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Reati contro la persona

I reati contro la persona sono contenuti nel Titolo XII del libro II del codice penale, poi suddiviso in 3 capi + un capo bis introdotto dal d.lgs. n. 21/2018 relativo alla riserva di codice, con cui il legislatore ha introdotto nel codice delle disposizioni che precedentemente erano in corpus normativi separati:

  • Reati contro la vita e l’incolumità individuale (+ Reati a tutela della maternità);
  • Reati contro l’onore;
  • Reati contro la libertà individuale (diviso in 6 sezioni).

Reati di omicidio

La norma che rappresenta un prototipo, che tipizza un delitto primordiale è l’art. 575 c.p. che incrimina chiunque cagiona la morte di un uomo. Intorno a questa norma si è sviluppata l’elaborazione delle più importanti categorie concettuali e dogmatiche della parte generale del diritto penale.

Il legislatore ha previsto tre diverse figure di omicidio, caratterizzate da diversi elementi soggettivi:

  • Omicidio doloso (art. 575 c.p.);
  • Omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.);
  • Omicidio colposo (art. 589 c.p.): nel corso degli anni sono state introdotte ipotesi specifiche, come omicidio stradale (art. 589 bis c.p.) e morte o lesioni in ambito sanitario (art. 590 sexies c.p.).

Poi è prevista l’ipotesi di morte o lesione come conseguenza di altro delitto (art. 586 c.p.). L’evento morte compare in forma di qualità di evento aggravatore, ad esempio, maltrattamenti in famiglia seguiti dalla morte della persona maltrattata = forma di omicidio colposo collegato ad un delitto doloso, ipotesi speciale che prevale sulla norma generale dell’omicidio colposo. à

A) Omicidio doloso (art. 575 c.p.)

Art. 575 c.p.: Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.

È un delitto, un reato a forma libera, un reato di evento (caratterizzato dalla realizzazione dell’evento morte), un reato istantaneo (ma l’evento può essere differito), un reato comune, un reato a dolo generico (= è sufficiente la rappresentazione e la volontà di cagionare la morte di un uomo, a prescindere dalla finalità. La giurisprudenza ha creato delle linee guida per accertare l’elemento soggettivo: va analizzata la vicenda nell’aspetto dinamico, va valorizzata la parte del corpo presa di mira, va valorizzato il fatto che i colpi siano stati reiterati, ecc.).

Commentato [DS1]: PAGG. 10-11 MASSIME.

Nel caso di omicidio tentato, il profilo doloso consente di distinguere dalle lesioni.

La disciplina dell’omicidio doloso si completa con altri due articoli: artt. 576 e 577 c.p., che contengono due cataloghi di circostanze speciali: per l’omicidio doloso sono previste unicamente circostanze aggravanti, non attenuanti (es. premeditazione).

Però il codice prevede due ipotesi autonome, non circostanziali, di omicidio “attenuato” (nel senso di minor gravità, minor disvalore offensivo che giustifica un minore trattamento sanzionatorio):

  • Infanticidio in condizione di abbandono morale o materiale (art. 578 c.p.);
  • Omicidio del consenziente (art. 579 c.p.).

Infine, l’art. 580 incrimina l’istigazione o aiuto al suicidio. 1

Il c.d. codice rosso, legge n. 69/2019, ha introdotto delle modifiche ai reati contro la persona ed ha modificato il catalogo dell’art. 577 c.p. introducendo un ultimo comma che prevede una blindatura (= non soggette a bilanciamento) di alcune circostanze aggravanti che riguardano la qualità della persona offesa.

Si tratta di reato doloso, ove il dolo può avere caratteristiche diverse:

  • Intenzionale;
  • Diretto;
  • Eventuale.

Il dolo deve riguardare l’ultimo atto della condotta.

Rapporti tra omicidio doloso e strage (art. 575 c.p. e art. 422 c.p.) [pagg. 3 e segg.]

o

Strage (art. 422 c.p.) Omicidio doloso (art. 575 c.p.)
1. Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 285, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità, è punito, se dal fatto deriva la morte di una o più persone, con l’ergastolo. 1. Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni 21.
2. Se è cagionata la morte di una sola persona, si applica l’ergastolo. In ogni altro caso si applica la reclusione non inferiore a 15 anni.

Il delitto di strage si rapporta con l’omicidio plurimo poiché entrambe presuppongono la morte di più soggetti. La norma, cui all’art. 422 c.p., prevede 3 differenti situazioni:

  • C. 1: quando dal fatto sia cagionata la morte di più persone, è prevista la pena dell’ergastolo;
  • C. 2: morte di una sola persona, è prevista la pena dell’ergastolo;
  • C. 2: “in ogni altro caso”, riferendosi alle ipotesi in cui non venga cagionata la morte di alcuno, è prevista la reclusione non inferiore a 15 anni.

