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CEDU).
Secondo quest’ultima due sono le norme penali favorevoli: abolitio crimis e
l’ipotesi di previsione di pena più mite. Non ricomprende le norme che incidono
sulla punibilità. Secondo la Corte Cost invece tutte acquistano il significato di
norma penale favorevole ai sensi dell’art 2 c.p. Quindi in virtù di ciò nel
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momento in cui la sentenza scoppola è arrivata ad affermare il principio
retroattività assoluta lo ha fatto in relazione a determinate tipologie di norme
favorevoli dalle quali resta esclusa la prescrizione (oggetto di tale sentenza)
che invece è norma che incide sulla punibilità. Quindi per essa continua ad
opere il principio di retroattività relativo e quindi suscettibile di deroghe. ]
La Corte Costituzionale opera quindi un distinguo tra norme penali favorevoli:
Abolitio criminis e norma con trattamento sanzionatorio più mite
- principio di retroattività in termini assoluti in relazione all’art 7 CEDU ex
art 117 Cost.
Norme incidenti sulla punibilità (es. prescrizione) principio di
- retroattività in termini relativi ex art 2 c.p.
Recidiva
Si tratta di istituto di grande interesse in primis perché trattasi di istituto che
trova una applicazione molto elevata nel nostro ordinamento ed in secondo
perché ha conosciuto una notevole evoluzione dal 1930 in poi ( si possono
individuare tre tappe: 1970, 2006 e 2013).
Altra ragione di interesse è data dal fatto che trattasi di istituto dalle forti
istanze politico criminali. Sulla questione della recidiva infatti emergono due
orientamenti:
- uno che concentra l’attenzione sul soggetto del recidivo (analizzando le cause
che portano un soggetto a delinquere, trattamento a cui deve essere
sottoposto il recidivo ecc..). Si alternano qui da un lato orientamenti più severi
che arrivano addirittura a qualificare il recidivo come di soggetto incorreggibile
altri che invece si fanno portatori di istanze più garantiste.
- Altro che si concentra sulla recidiva in quanto istituto giuridico, ossia sul
problema di chi delinque dopo essere già stato condannato. Si tratta di
prospettiva più complessa e articolata. 28
Ultima ragione di interesse per la recidiva è legata al suo carattere di estrema
complessità.
Si distingue tra RECIDIVA NATURALE, RECIDIVISMO e RECIDIVA LEGALE:
Recidiva naturale: commissione di un nuovo reato dopo averne
• commesso un altro. Si parla di reiterazione di reati facendo leva sul
soggetto che commette più di un reato.
Recidivismo: concetto criminologico che indica lo studio delle cause che
• portano un soggetto a realizzare più reati.
Recidiva legale: si tratta della recidiva in senso proprio e con essa si
• indica la commissione di un nuovo reato dopo un precedente reato per il
quale è stata emessa sentenza di condanna. Per condanna ci si riferisce
ad una presa di posizione negativa sul reo da parte dell’ordinamento con
la conseguenza che l’ulteriore commissione di nuovo reato sopo la stessa
assume un disvalore molto più peculiare, più grave e significativo.
Il recidiviamo può avere ad oggetto di studio sia la recidiva naturale, che
la recidiva legale. Per condanna si fa riferimento soprattutto alla pena
carceraria (concetto diverso da quello di pena detentiva poiché tra
quest’ultime troviamo anche la pena della detenzione domiciliare che è
diverso dalla pena del carcere)
Ci sono molti istituti che si basano sul fatto della reiterazione del reato:
Concorso materiale di reati: soggetto che con più azioni od omissioni
• commette più reati omogenei o eterogenei tra loro. Si applica sul piano
del trattamento sanzionatorio il cumulo materiale: si sommano le pene
per i vari reati. Il nostro ordinamento prevede un cumulo materiale
temperato per cui prevede comunque un limite alla sommatoria. Vi sono
limiti legato all’impraticabilità del cumulo stesso (così nelle ipotesi di
concorso delle pene dell’ergastolo si applica la pena con l’isolamento
diurno per un certo periodo, oppure concorso tra ergastolo e pene
detentive temporanee che importano una durata complessiva superiore a
cinque anni si applica l’ergastolo con un periodo sempre di isolamento
diurno, oppure concorso tra pene della reclusione non inferiori a 24 anni
si applica l’ergastolo.) ed altri che sono limiti di ordine quantitativo (30
anni per la pena detentiva, 6 per l’arresto e sempre trenta nell’ipotesi di
concorso di pene detentive di specie diversa come reclusione ed arresto).
Concorso formale di reato: con una azione o omissione il soggetto
• commette più reati. Si applica il cumulo giuridico: pena per il reato più
grave aumentato fino al triplo.
Reato continuato: Una pluralità di azioni ed omissioni ciascuno dei quali
• costituisce violazione di una o più disposizioni di legge accomunate da un
unitario disegno criminoso. In virtù di tale legame l’ordinamento equipara
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lo stesso al concorso formale prevedento anche per esso l’applicazione
del cumulo giuridico.
In queste due ipotesi si nota come la reiterazione nel reato determina un
aggravamento di pena.
