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Diritto penale

Struttura del codice penale

  • 1° libro → parte generale del reato
  • 2° libro → delitti
  • 3° libro → contravvenzioni

Bisogna valutare una serie di elementi per applicare la pena al caso concreto e deve motivarla perché solo nel momento in cui espliciti le ragioni che hanno portato il giudice a concludere il fatto in una direzione invece che nell’altro allora il soggetto condannato può appellare la sentenza.

Nella realtà, i giudici motivano molto poco sul punto della commisurazione della pena perché la cassazione rigetta i ricorsi contro la mancanza di motivazione tutte le volte in cui la pena è stata inflitta nel minimo. [Quando si allontana dal minimo motiva].

Il nostro codice penale risale al 1930 (codice Rocco). È un codice di epoca fascista. Nel 1948 è intervenuta la costituzione e quindi alcune disposizioni del codice penale sono state modificate ed adattate ai nuovi principi della costituzione.

Il diritto penale è un ramo dell’ordinamento giuridico che disciplina i reati e le pene. A differenza di altri rami non ha un oggetto preciso di intervento perché il diritto penale è uno strumento per tutelare i beni che possono essere aggrediti e quindi troviamo norme penali sparpagliate nelle leggi più diverse.

Reato e illecito penale

Reato: comportamento umano (volontario o colposo) ritenuto, in un dato momento storico, incompatibile con una ordinata e pacifica convivenza. Comportamento lesivo di un interesse che merita una tutela dall’ordinamento. È quindi un comportamento umano al quale la legge riconduce una sanzione penale.

La lettera della legge è fondamentale perché il cittadino deve essere in condizione di conoscere anticipatamente a quale conseguenza andrà incontro se commette quel determinato reato.

Incriminare vuol dire rendere un crimine un comportamento umano.

Vi sono anche dei reati di pura creazione legislativa (le fonti secondarie possono soltanto contribuire a specificare elementi già legislativamente predeterminati nel loro nucleo essenziale).

Si richiede una conoscibilità della legge, attraverso la pubblicazione delle leggi sulla Gazzetta Ufficiale (periodo che intercorre: 15 giorni → vacatio legis).

I reati si dividono in delitti e contravvenzioni (la differenza sta nel nome della pena):

  • Delitti: a) ergastolo b) reclusione c) multa
  • Contravvenzioni: a) arresto b) ammenda

La reclusione è una pena detentiva che trova un corrispondente per le contravvenzioni, cioè l’arresto.

Solo per i delitti abbiamo l’ergastolo, cioè una pena tendenzialmente a vita. Questo perché le pene devono tendere alla rieducazione del condannato.

Le pene si dividono in pene detentive e pene pecuniarie.

La pena pecuniaria va allo Stato e poi l’autore del reato sarà tenuto a risarcire il danno alla vittima.

Il delitto è tendenzialmente il reato più grave in quanto il legislatore è libero di etichettare come delitto un comportamento che secondo noi non è così grave da essere etichettato come tale.

Utilizziamo un criterio formale per riconoscere se un fatto costituisce reato o meno.

Come riconosciamo se un certo comportamento costituisce un illecito penale?

Bisogna verificare se la legge lo considera come tale. Il legislatore deve comminare, prevedere che come conseguenza di quel comportamento si applicherà una sanzione penale. Riconosco di essere in presenza di una sanzione penale se il tipo di conseguenza che viene dato a seguito del comportamento si quantifica in un determinato periodo di anni a pena detentiva, al pagamento di una multa/ammenda o all’ergastolo.

Non si dice reato penale! Si dice illecito penale.

Sono diverse le sanzioni detentive e pecuniarie previste. Il legislatore ha differenziato questi due tipi di reato perché la disciplina che ricollega a ciascuno dei due modelli non è la stessa. Se fossero assoggettati alla stessa disciplina non avrebbe senso distinguere delitti e contravvenzioni.

Il delitto racchiude gli illeciti penali considerati più gravi dal legislatore.

Codice penale del 1930

  • Libro I: dei reati in generale (regole generali che si applicano a tutte le figure di reato).
  • Libro II: dei delitti in particolare.
  • Libro III: delle contravvenzioni in particolare.

Il punto di riferimento fondamentale del diritto penale è proprio il codice penale, suddiviso nei suddetti 3 libri.

