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ANALISI DEL REATO
Per poter analizzare un reato bisogna nanzitutto indviduare quali sono il soggetto attivo, cioè colui che compie
l'azione; e il soggetto passivo, cioè colui che la subisce.
L'individuazione dei soggetti costituisce il 1° elemento di tipicità del reato.
Soggetti Attivi: sono coloro nei confronti dei quali il precetto si pone come coagente, sono i destinatari della
fattispecie penale. Tutte le persone fisiche, in quanto dotate di capacità penale, possono essere soggetti attivi di
reato possono, cioè, realizzare la fattispecie tipica contemplata dalla norma incriminatrice.
I reati si possono distinguere in reati comuni o propri.
Comuni: sono reati che possono essere commessi da chiunque.
Propri: si riferiscono a specifiche persone che rivestono una determinata quaifica. (es.art318) A volte questi
reati possono avere una formulazione dubbia: sembra che si riferiscono a qualsiasi soggetto, ma in realtà il
soggeto viene determinato elencando determinate caratteristiche.
Nei reati propri la qualifica del soggetto attivo deve essere oggetto di dolo: l'imprenditore che offre dei soldi al pubblico
ufficiale deve sapere che quello è un pubblico ufficiale, altrimeni non commette corruzione.
Esiste poi una sottocategoria dei reati propri:reati di mano propria, possono essere commessi solo dlla persona
espressamente specificata dalla norma.
Il nostro codice ha una visione antropomorfa del reato: il reato può essere commesso da una persona sola: si parla
sempre al singolare. Le fattispecie vengono pensate con un elemento soggettivo specifico, cioè un soggetto
imputabile.
Capita però che, anche se il reato si riferisce a un singolo soggetto, venga poi commesso da due o più persone: si
parla di combinato disposto: tutti i soggetti risponderanno con la stessa norma speciale, mentre per il concorso di
persona interverrà la norma generale. (art.110)
Il soggetto passivo del reato nell'ambito del diritto penale, indica il soggetto titolare del bene giuridico offeso dal
fatto di reato. Il soggetto passivo del reato va distinto dal danneggiato, che è il soggetto che subisce le
conseguenze dannose sotto il profilo civilistico del fatto di reato. Ad esempio nell'omicidio, il soggetto passivo
dell'omicidio è la vittima mentre i danneggiati sono i suoi congiunti.
Il soggetto passivo ha a disposizionel'elemento della querela, così si distinguono i reati perseguibili a querela di
parte e perseguibili d'ufficio.
Perseguibili a querela di parte: la parte offessa deve presentare querela. Senza la querela non è possibile iniziare il
processo, se viene a mancare, il processo si estingue.
Perseguibili d'ufficio: non è necessaria la querela dell'offeso.
Reati a soggetto passivo indeterminato: sono reati in cui l'interesse offeso appartiene a una collettività
indeterminata di individui. (es.l'incolumità pubblica)
Reati ostativi: sono reati in cui non c'è un soggetto passivo determinato, ma sono propedeutici a ledere un bene
giuridico.
Reati pluriffensivi: sono reati che offendono una pluralità di beni/interessi di persone diverse. (es.la calunnia
offende l'accusato e l'amministrazione della giustizia)
L'oggetto giuridico del reato è l'interesse o il bene giuridico alla cui tutela è demandata la norma penale. L'oggetto
giuridico del reato va mantenuto distinto dall'oggetto materiale che è l'elemento della realtà esterna sul quale incide
la condotta criminosa. Oggetto materiale ed oggetto giuridico del reato possono occasionalmente coincidere (ad
esempio, nel delitto di omicidio, la vita costituisce, nel medesimo tempo, sia l'oggetto dell'azione criminosa sia il bene
alla cui protezione è demandata la norma penale) ma, in altri casi, l'oggetto materiale del reato è distinto dal suo
oggetto giuridico
STRUTTURA DEL REATO-BIPARTIZIONE E TRIPARTIZIONE
A)BIPARTITA Secondo la teoria bipartita, il reato sarebbe formato da:
-un elemento seggettivo, cioè la colpevolezza, ovvero l'atteggiamento richiesto dalla legge per la commissione di un
dato reato
-un elemento oggettivo, cioè il fatto materiale, costituito dall'azione o omissione, dall'evento e dal nesso di
causalità tra condotta ed evento
Secondo tale teoria, l'antigiuridicità, cioè il contrsto tra norma e fatto, non è un terzo elemento autonomo, ma
l'essenza in sè del reato stesso.
B)TRIPARTITA Secondo tale teoria, il reato si compone di tre elementi:
1)TIPICITA': si intende il fatto tipico, il comportamento esteriore che si deve tenere per poter parlare di reato. Per
capire quali sono gli elementi tipici essenziali del fatto tipico, bisogna individuare inanzitutto se si tratta di un reato di
evento o di mera condotta. In entrambi i casi si avrà sempre una condotta, che deve essere lesiva e vietata e che può
essere attiva o omissiva. Azione e omissione devono essere coscienti e volontarie.
Si possono poi avere reati istantanei in cui la consumazione si identifica con il compimento dell'ultimo o dell'unico
atto che integra la condotta, o con la verificazione dell'evento oltre il quale la fattispecie non può essere protratta.
