Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
NELL'APPLICAZIONE DELLE FATTISPECIE CRIMINOSE
1. Il principio di offensività quale criterio di interpretazione teleologica e la "vocazione" della giurisprudenza
Un sistema incentrato sulla legalità-tipicità non annulla a ricercare la giustizia del caso concreto, ma la circoscrive entro una cornice chiara e predeterminata (la fattispecie tipica e il giudizio di "conformità al tipo"), per poi "incanalarla" lungo percorsi compatibili con la funzione di garanzia del nullum crimen sine lege. Nel diritto penale degli Stati "percorsi" si sostanziano nella possibilità per il giudice liberale, simili di interpretare le norme incriminatrici in modo da garantirne il collegamento organico coi principi di giustizia fondanti l'ordinamento giuridico; di integrarne il contenuto attingendo anche fonti materiali; o anche nella possibilità di esercitare su quelle stesse norme un vero e proprio controllo.
Critico attraverso istituti o procedure per lo più disciplinati dalla stessa legge o comunque rigidamente formalizzati. Si mostrano insomma in realtà come 'animati'. Gli odierni sistemi incentrati sulla legalità-tipicità dalla perenne ricerca di un equilibrio fra istanze di garanzia e aspettative di giustizia; equilibrio che spetta proprio al giudice garantire, ed il cui perseguimento vale sicuramente a preservare quei sistemi dal pericolo che il procedimento di 'conformità al tipo' si risolva in uno sterile e vuoto esercizio di logica formale o di mera 'esegesi' del significato sintattico delle espressioni usate dalla fattispecie.
Nell'esperienza giuridica italiana, un ruolo sempre più importante ha via via assunto il principio c.d. di offensività del reato, il quale è comunque considerato un irrinunciabile strumento di adeguamento del diritto penale alle esigenze di laicità e di proporzione.
Della risposta punitiva che ispirano l'ordinamento giuridico-costituzionale. Da questo punto di vista, il principio di offensività rappresenta, al tempo stesso, uno strumento di controllo critico ed un criterio di interpretazione sia per il legislatore, al quale inibisce l'introduzione teleologica: esso cioè rappresenta un vincolo di figura di illecito consistenti nella mera disobbedienza al precetto, sia per il giudice, al quale invece che quest'ultima di volta impone di interpretare la norma incriminatrice secondo il bene o interesse in volta intende tutelare onde verificare se il fatto storico oggetto di giudizio, oltre che formalmente tipico, abbia anche portato effettivo pregiudizio a quel bene o interesse. L'importanza che questo principio ha oramai assunto nella nostra cultura penalistica, e lo stesso uso che ne fa oggi la giurisprudenza, impongono un approfondimento del suo concreto modo di un approfondimento che passa necessariamente attraverso.
L'analisi della categoria su cui questo principio a sua volta si basa e cioè quella del bene giuridico.
La nozione di bene giuridico nel diritto penale, sta per indicare il bene o interesse di volta in volta tutelato dalla norma incriminatrice e offeso dal reato. In quanto elemento costitutivo dell'oggetto della fattispecie, esso va distinto sia dallo scopo della norma, che corrisponde invece alla ratio dell'incriminazione.
Per quanto piuttosto eterogenei e dunque difficilmente riconducibili a schemi o classificazioni rigide, i beni giuridici attualmente protetti dal sistema penale italiano possono grosso modo inquadrarsi, secondo una tendenza oramai comune un po' a tutti i sistemi penali moderni, in due tipologie fondamentali: da un lato i beni individuali, cioè riconducibili ai
diritti dei singoli (vita, libertà, patrimonio, etc.); beni sovraindividuali, questi ultimi a loro volta ulteriormente suddivisibili in beni sociali (di cui è titolare una pluralità di soggetti individuali indeterminati: ambiente, salute pubblica, economia pubblica, etc.) ed in beni istituzionali (facenti capo a 'istituzioni' quali lo Stato e gli enti pubblici: ad es. l'amministrazione della giustizia, l'attività di controllo preventivo delle fonti inquinanti, di governo del territorio, di vigilanza sulla trasparenza del mercato azionario, etc.). 3. Funzione sistematica e funzione interpretativa del concetto di bene giuridico Introdotta nella prima metà dell'800 da J.M. Birnbaum, la categoria del bene giuridico ha via via acquisito una saldezza ed una centralità tali che ne fanno, accanto alla colpevolezza, uno dei pilastri su cui si regge il diritto penale moderno di derivazioneilluministico-liberale. Essa assolve infatti a diverse, importanti funzioni. La sua funzione principale è quella di essere un'organizzazione consolidata delle moderne codificazioni penali che raggruppa le figure criminose in base al loro essere "contro" un determinato bene giuridico (delitti "contro" la vita, "contro" il patrimonio, "contro" la P.A., ecc.) e che quindi fornisce all'allegislatore un primo, fondamentale criterio di "organizzazione" della politica criminale.
In secondo luogo, il bene giuridico svolge una funzione interpretativa (o dogmatica). Infatti, è possibile risalire all'identità del soggetto passivo del reato, vittima del relativo danno e quindi legittimato a proporre querela o il consenso scriminante ai sensi dell'art.
