01/10/18
Manuale parte generale Marinucci, Dolcini, Gatta.
Manuale parte speciale Pulitanò.
Codice penale Dolcini, Gatta edizione aggiornata la 31/07/18 non
commentato.
Reato —> infrazione della norma penale. Definizione sostanziale, come
comportamento antisociale. Estrema ratio, soluzione ultima se nessun’altra
soluzione può essere applicata per affrontare l’esigenza criminale. Il reato
cambia a seconda del periodo storico di una determinata popolazione. Il
criterio sostanziale non basta —> criterio formale: contenuto della legge
penale, comportamento al quale la legge attribuisce una sanzione penale.
Come riconoscere un reato —> comportamento legato ad una sanzione
penale.
Sanzioni penali:
• ergastolo (delitto)
• Reclusione (delitto)
• Multa (delitto)
• Arresto (contravvenzione)
• Ammenda (contravvenzione)
Si distinguono perchè sono collegati a due tipi diversi di reato:
• delitti
• Contravvenzioni
La disciplina delle pene è contenuta nella parte generale del codice penale.
Nella parte speciale invece stanno i delitti e le contravvenzioni. Libro I parte
generale, Libro II delitti, Libro III contravvenzioni.
Non tutte le figure di reato stanno nel codice penale. Il diritto penale non ha
un ambito di competenze predeterminato, è un intervento che serve a far
rispettare una normativa. Si trovano norme penali anche nel codice civile
(reati societari —> colpiscono degli abusi da parte di soggetti all’interno della
società). Le norme penali si possono ritrovare in qualsiasi settore
dell’ordinamento.
Illecito amministrativo —> sanzione amministrativa. Molti illeciti penali
vengono tolti dal diritto penale e trasformati in illecito amministrativo.
Pagamento di una somma di denaro allo stato. Contiguo all’illecito penale in
quanto prevede una sanzione punitiva.
Illecito civile —> risarcimento del danno (art. 2043). Pagamento di una
somma di denaro direttamente al danneggiato.
Illecito civile —> introdotto un nuovo illecito civile nel 2016 che prevede
una sanzione pecuniaria civile, cioè una sanzione punitiva oltre eventuale
risarcimento del danno.
Funzione della pena
• Storicamente alla pena veniva attribuita una funzione retributiva —>
ideale che non si può più considerare nel nostro ordinamento.
Rimane però di positivo la proporzionalità che ci deve essere tra la
Vetero testamentaria.
sanzione applicata e il reato commesso.
• Funzione preventiva: prevenzione generale —> di intimidazione e di
orientamento culturale nel lungo periodo. Funzione di dissuadere
l’intera collettività attraverso intimidazione ad avere un certo
comportamento. Intimidazione negativa —> intimidazione.
Intimidazione positiva —> orientamento culturale
Prevenzione speciale —> orientata all’autore del reato, l’obiettivo è di
applicare la pena nella speranza che non commetta più lo stesso reato.
Speciale perchè è riferito al singolo. Finalità rieducativa: reinserirlo nella
società.
Queste funzioni, la pena le esegue in momenti diversi: per esempio
prevenzione generale —> nel momento in cui il legislatore indica la pena.
Prevenzione speciale —> pene effettiva, in concreto applicata.
In sede di commisurazione della pena, il giudice deve verificare il reato e il
soggetto, cause di giustificazioni, elementi soggettivi (dolo e colpa). Dopo
aver accertato tutti gli elementi del reato si passa alla commisurazione della
pena. Ogni reato ha una cornice edittale di pena, non è mai fissa vi è un
range. Art. 132-33 cp il giudice esercita il suo potere discrezionalmente ma
deve motivare le sue scelte.
Principio costituzionale della commisurazione della pena —> la
responsabilità penale è personale.
Il giudice nella sua sentenza non deve badare alle esigenze di prevenzione
generale della pena —> pena esemplare.
Perché ricorrere alla pena?
• teoria assoluta —> funzione retributiva.
• Teoria relativa —> a senso ricorrere alla pena per realizzare un obiettivo,
si introduce uno scopo. Funzione preventiva.
Art. 27 costituzione —> le pene non possono consistere in trattamenti
contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del
condannato. La responsabilità penale è personale.
Pena di morte
La pena di morte non disincentiva, come dimostrano le statistiche, la
commissione di reati, anzi.
