IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ FRA FUNZIONI DI GARANZIA E
RISCHI DI FORMALISMO
1. Nota introduttiva: principio di legalità e funzioni della parte speciale
‘il precipitato tecnico’ del 1
È noto che la parte speciale rappresenti principio di legalità : oltre a
rappresentare il ‘luogo’ nel quale attraverso la descrizione delle singole fattispecie le scelte
repressive dello Stato prendono corpo (c.d. funzione politico-criminale), la parte speciale soddisfa
anche e soprattutto la certezza del diritto che costituisce a sua volta lo scopo ultimo ed
imprescindibile del principio di legalità e dei suoi corollari (c.d. funzione di garanzia), in quanto,
attraverso la preventiva descrizione di ogni singolo fatto vietato, essa assicura:
− la preventiva conoscenza, da parte dei consociati, di ciò che è vietato e di ciò che non lo è
(garanzia sostanziale):
− una rigorosa delimitazione dei poteri di indagine e di accertamento dell’Autorità Giudiziaria
(garanzia processuale).
Lungi dal dover essere ulteriormente approfondito e/o rivisitato, lo stretto legame esistente fra
nullum crimen sine lege e parte speciale sembrerebbe da ribadirsi quale premessa per uno studio, di
natura esegetica, delle singole fattispecie e dei diversi settori della legislazione in cui esse si
articolano.
Il principio di legalità continua a mostrare diverse ‘criticità’, riconducibili a due fondamentali
macro-questioni.
2. (a) Tensione fra principio di legalità e interpretazione. Alla ricerca di un equilibrio
lo studio del ‘diritto cioè dell’insieme
Il primo ad indurre una ri-problematizzazione è vivente’,
delle massime giurisprudenziali formatesi in sede esegetico-applicativa: essa si caratterizza per il
frequente succedersi e/o addirittura contrapporsi, rispetto alla stessa norma incriminatrice, di
diverse, possibili interpretazioni, in grado di determinare in senso radicalmente diverso (punibilità o
non) il destino di un fatto storico sottoposto a giudizio penale; [l’impressione è] di un sistema di
incriminazioni in realtà assai meno ‘solido’ di quanto affermato in via di principio perché
liberamente interpretabile da chi di volta in volta si trova a doverlo applicare ai casi concreti; un
di un’aspettativa (giudice mero esecutore
sistema generatore di una voluntas legis certa e
predefinita) illusoria e irrealizzabile.
La questione, postasi subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, nel generale quadro
della polemica sul Positivismo giuridico, è di recente riemersa sulla scia di tutte quelle ricerche che,
dalla metà degli anni ’90, hanno evidenziato come la giurisprudenza penale sia solita ritagliarsi
(se non addirittura ‘creatività’)
ampi spazi di discrezionalità interpretativa e che hanno fra le altre
cose suggerito una rimeditazione dei tradizionali confini fra interpretazione estensiva e analogia.
Nei Paesi di civil law, il quadro che emerge dalla prassi giudiziaria è assai meno rigido e
‘il destino’
schematico di quanto la presenza del principio di legalità possa far supporre: che
(punibilità o meno) di un certo accadimento sottoposto a giudizio sia a sua volta legato ad una
verifica di conformità agli elementi costitutivi di una specifica fattispecie incriminatrice, è cosa che
appartiene all’essenza del principio di legalità; la ‘scoperta’ è che attraverso quella verifica,
disponendo dei soli, possibili significati attribuibili alle parole scolpite nella norma incriminatrice,
al giurisprudenza finisce con l’assumersi poteri di adattamento alla fattispecie al mutare della
1 Da intendersi quale espressione comprensiva di diversi principi che segnano la sottoposizione del giudice penale alla
legge scritta: irretroattività, determinatezza e tassatività. 1
coscienza sociale simili a quelli che gli ordinamenti di common law, e dunque un ruolo ben più
quello di mera ‘bocca che pronuncia le parole della legge’.
significativo di
Che nell’applicazione delle fattispecie in cui si articola il sistema penale, legalità e
interpretazione vivano un rapporto di tensione continua ed incessante è un dato scientificamente
provato.
