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01/10/18

Manuale parte generale Marinucci, Dolcini, Gatta.

Manuale parte speciale Pulitanò.

Codice penale Dolcini, Gatta edizione aggiornata la 31/07/18 non

commentato.

Reato —> infrazione della norma penale. Definizione sostanziale, come

comportamento antisociale. Estrema ratio, soluzione ultima se nessun’altra

soluzione può essere applicata per affrontare l’esigenza criminale. Il reato

cambia a seconda del periodo storico di una determinata popolazione. Il

criterio sostanziale non basta —> criterio formale: contenuto della legge

penale, comportamento al quale la legge attribuisce una sanzione penale.

Come riconoscere un reato —> comportamento legato ad una sanzione

penale.

Sanzioni penali:

• ergastolo (delitto)

• Reclusione (delitto)

• Multa (delitto)

• Arresto (contravvenzione)

• Ammenda (contravvenzione)

Si distinguono perchè sono collegati a due tipi diversi di reato:

• delitti

• Contravvenzioni

La disciplina delle pene è contenuta nella parte generale del codice penale.

Nella parte speciale invece stanno i delitti e le contravvenzioni. Libro I parte

generale, Libro II delitti, Libro III contravvenzioni.

Non tutte le figure di reato stanno nel codice penale. Il diritto penale non ha

un ambito di competenze predeterminato, è un intervento che serve a far

rispettare una normativa. Si trovano norme penali anche nel codice civile

(reati societari —> colpiscono degli abusi da parte di soggetti all’interno della

società). Le norme penali si possono ritrovare in qualsiasi settore

dell’ordinamento.

Illecito amministrativo —> sanzione amministrativa. Molti illeciti penali

vengono tolti dal diritto penale e trasformati in illecito amministrativo.

Pagamento di una somma di denaro allo stato. Contiguo all’illecito penale in

quanto prevede una sanzione punitiva.

Illecito civile —> risarcimento del danno (art. 2043). Pagamento di una

somma di denaro direttamente al danneggiato.

Illecito civile —> introdotto un nuovo illecito civile nel 2016 che prevede

una sanzione pecuniaria civile, cioè una sanzione punitiva oltre eventuale

risarcimento del danno.

Funzione della pena

• Storicamente alla pena veniva attribuita una funzione retributiva —>

ideale che non si può più considerare nel nostro ordinamento.

Rimane però di positivo la proporzionalità che ci deve essere tra la

Vetero testamentaria.

sanzione applicata e il reato commesso.

• Funzione preventiva: prevenzione generale —> di intimidazione e di

orientamento culturale nel lungo periodo. Funzione di dissuadere

l’intera collettività attraverso intimidazione ad avere un certo

comportamento. Intimidazione negativa —> intimidazione.

Intimidazione positiva —> orientamento culturale

Prevenzione speciale —> orientata all’autore del reato, l’obiettivo è di

applicare la pena nella speranza che non commetta più lo stesso reato.

Speciale perchè è riferito al singolo. Finalità rieducativa: reinserirlo nella

società.

Queste funzioni, la pena le esegue in momenti diversi: per esempio

prevenzione generale —> nel momento in cui il legislatore indica la pena.

Prevenzione speciale —> pene effettiva, in concreto applicata.

In sede di commisurazione della pena, il giudice deve verificare il reato e il

soggetto, cause di giustificazioni, elementi soggettivi (dolo e colpa). Dopo

aver accertato tutti gli elementi del reato si passa alla commisurazione della

pena. Ogni reato ha una cornice edittale di pena, non è mai fissa vi è un

range. Art. 132-33 cp il giudice esercita il suo potere discrezionalmente ma

deve motivare le sue scelte.

Principio costituzionale della commisurazione della pena —> la

responsabilità penale è personale.

Il giudice nella sua sentenza non deve badare alle esigenze di prevenzione

generale della pena —> pena esemplare.

Perché ricorrere alla pena?

• teoria assoluta —> funzione retributiva.

• Teoria relativa —> a senso ricorrere alla pena per realizzare un obiettivo,

si introduce uno scopo. Funzione preventiva.

Art. 27 costituzione —> le pene non possono consistere in trattamenti

contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del

condannato. La responsabilità penale è personale.

Pena di morte

La pena di morte non disincentiva, come dimostrano le statistiche, la

commissione di reati, anzi.