In Italia:
• abolita dal codice Zanardelli del 1889
• Reintrodotta dal regime fascista nel 1926
• Usata dal codice Rocco del 1930
• Eliminata dal codice penale nel 1944 e nelle leggi speciali nel 1948
• Eliminata dalle leggi militari di guerra nel 1994
• Nel 2007 si elimina la parte dell’art 27 comma 4 dove prevede: “non è
ammessa la pena di morte [se non nei casi previsti dalle leggi
militari di guerra]”.
03/10/18
Sistema del doppio binario
Sistema penale a doppio binario, cioè che esistono anche sistemi di sicurezza.
• Pena: funzione repressiva, risposta alla colpevolezza del soggetto che ha
commesso il reato.
• Misura di sicurezza: ha un altro obiettivo. Percorso alternativo alla pena.
Ha lo scopo di indicare la pericolosità sociale. Dal 1986 non esiste
più la pericolosità sociale presunta, ma è lo stesso giudice che deve
indicarne il livello. Le misure di sicurezza non sono per forza
detentive —> come per esempio l’espulsione dello straniero, divieto
di frequentare alcuni locali. Misure di sicurezza patrimoniale —>
confisca. Gestire la pericolosità sociale —> art. 203. Persona
socialmente pericolosa —> colui che può compiere un reato e
compromettere la pace sociale. Probabilità che il soggetto commetta
nuovamente il reato. Non sempre vi è l’esigenza di accertare la
pericolosità sociale —> ce ne sono alcune già fissate dalla legge per
coloro che hanno una carriera criminale alle spalle, che hanno
commesso più reati. Anche per infermità mentale —> non si può
applicare una pena, ma si adotta una misura di sicurezza. Oggi non
esistono più ospedali psichiatrici giudiziari e sono sostituiti dai
REMS = residenza per l’esecuzione della misura di sicurezza —>
legge Basaglia. Il tempo di residenza all’interno di questi centri non
può essere superiore al tempo di reclusione previsto per la pena
associata a quel reato. I REMS mette insieme strutture di cura per
soggetti con patologie psichiche, minori, strutture in cui vengono
internati quei soggetti che pur essendo imputabili sono recidivi —>
colonia agricola o carcere di lavoro.
Vi sono casi in cui alla pena è aggiunta la misura di sicurezza.
Solo Pena (sentenza di condanna)
Solo Misura di sicurezza (sentenza di proscioglimento) soggetti non imputabili
—> incapaci di intendere e di volere art. 85 cp.
Pena + misura di sicurezza —> semi imputabilità = diminuzione della pena.
04/10/18
Ergastolo
Sentenza 264/1974
Pena contemplata dall’ordinamento italiano.
L’ergastolo non è più considerata una pena perpetua perché nel 62 il
legislatore ha modificato l’art. 176 del cp che rende applicabile la liberazione
condizionale anche a coloro condannati ad ergastolo (deve aver scontato
almeno 28 anni). Si è sottoposti a 5 anni di libertà controllata —> misura di
sicurezza non detentiva. Legge 1986.
ARGOMENTO PRINCIPALE CHE UTILIZZA LA CORTE —> È la liberazione
condizionale che consente il reinserimento del soggetto nella società. La
corte dichiara legittimo l’ergastolo proprio perché esiste la liberazione
condizionale.
La Corte europea per i diritti dell’uomo ha indicato una garanzia per la
sentenza di ergastolo e cioè che il procedimento deve passare attraverso un
procedimento giurisdizionale e non autorità politica.
Sentenza 135/2003
Art. 4 bis —> ergastolo ostativo. Particolare ergastolo sottoposto ad una
disciplina particolare nell’esecuzione. L’articolo indica i reati mafiosi o reati
per agevolare o per sostare l’associazione di tipo mafioso o reati ad esso
collegati (negli ultimi tempi si sonno aggiunti altri tipi di reato che non
comportando associazioni mafiose). Se il reato riguarda uno di quest’ultimi il
condannato non potrà beneficiare di alcuni vantaggi dell’ordinamento
penitenziario a meno che egli non collabori con la giustizia. L’articolo non
menziona espressamente la liberazione condizionale.
Accanto alla collaborazione deve essere messa in regime ostativo anche la
collaborazione impossibilitata o anche perchè il condannato non può dire
niente in più rispetto a quello che già si sa (i fatti sono già tutti noti) —>
permesso premio.