Una prima ragione per lo studio delle fattispecie criminose che muova a sua volta
dall’approfondimento delle radici culturali e ideologiche del nullum crimen sine lege: finalizzata
anzitutto a cercare di mettere ordine fra legalità e interpretazione, al duplice fine, da un lato di
impedire che la ricchezza e la pluralità degli indirizzi interpretativi induca a relativizzare la
l’interprete una sorta di arbitro assoluto del sistema; dall’altro
funzione di garanzia e a considerare
di evitare di confondere funzione di garanzia con un meccanismo applicativo asettico e avulso dalla
realtà dell’esperienza giuridica.
(b) Il preteso effetto “deresponsabilizzante” del principio di sottoposizione del giudice
3. alle ipotesi espressamente codificate
Un rilievo tutt’oggi ricorrente, soprattutto nella cultura di common law e fra i cultori del diritto
penale internazionale, è che il principio di legalità sarebbe pienamente conforme ai suoi scopi di
garanzia solo là dove il rischio di un uso strumentale del potere di punire è assai alto e il livello di
protezione della libertà individuale deve perciò raggiungere la sua massima intensità; mentre
sarebbe del tutto sproporzionato ed irragionevole là dove ad essere oggetto di giudizio su
comportamenti contrari al più elementare senso di umanità ed il cui carattere criminale è
riconosciuto come tale da tutte le legislazioni penali del mondo. La riduzione del lavoro del giudice
‘espressamente’ ed ‘inequivocabilmente’ contenuto in
a mera applicazione di ciò che è
disposizioni così frammentarie quali quelle dei codici e della legge scritta, non solo favorirebbe il
ma avrebbe addirittura un effetto ‘deresponsabilizzante’
formarsi di odiose zone di impunità nei
confronti della giurisprudenza, impedendole di confrontarsi con le esigenze di giustizia del caso
a tollerare fatti atroci ma ‘atipici’ o al contrario punire, perché ‘tipici’, fatti
concreto ed inducendola
che consuetudini sopravvenute alla loro criminalizzazione o anche solo un elementare senso di
invece a non punire; da qui l’idea
giustizia indurrebbero che in ambiti, quali quello internazionale,
meno condizionati da una rigida gerarchizzazione e formalizzazione delle fonti, il nullum crimen
sine lege possa, entro certi limiti, comunque tollerare il ricorso a fonti materiali e allo stesso
procedimento analogico. sicuramente un merito ‘culturale’, che è quello di ricordare all’interprete
Simile obiezione ha carne ed ossa, l’obbligo di fedeltà del
come, almeno nei settori in cui i reato offende le vittime in
al diritto scritto debba sempre e comunque armonizzarsi con un’aspettativa sociale di
giudice nella soluzione dei casi concreti, il cui soddisfacimento rappresenta il ‘minimo
giustizia e di equità
etico’ di ogni sistema punitivo che non voglia meramente simbolico e del tutto avulso delle
tutela. Essa tuttavia pecca ‘per eccesso’, allorché crede di individuare nel
aspettative sociali di
binomio legalità-tipicità un elemento addirittura disfunzionale al pieno soddisfacimento di
quell’aspettativa. In realtà, negli ordinamenti soggetti al nullum crimen sine lege, la giurisprudenza
ha a disposizione diversi strumenti di confronto critico col diritto scritto, che le consentono di
conciliare il rispetto delle funzioni della legalità-tipicità con le aspettative di equità e giustizia.
alla metà degli anni ’60, la scienza
Nel periodo che va dalla fine della Seconda Guerra Mondiale
penalistica e quella gius-filosofica dettero vita ad un intenso dibattito che aveva ad oggetto il
problema dei limiti di soggezione del giudice alla legge scritta e dunque, implicitamente, il primato
di quest’ultima su qualsiasi altra valutazione di ‘giustizia sostanziale’ o di politica criminale; oggi
risulta essersi radicata una ben più precisa distinzione fra formalismo giuridico (inteso come
‘acritica’ dipendenza del giudice alla lettera della legge) e necessaria tipicità del reato (che non
impedisce al giudice un confronto con la legge scritta, ma semmai gli impone, nella ricerca della
‘giusta’ soluzione al caso concreto, un obbligo di aderenza linguistica al significato letterale delle
2
espressioni in essa contenute). È necessario ripercorrere ratio e caratteri fondanti del principio di
legalità negli Stati a tradizione liberaldemocratica.