50 c.p.;istanza ed a fornire ed è allo stesso modo solo attraverso la preventiva identificazione del bene tutelato che diventa possibile di volta in volta individuare la situazione offensiva presa di mira con l'incriminazione, e dunque il momento consumativo del reato con tutto ciò che ad esso si ricollega: ad es. tempus e locus comissi delicti, (reato di danno o di pericolo), contenuti della stessa, e così via. natura dell'offesa contribuisce ad 'illuminare' il fatto tipico Una volta insomma enucleato, il bene oggetto di tutela ed a definirne con precisione i contenuti offensivi, consentendo così all'interprete di ben 'afferrare' gli elementi di disvalore che rendano quel fatto meritevole di pena. Vero è peraltro che la ricerca del bene di volta in volta tutelato dalla singola norma può rivelarsi tutt'altro che semplice e anzi, per certi versi addirittura insidiosa. In primo luogo operazione perché essa,se è vero che il bene giuridico va a sua volta ricavato da un'interpretazione in chiave teleologica della fattispecie, può a sua volta risolversi in un circolo vizioso (si interpreta la norma per cercare il bene tutelato, ma al tempo stesso si cerca il bene tutelato per interpretare la norma). In che quella 'ricerca' secondo luogo perché ben può accadere finisca paradossalmente col rivelarsi foriera di ulteriori certezze: il che accade allorquando ad es. la collocazione sistematica di una fattispecie non coincida con i reali caratteri offensivi della condotta tipica (v. riciclaggio); o allorquando, una volta letto in chiave offensiva, il comportamento punibile appaia pregiudizievole interessi o beni (si parla di reati 'plurioffensivi'). Non di uno, ma di diversi. Simili difficoltà e insidie non sembrano tuttavia aver granché influenzato né la prassi giudiziaria, né la dottrina, la quale anzi, 'esagerare' lapur convenendo sulla necessità di non dell'illecitofunzione interpretativa di questa categoria (il cui contributo alla definizione dei caratterie comunque 'raccordato' ad una valutazione complessiva di tutti gli elementipenale va poi sempre del 'tipo'), da tempo impegnata in un lavoro di 'affinamento'oggettivi che fanno parte è oramaidelle tecniche di individuazione dei beni giuridici di volta in volta tutelati che ha già dato risultatiimportanti. ad evitare il 'circoloCosì ad es. sono stati enucleati una serie di criteri metodologici assai utilivizioso'; per la 'concretizzazione' di alcuni beni della partesono state fornite preziose indicazionispesso tacciati di scarsa 'afferrabilità'; si è 'scoperto' infinespeciale che in non pochi reaticonsiderati come plurioffensivi fra i diversi beni coinvolti dalla commissione del fatto esiste inche dunque, laLa tutela dell'uno rappresenta la proiezione finalistica della realtà, un rapporto strumentale, e della tutela dell'altro, il quale a sua volta rimane il vero ed unico bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice (criterio della c.d. "seriazione dei beni giuridici"). La funzione di garanzia Negli ordinamenti di ispirazione liberale, in modo particolare in quelli dell'Europa continentale, è assolutamente dominante l'opinione secondo cui la tutela dei beni giuridici è oggi più che un mero dato di fatto o una scelta di politica legislativa, rappresenterebbe in realtà l'unico scopo legittimamente perseguibile con la sanzione penale. La "massima" che riassume simile opinione e che "domina" oramai la cultura penalistica come una sorta di "imperativo programmatico" è assolutamente perentoria. Essa corrisponde a quel principio di offensività di cui come noto il bene giuridico.Rappresenta a sua volta il punto di irrinunciabile: non tutto ciò che appare disfunzionale all'ordine sociale può essere riferimento punito, ma solo ciò che aggredisce, sotto forma di danno o di messa in pericolo, beni facenti capo ai singoli o alla collettività e la cui difesa è necessaria a garantire una pacifica ed ordinata convivenza sociale.
Il motivo di tanta perentorietà è di carattere politico: esso risiede nella convinzione, della che l'assoggettamento a pena dei soli fatti che ledono proprio della cultura illuministico-liberale, omettono in pericolo beni giuridici, possa assai meglio di ogni altra condizione realizzare l'aspirazione ad un diritto penale laico, circoscritto ai soli fatti forniti di concreta e tangibile e perciò 'immunizzato' da qualsiasi possibile fra 'reato' ed anosità sociale, contaminazione 'peccato' o dal regredire della potestà punitiva verso.
ò dire che la repressione di meri modi di essere o pensare è una pratica che limita la libertà individuale e impedisce lo sviluppo di una società aperta e inclusiva. La diversità di opinioni, idee e modi di vivere è un elemento fondamentale per la crescita e il progresso di una comunità. La repressione di tali diversità può portare a una stagnazione culturale e sociale, impedendo l'innovazione e la creatività. Inoltre, la repressione può causare tensioni e conflitti all'interno della società, creando divisioni e discriminazioni. È quindi importante promuovere la tolleranza e il rispetto per le differenze, consentendo a tutti di esprimere liberamente le proprie idee e di vivere secondo i propri valori e convinzioni.