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Concorso apparente di norme
64 tizio si impossessa di un oggetto altrui di tenue valore per provvedere ad un grave ed urgente bisogno.
65 Caio fa mendaci dichiarazioni dinanzi alla polizia giudiziaria, e poi dinanzi al giudice, al fine di favorire l'autore di un reato.
1. PREMESSA
In taluni casi, il confluire di più norme incriminatrici nei confronti di un medesimo fatto non è reale, ma solo apparente: sicché, in luogo di configurarsi un concorso di reati, si ha unicità di reato, essendo una sola la norma incriminatrice veramente applicabile all'ipotesi di specie. Per indicare questo fenomeno si usa l'espressione c.d. "concorso o conflitto apparente di norme". A prima vista, il fatto in questione sembra poter essere indifferentemente ricondotto tanto alla
fatto, ovvero il concorso apparente tra l'articolo 624 del codice penale che disciplina il furto comune e l'articolo 626, primo comma, numero 2 del codice penale che disciplina il furto in stato di bisogno. I presupposti per l'esistenza del concorso o conflitto apparente di norme sono due: la presenza di una stessa situazione di fatto e la convergenza di più norme che sembrano applicabili a tale situazione. Tuttavia, poiché si tratta di una convergenza illusoria, è necessario individuare dei criteri per determinare la realtà o l'apparenza del concorso. Per individuare i casi di concorso apparente, sono stati elaborati tre criteri: 1. Specialità: una norma speciale prevale su una norma generale quando entrambe sembrano applicabili alla stessa situazione di fatto. 2. Sussidiarietà: una norma sussidiaria si applica solo in mancanza di una norma principale che regoli la stessa situazione di fatto. 3. Consunzione (o assorbimento): una norma viene assorbita o consumata da un'altra norma quando quest'ultima regola in modo completo la stessa situazione di fatto. Di questi criteri, solo il primo è esplicitamente riconosciuto dall'articolo 15 del codice penale, mentre gli altri due sono frutto di elaborazione dottrinale. Si può interpretare l'articolo 15 del codice penale come una norma che disciplina non il fenomeno generale del concorso di norme, ma una specifica ipotesi di concorso apparente.concorso: quella nella quale le norme concorrenti si trovano in rapporto di generi e specie.
2. SPECIALITÀ
Art.15 c.p. "quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito". Questa disposizione stabilisce il principio della prevalenza della legge speciale rispetto alla legge generale. Il rapporto di specialità tra fattispecie implica che tutti gli elementi costitutivi di una fattispecie (generale) siano contenuti in un'altra fattispecie (speciale), la quale ne contiene a sua volta di ulteriori c.d. "specializzanti". Può anche dirsi che la disposizione speciale contempla un sottoinsieme dell'insieme dei casi contemplati dalla disposizione generale. Torniamo a considerare il caso 64, dove è prospettato un fatto riconducibile sia
All'art.624 che all'art.626, I comma, n.2. Ad un esame più attento, ci si accorge che l'art.626 è speciale rispetto all'altra: infatti, contiene tutti gli elementi della norma generale che configura il furto comune, ma in più ricomprende lo stato di bisogno e il tenue valore di cosa sottratta; ne deriva che l'unica forma incriminatrice applicabile è quella dell'art.626.
Va precisato che il rapporto di specialità può intercorrere non solo tra norme incriminatrici, ma anche tra norme incriminatrici e norme c.d. "di liceità".
Secondo un orientamento oggi diffuso in giurisprudenza, il concetto di "stessa materia" non solo alluderebbe all'esistenza di un "medesimo fatto", ma presuppone anche identità o omogeneità del bene protetto, con la conseguenza che il rapporto di specialità incorrerebbe solo fra norme poste a tutela di un medesimo bene giuridico.
Questa tesi è però erronea, basta guardare alla manifesta assurdità delle conseguenze applicative cui il suo accoglimento darebbe luogo: porterebbe ad affermare il concorso di reati ad es. tra l'ingiuria e l'oltraggio a un magistrato in udienza.
Secondo un altro indirizzo interpretativo, il concetto di "stessa materia" farebbe riferimento non solo alle ipotesi nella quali un medesimo fatto rientra in più norme incriminatrici, ma anche in quelle in cui un medesimo fatto concreto è riconducibile a due o più figure criminose, pur se tra le medesime non sussiste in astratto un rapporto di genere a specie: c.d. "specialità in concreto". Il rapporto di specialità in concreto andrebbe risolto applicando la norma che meglio si adatta al caso di specie, normalmente ravvisata in quella che prevede il trattamento più severo. Il concetto di specialità in concreto si risolve, dal punto di vista logico,
in un non-senso: non si comprende come mai ad un rapporto di generi a specie fra due norme possa dipendere dalla particolarità di un "fatto concreto"; come rapporto tipicamente tertium non datur. sussistente tra norme astratte, la specialità esiste o non esiste:
Altra parte della dottrina estende il rapporto di specialità ai casi di c.d. "specialità reciproca o bilaterale": tale relazione sussisterebbe allorché nessuna norma è speciale o generale, ma ciascuna è ad un tempo generale e speciale, perché entrambe presentano, accanto ad un nucleo di elementi comuni, elementi specifici ed elementi generici rispetto ai corrispondenti dell'altra.