4. Il nullum crimen sine lege quale principio irrinunciabile del diritto penale
contemporaneo all’inizio
È noto come la circostanza che il nullum crimen sine lege sia solitamente collocato dei
all’importanza che questo principio ha assunto nella
codici penali, non è casuale, ma è dovuta
materia penalistica: a partire dalla Rivoluzione francese, il principio di legalità è considerato una
fondamentale conquista di civiltà giuridica e, in quanto tale, espressamente o implicitamente
in tutte le democrazie che si riconoscono nell’idea dello Stato di Diritto.
riconosciuto Vero è che
esistono sistemi giuridici democratici nei quali il principio parrebbe essersi affermato solo in tempi
recenti o è ancora in via di affermazione; e dove ai giudici è ancora oggi consentito fondare la
punibilità di una certa condotta su fonti materiali, come il precedente giurisprudenziale (Paesi di
o addirittura l’analogia (Paesi Tale “ritardo” è dovuto a precise ragioni
common law) scandinavi).
storiche e che comunque, oramai, anche in questi Paesi è dato assistere ad un ampio e sempre più
convinto movimento dottrinale, favorevole alla codificazione e ad una più rigorosa legalità dei rati
e delle pene, che ha già dato importanti risultati sul piano legislativo.
Ma qual è la ragione di questa lenta ma inesorabile affermazione del principio di legalità nella
cultura penalistica moderna? e indiscutibile
In linea generale, il nullum crimen sine lege è fornito di un’intrinseca razionalità,
che gli conferisce una forza ed una saldezza difficilmente eguagliabili da altri principi del diritto
penale, dimostrate dalle vicende storiche che ne hanno segnato la progressiva affermazione, ma
anche l’ampiezza dei presupposti teorici sui quali esso può basarsi.
a) In quanto tipica espressione della cultura liberale, il principio di legalità è stato uno dei
principali bersagli dell’azione demolitrice dello Stato di Diritto intrapresa dai regimi
totalitari del secolo scorso (Nazionalsocialismo, Stato sovietico) finendo comunque, al
termine di vicende assai drammatiche, col riaffermarsi pienamente.
Il ‘segnale’ più eloquente circa la particolare ‘forza’ del
b) nullum crimen sine lege è tuttavia
rappresentato dalla molteplicità delle argomentazioni, fra loro concorrenti, di cui la scienza
penalistica dispone a sostegno di questo principio. Diverse sono le impostazioni teoriche:
− da quelle c.d. “penalistiche” (che ne individuano il fondamento in esigenze intrinseche
al sistema penale), quali fondate su concetto di prevenzione generale o sulla categoria
della colpevolezza;
− a quelle c.d. “extra-penalistiche” (fondate su paradigmi di tipo filosofico o politologico),
come l’idea che questo principio altro non sarebbe che una “propaggine” di un più
generale e superiore principio di giustizia o della tesi che ne fa un presupposto logico
ed ineluttabile della norma-comando o ancora alla ben più famosa e affermata
impostazione secondo cui assolverebbe ad una funzione di garanzia del singolo da un
uso arbitrario del potere di punire.
Ciò che preme sottolineare è l’estrema modernità e duttilità di queste teorie: se pur elaborate in
epoche assai diverse dalla nostra, esse conservano infatti oggi pressoché intatta la loro attualità,
riuscendo addirittura a fornire nuove e solide basi al continuo riformarsi (per via legislativa o anche
solo giurisprudenziale) dei sistemi penali.
Assai emblematica è la teoria che afferma esistere un legame fra legalità e colpevolezza.
Nell’ordinamento giuridico italiano, ‘storica’
una dimostrazione è contenuta nella sentenza
che ha ‘ridimensionato’ la perentorietà dell’art. 5 del codice penale
della Corte cost. n. 364/1988
italiano sull’ignorantia dando così un contributo decisivo all’allinearsi del nostro sistema
legis,
penale al principio costituzionale della responsabilità penale personale. Come si evince da alcuni
passaggi-chiave della sentenza, a spingere la Corte a quella decisione è stata, fra le altre cose,
l’esigenza di ‘riconciliare’ la disciplina dell’error juris con un diritto penale caratterizzato oramai
3
da una sempre più marcata ‘decodificazione’ dei reati e delle pene e dunque dai contenuti sempre
da ‘riconoscere’ e da interpretare.
più difficili
Se è vero che esiste un fenomeno di ‘decodificazione’ il quale, incidendo negativamente sulla
e quindi sull’esatta conoscibilità
determinatezza dei precetti penali può addirittura in alcuni casi
escludere la colpevolezza dell’agente, ciò vuol dire il ricorrere o meno di quest’ultima dipende, fra
l’altro, anche da una puntuale predeterminazione legale del divieto. Ciò che in questo modo viene
ad affermarsi è insomma una stretta relazione fra ‘chiarezza’ del quadro normativo che ha
il comportamento dell’agente e
determinato giudizio di rimproverabilità.
