sostitutive sono: semidetenzione; libertà controllata; pena pecuniaria. Le prime due tendono a dissuadere dalla commissione di reati futuri, sono sanzioni autonome e collocabili sullo stesso piano delle pene principali. Le sanzioni sostitutive si applicano in base a 3 condizioni: 1) il giudice nella sentenza di condanna se ritiene di applicare una pena detentiva entro il limite di un anno può sostituirla con la semidetenzione, con la libertà controllata se la pena è entro sei mesi e con la pena pecuniaria se non supera tre mesi. 2) la sostituzione non è ammessa per particolari reati previsti dal c.p e da alcune leggi speciali, generalmente gli stessi esclusi dall'amnistia. 3) l'ultima condizione è di natura soggettiva e negativa: la sostituzione non è ammessa nei confronti di coloro che sono stati condannati a 2 anni di reclusione e che abbiano commesso il reato nei cinque anni dallacondannaprecedente;nei confronti di coloro che abbiano commesso due volte reati della stessaindole e verso quelli che hanno subito la revoca della pena sostitutiva.
L'applicazione delle sanzioni sostitutive è affidata alla legge e al potere discrezionale del giudice che deve scegliere quella più idonea al reinserimento sociale del condannato.
L'inosservanza delle prescrizioni da parte del condannato comporta la conversione della parte di sanzione restante in pena detentiva sostituita.
La revoca della pena sostitutiva si verifica al sopraggiungere di una delle condanne che avrebbero impedito l'applicazione della pena sostitutiva.
Le sanzioni sostitutive si applicano ex officio o su richiesta dell'imputato: quella su richiesta dell'imputato è detta patteggiamento.
La legge 12 giugno 2003 n.134 disciplina i presupposti e gli effetti del procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti.
La nuova disciplina prevede che l'imputato e
Il PM può chiedere al giudice l'applicazione di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita di un terzo, non superi i cinque anni di reclusione o di arresto. La riforma individua così il patteggiamento ordinario e il patteggiamento allargato a seconda che la pena concordata si collochi al di sotto o al di sopra della soglia originaria dei due anni.
PATTEGGIAMENTO ORDINARIO: l'imputato può fruire dei seguenti benefici:
- La parte può condizionare l'efficacia della richiesta alla concessione della sospensione condizionale della pena.
- La sentenza con cui il giudice dispone l'applicazione della pena indicata dalle parti non comporta il pagamento delle spese processuali.
- Il giudice non può irrogare pene accessorie o misure di sicurezza, fatta eccezione per la confisca, sia essa obbligatoria o facoltativa.
- Il reato si estingue se l'imputato non commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole nel rispettivo.
PATTEGGIAMENTO ALLARGATO: non consente l'accesso ai benefici sopraelencati in più vi sono una serie di preclusioni di ordine soggettivo e oggettivo.
Il patteggiamento. L'applicazione delle pene su richiesta è esclusa nei procedimenti per idelitti previsti dall'art 51c.3 bis c.p.c (delitti di associazione mafiosa o sequestro di persona) e per delitti di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.
Il patteggiamento non è possibile per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e i recidivi reiterati.
L'aumento della soglia legale di pena porta ad allargare la possibilità di ottenere il patteggiamento anche per reati più gravi in quanto il limite edittale può risultare superiore a 10 anni.
Con il patteggiamento si rischia però di dare maggiore privilegio al potere dispositivo delle parti piuttosto che all'intervento del giudice.
Le misure alternative alla detenzione rappresentano
L'espressione del principio del finalismo rieducativo è sancito dall'art.27 c.3 della Costituzione, il che soddisfa anche l'esigenza di razionalizzazione del sistema penale. Prima della legge di riforma Gozzini (10 ottobre 1986 n.663) le misure alternative previste dal sistema penitenziario erano 3 (affidamento in prova al servizio sociale; semilibertà e la liberazione anticipata). La legge Gozzini ha allargato e arricchito il sistema delle misure alternative, così hanno fatto anche altre leggi. La novità è rappresentata dal fatto che l'affidamento in prova può essere consentito anche senza l'osservazione della personalità in istituto.