A nostro avviso, l'ambito di applicazione del principio in esame va circoscritto entro i limiti connaturati alla sua accezione originaria: cioè, il rapporto di specialità sussiste solo tra fattispecie astratte e in senso univoco. Ne deriva che il concetto
di“stessa materia”, sta solo ad indicare il presupposto dell’instaurarsi si un rapporto di specialità tra fattispecie.
3. SUSSIDIARIETA’
Il principio di sussidiarietà intercorrerebbe tra norme che prevedono stadi o gradi diversi di offesa di un medesimo bene: in modo tale che l’offesa maggiore assorbe la minore e, di conseguenza, l’applicabilità di una norma è subordinata alla non applicazione dell’altra. In alcuni casi, è lo stesso legislatore ad indicare il rapporto di sussidiarietà tramite l’utilizzo di una “clausola di riserva”; ma esistono anche casi di sussidiarietà tacita: es. rapporto che intercorre tra la contravvenzione di atti contrari alla pubblica decenza e il delitto di atti osceni, e cioè due figure di reato entrambe poste a protezione di un bene omogeneo, che si diversificano solo in ragione della diversa intensità dell’aggressione al medesimo.
arrecata. "NE BIS IN IDEM"4. ASSORBIMENTO: SOSTANZIALE.Il principale criterio di valore utilizzato per risolvere i casi di conflitto apparente tra norme non risolubili alla stregua del rapporto di specialità è quello dell'assorbimento o della consunzione: esso è invocabile per escludere il concorso di reati in tutte le ipotesi nella quali la realizzazione di un reato comporta la commissione di un secondo reato, il quale finisce con l'apparire assorbito dal primo. Il criterio in questione ha come fondamento il più generale principio del ne bis in idem, il quale fa divieto di punire due volte il medesimo fatto. Il legislatore, nel prevedere il trattamento per il reato più grave, fissa una sanzione adeguata a coprire anche il disvalore del reato meno grave che normalmente vi si accompagna. Caratteristiche essenziali del principio dell'assorbimento sono: 1) Esso non poggia su un rapporto logico tra norme, ma su un rapporto di valore, inbase al quale l'apprezzamento negativo dal fatto concreto appare tutto già compreso nella norma che prevede il reato più grave, con la conseguenza che la contemporanea applicazione della norma che prevede il reato meno grave condurrebbe ad un ingiusto moltiplicarsi di sanzioni.2) Esso richiede non la identità naturalistica, ma la unitarietà normativa-sociale del fatto
Quindi, il fatto appare identico pur in assenza di azioni diverse dal punto di vista naturalistico, purché espressive di un disvalore penale omogeneo. Qual è la norma c.d. "prevalente" da applicare a casi consimili? Normalmente si utilizza il criterio del trattamento penale più severo. Così, ad es., nel caso 65: la norma sulla falsa testimonianza ha sia il minimo che il massimo edittale più alto rispetto a quella che configura il favoreggiamento. Ove non si ritenga in proposito decisivo, per individuare la norma che stabilisce il trattamento
più severo, il riferimento al criterio del“superiore minimo edittale”, non resta che basarsi su di una comparazione del rango edella qualità dei beni tutelati. Così, nel caso di specie, dovrebbe ritenersi prevalente lanorma che configura la falsa testimonianza perché il relativo bene tutelato èsuscettivo di apparire di livello più elevato rispetto a quello protetto dalla norma sulfavoreggiamento.
5. PROGRESSIONE CRIMINOSA, ANTEFATTO E POSTFATTO NON PUNIBILI
Progressione criminosa = fenomeno del contestuale susseguirsi diaggressioni di crescente gravità nei confronti di un medesimo bene (es. chiprima di uccidere, percuote e ferisce la vittima).
Antefatto NON punibile = casi nei quali un reato meno grave costituisce ilmezzo ordinario di realizzazione di un reato più grave.
Post fatto NON punibile = condotta criminosa susseguente, il cui disvalore èda ritenere già incluso in una condotta precedente che integra
un reato più grave (es. spendita di monete falsificate realizzata dallo stesso soggetto che prima ha contraffatto le monete). Nel postfatto si realizza uno dei mezzi ordinari di attuazione del fine proprio del reato principale. In tutti e tre i casi, si assiste ad un fenomeno caratterizzato da una analogia sostanziale: più azioni naturalistiche appaiono riducibili ad un'azione giuridicamente unitaria.
6. REATO COMPLESSO
Art.84 c.p. le disposizioni sul concorso di reati non si applicano quando la legge considera come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero, per sé stessi, reato. Questa norma disciplina il c.d. "reato complesso", che consiste nell'unificazione legislativa sotto forma di identico reato di due o più figure criminose, i cui rispettivi elementi costitutivi sono tutti compresi nella figura risultante dall'unificazione. Dal punto di vista strutturale, uno dei reati
Può anche assumere, all'inter