Le ragioni ‘forti’ del principio:
5. extrema ratio del diritto penale e funzione di garanzia
dall’arbitrio nell’esercizio della potestà punitiva
Non vi è dubbio che la tesi oggi di gran lunga prevalente è secondo cui la vera ragion d’essere
di legalità risiederebbe in un’esigenza
del principio politico-criminale: vale a dire garanzia
dell’Individuo da un uso arbitrario della potestà punitiva.
Il punto di partenza è rappresentato dal tipo di sanzioni che hanno caratterizzato e continuano a
caratterizzare il diritto criminale, vale a dire il carcere o addirittura la morte: poiché quelle sanzioni
finiscono per comprimere o distruggere beni di altissimo rango, cioè la libertà personale o la stessa
il loro uso non solo va considerato come l’ultima
vita, ratio delle possibili risposte alla devianza e
dunque limitato alle sole ipotesi di riprovevole aggressione dei beni o valori fondamentali di
ma va anche circondato da precauzioni di natura “formale” che riducano al minimo il
convivenza,
rischio di abusi e strumentalizzazioni da parte dei detentori del potere.
Il principio di legalità affonda le sue radici nel giusnaturalismo illuminista del XVIII secolo e in
particolare nella dottrina del contratto sociale. Il nucleo centrale di questa impostazione è noto: la
sottoposizione del singolo all’Autorità statuale, e dunque alla potestà punitiva, rappresenta il prezzo
che gli Uomini, liberi per natura, pagarono allorché, per garantire la pace sociale dalle aggressioni
individuali, essi furono costretti ad organizzarsi e a cedere una porzione della propria libertà in
2
cambio della sicurezza. Nello Stato di Diritto, mentre la libertà è la regola, la pena rappresenta
un’eccezione, l’interesse generale
giustificata solo da una necessità di tutelare alla pace sociale; e
al principio di legalità è assegnato il compito di evitare che la pena criminale diventi invece uno
strumento di affermazione di interessi individuali e parziali.
Ma in che modo? Fornendo una duplice garanzia:
− e non “di parte”:
la conformità della politica criminale a interessi generali affidando non
qualsiasi “norma”, ma quella votata da un Parlamento liberamente eletto, il potere di dire
cosa è punibile e cosa non lo è, esso preserva infatti la società dal pericolo che la politica
criminale sia frutto dell’imposizione di una minoranza dispotica (c.d. 3
ratio democratica).
− la protezione del singolo da un uso arbitrario del potere di punire: col circoscrivere
l’utilizzo della macchina repressiva ai soli comportamenti preventivamente descritti da
apposite norme incriminatrici, il principio di legalità fissa un limite invalicabile al potere
inquisitorio e punitivo dello Stato ed indica al contempo una linea di condotta del cittadino,
che è così in grado di distinguere ciò che è lecito da ciò che non lo è (c.d. ratio di certezza).
2 La dottrina odierna è solita dare grande importanza a questo passaggio argomentativo, in quanto esso rappresenta il
passaggio decisivo nel processo di c.d. laicizzazione de diritto penale moderno.
Assai famosa, fra i penalisti di formazione europea, è ancora oggi l’espressione usata, alla fine del secolo scorso, da
3
uno dei più grandi criminalisti moderni, Franz Von Lizst, secondo il quale il principio di legalità sarebbe “il baluardo
(…)
del cittadino contro la forza brutale della maggioranza, contro il Leviatano”.
4
I due ‘volti’ della funzione di garanzia:
6. il fondamento democratico delle scelte di politica
criminale
Quanto alla ratio democratica, non di rado sottovalutata dagli stessi penalisti, riveste
decisiva per la comprensione del
un’importanza nul
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