Del delitto si risponde anche di una forma tentata (es: tentato omicidio).

Ci sono delle leggi che stanno fuori dal c.p. che sono di estrema importanza e che di solito sono anche riportate nelle edizioni più diffuse del c.p.:

Leggi di rilievo

L. 24.11.1981 n. 689 (modifiche al sistema penale): contiene la disciplina generale dell’illecito amministrativo. L’illecito amministrativo sta al confine con l’illecito penale perché comunque prevede una sanzione come risposta ad un comportamento offensivo (che non è solo il risarcimento del danno), che però non viene ritenuto così grave da meritare la sanzione penale. Questa legge ha realizzato una consistente depenalizzazione, soprattutto di contravvenzioni che erano punite esclusivamente con la pena pecuniaria; esclusivamente perché talvolta il legislatore minaccia e commina congiuntamente la pena pecuniaria e la pena detentiva (comminatoria congiunta: sia pena detentiva che pecuniaria/commissoria alternativa: si lascia la scelta al giudice nell’applicare la pena pecuniaria o quella detentiva). Quando c’è una comminatoria congiunta l’effetto dissuasivo viene esercitato dalla minaccia della pena detentiva.

Questa legge ha introdotto le regole generali da applicarsi agli illeciti amministrativi. Questa legge è molto importante quando si studia il sistema sanzionatorio sia perché ha introdotto le sanzioni sostitutive della pena detentiva breve (ma la breve durata nella quale ti trattengono nell’istituto di pena, 6 mesi, non consente di attuare nessun comportamento rieducativo) sia perché ha introdotto due articoli importanti in materia di commisurazione della pena pecuniaria (artt. 133 bis e ter).

Questo sistema di conversione detentiva è stato dichiarato incostituzionale nel 1979, in quanto in contrasto con l’art. 3 della costituzione.

Nel 1981 il legislatore interviene anche introducendo un nuovo regime di conversione che utilizza come regola la “libertà controllata”. Solo se vi era la richiesta del condannato ma soprattutto se si trattava di una pena pecuniaria che non superava 1 milione di lire poteva essere sostituita con i lavori di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità richiede che lo Stato faccia delle convenzioni con gli enti locali per individuare quali lavori il condannato potesse esercitare.

Depenalizzazione → trasformazione di una figura di reati in illecito amministrativo. Quel comportamento continua ad essere disapprovato ma si ritiene che non sia necessario o opportuno prevedere una sanzione penale. Si sostituisce alla previsione della multa o dell’ammenda quella di una sanzione di amministrazione del pagamento di una somma.

D.lgs. 8.6.2002 n. 231 (responsabilità da reato degli enti): questo D.lgs. ha introdotto per la prima volta la responsabilità da reato degli enti. I destinatari di questa disciplina non sono solo le persone giuridiche. Il problema riguardava un determinato fatto: una società che per aggiudicarsi un appalto corrompe un funzionario pubblico. Nel momento in cui si scopriva la corruzione ne rispondeva l’amministratore che aveva contattato con il funzionario e non la società (che non risponde mai penalmente). È una responsabilità amministrativa che ha tutte le caratteristiche della responsabilità penale. Tutto questo era importante affermarlo perché altrimenti la persona fisica che aveva agito in nome e per l’interesse dell’ente finiva per essere un capo espiatorio. È giusto che siano le società a dover rispondere (amministrativamente: pagare una sanzione pecuniaria o sanzioni interdittive), oltre alla persona fisica che ha agito per loro interesse o per loro conto che risponde penalmente.

L. 26.7.1975 n. 354 (ordinamento penitenziario): legge che contiene le regole da applicare quando un soggetto deve scontare la pena in carcere. È una legge molto aperta, che in gran parte è rimasta non attuata.

D.lgs. 28.8.2000 n. 274 (competenza penale del giudice di pace): ci sono una serie di reati che sono stati trasferiti alla competenza del giudice di pace, che non infligge sanzioni detentive ma vi è la pena pecuniaria, il lavoro di pubblica utilità.

Vi sono una serie di norme penali che si trovano sparpagliate nella legislazione speciale.