Nozione di strage

Uno degli aspetti di rilievo riguarda la nozione di strage:

  • Linguaggio comune: si fa generico riferimento alla morte di più soggetti, la cui nozione à NON coincide pienamente con la nozione giuridica.
  • Definizione normativa: la norma richiede che, ai fini della configurabilità della strage, à siano “compiuti atti che pongano in pericolo la pubblica incolumità”.

Esempio: piazzare un ordigno da parte di un gruppo malavitoso sotto l’auto di un magistrato, pubblico funzionario, etc. che se esplodesse metterebbe in pericolo la pubblica incolumità.

Deve esserci il pericolo per un numero indeterminato di persone.

Esempio: un soggetto entra in un bar al fine di uccidere determinate persone, è omicidio plurimo; se un soggetto colloca una bomba davanti al bar per uccidere determinate persone ma mettendo in pericolo un numero indeterminato di persone, è strage.

L’art. 422 c.p. non contempla il tentativo: per cui, anche in caso di atti idonei a porre in pericolo la pubblica incolumità, senza che venga cagionata la morte di alcuno, si ha consumazione del reato.

Avendo creato un pericolo per la pubblica incolumità, la sanzione è più elevata rispetto a quella prevista per un tentativo di omicidio.

Confrontando la strage che determina la morte e l’omicidio doloso verso più persone la differenza pratica è quasi inesistente, in quanto è previsto l’ergastolo per entrambe le fattispecie. 2

Alcuni esempi

1) Caso di operazioni nell’ambito malavitoso in cui un gruppo cerca di eliminare altre persone: il posizionamento di esplosivo in un’auto o un’esecuzione in un locale pubblico tracciano un confine sottile tra strage ed omicidio plurimo.

Se l’esplosivo è posto nella macchina del soggetto da eliminare in una zona isolata si può avere un omicidio senza che vi sia pericolo per l’incolumità pubblica; se invece il veicolo è posizionato in una via pubblica si ha il pericolo tipico della strage.

I casi dei giudici Borsellino e Falcone sono classici esempi di strage.

2) Molte volte si sente parlare di tentata strage da parte dei giornalisti: si tratta di un errore dal punto di vista giuridico poiché la strage è un reato di pericolo che non ammette il tentativo.

Esempio: Spedizione punitiva. Il commando malavitoso apre il fuoco in un bar contro soggetti lì presenti à non si tratta di strage ma di esecuzione mirata senza determinazione del pericolo della pubblica incolumità.

La medesima situazione potrebbe essere attuata con diversa modalità, ad esempio sparando all’impazzata colpendo anche soggetti non rientranti nella missione (es. barista) à si configura la strage.

Grazie a questi esempi si comprende come la strage abbia diverse possibilità di inquadramento.

L’altra norma che riguarda la strage è quella con finalità terroristica collocata all’art. 285 c.p. e che richiede un dolo ulteriore, ossia il perseguire una finalità terroristica richiedendo un dolo specifico senza che la finalità sia concretamente perseguita à si tutela un interesse ulteriore rispetto all’art. 422 c.p.

Individuazione dell’atto sorretto da volontà omicida [pagg. 17 e segg.]

o

Non è indifferente capire se l’atto che determina la morte è sorretto/ancora sorretto dal dolo, soprattutto nell’ipotesi in cui vi sia una successione di atti. Ai fini di poter imputare l’evento morte a titolo di dolo, è necessario valutare se il dolo sorregga l’atto decisivo che dà luogo all’evento morte: importa che sia investito dal dolo l’atto tipico, quello che costituisce il vero comportamento che determina la morte della vittima.

Un problema si è posto quando un soggetto ha intenzione di cagionare la morte di un uomo e mette in atto la condotta finalizzata a cagionarne la morte; ma la condotta non ottiene l’effetto voluto e la morte subentra a causa di un comportamento successivo del soggetto, che però è certo di aver già cagionato la morte della vittima.

La giurisprudenza prevalente ha spezzato il fatto in due tronconi: ha ritenuto configurabile un tentativo di omicidio doloso in concorso con un altro reato (es. occultamento di cadavere). Secondo l’opinione contraria ma minoritaria, sarebbe un caso di “aberratio causae” = irrilevanza della modalità dell’iter causale perché è un reato a forma libera; spezzare in due tronconi costringerebbe à l’accusa ad una sorta di prova diabolica.

Commentato [DS2]: PAG.23.

Esempio Caso Auriemma: una donna aveva partorito nella sua abitazione e, dopo aver tentato di uccidere il feto subito dopo il parto e credendo di averlo fatto, cerca di liberarsene nello scarico del servizio igienico chiudendolo in un sacchetto di plastica; in realtà si accerta che il feto era morto a seguito del soffocamento.

Commentato [DS3]: PAG.17 MASSIMA.

La giurisprudenza spezza in due tronconi: tentato omicidio e omicidio colposo.