In Italia:

• abolita dal codice Zanardelli del 1889

• Reintrodotta dal regime fascista nel 1926

• Usata dal codice Rocco del 1930

• Eliminata dal codice penale nel 1944 e nelle leggi speciali nel 1948

• Eliminata dalle leggi militari di guerra nel 1994

• Nel 2007 si elimina la parte dell’art 27 comma 4 dove prevede: “non è

ammessa la pena di morte [se non nei casi previsti dalle leggi

militari di guerra]”.

03/10/18

Sistema del doppio binario

Sistema penale a doppio binario, cioè che esistono anche sistemi di sicurezza.

• Pena: funzione repressiva, risposta alla colpevolezza del soggetto che ha

commesso il reato.

• Misura di sicurezza: ha un altro obiettivo. Percorso alternativo alla pena.

Ha lo scopo di indicare la pericolosità sociale. Dal 1986 non esiste

più la pericolosità sociale presunta, ma è lo stesso giudice che deve

indicarne il livello. Le misure di sicurezza non sono per forza

detentive —> come per esempio l’espulsione dello straniero, divieto

di frequentare alcuni locali. Misure di sicurezza patrimoniale —>

confisca. Gestire la pericolosità sociale —> art. 203. Persona

socialmente pericolosa —> colui che può compiere un reato e

compromettere la pace sociale. Probabilità che il soggetto commetta

nuovamente il reato. Non sempre vi è l’esigenza di accertare la

pericolosità sociale —> ce ne sono alcune già fissate dalla legge per

coloro che hanno una carriera criminale alle spalle, che hanno

commesso più reati. Anche per infermità mentale —> non si può

applicare una pena, ma si adotta una misura di sicurezza. Oggi non

esistono più ospedali psichiatrici giudiziari e sono sostituiti dai

REMS = residenza per l’esecuzione della misura di sicurezza —>

legge Basaglia. Il tempo di residenza all’interno di questi centri non

può essere superiore al tempo di reclusione previsto per la pena

associata a quel reato. I REMS mette insieme strutture di cura per

soggetti con patologie psichiche, minori, strutture in cui vengono

internati quei soggetti che pur essendo imputabili sono recidivi —>

colonia agricola o carcere di lavoro.

Vi sono casi in cui alla pena è aggiunta la misura di sicurezza.

Solo Pena (sentenza di condanna)

Solo Misura di sicurezza (sentenza di proscioglimento) soggetti non imputabili

—> incapaci di intendere e di volere art. 85 cp.

Pena + misura di sicurezza —> semi imputabilità = diminuzione della pena.

04/10/18

Ergastolo

Sentenza 264/1974

Pena contemplata dall’ordinamento italiano.

L’ergastolo non è più considerata una pena perpetua perché nel 62 il

legislatore ha modificato l’art. 176 del cp che rende applicabile la liberazione

condizionale anche a coloro condannati ad ergastolo (deve aver scontato

almeno 28 anni). Si è sottoposti a 5 anni di libertà controllata —> misura di

sicurezza non detentiva. Legge 1986.

ARGOMENTO PRINCIPALE CHE UTILIZZA LA CORTE —> È la liberazione

condizionale che consente il reinserimento del soggetto nella società. La

corte dichiara legittimo l’ergastolo proprio perché esiste la liberazione

condizionale.

La Corte europea per i diritti dell’uomo ha indicato una garanzia per la

sentenza di ergastolo e cioè che il procedimento deve passare attraverso un

procedimento giurisdizionale e non autorità politica.

Sentenza 135/2003

Art. 4 bis —> ergastolo ostativo. Particolare ergastolo sottoposto ad una

disciplina particolare nell’esecuzione. L’articolo indica i reati mafiosi o reati

per agevolare o per sostare l’associazione di tipo mafioso o reati ad esso

collegati (negli ultimi tempi si sonno aggiunti altri tipi di reato che non

comportando associazioni mafiose). Se il reato riguarda uno di quest’ultimi il

condannato non potrà beneficiare di alcuni vantaggi dell’ordinamento

penitenziario a meno che egli non collabori con la giustizia. L’articolo non

menziona espressamente la liberazione condizionale.

Accanto alla collaborazione deve essere messa in regime ostativo anche la

collaborazione impossibilitata o anche perchè il condannato non può dire

niente in più rispetto a quello che già si sa (i fatti sono già tutti noti) —>

permesso premio.

