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La colpa è il tema della modernità

negli ultimi decenni, alla responsabilità dolosa, si è sempre più affiancata la responsabilità colposa caratterizzata da una mancanza di volontà e da violazione di regola cautelare. Perché questo incremento di questa forma di criminalità? Perché la colpa si innesta su determinate attività che sono notoriamente attività lecite, socialmente utili e contraddistinte da una intrinseca capacità lesiva; queste sono attività che si sono enormemente sviluppate negli ultimi decenni, si sono diffuse e articolate; si sono notevolmente complessizzate → fisiologicamente si sono rese sempre più complesse.

Esempio: la circolazione; quando noi approviamo il codice del 1930 ancora ci si muove prevalentemente a piedi, in bici, a cavallo, poche macchine, treni. Immaginiamo la circolazione stradale, ferroviaria, navale di oggi: oggi possiamo parlare anche di

una circolazione spaziale. Siamo in una società altamente tecnologica con attività anche pericolose; è qui che si innesta la dimensione colposa. Negli ultimi anni alla ribalta delle cronache sono arrivate vicende che sono di matrice prettamente colposa ed estremamente complessi: il crollo del Ponte Morandi, la rottura della fune della funivia, la vicenda dell'Ilva ecc. ➔ Ai dolosi si affiancano i colposi. All'interno della colpa si stanno verificando delle trasformazioni e delle notevoli evoluzioni. In estrema sintesi, una prima trasformazione della colpa può essere sintetizzata in questi termini: sempre degli anni '30,

  1. Siamo passati da una colpa, che potremmo definire unitaria, cioè che esprimeva una disciplina che si attagliava a tutte le varie ipotesi di responsabilità colposa. La disciplina della colpa era unitaria e era contenuta all'interno dell'art.43 c.p. dove si trova una definizione (nella parte generale) di
delitto colposo valevole per tutte le ipotesi di colpa; poisi trovavano le singole fattispecie di delitti. 2. Negli ultimi decenni siamo passati a una sorta di differenziazione tra ipotesi colpose. Differenziazione significa che, in sostanza, esistono: a. L'omicidio colposo o le lesioni colpose che sono legati alla morte o alla lesione derivante dalla violazione di regole cautelari elaborate per la sicurezza nei luoghi di lavoro. L'omicidio stradale è b. Hanno una disciplina peculiare rispetto alla circolazione stradale. ipotesi colposa differenziata. Abbiamo ipotesi di responsabilità colposa, omicidi e lesioni colposi, legate all'attività c. medica. c'è una differenziazione a Con riferimento a lavoro, circolazione stradale e attività medica livello di parte speciale che contiene, infatti, delle disposizioni differenziate; c'è differenziazione del trattamento dell'ipotesi dolosa. Seconda trasformazione→ la colpa siBasa su questa violazione di regole cautelari, ma da sempre esiste l'enorme problema delle fonti delle regole cautelari.

Regola cautelare è quella regola che accompagna l'attività, è quella regola comportamentale modale che indica comportamenti da tenere per contenere quella rischiosità insita all'interno dell'attività.

Queste regole cautelari dove le troviamo? Negli anni '30 le regole cautelari erano prevalentemente:

  1. Regole cautelari non scritte, erano rare quelle scritte.

Nei decenni la tendenza è stata verso una progressiva positivizzazione delle regole cautelari all'interno dei diversi ambiti di attività (circolazione stradale, sicurezza sul lavoro, medicina ecc.) si è avuto la tendenza a disciplinare mediante fonti scritte queste attività.

Questo settore è principalmente dell'attività tendenza a regole cautelari sempre più.

scritte.medica che ha conosciuto una progressiva attenzione per regole cautelari scritte, protocolli,linee guida ecc. che hanno cambiato notevolmente la fisionomia della colpa. Legalità che si è fatta sempre più formale. Questa trasformazione ha determinato una terza trasformazione (sempre sul piano delle fonti) → sempre di più si pone il problema del c.d. residuo della colpa generica. Con la violazione di regole cautelari scritte si determina la colpa specifica, dunque più si scrivono regole e più si va nella colpa specifica. Tuttavia vi è, all'interno della giurisprudenza, la tendenza a escludere la colpa specifica perché si riconosce che il soggetto ha tenuto il comportamento indicato nella regola cautelare scritta, l'ha rispettata, ma si riconoscono margini si residui per colpa generica, cioè il giudice dice che è vero che la regola cautelare scritta è stata rispettata ecc., ma in realtànella situazione data il soggetto doveva tenere un altro comportamento facendo residuare una colpa generica e determinando una responsabilità. Più si va verso la positivizzazione di regole cautelari scritte, più aumentano le ipotesi in cui è problematico un eventuale residuo di colpa generica derivante dalla violazione di regole cautelari non scritte. Questo fenomeno tocca tutti i settori. Una quarta trasformazione è la colpa sempre più pone problemi di imputazione, cioè la colpa sempre più pone problemi di imputazione del fatto complessivamente inteso al soggetto e questi problemi si giocano su due livelli: 1. Da un lato abbiamo i problemi di imputazione oggettivi: i problemi di imputazione degli eventi. Spiegato l'evento, si apre l'enorme problema del c.d. comportamento alternativo lecito (il decorso causale ipotetico) e, su questo fronte, stiamo assistendo a grandissime trasformazioni. Il comportamento alternativolecito è sempre più oggetto di sentenze, di elaborazioni scientifico dogmatiche. Da altro lato, sul piano dei criteri di imputazione si sta sempre più sviluppando un'altra problematica: l'imputazione dal punto di vista soggettivo che prende il nome della c.d. misura soggettiva della colpa, cioè la possibilità di attribuire la violazione della regola cautelare al soggetto agente. Anche su questo profilo si stanno sviluppando ricerca scientifica ecc. fino ad entrare nella giurisprudenza → abbiamo sentenze che si occupano di questo profilo soggettivo. Fonti normative Art. 43 c.p. "Il Comma 1 (terzo paragrafo) → delitto è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline." È la definizione unitaria dentro la quale noi