Reati permanenti: la fattispecie legale è invece strutturata in modo tale da esigere che la condotta o l'evento si
protraggano nel tempo. Reati unisussitenti o abituali (art.572).
Reati a forma libera: sono quelli che possono essere commessi in qualunque modo, per il legislatore è indifferente
quale che sia il modo con cui ho commesso il reato, io vengo punito, il fatto è tipico. Esempio: l’omicidio in qualunque
modo viene commesso, viene punito.
Reati a forma vincolata: si viene puniti solo quando il fatto viene commesso nella forma presa in considerazione dal
legislatore. Esempio: la truffa richiede artefici o raggiri per essere puniti. Nella norma sulle false comunicazioni sociali
e il falso in bilancio, il legislatore considera rilevanti solo le falsità commesse nei bilanci, nelle relazioni o in altre
comunicazioni sociali, non rileva qualunque falsità.
Il reato avrà sempre un evento, cioè un elemento esterno. Ai fini dell’esistenza del reato, è necessario che la
condotta e l’evento siano legati da un nesso causale. L’esigenza di questo 3° elemento è espressa dall’art. 40.1 c.p. dal
quale si ricava che nessuno può essere considerato autore del reato se l’evento dannoso o pericoloso che lo
caratterizza non è in relazione causale con il suo comportamento. Il nesso causale tra l’evento e la condotta è il
requisito che consente di ricondurre un fatto ad una persona agente. Per vedere se c'è responsabilità penale
bisogna stabilire se c'è nesso causale tra condotta e evento. Il nesso c'è quando la condotta è conditio sine qua non
dell'evento.
2)ANTIGIURIDICITA' Contrasto tra un fatto e una norma giuridica. Nel diritto penale, l'antigiuridicità consiste in
un giudizio di relazione volto a evidenziare il contrasto tra il fatto e una norma penale e si configura in assenza di
cause di giustificazione, cause, cioè, che, in base ad un giudizio effettuato alla stregua dell'intero ordinamento
giuridico, escludono la illiceità di un fatto integrativo di reato.
3)COLPEVOLEZZA Un fatto è punibile solo se è colpevole, cioè solo se è stato commessio con la volontà di
commetterlo. Il fatto deve essere stato quindi commesso con dolo o colpa. (art.42/675). La colpa può essere
generica:negligenza,imperizia,imprudenza; oppure specifica:quando si violano leggi,regolamenti,discipline.
Nelle contravvenzioni si risponde indifferentemente per dolo o colpa. Nei delitti si risponde di regola per dolo, la
colpa deve essere provata. 4)PUNIBILE : se il fatto
tipico e antigiuridico è realizzato da un soggetto al quale si può muovere un rimprovero, affinché possa definirsi
reato, secondo larga parte della Dottrina penalistica in realtà non serve più nulla, questo sarebbe già perfetto con i 3
requisiti sopra descritti. Questa teoria si definisce teoria tripartita. Di recente è stata studiata una teoria
quadripartita. Il fatto oltre ad essere tipico, antigiuridico e colpevole, deve essere punibile per definirsi reato. Per
punibilità di un certo fatto si fa riferimento alla necessità che quel fatto sia in concreto suscettibile di essere punito,
possa quindi essere punito in concreto.
I REATI OMISSIVI
Mentre nel reato commissivo la condotta si fonda sul compimento di un’azione, nel reato omissivo essa si fonda
sull’omissione di un’attività doverosa per legge. L’omissione può atteggiarsi come pura inerzia o come compimento di
azione diversa da quella richiesta.
I reati omissivi possono essere distinti in due categorie: i reati omissivi propri e i reati omissivi impropri.
Quelli propri sono reati di mera condotta, poiché è penalmente rilevante che il soggetto abbia omesso un’azione
richiesta dalla norma penale, senza che sia necessario che a ciò consegua un evento in senso naturalistico. I reati
omissivi propri trovano sempre la propria fonte nella legge penale.
I reati omissivi impropri sono reati di evento. Ciò significa che ad una condotta omissiva deve necessariamente
conseguire una lesione di un bene giuridico tutelato. I reati omissivi impropri non sono tipizzati dalla legge penale,
bensì sono ricavabili dal combinato disposto tra l’art. 40 co. II c.p. e la fattispecie normativa di parte speciale Art.575
che verrà in rilievo volta per volta poiché contenente l’evento che il soggetto agente ha “cagionato” con la sua
condotta inerte o difforme da quella richiesta. L’articolo 40 comma II ci dice che non impedire un evento che si ha
l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo.Esso è la formula di traduzione dei reati commissivi di parte
speciale in reati omissivi corrispondenti. L’utilizzo della clausola di equivalenza di cui all’art. 40 è giustificata da una
impossibilità di tipizzazione di ogni singolo comportamento omissivo che possa originare un evento che il soggetto
avrebbe dovuto impedire.
La fonte dell’obbligo giuridico di impedire l’evento ha fornito problemi di definizione, in quanto vi erano tre tesi
contrapposte, a riguardo:
1) La prima teoria fu quella formale, detta anche “del trifoglio”, poiché riteneva che tale fonte fosse da riscontrare
nella legge, nel contratto e nella precedente azione pericolosa. Questa tesi però venne scartata in quanto suscitò
delle critiche perchè considerata troppo formale e perchè sorgevano dei problemi dal punto di vista del principio di
legalità, in quanto solo la legge può s