L'affidamento in prova al servizio sociale è la più importante delle misure alternative; presuppone che sia iniziata l'esecuzione della pena detentiva la quale non deve essere superiore a 3 anni (art 47 ord.penitenz.) e deve essere anche una pena da espiare in concreto tenuto conto anche
dall'art. 1 della legge Gozzini prevede che per i reati di criminalità organizzata di stampo mafioso e terroristico, l'osservazione della personalità debba essere effettuata per almeno tre mesi in istituto. Inoltre, la legge Gozzini ha introdotto la possibilità di concedere l'affidamento in prova anche ai condannati per reati commessi all'estero, a condizione che siano stati estradati o consegnati alle autorità italiane. È importante sottolineare che l'affidamento in prova non può essere concesso per reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o per reati commessi con violenza sessuale o violenza privata. Infine, la legge prevede che il giudice debba valutare attentamente la pericolosità sociale del condannato e la sua capacità di reinserirsi nella società. Per questo motivo, è necessario che il condannato abbia un progetto di vita serio e credibile, che dimostri la sua volontà di cambiare e di non commettere più reati. In conclusione, la legge Gozzini ha introdotto importanti modifiche al sistema penale italiano, ampliando le possibilità di concedere l'affidamento in prova e favorendo il reinserimento sociale dei condannati. Tuttavia, è fondamentale che vengano rispettati determinati criteri e che venga valutata attentamente la pericolosità del condannato.dall'art 2 della legge n.165/1998 consente di prescindere dall'osservazione della personalità qualora il condannato, dopo la commissione del reato, abbia tenuto un comportamento tale da permettere una prognosi favorevole sulla idoneità della misura a contribuire alla rieducazione del reo (tale disciplina risulta ancora più favorevole rispetto a quella già innovativa introdotta dalla legge Gozzini, che consentiva di prescindere dall'attività di osservazione del condannato, quando questo, dopo un periodo di custodia cautelare, avesse goduto di un periodo di libertà serbando un comportamento tale da permettere una prognosi positiva di rieducatività). Questa riforma detta Simeone, con lo scopo di facilitare l'accesso alla misura dell'affidamento da parte dei condannati in libertà, ha introdotto una nuova disciplina della sospensione e dell'esecuzione della condanna a pena detentiva. L'art 656 c.5 del c.p.p. haStabilito l'automatica sospensione dell'esecuzione della pena detentiva per preservare lo status libertatis del condannato. Il condannato deve presentare, dopo essere stato avvisato dal decreto sospensivo, entro 30 giorni l'istanza di concessione della misura alternativa al tribunale di sorveglianza. Qualora la richiesta non venga accolta riprenderà corso l'ordine di esecuzione della pena. All'atto dell'affidamento è redatto un "verbale" con le prescrizioni che il condannato dovrà rispettare. La legge Gozzini rende obbligatorie alcune prescrizioni. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto con il rischio però che operi più nel senso del controllo che in quello dell'aiuto. L'affidamento in prova è revocato quando il comportamento del soggetto appare incompatibile con la prosecuzione della prova o perché si è commesso un nuovo reato o perché sono state.
trasgredite le prescrizioni imposte. In caso di revoca ci sono state opinioni diverse se il tempo trascorso in affidamento debba essere considerato come pena regolarmente eseguita. La giurisprudenza ritiene che il periodo di affidamento in caso di revoca sia rilevante. La dottrina prevalente ha ritenuto il contrario. La corte costituzionale è intervenuta con tre sentenze in riguardo all'argomento: con la prima ha dichiarato illegittimo l'art. 47 ord.penit. nella parte in cui non consente che il periodo di affidamento valga come espiazione di pena in caso di annullamento del provvedimento di ammissione. Con la seconda ha dichiarato illegittima la stessa norma nella parte in cui non prevede che valga come espiazione il periodo trascorso in affidamento nel caso di revoca del provvedimento di ammissione per motivi non dipendenti dall'esito negativo della prova. Con l'ultima sentenza ha avvallato la tesi favorevole al computo del periodo passato in affidamento ma.all'altro lato, ha dichiarato illegittimo l'art. 47 nella parte in cui non consente al tribunale di sorveglianza di