La corte costituzionale dichiara che la liberazione condizionale dipende dal

soggetto e dalle sue scelte di collaborazione o meno con la giustizia.

Sentenza 168/1994

Ergastolo a minori —> 14 anni se riconosciuto capace di intendere e di volere

—> imputabile.

L’ergastolo dei minori nel codice Zanardelli non era prevista, ma è stata poi

inserita nel codice Rocco.

Art. 31 —> tutela dell’infanzia. Non si parla di rieducazione per i minori ma di

educazione.

Viene dichiarata parzialmente illegittima la norma che non esclude i minori

per la condanna all’ergastolo.

Minori —> diminuzione di pena. NO ergastolo.

Art. 69 —> giudizio di bilanciamento. Riforma 1974: il giudizio di

bilanciamento deve essere esteso a tutte le circostanze. Art 582 lesioni

personali. Art 583 circostante aggravanti, cambia la cornice edittale (il

minimo e il massimo). Facendovi rientrare tutte le circostanze nel giudizio di

bilanciamento ci si è accorti che l’attenuante della minore età non viene

applicata. —> bilanciamento discrezionale.

Sentenza 50/1980

Pena fissa.

Art. 3 —> principio di uguaglianza. In questo caso il giudice, essendoci la

pena fissa, non può considerare i diversi casi. Obbliga al trattamento uguale

situazione diverse.

Art. 27 —> trattando nello stesso modo casi diversi non si applica la

personalità della responsabilità penale.

La corte costituzionale ha dichiarato legittima la norma della pena fissa,

anche se non è ideale, tuttavia non è incostituzionale a condizione che sia

proporzionata rispetto a tutte le diverse modalità di realizzazione di quel

reato. Il reato può essere realizzato con modalità diverse, alcune più gravi

altre meno gravi.

È possibile a patto che il giudice non si possa trovare di fronte comportamenti

di compiere il reato troppo diversi tra di loro

08/10/18

Confronto tra teoria e prassi

Teorie della pena

• teoria retributiva: teoria deontologica e metafisica, si disinteressa degli

effetti della pena sul condannato e sulla società. Si interessa alla

risposta del male che produce la pena, al male del reato

consegue il male della pena. Guarda al passato, ovvero al male

del reato, non si interessa al futuro in quanto non si interessa degli

effetti della pena sul condannato. Soddisfazione di un ideale

metafisico della giustizia. Non si interessa alla minaccia di pena sulla

collettività;

• Teorie preventiva: la pena fa i conti con la realtà e gli effetti che produce,

orienta i contenuti della risposta punitiva sulla realtà. Si distingue in

due:

▸ Prevenzione generale: versante negativo —> minaccia

punitiva. Elaborazione teoria antecedente rispetto a quella

speciale. Si interessa degli effetti che una minaccia di pena

può produrre sulla società. È uno strumento in grado di

costituire un controinteresse talmente forte sul cittadino da

far si che egli si astenga a commetterlo. Lo scopo è quello

di evitare che i cittadini commettano un crimine, basandosi

sulla minaccia punitiva. Versante positivo —> messaggio

di orientamento, il messaggio positivo è la regola di

condotta. Guarda anche all’effetto positivo dell’inflizione

della pena perché essa stessa è la riaffermazione del valore

del precetto.

▸ Prevenzione speciale: non guarda alla collettività, ma guarda al

singolo individuo. L’obiettivo è quindi di evitare che il

soggetto che abbia commesso il reato ne possa compiere

un altro in futuro, evitare la recidiva. Come fare per evitare

questo? Versione negativa —> neutralizzazione del

soggetto che ha compiuto il reato (carcere), privazione

della libertà o qualsiasi altro diritto che ha portato al

compimento del reato. Versante positivo —> dare al

soggetto le capacità minime per condurre una vita senza

commettere altri reati. Rieducazione, finalità rieducativa

della pena (art. 27 cost), cioè ridare gli strumenti minimi

per non commettere in futuro altri reati. Unica

considerazione della pena che è accettata dalla

costituzione.

Realtà effettiva della pena in Italia

Andamento della popolazione penitenziaria

Nel 1992 vi erano circa 47.000 detenuti, rientrano perfettamente nella

capienza massima dei carceri.

Negli anni successivi il numero dei detenuti è in crescita, cresce la criminalità

e la popolazione penitenziaria. La popolazione penitenziaria non cresce in

base alla criminalità, ma in base a delle scelte politiche.