Possiamo scorgere le diverse componenti strutturali dellacolpa e quali sono?

a. Assenza di volontà (requisito negativo) → questa involontarietà del fatto la possiamo precisare: se dovessimo definire il requisito negativo non è la mancanza di volontà, ma è la mancanza di dolo. Perché dobbiamo dire che è la mancanza di dolo? È ben possibile che il comportamento colposo sia tenuto, o quanto meno l'elemento psicologico nei confronti del fatto è possibile che sia caratterizzato da una forma che consiste nella volontà sia della che dell'evento, ciò che definiamo dolo.

condotta Perché in alcune ipotesi con volontà di condotta ed evento si va nel dolo e altre volte nella colpa? Perché è possibile che un soggetto abbia un errore su uno degli elementi costitutivi. Dovremmo di che colpa è assenza di dolo. Questa componente si ricava dalle due espressioni contro l'intenzione

e non è voluto dall'agente. Come requisito positivo abbiamo tre componenti: 1. Componente rigorosamente psicologica → elemento soggettivo della colpa, indica la relazione che deve intercorrere tra il soggetto e gli elementi costitutivi del fatto tipico. Il manuale di Palazzo, quando parla della componente psicologica, distingue quattro grandi tipologie di relazione psichica tra il soggetto e il fatto colposo: ✓ prevedibilità dell'evento. Primo livello fatto da dominabilità della condotta e ✓ Secondo livello consistente nel dominio della condotta e nella prevedibilità dell'evento. ✓ dell'evento. Terzo livello consistente nel dominio della condotta e previsione ✓ Quarto livello consistente nel dominio della condotta (coscienza e volontà) e coscienza e volontà dell'evento, ma errore su uno degli elementi costitutivi. Se ci sono altri elementi costitutivi diversi da condotta ed evento, anche rispetto a

questi elementi ulteriori è indispensabile una relazione psicologica serve almeno un nessopsichico che consista nella conoscibilità. Questo è un punto che spesso sfugge, ma è di estrema importanza perché se manca la relazione psichica tra il soggetto e uno degli elementi diversi da condotta ed evento, se mancano sia la conoscenza che la conoscibilità, il delitto non può essere imputato al suo autore perché se così fosse si sarebbe in presenza di una responsabilità oggettiva.

Esempio: sappiamo come la morte sia la morte di una persona, quindi deve esserci non solo la previsione dell'evento morte, ma anche previsione e prevedibilità dell'uomo che manca la responsabilità. Se compio un'attività in una muore; se manca questo aspetto realtà dove non accedono persone e non è conosciuta e conoscibile la presenza di un uomo e si verifica l'evento morte che magari era pure prevedibile,

ma se manca la possibilità di conoscere la presenza dell'uomo si pongono problemi di conoscenza/conoscibilità di uno degli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice e potrebbero crearsi problemi di relazione psichica tra soggetto e fatto. I giudizi di conoscibilità sono giudizi normativi, che si caratterizzano per un'valutazione. Quando si parla di conoscibilità, di possibilità di conoscere, si va a compiere un giudizio normativo. Mentre la conoscenza è una componente psichica attuale che pone problemi di accertamento, la conoscibilità è un giudizio valutativo che va oltre le problematiche di accertamento perché, prima ancora di essere problematica di accertamento, è problematica di selezione di fattori dai quali ricavare la conoscibilità ed è la componente normativa: la selezione dei fattori. Esempio: sono rappresentato, ma potevo rappresentarmelo. Come si fa a

Compiere un giudizio sulla diconoscibilità dell'evento morte è un compito complesso. L'evento morte è un evento universale e inevitabile, ma la sua diconoscibilità può variare a seconda delle circostanze.

In generale, l'evento morte è facilmente riconoscibile quando avviene in modo improvviso e drammatico, come ad esempio in caso di incidenti o catastrofi. In questi casi, l'evento morte è immediatamente evidente e non richiede ulteriori spiegazioni.

Tuttavia, ci sono situazioni in cui la diconoscibilità dell'evento morte può essere più complessa. Ad esempio, quando una persona muore a causa di una malattia cronica o degenerativa, l'evento morte può essere preceduto da un periodo di sofferenza e degrado fisico. In questi casi, la diconoscibilità dell'evento morte può essere graduale e richiedere una valutazione medica per confermare la sua avvenuta conclusione.

Inoltre, ci sono situazioni in cui l'evento morte può essere oggetto di contestazione o di indagini legali. In questi casi, la diconoscibilità dell'evento morte può richiedere un'analisi approfondita delle prove e delle circostanze che lo hanno preceduto.

In conclusione, la diconoscibilità dell'evento morte dipende da vari fattori, tra cui le circostanze in cui si verifica, la presenza di segni evidenti e la necessità di ulteriori valutazioni mediche o legali.

Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
89 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher adelemcqueen di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale avanzato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Bartoli Roberto.