La corte costituzionale dichiara che la liberazione condizionale dipende dal
soggetto e dalle sue scelte di collaborazione o meno con la giustizia.
Sentenza 168/1994
Ergastolo a minori —> 14 anni se riconosciuto capace di intendere e di volere
—> imputabile.
L’ergastolo dei minori nel codice Zanardelli non era prevista, ma è stata poi
inserita nel codice Rocco.
Art. 31 —> tutela dell’infanzia. Non si parla di rieducazione per i minori ma di
educazione.
Viene dichiarata parzialmente illegittima la norma che non esclude i minori
per la condanna all’ergastolo.
Minori —> diminuzione di pena. NO ergastolo.
Art. 69 —> giudizio di bilanciamento. Riforma 1974: il giudizio di
bilanciamento deve essere esteso a tutte le circostanze. Art 582 lesioni
personali. Art 583 circostante aggravanti, cambia la cornice edittale (il
minimo e il massimo). Facendovi rientrare tutte le circostanze nel giudizio di
bilanciamento ci si è accorti che l’attenuante della minore età non viene
applicata. —> bilanciamento discrezionale.
Sentenza 50/1980
Pena fissa.
Art. 3 —> principio di uguaglianza. In questo caso il giudice, essendoci la
pena fissa, non può considerare i diversi casi. Obbliga al trattamento uguale
situazione diverse.
Art. 27 —> trattando nello stesso modo casi diversi non si applica la
personalità della responsabilità penale.
La corte costituzionale ha dichiarato legittima la norma della pena fissa,
anche se non è ideale, tuttavia non è incostituzionale a condizione che sia
proporzionata rispetto a tutte le diverse modalità di realizzazione di quel
reato. Il reato può essere realizzato con modalità diverse, alcune più gravi
altre meno gravi.
È possibile a patto che il giudice non si possa trovare di fronte comportamenti
di compiere il reato troppo diversi tra di loro
08/10/18
Confronto tra teoria e prassi
Teorie della pena
• teoria retributiva: teoria deontologica e metafisica, si disinteressa degli
effetti della pena sul condannato e sulla società. Si interessa alla
risposta del male che produce la pena, al male del reato
consegue il male della pena. Guarda al passato, ovvero al male
del reato, non si interessa al futuro in quanto non si interessa degli
effetti della pena sul condannato. Soddisfazione di un ideale
metafisico della giustizia. Non si interessa alla minaccia di pena sulla
collettività;
• Teorie preventiva: la pena fa i conti con la realtà e gli effetti che produce,
orienta i contenuti della risposta punitiva sulla realtà. Si distingue in
due:
▸ Prevenzione generale: versante negativo —> minaccia
punitiva. Elaborazione teoria antecedente rispetto a quella
speciale. Si interessa degli effetti che una minaccia di pena
può produrre sulla società. È uno strumento in grado di
costituire un controinteresse talmente forte sul cittadino da
far si che egli si astenga a commetterlo. Lo scopo è quello
di evitare che i cittadini commettano un crimine, basandosi
sulla minaccia punitiva. Versante positivo —> messaggio
di orientamento, il messaggio positivo è la regola di
condotta. Guarda anche all’effetto positivo dell’inflizione
della pena perché essa stessa è la riaffermazione del valore
del precetto.
▸ Prevenzione speciale: non guarda alla collettività, ma guarda al
singolo individuo. L’obiettivo è quindi di evitare che il
soggetto che abbia commesso il reato ne possa compiere
un altro in futuro, evitare la recidiva. Come fare per evitare
questo? Versione negativa —> neutralizzazione del
soggetto che ha compiuto il reato (carcere), privazione
della libertà o qualsiasi altro diritto che ha portato al
compimento del reato. Versante positivo —> dare al
soggetto le capacità minime per condurre una vita senza
commettere altri reati. Rieducazione, finalità rieducativa
della pena (art. 27 cost), cioè ridare gli strumenti minimi
per non commettere in futuro altri reati. Unica
considerazione della pena che è accettata dalla
costituzione.
Realtà effettiva della pena in Italia
Andamento della popolazione penitenziaria
Nel 1992 vi erano circa 47.000 detenuti, rientrano perfettamente nella
capienza massima dei carceri.
