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L’ERGASTOLO

Alcuni Stati hanno abolito l’ergastolo, altri l’hanno reintrodotto di recente come nel caso della Spagna, altri

stati non l’hanno mai eliminato come nel nostro caso. C’è chi pensa che l’ergastolo mantenga una funzione

simbolica irrinunciabile, dall’altra parte c’è chi dice che gli stati che hanno tolto l’ergastolo l’hanno sostituito

con una pena detentiva molto lunga e dunque non c’è molta differenza. Grazie al meccanismo della libertà

anticipata il detenuto che mantiene una condotta corretta ha uno sconto di un anno ogni quattro, inoltre

l’ergastolo non è sempre definitivo grazie al meccanismo della libertà condizionale, dunque che cosa

cambia dall’inflizione della pena detentiva più lunga? La differenza sta nel fatto che nella pena detentiva

molto lunga esiste un termine ultimo mentre nell’ergastolo non esiste e anche se c’è la possibilità di uscire

prima non è detto che la possibilità si avveri. Nel nostro ordinamento poi esiste l’ergastolo ostativo che

impedisce l’utilizzo di questi vantaggi se il condannato non collabora con le autorità nell’indagine 

collaborazione processuale e inesistenza di contatti con la criminalità organizzata. C’è anche la possibilità

che il magistrato di sorveglianza possa ridurre l’ergastolo ostativo sulla base dei progressi fatti dal detenuto

in carcere.

TEST (INDAGINE EUROPEA SULLA SICUREZZA PERCEPITA DAI CITTADINI): un giovane uomo di 21

anni commette un furto all’interno di un’abitazione. Ha una precedente condanna per un reato identico.

Quale delle seguenti pene riterresti appropriata per questo fatto? Quale pena pensi che gli sia inflitta nel

nostro ordinamento per questo fatto?

• Detentiva (pochi mesi/ 1-2/ 2-4/ 4-6/ 6+)

• Pecuniaria

• Lavoro di pubblica utilità

• Misura limitata di libertà personale ma non carceraria

• Altra sanzione

Soluzione nel nostro ordinamento = art. 624 bis cp reclusione 1-6 anni e multa e reclusione 3-10 e multa se

è stata usata violenza sulle cose. Art. 99 cp aumento della pena fino alla metà se recidivo e se nei 5 anni

dalla condanna precedente aumento della metà.

La Germania investe molto nella pena pecuniaria perché ha un diverso criterio di commisurazione della

pena: in Italia nel 1979 la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale la conversione automatica di

pena pecuniaria – pena detentiva e nel 1981 con la legge 689 si è attuata la depenalizzazione; inoltre l’art.

133 bis dice che oltre ai criteri del 133 (gravità reato e capacità a delinquere) si aggiungono le

condizioni economiche del soggetto  parifica tre criteri diversi da considerare sullo stesso piano con

stessa valenza. Nella responsabilità economica degli enti è stato introdotto un nuovo metodo di

commisurazione che prevede la presenza di 10 quote (tassi giornalieri) tra cui scegliere sulla base della

gravità del reato e la capacità a delinquere e una seconda fase in cui si decide quanto sia il sacrificio

economico che il condannato è in grado di sostenere riuscendo a mantenersi. La pena pecuniaria essendo

talmente individualizzata assume una funzione rieducativa.

Il tempo medio delle persone ora detenute per furto è 2-4 anni. Fino al 2005 c’era una disciplina diversa della

recidiva che fino alla legge ex Cirielli (?) era facoltativa ma oggi invece è obbligatoria specialmente nel caso

della recidiva infraquinquennale.

SISTEMA DEL DOPPIO BINARIO

Accanto alle pene (principali e accessorie) il nostro ordinamento ha introdotto le misure di sicurezza. Le

misure di sicurezza hanno lo scopo di rispondere alla pericolosità sociale della persona, ossia la probabilità

che il soggetto commetta nuovi reati. Si parla di doppio binario perché le misure di sicurezza si possono

applicare sia parallelamente alla pena che in sostituzione alla pena: in caso di sentenza di condanna si

applicano parallelamente, in caso di sentenza di proscioglimento si applicano in sostituzione

(proscioglimento in caso di età, prescrizione, infermità mentale totale o parziale– artt. 88, 89 cp). C’è una

sola ipotesi in cui l’assunzione di alcol o stupefacenti sia esente da imputabilità ossia quando l’assunzione è

involontaria (es dipendente di una distilleria).

Il codice fa una distinzione fra ubriachezza abituale (94) e intossicazione cronica che è messa in discussione

dai medici: l’ubriaco abituale è colui che è in stato di frequente ubriachezza, l’intossicato cronico si ha

quando ormai l’alcol lascia dei segni indelebili nell’organismo ed è un vizio totale o parziale di mente. Esiste

un ospedale speciale giudiziario di infermità, nome altisonante dei vecchi manicomi criminali detti ora

ospedali psichiatrici giudiziari, dove venivano rinchiusi i criminali dopo un esame della pericolosità al termine

del quale veniva dato un termine. Giunti a questo termine si rieffettuava l’esame e veniva o liberato o dato un

nuovo termine. La commissione Marino (ex min. salute) ha fatto un indagine negli OPG di Italia (erano 5/6) e

ha deciso di chiudere tali ospedali per le condizioni igienico sanitarie in cui versavano. La chiusura è stata

prorogata perché le regioni hanno dovuto adottarsi di strutture adatte per l’accoglienza di tali ricoverati (la

competenza in materia sanitaria dalla riforma era regionale); è emerso anche che molti degli internati

rimanevano li perché non sapevano più dove andare una volta fuori. Nel 2015 è stata introdotta una riforma

sulla durata delle misure di sicurezza, anche se dalla magistratura è intesa solo riguardo agli OPG, mentre

dagli accademici in ogni ambito: la legge dice infatti che esiste un tetto massimo di misura di sicurezza di

