DIRITTO PENALE
1° libro parte generale del reato
2° libro delitti
3° libro contravvenzioni
Bisogna valutare una serie di elementi per applicare la pena al caso concreto e
deve motivarla perché solo nel momento in cui espliciti le ragioni che hanno
portato il giudice a concludere il fatto in una direzione invece che nell’altro
allora il soggetto condannato può appellare la sentenza.
Nella realtà, i giudici motivano molto poco sul punto della commisurazione
della pena perché la cassazione rigetta i ricorsi contro la mancanza di
motivazione tutte le volte in cui la pena è stata inflitta nel minimo. [Quando si
allontana dal minimo motiva].
Il nostro codice penale risale al 1930 (codice rocco). È un codice di epoca
fascista. Nel 1948 è intervenuta la costituzione e quindi alcune disposizioni del
codice penale sono state modificate ed adattate ai nuovi principi della
costituzione.
Il diritto penale è un ramo dell’ordinamento giuridico che disciplina i reati e le
pene. A differenza di altri rami non ha un oggetto preciso di intervento perché il
diritto penale è uno strumento per tutelare i beni che possono essere aggrediti
e quindi troviamo norme penali sparpagliate nelle leggi più diverse.
REATO: comportamento umano (volontario o colposo) ritenuto, in un dato
momento storico, incompatibile con una ordinata e pacifica convivenza.
Comportamento lesivo di un interesse che merita una tutela dall’ordinamento.
È quindi un comportamento umano al quale la legge riconduce una sanzione
penale.
La lettera della legge è fondamentale perché il cittadino deve essere in
condizione di conoscere anticipatamente a quale conseguenza andrà incontro
se commette quel determinato reato.
Incriminare vuol dire rendere un crimine un comportamento umano.
Vi sono anche dei reati di pura creazione legislativa (le fonti secondarie
possono soltanto contribuire a specificare elementi già legislativamente
predeterminati nel loro nucleo essenziale).
Si richiede una conoscibilità delle legge, attraverso la pubblicazione delle leggi
sulla gazzetta ufficiale (periodo che intercorre: 15 giorni vacatio legis).
I reati si dividono in delitti e contravvenzioni (la differenza sta nel nome della
pena):
1. DELITTI: a) ergastolo
b) reclusione
c) multa
2. CONTRAVVENZIONI: a) arresto
b) ammenda
La reclusione è una pena detentiva che trova un corrispondente per le
contravvenzioni, cioè l’arresto.
Solo per i delitti abbiamo l’ergastolo, cioè una pena tendenzialmente a vita.
Questo perché le pene devono tendere alla rieducazione del condannato.
Le pene si dividono in pene detentive e pene pecuniarie.
La pena pecuniaria va allo stato e poi l’autore del reato sarà tenuto a risarcire il
danno alla vittima.
Il delitto è tendenzialmente il reato più grave in quanto il legislatore è libero di
etichettare come delitto un comportamento che secondo noi non è così grave
da essere etichettato come tale.
Utilizziamo un criterio formale per riconoscere se un fatto costituisce reato o
meno.
Come riconosciamo se un certo comportamento costituisce un illecito penale?
Bisogna verificare se la legge lo considera come tale. Il legislatore deve
comminare, prevedere che come conseguenza di quel comportamento si
applicherà una sanzione penale. Riconosco di essere in presenza di una
sanzione penale se il tipo di conseguenza che viene dato a seguito del
comportamento si quantifica in un determinato periodo di anni a pena
detentiva, al pagamento di una multa/ammenda o all’ergastolo.
Non si dice reato penale!!! Si dice illecito penale.
Sono diverse le sanzioni detentive e pecuniarie previste. Il legislatore ha
differenziato questi due tipi di reato perché la disciplina che ricollega a
ciascuno dei due modelli non è la stessa. Se fossero assoggettati alla stessa
disciplina non avrebbe senso distinguere delitti e contravvenzioni.
Il delitto racchiude gli illeciti penali considerati più gravi dal legislatore.
CODICE PENALE (1930)
Libro I: dei reati in generale (regole generali che si applicano a tutte le figure
di reato).
Libro II: dei delitti in particolare
Libro III: delle contravvenzioni in particolare
Il punto di riferimento fondamentale del diritto penale è proprio il codice
penale, suddiviso nei suddetti 3 libri.