Art 133 c.p. in relazione alla commisurazione della pena in concreto: il
• giudice deve tenere conto dei precedenti penali e giudiziari. Peraltro il
concetto di precedenti è assai ampio e relativo comportando
problematiche di interpretazione. Si ricomprendono per esempio anche le
misure cautelari?
I precedenti penali e giudiziari svolgono la funzione di criteri di misurazione
della pena e come tali possono essere presi in considerazione sia per la
diminuzione che per l’aumento della stessa. Non è detto però che i precedenti
vengano sempre presi in considerazione dal giudice, difatti la nostra
commisurazione ex art 133 si caratterizza per una notevole discrezionalità.
Da tutto ciò si ricava che: la recidiva determina rispetto agli altri istituti di
reiterazione il maggior aggravamento. Perché questo maggiore disvalore?
Perché il nuovo reato viene commesso dopo precedente condanna. La
condanna è quindi l’elemento intorno al quale gravita l’istituto della recidiva.
Rapporto tra recidiva e pericolosità sociale
La pericolosità sociale è definita dall’art 203 c.p. << è socialmente pericolosa
la persona quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge
come reati>> Si distingue dalla colpevolezza perché mentre essa guarda al
passato (implica un giudizio di rimproverabilità su ciò che è già stato
commesso) la pericolosità guarda al futuro (implica un giudizio sulla personalità
del reo in relazione alla sua capacità di nuova commissione di reati).
Il giudizio di pericolosità è funzionale all’applicazione delle misure di sicurezza
personali e patrimoniali.
Si distingue tra misure di sicurezza applicabile a non imputabile ma pericoloso
(mirando quindi alla cura della causa della imputabilità e cioè della incapacità
di intendere e volere del soggetto) e misura di sicurezza applicabile a soggetto
imputabile (con la conseguenza che la misura di sicurezza si aggiunge alla
pena cd. doppio binario e si basa sulla reiterazione e più si tratta di
reiterazione legale più si può esprimere un giudizio di pericolosità).
La recidiva può quindi essere contrastata sia con l’applicazione di misure di
sicurezza sia attraverso l’applicazione della pena oppure con entrambe.
Il nostro ordinamento ha fatto della recidiva un autentico pilastro del sistema.
Esso opera infatti sia come circostanza aggravante (incidendo sulla pena) e
inoltre ha previsto il cd. doppio binario che importa applicazione delle misure di
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sicurezza alla pena. Difatti si è dato alla recidiva una doppia rilevanza che
quindi fa del recidivo un soggetto oggetto di un particolare accanimento.
In una prospettiva de jure condendo si può parlare in vari modi di recidiva. Così
si distingue tra:
Recidiva vera e recidiva finta: La recidiva vera si ha quando il
• soggetto ha commesso un nuovo reato a seguito non semplicemente di
precedente condanna ma di effettiva esecuzione della pena ad essa
conseguente. Si tratta della forma di recidiva particolarmente usata tra il
1700 ed il 1800 poiché a quei tempi non esistevano i casellari giudiziari e
quindi della eventuale condanna non poteva rimanere traccia se non
attraverso l’esecuzione della pena che lasciava una traccia di natura
fisica (a quei tempi le pene erano di tipo corporale). Con lo sviluppo dei
casellari e della pena carceraria (in luogo delle pene corporali) si và ad
affiancare alla recidiva vera una recidiva finta per la quale diventa
sufficiente la semplice precedente sentenza di condanna.
Recidiva specifica e recidiva generica: per specifica si intende la
• commissione di un nuovo reato connesso con il reato per il quale c’è
stata precedente condanna (es. furto-furto, furto-rapina). Recidiva
generica è quella in cui non si attribuisce rilevanza a tale connessione.
Siamo in presenza di reati diversi e tuttavia si và comunque ad attribuire
al secondo quel maggior disvalore legato al fatto dell’esistenza di un
reato precedente.
Recidiva temporanea e recidiva perpetua: nella recidiva temporanea
• il disvalore viene attribuito al secondo reato solo nell’ipotesi in cui lo
stesso sia stato commesso entro un certo lasso di tempo, più o meno
discrezionalmente definito, dalla realizzazione del primo. Quella perpetua
non pone limiti temporali.
Effetti diretti ed effetti indiretti della recidiva: quelli diretti sono gli
• effetti che la recidiva produce in sede di commisurazione della pena in
senso stretto (aggravamento della pena). Quelli indiretti sono gli effetti
che la recidiva produce sulla commisurazione della pena in senso ampio
e quindi su tutta una serie di istituti penalistici quali applicazione di
misure alternative, tempi della prescrizione, liberazione, amnistia,
indulto.
Procediamo quindi ad una breve analisi storica. I codici preunitari in prevalenza
prevedevano una recidiva vera, specifica e temporanea. Con il codice
Zanardelli venne introdotta invece una recidiva finta, generica e temporanea.
Con il Codice Rocco del 1930 invece una recidiva sempre finta, generica ma
perpetua. Inoltre sempre nel 1930 viene prevista l’obbligatorietà della recidiva
(niente discrezionalità applicativa). Inoltre si prevedono tutte le ipotesi di
recidiva (vera, temporanea) come criterio di aggravamento della pena, si
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prevedono effetti indiretti e il sistema cd. a doppio bin