10 anni. Ciò ha permesso che tutti i casi venissero riesaminati

POLITICA CRIMINALE

Si intende il complesso delle scelte fatte dal parlamento in ambito penale, l’insieme delle valutazioni, delle

attività e degli strumenti che lo Stato adotta nel definire e contrastare i fenomeni criminali (principio di

legalità). Il legislatore incontra dei limiti nella formulazione di leggi e/o riforme in ambito di politica criminale

per esigenze di garanzia delle libertà individuali: esiste infatti una riserva di legge (tendenzialmente

assoluta) in materia penale di competenza del parlamento e non del governo perché le leggi penali devono

essere anche espressione della minoranza, ma comunque esistono dei limiti nella costituzione (parametro di

legittimità della legge ordinaria).

Si pensa che oggi vada richiesto un quorum più elevato nel caso di una legge penale.

I limiti presenti in capo al legislatore sono espressi direttamente o sono ricavabili dalle norme costituzionali:

1. 

Principio di offensività sono punibili solo fatti che ledono o mettono in pericolo un bene giuridico.

Principio non espresso. Il legislatore può minacciare una sanzione penale solo per dissuadere un

comportamento che sia dannoso per un interesse del singolo o dell’intera comunità, non può usare

lo strumento penale per l’attuazione delle proprie scelte. Dovrà dunque circoscrivere il

comportamento che ritiene dannoso. Per bene giuridico si intende un interesse privato o pubblico

meritevole di protezione, è il risultato di una ricerca che all’indomani dell’entrata in vigore della

costituzione la dottrina penalistica ha

usato per cercare di trovare un aggancio (diretto o no) nella costituzione per limitare il legislatore. La

dottrina dei beni giuridici non è riuscita ad arrivare al risultato che si era prefissata. Oggi si dice che il

diritto penale non può essere usato in modo simbolico. Questo principio obbliga anche il giudice, non

solo il legislatore.

2. 

Principio di sussidiarietà diritto penale come estrema ratio. Principio non espresso. Il legislatore

deve prima chiedersi se può ricorrere ad una sanzione civile o amministrativa prima di quella penale

per perseguire lo scopo di prevenzione generale che la pena si pone come fine ultimo. Si desume

dall’art. 13 Cost. La pena ritenuta un’arma a doppio taglio perché è uno strumento di difesa che

può anche offendere (tutela dei beni giuridici attraverso la lesione dei beni giuridici). Va usata solo in

caso estremo, ossia quando un comportamento è inteso come inaccettabile.

3. Principio di proporzione  ricavato dall’art. 3 Cost dunque dal principio di uguaglianza. Ci deve

essere proporzione fra quanto costa la sanzione e i vantaggi ricavati dalla applicazione di essa.

L’impiego dello strumento penale non è a costo zero.

4. Fonti sovraordinate  limite espresso che deriva dall’art. 117 Cost e dunque dalla Costituzione

stessa, dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali (vedi cedu).

(12/10)

5. Artt. 25 e 27 della Costituzione  25, comma 2, PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ DELLA PENA ;

vige la logica delle regole del gioco, non si possono cambiare in corso di partita a meno che non sia

favorevole per chi gioca, principio del favor rei. L’art. 1 infatti è lo stesso concetto del 25 per quanto

riguarda il principio di irretroattività della pena, ma in esso è contenuto anche il principio di legalità

della pena ossia il principio per cui deve essere espressamente prevista dalla legge la pena da

applicare, ossia il motivo per cui vi è riserva di legge sia in senso formale (dal parlamento art. 70ss

Cost) che in senso materiale (decreti leggi e decreti legislativi artt. 76, 77 Cost.).  27, il

legislatore non può applicare trattamenti contrari al senso di umanità né può andare contro al

principio di RESPONSABILITÀ PENALE PERSONALE

Esistono delle questioni aperte a proposito della riserva di legge:

Norme penali in bianco questo perché la legge deve descrivere il comportamento penalmente

 rilevante anche nei dettagli e perciò vige il divieto di interpretazione analogica nei confronti del

giudice la norma imprecisa implica la violazione del principio di uguaglianza e il PRINCIPIO DI

PRECISIONE; il legislatore deve essere infatti preciso in quanto in materia penale l’interpretazione

analogica non è ammissibile (PRINCIPIO DI TASSATIVITÀ) e dunque non può essere adottata dal

giudice. Questo vuoto normativo è un problema che è stato accentuato dall’introduzione

dell’informatica, e che ha comportato la promulgazione di nuove leggi a riguardo. Il principio

analogico si potrà usare quando, attraverso il giusto procedimento, si potrà arrivare a una soluzione

favorevole per il condannato (analogia in bonam partem), ad ese

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A.A. 2016-2017
25 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher emanuel2296 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale parte generale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Pecorella Claudia.