Del delitto si risponde anche di una forma tentata (es: tentato omicidio).
Ci sono delle leggi che stanno fuori dal c.p. che sono di estrema importanza e
che di solito sono anche riportate nelle edizioni più diffuse del c.p.:
L. 24.11.1981 n. 689 (modifiche al sistema penale): contiene la disciplina
generale dell’illecito amministrativo. L’illecito amministrativo sta al
confine con l’illecito penale perché comunque prevede una sanzione
come risposta ad un comportamento offensivo (che non è solo il
risarcimento del danno), che però non viene ritenuto così grave da
meritare la sanzione penale. Questa legge ha realizzato una consistente
depenalizzazione, soprattutto di contravvenzioni che erano punite
esclusivamente con la pena pecuniaria; esclusivamente perché talvolta il
legislatore manaccia e commina congiuntamente la pena pecuniaria e la
pena detentiva (comminatoria congiunta: sia pena detentiva che
pecuniaria/ comminatoria alternativa: si lascia la scelta al giudice
nell’applicare la pena pecuniaria o quella detentiva). Quando c’è una
comminatoria congiunta l’effetto dissuasivo viene esercitato dalla
minaccia della pena detentiva.
Questa legge ha introdotto le regole generali da applicarsi agli illeciti
amministrativi. Questa legge è molto importante quando si studia il
sistema sanzionatorio sia perché ha introdotto le sanzioni sostitutive
della pena detentiva breve (ma la breve durata nella quale ti trattengono
nell’istituto di pena, 6 mesi, non consente di attuare nessun
comportamento rieducativo) sia perché ha introdotto due articoli
importanti in materia di commisurazione della pena pecuniaria (artt. 133
bis e ter).
Questo sistema di conversione detentiva è stato dichiarato
incostituzionale nel 1979, in quanto in contrasto con l’art. 3 della
costituzione.
Nel 1981 il legislatore interviene anche introducendo un nuovo regime di
conversione che utilizza come regola la “libertà controllata”. Solo se vi
era la richiesta del condannato ma soprattutto se si trattava di una pena
pecuniaria che non superava 1milione di lire poteva essere sostituita con
i lavori di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità richiede che lo stato
faccia delle convenzioni con gli enti locali per individuare quali lavori il
condannato potesse esercitare.
DEPENALIZZAZIONE trasformazione di una figura di reati in illecito
amministrativo. Quel comportamento continua ad essere disapprovato
ma si ritiene che non sia necessario o opportuno prevedere una sanzione
penale. Si sostituisce alla previsione della multa o dell’ammenda quella di
una sanzione di amministrazione del pagamento di una somma.
D.lgs. 8.6.2002 n. 231 (responsabilità da reato degli enti): questo D.lgs.
ha introdotto per la prima volta la responsabilità da reato degli enti. I
destinatari di questa disciplina non sono solo le persone giuridiche. Il
problema riguardava un determinato fatto: una società che per
aggiudicarsi un appalto corrompe un funzionario pubblico. Nel momento
in cui si scopriva la corruzione ne rispondeva l’amministratore che aveva
contattato con il funzionario e non la società (che non risponde mai
penalmente). È una responsabilità amministrativa che ha tutte le
caratteristiche della responsabilità penale. Tutto questo era importante
affermarlo perché altrimenti la persona fisica che aveva agito in nome e
per l’interesse dell’ente finiva per essere un capo espiatorio. È giusto che
siano le società a dover rispondere (amministrativamente: pagare una
sanzione pecuniaria o sanzioni interdittive), oltre alla persona fisica che
ha agito per loro interesse o per loro conto che risponde penalmente.
L. 26.7.1975 n. 354 (ordinamento penitenziario): legge che contiene le
regole da applicare quando un soggetto deve scontare la pena in carcere.
È una legge molto aperta, che in gran parte è rimasta non attuata.
D.lgs. 28.8.2000 n. 274 (competenza penale del giudice di pace): ci sono
una serie di reati che sono stati trasferiti alla competenza del giudice di
pace, che non infligge sanzioni detentive ma vi è la pena pecuniaria, il
lavoro di pubblica utilità.
Vi sono una serie di norme penali che si trovano sparpagliate nella legislazione
speciale.
Oltre all’illecito penale, nel nostro ordinamento è previsto un illecito
amministrativo che prevede una sanzione amministrativa (l. 689/1981) e un
illecito civile che prevede il risarcimento (art. 2043 c.c.).
