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PM.
Può la causazione della morte essere giustificata? Le ipotesi che possono venire
in rilievo sono le cause di giustificazione relative a situazioni di necessità, tra
cui la legittima difesa, lo stato di necessità e l’uso legittimo delle armi.
Ci sono situazioni di necessità che possono comportare una risposta violenta.
La legittima difesa è la situazione tipica che realmente pone problemi nella vita
quotidiana.
Problema più complesso è quello della difesa nei confronti dell’aggressore. Le
situazioni che definiamo come aggressioni agli altrui diritti sono situazioni che
mettono in gioco anche l’incolumità personale e la vita.
Su quali presupposti è giustificata una reazione che arrivi ad uccidere? Facendo
rinvio alla disciplina della legittima difesa vi è un punto che appare più
problematico fra i requisiti e i limiti della legittima difesa proporzione tra
offesa e difesa. Anche in situazioni definibili come aggressione e quindi tale da
giustificare una reazione offensiva, la proporzione segna un limite e ci dice la
legittima difesa non è sempre possibile. Il limite della proporzione viene a
delimitare lo spazio di legittimità di una reazione difensiva.
Si pone il problema se il limite posto alle possibilità di reazione difensiva abbia
una sua giustificazione, visti i diritti di chi si difende e viste ance le situazioni di
difesa da affidare alla forza pubblica. L’intervento delle forze di polizia trova la
sua legittimazione nella legittima difesa. La casistica può rilevante è
l’intervento difensivo e in casi del genere la reazione è legittima.
Può la reazione causativa di morte ritenersi proporzionata rispetto ad
aggressioni e diritti diversi dalla vita? Non si può mettere in gioco la vita di un
altro per cose di poco tempo.
Vi sono altre situazioni in cui il caso è stato visto in maniera diversa.
Vita prenatale biologicamente la vita inizia con il concepimento.
C’è però il problema dell’aborto. È un problema che si è da tempo posto in
termini diversi da come si pone il problema della tutela della vita del già nato.
Di fronte al problema aborto vi possono essere ragioni che inducano a
differenziare e delimitare la repressione penale? Questo è il problema che
storicamente si è posto ed è oggi vigente attraverso la l. 194/1978, legge che
modifica la disciplina prevista nel c.p.
Il codice rocco inseriva i delitti di aborto in un titolo del codice che non è quello
dei delitti contro la persona. Era stato costruito un titolo intitolato ai delitti
contro la sanità della stirpe. In questo titolo vi era il delitto di aborto e altre
cose meno significative. Altra norma contenuta in questo titolo era il divieto di
propaganda di mezzi anticoncezionali, mezzi tali da poter bloccare la
formazione di nuovi uomini. Questa norma è caduta ad opera della corte
costituzionale con la sua seconda sentenza.
L’intervento in materia di aborto è quello più grosso e più pesante che il
legislatore successivo ha fatto sui contenuti della parte speciale.
Aborto terapeutico per salvare la vita e la saluta della madre è possibile
una causa di giustificazione dell’aborto? Si colpisce un essere incolpevole e
innocente. La corte costituzionale, di fronte a questo problema, ha dichiarato
l’illegittimità dell’art. 546 del c.p. nella parte in cui non prevende che la
gravidanza può essere interrotta quando la gestazione implichi un grave
problema per la salute della madre. La sentenza del 1975 ha additato un livello
minimo di non legittimità di un divieto di aborto.
Nel codice rocco vi era una forte differenziazione per i delitti d’onore, rimasti
nel codice fino ai primi anni 80.
Legge che riguarda problemi relativi alla vita-informazione l. 40/2004 in
materia di procreazione medicalmente assistita. È una legge che si
propone di disciplinare le condizioni e i limiti di pratiche concernenti la
procreazione medicalmente assistita. È una legge che è stata introdotta con
l’obiettivo di porre termina ad una situazione di anarchia. Pratiche di assistenza
medica per la procreazione erano già presenti e quindi si è solo provveduto a
delimitarle e disciplinarle. La nuova legge pone dei limiti. Alle pratiche citate
possono accedervi solo le coppie conviventi. L’embrione è considerato dal
legislatore del 2004 come avente di una sua dignità e di una forma di tutela.
- Non si può accedere alla fecondazione eterologa, ovvero la coppia di
persone conviventi che chiedono l’accesso a pratiche di assistenza
medica non possono chiedere che sia utilizzato materiale proveniente da
terzi.
- Non si può utilizzare il seme o l’ovulo di una persona defunta
A questi divieti è apprestato dalla legge un sistema di sanzioni amministrative
relative alle strutture sanitarie.
Il sistema della legge 40 è stato molto discusso. È sopravvissuto a dei
referendum che non hanno raggiunto il quorum ed è stato toccato in modo
consistente dalla corte costituzionale. La prima importante sentenza è la n.
151/2009, la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma (art.