Negli anni successivi il numero dei detenuti è in crescita, cresce la criminalità
e la popolazione penitenziaria. La popolazione penitenziaria non cresce in
base alla criminalità, ma in base a delle scelte politiche.
Nel 2007 invece vi è un picco minimo di detenuti: perchè? Nel 2006 è stata
approvata la legge di indulto. Successivamente cresce di nuovo, fino ad un
livello massimo nel 2010 —> valore superiore del 40% rispetto alla capienza
massima dei carceri.
Dopo il 2010 la popolazione penitenziaria scende di nuovo fino a risalire nel
2015.
I costi della pena detentiva
Circa 3 miliardi ogni anno.
Produce tassi di recidiva più alta, non fa si che le persone condannate non
commettano più il reato.
Costi umani e sociali più alti: effetti sulla famiglia e sul lavoro.
Confronto con l’Europa
Finlandia e Germania
Percentuale di pena detentiva molto bassa, al contrario dell’Italia. Pena
detentiva —> reclusione (delitto) e arresto (contravvenzione). Pena
pecuniaria elevata rispetto all’Italia. Pensa pecuniaria —> multa (delitto) e
ammenda (contravvenzione).
Risposte alternative al carcere —> pena non detentiva, soggetti che
rimangono in libertà, ma hanno delle prescrizioni che devono rispettare.
Durata media della pena detentiva più bassa rispetto all’Italia.
Corte europea dei diritti dell’uomo
Non fa parte dell’unione Europea, ma fa riferimento alla “grande Europa” di
cui fa parte anche la russia. Giudice nel caso concreto.
Art. 3 della convenzione —> si fa riferimento al divieto di pene e trattamenti
inumani e degradanti. Nel 2009 un detenuto in Italia fa ricordo a questa
corte.
Nel 2009 la corte condanna l’Italia per violazione dell’art. 3 della
convenzione.
Dopo questa condanna del 2009 partono molto ricorsi da parte dei detenuti.
Nel 2013 vi è una nuova condanna contro l’Italia sempre per la violazione
dell’art. 3. (Sentenza Torreggiani) —> la corte adotta una procedura pilota,
chiede all’italia di adottare provvedimenti. Rimedi preventivi per il
sovraffollamento delle carceri e dei rimedi compensativi (risarcimento
economico o risarcimento in tempo della pena).
Si emana un piano carceri nel 2010 per sistemare dei reparti all’interno di
carceri e costruzione di nuovi. Scelte di politica criminale diverse —>
sospensione del processo con messa alla prova.
Custodia cautelare. Sistema a doppio binario:
• pena
• Misure di sicurezza: si applicano a coloro che sono stati dichiarati
incapaci di intendere e volere. Ospedale psichiatrico giudiziario e
casa di cura e custodia.
10/10/18
Pena esemplare —> contrasta con articolo 27 comma 1 (personalità penale).
Il soggetto viene strumentalizzato per dare un esempio agli altri cittadini.
Ergastolo minori —> sentenza 1994 l’ergastolo non è MAI applicabile ai
minori.
Sentenza n 409/1989
La corte costituzionale in questa sentenze evidenzia dei vincoli ai quali il
legislatore deve attenersi, anche se non sono scritti in una determinata
norma.
Evidenzia tre principi.
1. Si può utilizzare il diritto penale solo per tutelare i valori, anche impliciti,
della costituzione (bene giuridico=interesse ritenuto meritevole di
tutela dal legislatore). Per esempio la fede pubblica non è espressa
dalla costituzione. Si possono circoscrivere i beni giuridici ai quali il
legislatore può utilizzare la norma incriminatrice? Per individuare
una norma incriminatrice la prima cosa da fare è individuare
l’interesse tutelato. Principio di offensività —> sono punibili solo
i fatti che ledono o mettono in pericolo un bene giuridico. Quando si
è individuato l’interesse, il legislatore deve essere molto preciso
nell’identificazione dei fatti;
2. Principio di sussidiarietà: diritto penale come extrema ratio.
Un’”arma” così delicata da usare come il diritto penale deve essere
utilizzato come ultima possibilità. Si ricorre quando nessun altro
ramo dell’ordinamento utilizzano sanzioni efficaci. Questo principio
non è espressamente indicato dalla costituzione, ma viene ricavato
dall’art. 13 (libertà personale inviolabile) della costituzione;
3. Principio di proporzione: art. 3 emerge questo principio. Rapporto di
proporzione tra r
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