Con la legge del 22 gennaio 2016 viene previsto l’illecito civile che prevede una
sanzione pecuniaria.
ART. 185 comma 2 c.p. Ogni reato, che abbia cagionato un danno
patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le
persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui.
La parte civile è la parte che ha subito il danno dal reato e può costituirsi
proprio perché avanza una richiesta di risarcimento.
L’art. 133 riguarda la commisurazione della pena. Nel dare questi indici di
commisurazione non dice nulla sulle finalità della pena.
Il giudice deve tener conto della gravità del reato e anche della capacità a
delinquere del soggetto.
La gravità del reato la si desume in base all’afflizione della pena, dalla natura,
dalla specie, dal luogo e da ogni modalità dell’azione (come è stata realizzata,
dalla gravità del danno o del pericolo cagionato, dall’intensità del dolo o dal
grado della colpa).
Il dolo è graduato, così come la colpa. Ci può essere il dolo intenzionale oppure
il dolo eventuale (es: la persona che vuole sottrarsi ad un controllo di polizia si
trova davanti i poliziotti e scappa, nella speranza che il poliziotto si faccia da
parte. Se il poliziotto viene travolto, il soggetto risponde di omicidio volontario
ma a titolo di dolo eventuale. Si riconosce che l’obiettivo perseguito non era
quello di far del male al poliziotto).
Con l’art. 133 si chiede al giudice di desumere la gravità del reato
considerando tutti gli aspetti del reato stesso (elemento oggettivo: modalità del
fatto; elemento soggettivo: colpevolezza, cioè intensità del dolo o della colpa).
In questo articolo non si dice nulla sulla finalità della pena. Si lascia al giudice
l’applicazione di quei criteri fattuali senza però vincolarlo sul piano delle finalità
della pena.
La pena deve far soffrire all’autore del male un male corrispondente a quello
che ha fatto soffrire alla vittima del reato (esigenza di giustizia logica della
pena retributiva).
Ad un certo punto, nel 1948, interviene una norma (art. 27) il quale afferma
che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato si introduce la
prospettiva dello scopo. Per molto tempo, l’art. 27 è stato inteso come riferito
esclusivamente alla fase dell’esecuzione.
L’obiettivo dell’esecuzione della pena è quella di approfittare del fatto che sono
reclusi per riavviare un trattamento rieducativo.
Con una importante sentenza, n. 313 del 1990, la corte costituzionale ha detto
di non poter limitare il senso dell’art. 27 comma 3 solo alla fase
dell’esecuzione. Questo articolo deve essere considerato già dal giudice nel
momento in cui commisurerà la pena.
Si attribuisce alla pena una funzione di prevenzione speciale (fare in modo che
questa pena non sia percepita come ingiusta e che quindi serva al soggetto per
un rientro e proseguimento nella sua vita della collettività, nel rispetto delle
norme penali).
Come si può realizzare questa prevenzione speciale? L’obiettivo massimo è
quello di dare strumenti di aiuto per il reinserimento positivo nella collettività.
Non tutti i soggetti hanno bisogno di un reinserimento nella collettività, come i
colletti bianchi e quindi nei loro confronti la pena ha funzione intimidatoria.
LE FUNZIONI DELLA PENA
Il primo obiettivo è quello di prevenire che la collettività commetta dei reati
(FUNZIONE DETERRENTE).
Vi è un momento in cui, nonostante la minaccia, il reato viene commesso. A
questo punto ci si trova davanti al giudice il quale accerta se il reato sia stato
commesso e applica la sanzione (FUNZIONE RETRIBUTIVA).
La funzione retributiva presuppone un’affermazione di un’idea superiore di
giustizia. Chiunque deve scontare la pena perché così si ristabilisce quella
giustizia superiore e divina proporzione tra reato e pena.
In questa prospettiva manca il senso dello scopo della pena. La pena si
giustifica perché ha uno scopo.
La pena viene pensata e percepita come una retribuzione per il male fatto.
La prevenzione generale si rivolge a tutta la collettività.
La pena inflitta all’autore del reato mira a prevenire la commissione di reati
funzione specialpreventiva
futuri .
