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L'ART. 133 RAPPORTA LA GRAVITÀ DEL REATO ANCHE ALL'INTENSITÀ DEL DOLO

Dolo d'impeto. In questo caso la risoluzione è la conseguenza immediata di un improvviso impulso ad agire (dolo d'impeto): qui la deliberazione criminosa esprime una minore gravità, dal momento che essa si traduce immediatamente e improvvisamente in azione.

Dolo intenzionale o dolo di proposito: si configura quando il soggetto agisce allo scopo di realizzare il fatto. La presenza di questa forma di dolo rileverà soltanto ai fini della commisurazione della pena, sotto il profilo intensità di dolo. Esiste, in questo caso, un rilevante stacco temporale tra il momento della decisione e il momento dell'esecuzione: ne costituisce sottospecie aggravata ex art. 577/1/ n° 3 la c.d. premeditazione che si configura quando il proposito criminoso non solo perdura per un rilevante lasso di tempo, ma tradisce un'ostinazione criminosa.

particolarmente riprovevole.

Dolo specifico: il legislatore richiede che l'agente commetta il fatto avendo di mira un risultato ulteriore. Il dolo specifico consiste in una finalità ulteriore che l'agente deve prendere di mira per integrare il reato e che accompagna tutti gli elementi del fatto tipico, ma che non è necessario si realizzi effettivamente per aversi il reato.

Dolo generico: le finalità perseguite dall'agente sono irrilevanti per l'esistenza del dolo. Il dolo generico corrisponde alla nozione tipica del dolo e consiste nel realizzare tutti gli elementi del fatto tipico, sua caratteristica è la corrispondenza tra ideazione e realizzazione. Pagina 90 di 193

Dolo diretto: Ricorre la figura del dolo diretto quando l'evento non è l'obiettivo dell'azione o omissione dell'agente, il quale tuttavia prevede l'evento come conseguenza certa o altamente probabile della sua condotta e lo accetta come

strumento per perseguire un fine ulteriore. In dottrina si fa l'esempio di un armatore che provochi l'incendio di una delle sue navi al fine di ottenere il premio dell'assicurazione, pur sapendo che dalla sua condotta discenderà come conseguenza certa o altamente probabile la morte dell'equipaggio.

Nel dolo diretto il soggetto conosce tutti gli elementi che integrano la fattispecie di reato e prevede come sicuro o altamente probabile che la sua condotta porterà ad integrarli. In questa forma di dolo assume un ruolo dominante la previsione.

Dolo eventuale: si verifica quando il soggetto si rappresenta l'evento come seriamente possibile (non come certo). Il dolo eventuale rappresenta la linea di confine che separa l'area di responsabilità per dolo da quella della responsabilità per colpa.

Il dolo eventuale è una forma di dolo indiretto. Si ha quando l'agente pone in essere una condotta sapendo che vi sono concrete (rectius:

serie) possibilità (o secondo una teoria affine concrete probabilità) di produrre un evento integrante un reato, eppur, tuttavia, accetta il rischio di cagionarli. È proprio questa accettazione consapevole del rischio che fa differire questa figura dall'affine figura della Colpa Cosciente. L'Agente decide di agire costi quel che costi, accettando il rischio del verificarsi dell'evento. Nel dolo eventuale e la colpa cosciente i criteri di imputazione di responsabilità hanno in comune l'elemento della previsione dell'evento, ma presentano differenze. Nel dolo eventuale agisce chi ritiene seriamente possibile la realizzazione del fatto e agisce accettando tale eventualità. Nella colpa cosciente, anche detta colpa con previsione dell'evento, ben distante dal dolo eventuale, l'agente prevede sì l'evento, ma esclude (erroneamente) che questo si possa realizzare, tanto che, se avesse compreso che l'evento in

La questione sarebbe venuta in essere, non avrebbe agito. Un esempio è dato da Tizio che guida a tutta velocità la macchina e si rappresenta la possibilità di incidente, ma continua a correre fiducioso nella sua abilità di guidatore, convinto che ciò non si verificherà.

Il dolo alternativo è un'altra forma di dolo indiretto e si ha quando l'agente prevede, come conseguenza certa (dolo diretto) o possibile (dolo eventuale) della sua condotta il verificarsi di due eventi, ma non sa quale si realizzerà in concreto. Ad esempio Tizio spara a Caio volendo indifferentemente ferirlo o ucciderlo. Tizio si rappresenta come conseguenza della sua azione più eventi tra loro compatibili.

Il dolo generale, che non rileva nel nostro ordinamento, si ha quando il soggetto mira a realizzare un evento tramite una prima azione, ma che realizza solo dopo una seconda azione, animata da un'intenzione differente. Es. esiste dolo generale di omicidio.

nella circostanza in cui si avvelena al fine di uccidere (ma non si uccide) e si impicca la vittima al fine di simulare un suicidio, e solo in quel momento si uccide. Pagina 91 di 193

Esclusione del dolo

Il dolo è escluso:

  • nel caso di errore sul fatto che costituisce reato e questo può trattarsi di:
    • errore di fatto: erronea percezione della realtà;
    • errore di diritto: erronea interpretazione di norme giuridiche se inevitabile;
  • nel caso si ritenga erroneamente di trovarsi in presenza di una causa di giustificazione.

