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La Corte Costituzionale e la legittimità dell'art. 580 c.p.

La Corte Costituzionale è stata chiamata in due occasioni a valutare la legittimità costituzionale dell'art. 580 c.p. Ha utilizzato il sistema della doppia pronuncia:

  • Nel 2018, con un'ordinanza, ha offerto un'interpretazione correttiva e costituzionalmente orientata in attesa dell'intervento del legislatore. Ha deciso di non decidere, rinviando la definizione della questione ad un'udienza successiva, dando tempo al legislatore di intervenire (seguendo, volendo, la linea interpretativa).
  • Nel 2019, in assenza di un intervento del legislatore, la Corte ha deciso ed ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 580 nella parte in cui non prevede una particolare procedura volta a scriminare il comportamento del soggetto che presta un aiuto ad un altro al suo proposito di suicidio. Ha dato vita ad una scriminante procedurale, una scriminante atipica in cui la non punibilità deriva dal rispetto di una.

La questione era stata sollevata dalla Corte d'Assise di Milano che dubitava della legittimità costituzionale dell'art. 580 c.p., che contiene l'incriminazione delle condotte sia di istigazione sia di aiuto materiale al proposito di suicidio. I giudici remittenti lamentavano il fatto che il trattamento sanzionatorio fosse parificato per le due condotte.

Nel 2019 la Corte Costituzionale ripercorre le tappe della vicenda ed il contenuto dell'ordinanza del 2018, in cui aveva indicato la strada per il legislatore.

La Corte esclude che l'incriminazione della condotta di aiuto al suicidio sia di per se stessa in contrasto con la Costituzione perché la ratio della punibilità di questa condotta è ancora premiante: è tutelata la vita delle persone più deboli e vulnerabili.

Però già nel 2018 la Corte individua una circoscritta area di non

conformità costituzionale della fattispecie. La punibilità della condotta di aiuto al suicidio non è legittima quando sono presenti determinati requisiti congiuntamente che devono essere verificati caso per caso: - La vittima deve essere affetta da una patologia irreversibile - La patologia deve essere fonte di sofferenze fisiche e psicologiche, che trova assolutamente intollerabili - La vittima deve essere tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale - Ma la vittima deve restare capace di prendere decisioni libere e consapevoli Si tratta di situazioni non immaginabili nel codice del 1930. La previsione di questi requisiti procedurali si pone in linea di continuità con le vicende Welby ed Englaro ma anche con il provvedimento legislativo del 2017 relativo al consenso informato che copre il diritto di rifiutare le cure. Nel 2019 la Corte prende atto che non è sopravvenuta nessuna nuova normativa, quindi interviene per rimuovere la violazione.

riscontrata nel 2018: la previsione di scriminanti procedurali non è estranea alla materia penale, quindi conferma quanto sostenuto nel 2018.

I requisiti procedimentali indicati come condizioni per la non punibilità dell'aiuto al suicidio valgono per i fatti successivi alla pubblicazione della sentenza. Ma cosa succede rispetto alle vicende pregresse? La Corte stabilisce che per i fatti anteriori la non punibilità è subordinata al fatto che l'aiuto sia stato prestato con modalità anche diverse ma comunque idonee ad offrire le stesse garanzie.

TUTELA DELL'INCOLUMITA' FISICA

A) Percosse e lesioni (art. 581 c.p. e artt. 582 - 583 c.p.)

Gli artt. 581 e 582 c.p. sono norme volte a tutelare l'incolumità fisica.

art. 581 c.p. - L'incrimina chiunque percuota SENZA cagionare malattia del corpo o della mente. Non contiene una definizione delle percosse. La giurisprudenza ha dato un'interpretazione ampia del

Il concetto di percosse, in quanto non rientrano solo i comportamenti di chi colpisce ma anche ogni forma "di manomissione dell'altrui persona". Sono punibili SOLO a titolo di dolo. Esempio: spinta e caduta sul pavimento.

  • Le lesioni sono incriminate da una serie di articoli perché sono previste diverse forme di lesione in relazione al profilo soggettivo (lesioni dolose o colpose) ed alla dimensione offensiva della condotta (lesioni comuni, lievissime, gravi, gravissime + art. 583 bis e art. 583 quater). art. 582 c.p.

Le lesioni previste dall' sono costruite come reati a forma libera di evento con cui si incrimina chi cagioni malattia nel corpo e nella mente.

Art. 582 c. 1 c.p.: Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La definizione dell'elemento malattia rappresenta l'elemento centrale per distinguere una percossa da

una lesione. La giurisprudenza talvolta non distingue in maniera netta tra percosse e lesioni in particolare per quanto riguarda il profilo doloso: unifica il dolo delle lesioni e delle percosse. Ma il dolo nelle lesioni ha una dimensione più ampia: il soggetto non deve solo voler rappresentarsi di aggradire fisicamente l'altrui persona, ma anche voler rappresentarsi di cagionare l'evento malattia. Quindi l'operatività delle norme su lesioni e percosse si fondano su cosa è malattia.