Nel 2007 invece vi è un picco minimo di detenuti: perchè? Nel 2006 è stata

approvata la legge di indulto. Successivamente cresce di nuovo, fino ad un

livello massimo nel 2010 —> valore superiore del 40% rispetto alla capienza

massima dei carceri.

Dopo il 2010 la popolazione penitenziaria scende di nuovo fino a risalire nel

2015.

I costi della pena detentiva

Circa 3 miliardi ogni anno.

Produce tassi di recidiva più alta, non fa si che le persone condannate non

commettano più il reato.

Costi umani e sociali più alti: effetti sulla famiglia e sul lavoro.

Confronto con l’Europa

Finlandia e Germania

Percentuale di pena detentiva molto bassa, al contrario dell’Italia. Pena

detentiva —> reclusione (delitto) e arresto (contravvenzione). Pena

pecuniaria elevata rispetto all’Italia. Pensa pecuniaria —> multa (delitto) e

ammenda (contravvenzione).

Risposte alternative al carcere —> pena non detentiva, soggetti che

rimangono in libertà, ma hanno delle prescrizioni che devono rispettare.

Durata media della pena detentiva più bassa rispetto all’Italia.

Corte europea dei diritti dell’uomo

Non fa parte dell’unione Europea, ma fa riferimento alla “grande Europa” di

cui fa parte anche la russia. Giudice nel caso concreto.

Art. 3 della convenzione —> si fa riferimento al divieto di pene e trattamenti

inumani e degradanti. Nel 2009 un detenuto in Italia fa ricordo a questa

corte.

Nel 2009 la corte condanna l’Italia per violazione dell’art. 3 della

convenzione.

Dopo questa condanna del 2009 partono molto ricorsi da parte dei detenuti.

Nel 2013 vi è una nuova condanna contro l’Italia sempre per la violazione

dell’art. 3. (Sentenza Torreggiani) —> la corte adotta una procedura pilota,

chiede all’italia di adottare provvedimenti. Rimedi preventivi per il

sovraffollamento delle carceri e dei rimedi compensativi (risarcimento

economico o risarcimento in tempo della pena).

Si emana un piano carceri nel 2010 per sistemare dei reparti all’interno di

carceri e costruzione di nuovi. Scelte di politica criminale diverse —>

sospensione del processo con messa alla prova.

Custodia cautelare. Sistema a doppio binario:

• pena

• Misure di sicurezza: si applicano a coloro che sono stati dichiarati

incapaci di intendere e volere. Ospedale psichiatrico giudiziario e

casa di cura e custodia.

10/10/18

Pena esemplare —> contrasta con articolo 27 comma 1 (personalità penale).

Il soggetto viene strumentalizzato per dare un esempio agli altri cittadini.

Ergastolo minori —> sentenza 1994 l’ergastolo non è MAI applicabile ai

minori.

Sentenza n 409/1989

La corte costituzionale in questa sentenze evidenzia dei vincoli ai quali il

legislatore deve attenersi, anche se non sono scritti in una determinata

norma.

Evidenzia tre principi.

1. Si può utilizzare il diritto penale solo per tutelare i valori, anche impliciti,

della costituzione (bene giuridico=interesse ritenuto meritevole di

tutela dal legislatore). Per esempio la fede pubblica non è espressa

dalla costituzione. Si possono circoscrivere i beni giuridici ai quali il

legislatore può utilizzare la norma incriminatrice? Per individuare

una norma incriminatrice la prima cosa da fare è individuare

l’interesse tutelato. Principio di offensività —> sono punibili solo

i fatti che ledono o mettono in pericolo un bene giuridico. Quando si

è individuato l’interesse, il legislatore deve essere molto preciso

nell’identificazione dei fatti;

2. Principio di sussidiarietà: diritto penale come extrema ratio.

Un’”arma” così delicata da usare come il diritto penale deve essere

utilizzato come ultima possibilità. Si ricorre quando nessun altro

ramo dell’ordinamento utilizzano sanzioni efficaci. Questo principio

non è espressamente indicato dalla costituzione, ma viene ricavato

dall’art. 13 (libertà personale inviolabile) della costituzione;

3. Principio di proporzione: art. 3 emerge questo principio. Rapporto di

proporzione tra r

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher JuliaLabollitaa di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Pecorella Claudia.
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