Oltre all’illecito penale, nel nostro ordinamento è previsto un illecito amministrativo che prevede una sanzione amministrativa (l. 689/1981) e un illecito civile che prevede il risarcimento (art. 2043 c.c.).

Con la legge del 22 gennaio 2016 viene previsto l’illecito civile che prevede una sanzione pecuniaria.

Art. 185 comma 2 c.p. → Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui.

La parte civile è la parte che ha subito il danno dal reato e può costituirsi proprio perché avanza una richiesta di risarcimento.

Commisurazione della pena

L’art. 133 riguarda la commisurazione della pena. Nel dare questi indici di commisurazione non dice nulla sulle finalità della pena.

Il giudice deve tener conto della gravità del reato e anche della capacità a delinquere del soggetto.

La gravità del reato la si desume in base all’afflizione della pena, dalla natura, dalla specie, dal luogo e da ogni modalità dell’azione (come è stata realizzata, dalla gravità del danno o del pericolo cagionato, dall’intensità del dolo o dal grado della colpa).

Il dolo è graduato, così come la colpa. Ci può essere il dolo intenzionale oppure il dolo eventuale (es: la persona che vuole sottrarsi ad un controllo di polizia si trova davanti i poliziotti e scappa, nella speranza che il poliziotto si faccia da parte. Se il poliziotto viene travolto, il soggetto risponde di omicidio volontario ma a titolo di dolo eventuale. Si riconosce che l’obiettivo perseguito non era quello di far del male al poliziotto).

Con l’art. 133 si chiede al giudice di desumere la gravità del reato considerando tutti gli aspetti del reato stesso (elemento oggettivo: modalità del fatto; elemento soggettivo: colpevolezza, cioè intensità del dolo o della colpa).

In questo articolo non si dice nulla sulla finalità della pena. Si lascia al giudice l’applicazione di quei criteri fattuali senza però vincolarlo sul piano delle finalità della pena.

La pena deve far soffrire all’autore del male un male corrispondente a quello che ha fatto soffrire alla vittima del reato (esigenza di giustizia → logica della pena retributiva).

Ad un certo punto, nel 1948, interviene una norma (art. 27) il quale afferma che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato → si introduce la prospettiva dello scopo. Per molto tempo, l’art. 27 è stato inteso come riferito esclusivamente alla fase dell’esecuzione.

L’obiettivo dell’esecuzione della pena è quella di approfittare del fatto che sono reclusi per riavviare un trattamento rieducativo.

Con una importante sentenza, n. 313 del 1990, la Corte costituzionale ha detto di non poter limitare il senso dell’art. 27 comma 3 solo alla fase dell’esecuzione. Questo articolo deve essere considerato già dal giudice nel momento in cui commisurerà la pena.

Si attribuisce alla pena una funzione di prevenzione speciale (fare in modo che questa pena non sia percepita come ingiusta e che quindi serva al soggetto per un rientro e proseguimento nella sua vita della collettività, nel rispetto delle norme penali).

Come si può realizzare questa prevenzione speciale? L’obiettivo massimo è quello di dare strumenti di aiuto per il reinserimento positivo nella collettività.

Non tutti i soggetti hanno bisogno di un reinserimento nella collettività, come i colletti bianchi e quindi nei loro confronti la pena ha funzione intimidatoria.

Le funzioni della pena

Il primo obiettivo è quello di prevenire che la collettività commetta dei reati (funzione deterrente).

Vi è un momento in cui, nonostante la minaccia, il reato viene commesso. A questo punto ci si trova davanti al giudice il quale accerta se il reato sia stato commesso e applica la sanzione (funzione retributiva).

La funzione retributiva presuppone un’affermazione di un’idea superiore di giustizia. Chiunque deve scontare la pena perché così si ristabilisce quella giustizia superiore e divina → proporzione tra reato e pena.

In questa prospettiva manca il senso dello scopo della pena. La pena si giustifica perché ha uno scopo.

La pena viene pensata e percepita come una retribuzione per il male fatto.

La prevenzione generale si rivolge a tutta la collettività.

La pena inflitta all’autore del reato mira a prevenire la commissione di reati futuri → funzione specialpreventiva.

Funzione generalpreventiva → la minaccia della pena ha una funzione di intimidazione e una funzione di orientamento culturale nel lungo periodo (il fatto che un certo comportamento venga sanzionato penalmente consente di mandare un messaggio alla collettività che quel comportamento è inaccettabile).