NOZIONE DI MALATTIA: La non ha avuto una storia omogenea. Il codice non definisce cosa si intende per malattia si deve al diritto vivente l'individuazione dià qual è l'elemento oggettivo costitutivo dell'art. 582 c.p. La norma al c. 1 non è chiara: in una interpretazione letterale sembra che gli eventi naturalistici da dimostrare siano due (lesione e malattia derivante dalla lesione); in realtà,

La giurisprudenza ha evidenziato che il delitto di lesioni ha un unico evento e l'evento del reato rappresenta il momento consumativo. Se l'evento malattia non si verifica, la lesione comune si arresta alla soglia del tentativo. Quindi è importante individuare cosa è malattia. In un primo momento, riprendendo la relazione del guardasigilli, si ha in giurisprudenza un orientamento secondo cui si ha malattia sia quando si ha un'alterazione funzionale dell'organismo sia quando si ha un'alterazione anatomica, anche di lieve entità e non in grado di influire negativamente sulle condizioni organiche generali. Duplice nozione e concetto molto ampio di malattia. Qual è il risultato di questa ampia interpretazione? Rimane coperta una fascia di micro-eventi, a discapito delle percosse, riportati per lungo tempo nella nozione di lesione (es. chi sferra un pugno che porta ad ecchimosi, chi mettendo le mani in faccia a qualcuno lograffia riportando un'alterazione dell'epidermide). Questi comportamenti rientravano nella nozione di malattia poiché non era richiesto che l'alterazione anatomica fosse accompagnata da quella funzionale. sentenza della Cassazione nel 2008 La svolta si ha con la sentenza della Cassazione nel 2008, che affronta l'ipotesi di responsabilità penale del medico in caso di intervento non accompagnato da consenso informato: l'intervento del chirurgo che opera una persona al di là del consenso prestato commette una lesione? Le SS.UU. affermano che solo in caso di esito infausto si ha lesione. Questa posizione diventa una smentita dell'indirizzo precedente, non essendo più sufficiente una mera alterazione anatomica per avere una lesione la nozione di malattia è rimodulata e limitata: per avere lesione si richiede che dalla alterazione anatomica discenda una alterazione funzionale. Quindi laacuto o cronico, localizzato o diffuso, che determina una apprezzabile menomazione funzionale dell'organismo. Pertanto, l'orientamento, ad oggi dominante, condiviso dalle SS. UU. (Cass., Sez. Un., 18 dicembre 2008-21 gennaio 2009, n. 243, in tema di rilevanza penale dell'intervento chirurgico con esito fausto eseguito in assenza di consenso) ha rimodulato la nozione di malattia, limitandola, correttamente, a quelle ipotesi in grado di provocare un'alterazione funzionale dell'organismo. Pertanto, si ritiene che la malattia consista in quel processo patologico, acuto o cronico, localizzato o diffuso, che determina una apprezzabile menomazione funzionale dell'organismo.

acuto o cronico, localizzato o diffuso, che determina una apprezzabile menomazione funzionale dell'organismo. Se il processo morboso investe l'organismo fisico, si ha quella che il codice chiama "malattia nel corpo"; se investe l'organismo psichico, determinando un turbamento nelle funzioni dell'intelletto o della volontà, si ha "malattia nella mente". Quindi ai fini della configurabilità del delitto di lesioni personali, la nozione di malattia non comprende tutte le alterazioni di natura anatomica (che possono anche mancare) bensì solo quelle da cui deriva una limitazione funzionale o un significativo processo patologico o l'aggravamento di esso oppure la significativa compromissione delle funzioni dell'organismo ancorché non definitiva (come bene evidenziato da Cass. 14 maggio 2019, n. 33492).

Questa presa di posizione delle SS.UU. non è stata colta immediatamente: anche nel 2010 vi sono alcune sentenze

Figlie della vecchia impostazione. Successivamente la giurisprudenza ha seguito questo orientamento: fa rientrare nella nozione di malattia, per esempio, la cervicalgia e non dovrebbero più rientrare le echimosi. Però c'è ancora qualche pronuncia, anche recente, della giurisprudenza di legittimità che si discosta.

ESEMPIO Caso di Luglio 2020: "Ai fini della configurabilità del delitto di lesioni personali, costituisce malattia la lesione cutanea consistente in un taglio (nella specie, un graffio), giacché anche una modesta soluzione di continuo dell'epidermide, con soffusione ematica, non può non comportare una sia pur minima, ma comunque apprezzabile, compromissione locale della funzione propria dell'epidermide che non è solo quella di carattere estetico-sensoriale ma anche e soprattutto quella di protezione dell'intero organismo, in ogni sua parte, da contatti potenzialmente nocivi con agenti esterni di"

“qualsivoglia natura.”

è nuovamente data un’interpretazione lata di lesione.à

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A.A. 2020-2021
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SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher dsuni di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Peccioli Annamaria.