Oggetto del dolo

Come già accennato, l'art. 43/1 riferisce la volontà colpevole all'evento dannoso o pericoloso: come già anticipato si tratta di una scelta legislativa poco felice, proprio perché la nozione di evento è particolarmente controverso.

E, infatti, se si allude all'evento in senso naturalistico, come risultato lesivo del fatto tipico, tale definizione lascia inacettabilmente fuori i reati.

Di mera condotta. Mentre, se si considera l'evento in senso giuridico, si incorre nell'obiezione che, specie nei reati di creazione legislativa (es. inosservanza del provvedimento del giudice), la coscienza del fatto lesivo non può prescindere dalla conoscenza effettiva del divieto penale. Ma, qui, si incorre nell'art. 5, per il quale l'ignoranza (evitabile) della legge penale non scusa. A ben vedere, OGGETTO DEL DOLO non è né l'evento naturalistico né l'evento giuridico, ma il FATTO TIPICO. Una simile conclusione trova un preciso riscontro normativo nell'art. 47 che dispone che il dolo è escluso dall'errore sul fatto che costituisce reato. Perché l'azione sia imputabile a titolo di dolo, occorre distinguere a seconda che si tratti di reati a forma vincolata ovvero a forma libera. I reati a forma vincolata: sono quei reati per i quali la norma penale descrive un'azione connotata da specifiche modalità.

In questo caso il bene protetto dalla norma penale è tutelato penalmente solo contro determinate modalità di azione e non altre. I reati a forma libera: sono i reati in cui la fattispecie è descritta facendo riferimento all'evento potendo essere le più varie le modalità dell'azione. (ad es. la norma penale che punisce l'omicidio tutela il bene della vita indipendentemente dalle modalità di aggressione). Nell'ambito dei primi è necessario che la coscienza e volontà abbiano ad oggetto proprio le specifiche modalità di realizzazione del fatto tipizzato, mentre, nei secondi, il dolo deve normalmente accompagnare l'ultimo atto compiuto prima che il decorso causale sfugga al dominio dell'agente. Pagina 92 di 193 Per quanto attiene al nesso causale, basta di regola che l'agente se ne prefiguri lo svolgimento nei tratti essenziali e non anche nei dettagli secondari. Come già anticipato, il dolodeve anche investire i c.d. elementi normativi della fattispecie, cioè quegli elementi la cui determinazione presuppone il rinvio ad una norma diversa da quella incriminatrice che viene in questione (v. art. 47 ult. comma). In sostanza, il dolo si configura soltanto se l'agente è a conoscenza della illiceità speciale (extrapenale) del fatto commesso. Dibattuta è, altresì, la questione se rientrano nell'oggetto del dolo le qualifiche soggettive che ineriscono all'autore dei c.d. reati propri. Concludendo sul punto: nel dolo rientrano i substrati di fatto su cui si basano le qualifiche soggettive, mentre esula dal dolo la conoscenza della fonte giuridica - penale delle qualifiche stesse, essendo detta conoscenza irrilevante. Dolo e coscienza dell'offesa Oltre alla coscienza e volontà del fatto materiale ci si domanda se il dolo includa la cosiddetta coscienza dell'offesa. Il concetto di offesa, quale oggetto del dolo,Il testo formattato con tag html sarebbe il seguente:

può assumere più significati. Esso può significare l'antigiuridicità o illiceità penale del fatto ovvero, più semplicemente, l'incidenza negativa del fatto su interessi meritevoli di protezione, a prescindere, però, dalla puntuale conoscenza dell'esistenza della norma.

L'assunto che la volontà colpevole presupponga la coscienza effettiva o attuale della illiceità del fatto si scontra con l'art. 5, c.p. (non è ammessa l'ignoranza della legge).

Come oggetto del dolo l'offesa può, pertanto, venire in questione soltanto in un senso fattuale o sostanziale come pregiudizio effettivo ad interessi protetti nella loro dimensione sociale, in linea con la concezione dogmatica della tipicità.

In alcuni casi la compenetrazione tra fatto materiale e lesione del bene è così immediata che il disvalore del fatto non può sfuggire all'agente.

Diverso è il

caso dei reati c.d. di pura creazione legislativa in cui la consapevolezza della lesione dell'interesse protetto può non aversi senza essere a conoscenza della norma incriminatrice, ma così incorrendo nello sbarramento dell'art. 5.

L'ACCERTAMENTO DEL DOLO. Il dolo deve essere provato, solo che la prova è difficile. L'indagine del giudice è, infatti, esente da limiti predeterminati a priori. Ad esempio, per l'omicidio è tipico il riferimento al movente. Pagina 93 di 193 Soccorrerà il ricorso ad apposite regole d'esperienza, la conformità alle quali è sufficiente a far ritenere dimostrato il fatto psicologico. Il principio secondo cui il dolo deve costituire oggetto di accertamento vale come principio generale da rispettare comunque. Pagina 94 di 193

La disciplina dell'errore Nella disciplina della colpevolezza riveste un ruolo fondamentale la problematica dell'errore. Anche nel d.p. è

radicata la distinzione tra errore di fatto ed errore di diritto. Il primo (error facti), di solito, consiste in una mancata o errata valutazione dei fatti, mentre il secondo (error iuris) riguarda una scorretta interpretazione o applicazione delle norme di diritto.
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A.A. 2009-2010
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SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher trick-master di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Bondi Alessandro.