14, comma 2) limitatamente alla parte in cui impone un unico e
contemporaneo impianto di embrioni comunque non superiore a 3. L’altra
questione riguarda il rapporto fra scelte del legislatore e conoscenze
scientifiche disponibile. La corte introduce come fondamento della sua
soluzione qualcosa che la corte ritiene di trarre dal sapere scientifico
disponibile circa le attività di cui si tratta.
Un punto innovativo è la decisione della corte costituzionale in materia di
fecondazione eterologa. Si arriva ad una sentenza di accoglimento della
questione, la n. 162/2014.
DELITTI CONTRO L’ONORE
- Ingiuria (art. 595) oggi questo delitto non è più tale (l’ingiuria resta un
illecito amministrativo per il quale è previsto un illecito civile, oltre al
risarcimento del danno). L’ingiuria è stata depenalizzata nel 2016, in
esecuzione di una legge delega del 2015.
- Diffamazione (art. 596): resta un delitto punito con le pene previste nel
codice e anche nella legge sulla stampa.
C’è qualche disposizione costituzionale alla quale possiamo agganciare le
norme penali che hanno a che fare con l’onore delle persone? Indicazioni
espresse non ne troviamo. Troviamo la pari dignità nell’art. 3 e un riferimento ai
diritti inviolabili nell’art. 2. L’onore personale possiamo collocarlo a questo
livello come uno degli aspetti che definiscono la uguale parti dignità di tutte le
persone.
Si può depenalizzare la tutela di un diritto importante? Si, qualcosa del genere
è stato fatto con la stessa tutela della vita in divenire (il nuovo regime
dell’aborto).
Ha senso fare riferimento al fatto che l’offesa sia precipita da altre persone? Il
problema si pone di fronte ad offese rese note non solo all’offeso ma anche ad
altri; soprattutto offese trasmesse mediante mezzi di comunicazione
(diffamazione a mezzo stampa).
Incriminare una manifestazione espressione, come l’insulto, pone problemi?
L’insulto è una manifestazione espressiva di un tipo particolare che riteniamo
tranquillamente meritevole di reazione. Posto questo, ci sono problemi? Porre
altri in cattiva luce, anche in modo pesante, può essere un diritto o non lo è
mai? In alcuni casi è un diritto (lo agganciamo al principio costituzionale
dell’art. 21).
Fra i primi interventi del legislatore, dopo la caduta del regime fascista, vi è
anche una modifica in materia di diffamazione che introduce la possibilità di
giustificare il fatto provando la verità di ciò che si è riferito in particolari
situazioni. L’introduzione della norma sulla prova liberatoria nel c.p.
rappresenta un significativo punto di svolta verso il ritorno alla libertà di
espressione nel nostro paese.
La diffamazione la troviamo collocata nella figura dei delitti contro la persona.
Istigazione significa cercare di orientare i comportamenti di qualcuno in un
senso o nell’altro. Istigare significa porsi un obiettivo pratico e concreto di
influenzare il comportamento di altri.
Influenzare il comportamento di altri è qualcosa che riportiamo all’ambito delle
manifestazioni di pensiero per le quali, in via di principio, vale l’art. 21 della
costituzione o siamo fuori? Nel campo del diritto penale si è preso atto che
certamente vi sono ipotesi nelle quali influenzare altri in certi comportamenti
non costituisce diritto. può il legislatore intervenire a piacimento nel vietare
manifestazioni espressive finalizzate ad influire su scelte di altri? No.
Ci sono certe cose rispetto alle quali si può porre un divieto di esercitare
influenza.
La prospettiva dell’istigazione può portare a giustificare non solo la scelta di
disciplina del concorso di persone ma è ragionevole porre un problema se e a
quali condizioni l’istigazione a delinquere possa ritenersi meritevole e
bisognosa di una incriminazione ad hoc. Chi pubblicamente istiga a
commettere delitti è punito con determinate pene.
Gli atti osceni sono stati depenalizzati e portati nell’ambito dell’illecito
amministrativo (art. 527).
Cosa si tutela mediante il divieto di pubblicazioni e spettacoli osceni che
secondo il comune sentimento offendono il pudore (art. 529)? La collocazione
nel c.p. esprime l’idea dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume.
L’oggetto di tutela è ravvisato in una moralità che il legislatore penale
presuppone come indentificale ed assumibile ad oggetto di tutela.
DELITTI CONTRO LA RELIGIONE
La disciplina codicistica è stata trasformata. Quella che leggiamo oggi, non è
quella del codice Rocco ma è la disciplina innovata della legge di riforma del
2006, la quale recepisce indicazioni nate nel corso del tempo da una
consistente giurisprudenza costituzionale, la quale ha scardinato una delle
scelte di fondo del codice rocco, rappresentata da una posizione di privilegio
della tutela della religione cattolica (più forte della tutela riconosciuta alle altre
religioni).
Tutela innanzitutto da manifestazioni espressive. La norma che apriva questo
titolo era la norma sul vilipendio della religione di stato (della religione
cattolica) art. 402. Una norma relativa solo alla religione cattolica.
Le norme che seguono, artt. 403- 404 riguardano tutte le religioni.
La tutela riguarda tutte le religioni; differenze si riscontrano nel sistema
sanzionatorio.