Ci sono diversi modi con i quali si può perseguire questo obiettivo:

  • Risocializzazione del soggetto.
  • Se il soggetto non è socializzabile si fa riferimento alla funzione di intimidazione.
  • Nei casi in cui per il soggetto è totalmente irrilevante la pena l’unico obiettivo perseguibile è quello della neutralizzazione (pena detentiva per un certo numero di anni in modo che non commetta ulteriori reati).

La giustizia retributiva ha di buono il fatto che va preservata una logica di proporzione tra la pena che infliggi e il fatto che è stato commesso.

Per quale ragione si infligge una pena? Per quale ragione il legislatore decide di minacciare l’applicazione della pena incriminando un comportamento? Per prevenirlo e quindi scoraggiare e dissuadere la collettività dalla commissione di quel fatto.

Quando il giudice accerta che un soggetto ha realizzato quel reato, allora si deve applicare la corrispondente pena.

Ergastolo

Ergastolo → pena tendenzialmente perpetua in quanto nel 1974 è stata sollevata davanti alla Corte costituzionale una questione di legittimità costituzionale.

Nel 1962 il legislatore aveva previsto la possibilità della liberazione condizionale anche per gli ergastolani (art. 176 c.p.).

3° comma art. 176 c.p. → liberazione condizionale, cioè la liberazione di un soggetto detenuto a certe condizioni.

C. cost. 264/1974 → Il condannato all’ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale quando ha scontato almeno 26 anni della pena (abbassati nel 1986; precedentemente erano 28).

La Corte costituzionale del 1974 si trova a decidere se l’ergastolo è giusto o no.

L’ergastolo è una pena tendenzialmente a vita ma il soggetto non perde le speranze di poter uscire dal carcere. Quindi anche l’ergastolo è una pena che può tendere alla rieducazione del condannato.

Nel 1975 l’ordinamento penitenziario prevede anche per gli ergastolani degli sconti di pena.

Il permesso premio può essere chiesto, se tutto è andato bene, dopo 10 anni.

Dopo 20 anni può chiedere la misura della libertà (uscire di giorno e rientrare in carcere di notte).

Ergastolano ostativo: si trova in questi soggetti l’impossibilità di beneficiare anche di un solo permesso premio se non si collabora con la giustizia (art. 4 bis dell’ordinamento penitenziario).

Ergastolano non ostativo: soggetti che potrebbero ottenere una riduzione di pena e quindi uscire dal carcere.

Il 4 bis sarebbe incostituzionale perché si stanno prendendo delle decisioni sulla vita di una persona in modo automatico.

Questo articolo è nato per i reati di criminalità organizzata dopo l’omicidio di Falcone e Borsellino. I soggetti non possono accedere a bonus o sconti di pena se non hanno collaborato con la giustizia durante il processo.

Pena di morte e misure di sicurezza

Le previsioni della pena di morte, nel 1944, sono state eliminate.

Nel 2007 è stato modificato l’art. 27 della costituzione, 4° comma.

Perché si è contrari alla pena di morte? Per prima cosa: per l’errore giudiziario (magari si scopre che dopo un tot. di anni il condannato era innocente). La pena di morte è inaccettabile e inutile.

La pena di morte è ancora utilizzata in gran parte degli Stati americani.

Il nostro sistema è un sistema a doppio binario, cioè accanto al binario della pena c’è il secondo binario delle misure di sicurezza. La pena è la risposta ad un reato mentre la misura di sicurezza ha l’obiettivo di gestire la pericolosità sociale del soggetto (art. 203 c.p.).

Quando un soggetto commette un reato, per essere punito, deve essere accertato che il soggetto aveva la capacità di intendere e di volere nel momento in cui ha commesso il fatto (art. 85 c.p.).

La capacità o incapacità dipende da una serie di cause (minore età o vizio totale o parziale di un disturbo di mente).

Se il soggetto viene riconosciuto incapace di intendere e di volere, il soggetto viene prosciolto.

Se viene riconosciuto socialmente pericoloso gli si può applicare una misura di sicurezza, solo a condizione che si accerti in concreto la pericolosità.

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher rosandim di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Pecorella Claudia.
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