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CEDU).

Secondo quest’ultima due sono le norme penali favorevoli: abolitio crimis e

l’ipotesi di previsione di pena più mite. Non ricomprende le norme che incidono

sulla punibilità. Secondo la Corte Cost invece tutte acquistano il significato di

norma penale favorevole ai sensi dell’art 2 c.p. Quindi in virtù di ciò nel

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momento in cui la sentenza scoppola è arrivata ad affermare il principio

retroattività assoluta lo ha fatto in relazione a determinate tipologie di norme

favorevoli dalle quali resta esclusa la prescrizione (oggetto di tale sentenza)

che invece è norma che incide sulla punibilità. Quindi per essa continua ad

opere il principio di retroattività relativo e quindi suscettibile di deroghe. ]

La Corte Costituzionale opera quindi un distinguo tra norme penali favorevoli:

Abolitio criminis e norma con trattamento sanzionatorio più mite 

- principio di retroattività in termini assoluti in relazione all’art 7 CEDU ex

art 117 Cost.

Norme incidenti sulla punibilità (es. prescrizione)  principio di

- retroattività in termini relativi ex art 2 c.p.

Recidiva

Si tratta di istituto di grande interesse in primis perché trattasi di istituto che

trova una applicazione molto elevata nel nostro ordinamento ed in secondo

perché ha conosciuto una notevole evoluzione dal 1930 in poi ( si possono

individuare tre tappe: 1970, 2006 e 2013).

Altra ragione di interesse è data dal fatto che trattasi di istituto dalle forti

istanze politico criminali. Sulla questione della recidiva infatti emergono due

orientamenti:

- uno che concentra l’attenzione sul soggetto del recidivo (analizzando le cause

che portano un soggetto a delinquere, trattamento a cui deve essere

sottoposto il recidivo ecc..). Si alternano qui da un lato orientamenti più severi

che arrivano addirittura a qualificare il recidivo come di soggetto incorreggibile

altri che invece si fanno portatori di istanze più garantiste.

- Altro che si concentra sulla recidiva in quanto istituto giuridico, ossia sul

problema di chi delinque dopo essere già stato condannato. Si tratta di

prospettiva più complessa e articolata. 28

Ultima ragione di interesse per la recidiva è legata al suo carattere di estrema

complessità.

Si distingue tra RECIDIVA NATURALE, RECIDIVISMO e RECIDIVA LEGALE:

Recidiva naturale: commissione di un nuovo reato dopo averne

• commesso un altro. Si parla di reiterazione di reati facendo leva sul

soggetto che commette più di un reato.

Recidivismo: concetto criminologico che indica lo studio delle cause che

• portano un soggetto a realizzare più reati.

Recidiva legale: si tratta della recidiva in senso proprio e con essa si

• indica la commissione di un nuovo reato dopo un precedente reato per il

quale è stata emessa sentenza di condanna. Per condanna ci si riferisce

ad una presa di posizione negativa sul reo da parte dell’ordinamento con

la conseguenza che l’ulteriore commissione di nuovo reato sopo la stessa

assume un disvalore molto più peculiare, più grave e significativo.

Il recidiviamo può avere ad oggetto di studio sia la recidiva naturale, che

la recidiva legale. Per condanna si fa riferimento soprattutto alla pena

carceraria (concetto diverso da quello di pena detentiva poiché tra

quest’ultime troviamo anche la pena della detenzione domiciliare che è

diverso dalla pena del carcere)

Ci sono molti istituti che si basano sul fatto della reiterazione del reato:

Concorso materiale di reati: soggetto che con più azioni od omissioni

• commette più reati omogenei o eterogenei tra loro. Si applica sul piano

del trattamento sanzionatorio il cumulo materiale: si sommano le pene

per i vari reati. Il nostro ordinamento prevede un cumulo materiale

temperato per cui prevede comunque un limite alla sommatoria. Vi sono

limiti legato all’impraticabilità del cumulo stesso (così nelle ipotesi di

concorso delle pene dell’ergastolo si applica la pena con l’isolamento

diurno per un certo periodo, oppure concorso tra ergastolo e pene

detentive temporanee che importano una durata complessiva superiore a

cinque anni si applica l’ergastolo con un periodo sempre di isolamento

diurno, oppure concorso tra pene della reclusione non inferiori a 24 anni

si applica l’ergastolo.) ed altri che sono limiti di ordine quantitativo (30

anni per la pena detentiva, 6 per l’arresto e sempre trenta nell’ipotesi di

concorso di pene detentive di specie diversa come reclusione ed arresto).

Concorso formale di reato: con una azione o omissione il soggetto

• commette più reati. Si applica il cumulo giuridico: pena per il reato più

grave aumentato fino al triplo.

Reato continuato: Una pluralità di azioni ed omissioni ciascuno dei quali

• costituisce violazione di una o più disposizioni di legge accomunate da un

unitario disegno criminoso. In virtù di tale legame l’ordinamento equipara

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lo stesso al concorso formale prevedento anche per esso l’applicazione

del cumulo giuridico.

In queste due ipotesi si nota come la reiterazione nel reato determina un

aggravamento di pena.