Funzione generalpreventiva la minaccia della pena ha una funzione di
intimidazione e una funzione di orientamento culturale nel lungo periodo (il
fatto che un certo comportamento venga sanzionato penalmente consente di
mandare un messaggio alla collettività che quel comportamento è
inaccettabile).
Ci sono diversi modi con i quali si può perseguire questo obiettivo:
risocializzazione del soggetto; se il soggetto non è socializzabile si fa
riferimento alla funzione di intimidazione; nei casi in cui per il soggetto è
totalmente irrilevante la pena l’unico obiettivo perseguibile è quello della
neutralizzazione (pena detentiva per un certo numero di anni in modo che
non commetta ulteriori reati).
La giustizia retributiva ha di buona il fatto che va preservata una logica di
proporzione tra la pena che infliggi e il fatto che è stato commesso.
Per quale ragione si infligge una pena? Per quale ragione il legislatore decide di
minacciare l’applicazione della pena incriminando un comportamento? Per
prevenirlo e quindi scoraggiare e dissuadere la collettività dalla commissione di
quel fatto.
Quando il giudice accerta che un soggetto ha realizzato quel reato, allora si
deve applicare la corrispondente pena.
ERGASTOLO pena tendenzialmente perpetua in quanto nel 1974 è stata
sollevata davanti alla corte costituzionale una questione di legittimità
costituzionale.
Nel 1962 il legislatore aveva previsto la possibilità della liberazione
condizionale anche per gli ergastolani (art. 176 c.p.)
3° comma art. 176 c.p. liberazione condizionale, cioè la liberazione di un
soggetto detenuto a certe condizioni.
C. cost. 264/1974 Il condannato all’ergastolo può essere ammesso alla
liberazione condizionale quando ha scontato almeno 26 anni della pena
(abbassati nel 1986; precedentemente erano 28).
La corte costituzionale del 1974 si trova a decidere se l’ergastolo è giusto o no.
L’ergastolo è una pena tendenzialmente a vita ma il soggetto non perde le
speranze di poter uscire dal carcere. Quindi anche l’ergastolo è una pena che
può tendere alla rieducazione del condannato.
Nel 1975 l’ordinamento penitenziario prevede anche per gli ergastolani degli
sconti di pena.
Il permesso premio può essere chiesto, se tutto è andato bene, dopo 10 anni.
Dopo 20 anni può chiedere la misura della libertà (uscire di giorno e rientrare
in carcere di notte).
Ergastolano ostativo: si trova in questi soggetti l’impossibilità di beneficiare
anche di un solo permesso premio se non si collabora con la giustizia (art. 4 bis
dell’ordinamento penitenziario).
Ergastolano non ostativo: soggetti che potrebbero ottenere una riduzione di
pena e quindi usciere dal carcere.
Il 4 bis sarebbe incostituzionale perché si stanno prendendo delle decisioni
sulla vita di una persona in modo automatico.
Questo articolo è nato per i reati di criminalità organizzata dopo l’omicidio di
Falcone e Borsellino. I soggetti non possono accedere a bonus o sconti di pena
se non hanno collaborato con la giustizia durante il processo.
Le previsioni della pena di morte, nel 1944, sono state eliminate.
Nel 2007 è stato modificato l’art. 27 della costituzione, 4° comma.
Perché si è contrari alla pena di morte? Per prima cosa: per l’errore giudiziario
(magari si scopre che dopo un tot. di anni il condannato era innocente). La
pena di morte è inaccettabile e inutile.
La pena di morte è ancora utilizzata in gran parte degli stati americani.
Il nostro sistema è un sistema a doppio binario, cioè accanto al binario della
pena c’è il secondo binario delle misure di sicurezza. La pena è la risposta ad
un reato mentre la misura di sicurezza ha l’obiettivo di gestire la pericolosità
sociale del soggetto (art. 203 c.p.).
Quando un soggetto commette un reato, per essere punito, deve essere
accertato che il soggetto aveva la capacità di intendere e di volere nel
momento in cui ha commesso il fatto (art. 85 c.p.).
La capacità o incapacità dipende da una serie di cause (minore età o vizio
totale o parziale di un disturbo di mente).
Se il soggetto viene riconosciuto incapace di intendere e di volere, il soggetto
viene prosciolto.
Se viene riconosciuto socialmente pericoloso gli si può applicare una misura di
sicurezza, solo a condizione che si accerti in concreto la pericolosit&agr
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