Art 133 c.p. in relazione alla commisurazione della pena in concreto: il

• giudice deve tenere conto dei precedenti penali e giudiziari. Peraltro il

concetto di precedenti è assai ampio e relativo comportando

problematiche di interpretazione. Si ricomprendono per esempio anche le

misure cautelari?

I precedenti penali e giudiziari svolgono la funzione di criteri di misurazione

della pena e come tali possono essere presi in considerazione sia per la

diminuzione che per l’aumento della stessa. Non è detto però che i precedenti

vengano sempre presi in considerazione dal giudice, difatti la nostra

commisurazione ex art 133 si caratterizza per una notevole discrezionalità.

Da tutto ciò si ricava che: la recidiva determina rispetto agli altri istituti di

reiterazione il maggior aggravamento. Perché questo maggiore disvalore?

Perché il nuovo reato viene commesso dopo precedente condanna. La

condanna è quindi l’elemento intorno al quale gravita l’istituto della recidiva.

Rapporto tra recidiva e pericolosità sociale

La pericolosità sociale è definita dall’art 203 c.p. << è socialmente pericolosa

la persona quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge

come reati>> Si distingue dalla colpevolezza perché mentre essa guarda al

passato (implica un giudizio di rimproverabilità su ciò che è già stato

commesso) la pericolosità guarda al futuro (implica un giudizio sulla personalità

del reo in relazione alla sua capacità di nuova commissione di reati).

Il giudizio di pericolosità è funzionale all’applicazione delle misure di sicurezza

personali e patrimoniali.

Si distingue tra misure di sicurezza applicabile a non imputabile ma pericoloso

(mirando quindi alla cura della causa della imputabilità e cioè della incapacità

di intendere e volere del soggetto) e misura di sicurezza applicabile a soggetto

imputabile (con la conseguenza che la misura di sicurezza si aggiunge alla

pena  cd. doppio binario e si basa sulla reiterazione e più si tratta di

reiterazione legale più si può esprimere un giudizio di pericolosità).

La recidiva può quindi essere contrastata sia con l’applicazione di misure di

sicurezza sia attraverso l’applicazione della pena oppure con entrambe.

Il nostro ordinamento ha fatto della recidiva un autentico pilastro del sistema.

Esso opera infatti sia come circostanza aggravante (incidendo sulla pena) e

inoltre ha previsto il cd. doppio binario che importa applicazione delle misure di

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sicurezza alla pena. Difatti si è dato alla recidiva una doppia rilevanza che

quindi fa del recidivo un soggetto oggetto di un particolare accanimento.

In una prospettiva de jure condendo si può parlare in vari modi di recidiva. Così

si distingue tra:

Recidiva vera e recidiva finta: La recidiva vera si ha quando il

• soggetto ha commesso un nuovo reato a seguito non semplicemente di

precedente condanna ma di effettiva esecuzione della pena ad essa

conseguente. Si tratta della forma di recidiva particolarmente usata tra il

1700 ed il 1800 poiché a quei tempi non esistevano i casellari giudiziari e

quindi della eventuale condanna non poteva rimanere traccia se non

attraverso l’esecuzione della pena che lasciava una traccia di natura

fisica (a quei tempi le pene erano di tipo corporale). Con lo sviluppo dei

casellari e della pena carceraria (in luogo delle pene corporali) si và ad

affiancare alla recidiva vera una recidiva finta per la quale diventa

sufficiente la semplice precedente sentenza di condanna.

Recidiva specifica e recidiva generica: per specifica si intende la

• commissione di un nuovo reato connesso con il reato per il quale c’è

stata precedente condanna (es. furto-furto, furto-rapina). Recidiva

generica è quella in cui non si attribuisce rilevanza a tale connessione.

Siamo in presenza di reati diversi e tuttavia si và comunque ad attribuire

al secondo quel maggior disvalore legato al fatto dell’esistenza di un

reato precedente.

Recidiva temporanea e recidiva perpetua: nella recidiva temporanea

• il disvalore viene attribuito al secondo reato solo nell’ipotesi in cui lo

stesso sia stato commesso entro un certo lasso di tempo, più o meno

discrezionalmente definito, dalla realizzazione del primo. Quella perpetua

non pone limiti temporali.

Effetti diretti ed effetti indiretti della recidiva: quelli diretti sono gli

• effetti che la recidiva produce in sede di commisurazione della pena in

senso stretto (aggravamento della pena). Quelli indiretti sono gli effetti

che la recidiva produce sulla commisurazione della pena in senso ampio

e quindi su tutta una serie di istituti penalistici quali applicazione di

misure alternative, tempi della prescrizione, liberazione, amnistia,

indulto.

Procediamo quindi ad una breve analisi storica. I codici preunitari in prevalenza

prevedevano una recidiva vera, specifica e temporanea. Con il codice

Zanardelli venne introdotta invece una recidiva finta, generica e temporanea.

Con il Codice Rocco del 1930 invece una recidiva sempre finta, generica ma

perpetua. Inoltre sempre nel 1930 viene prevista l’obbligatorietà della recidiva

(niente discrezionalità applicativa). Inoltre si prevedono tutte le ipotesi di

recidiva (vera, temporanea) come criterio di aggravamento della pena, si

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prevedono effetti indiretti e il sistema cd. a doppio bin

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A.A. 2013-2014
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SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher cortocircuito2 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale avanzato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Bartoli Roberto.