Massima del 2015: in casi di questo genere la responsabilità può essere tale solo se si dimostra che vi era la certezza di aver già cagionato la morte. 3

Commentato [DS4]: PAG.22 MASSIMA.

Esempio Caso in cui vi siano stati atti diretti a cagionare la morte di un uomo pestato a sangue, ma la morte sia poi discesa dalla combustione di quello che si presumeva essere il cadavere. L’autopsia sottolinea che il soggetto era in grado di respirare dopo la prima condotta, quindi gli autori del fatto non possono dire di non aver saputo fosse vivo (si vede se una persona respira o meno).

L’atto finale non era sorretto da dolo intenzionale, bensì si parla comunque di dolo eventuale: à il dolo intenzionale lo si trova nei primi atti; l’ultimo atto, poiché hanno agito senza aver controllato le condizioni della vittima, è sorretto da dolo eventuale = omicidio doloso.

Esempio Un soggetto parte con l’intenzione di ammazzare una persona, si reca presso la stessa e, dopo aver dichiarato la sua intenzione, però ci ripensa e getta l’arma, supponendo che vi fosse la sicura; invece, parte un colpo che uccide il soggetto à l’atto tipico che determina la morte non è sorretto da dolo: si ha omicidio colposo.

Il punto decisivo è rilevare (o meno) il dolo nell’atto che determina la morte.

Lancio dei sassi dal cavalcavia [pagg. 11 e segg.]

o

Nei casi di lancio dei sassi da cavalcavia la Cassazione ha escluso la configurabilità di dolo intenzionale, ma ha ammesso il dolo diretto.

Esempio Caso Garbin: la Cassazione afferma che non si ha configurazione del dolo intenzionale ma del dolo diretto, perché l’evento letale non era lo scopo principale ma i soggetti si erano rappresentati l’evento con un elevato grado di probabilità poiché prendevano di mira l’obiettivo e tra i soggetti si era creata una gara; la probabilità di verificazione dell’evento poteva essere percepita anche da soggetti non adulti, come erano gli imputati.

Commentato [DS5]: PAG.12 MASSIMA + PAGG. 13-14.

Gli stessi criteri enunciati in questo caso sono stati poi usati nelle pronunce successive.

Esempio Caso del 2005: l’agente aveva lanciato un sasso di peso elevato, indicato come elemento indiziario del dolo diretto.

Commentato [DS6]: PAG.15 MASSIMA.

È importante inquadrare correttamente la fattispecie, poiché può capitare che l’evento morte in alcuni casi non si verifichi à con il dolo eventuale non si può contestare all’autore il tentativo di omicidio, il tentativo è ammesso solo se il dolo è intenzionale o diretto.

La distinzione tra dolo diretto e dolo eventuale ha rilevanza dal punto di vista pratico per la commisurazione della pena (l’intensità del dolo è uno degli indici).

Il dolo eventuale [pagg. 30 e segg.]

o

Tra le pronunce rilevanti della Cassazione a SS.UU. in tema di dolo eventuale e della linea di confine con la colpa cosciente: Caso Thyssen Krupp nel 2014.

Commentato [DS7]: PAGG. 43-44.

In questa sentenza la Cassazione conferma la condanna per omicidio colposo per quello che poteva sembrare un incidente doloso.

La Thyssen Krupp è una multinazionale tedesca con alcuni stabilimenti in Italia, tra cui uno a Torino che era in via di chiusura. Già da tempo si erano avuto alcuni segnali di incidenti che non avevano portato ad adottare misure di cautela. Ad un certo punto avviene un fatto di particolare gravità: un’esplosione che investe un gruppo di operai, di cui muoiono tutti tranne uno.

Dopo varie indagini si scopre che la vicenda era stata preceduta da segnali premonitori, tali da poter far pensare che non si tratti di un normale omicidio colposo, bensì di un omicidio con dolo eventuale. identificazione del dolo eventuale.

La Cassazione prende posizione sul problema dell’identificazione del dolo eventuale.

Ritiene che non sia del tutto soddisfacente la formula del dolo eventuale (= rappresentazione in termini di possibilità e probabilità del verificarsi di un evento, di cui se il soggetto accetta il rischio del verificarsi risponde di dolo eventuale), in quanto ritenuta una rappresentazione poco specifica.

Le SS.UU. provvedono, così, all’elaborazione dei “criteri diagnostici del dolo eventuale”:

  • Lontananza della condotta dovuta da quella tenuta;
  • Durata/tenuta della condotta; 4
  • Probabilità della verificazione dell’evento;
  • Possibilità di conseguenze negative per l’autore del fatto (è più probabile che manchi il dolo se è percepibile per l’autore che le conseguenze si ripercuoteranno anche nei suoi confronti);
  • Capacità e conoscenze pregresse dell’autore.

Il soggetto deve rappresentarsi in concreto l’evento specifico à adesione volitiva.

Esempio Caso Vannini: la condotta in partenza sembra lontana dall’omicidio doloso.

Commentato [DS8]: FILE.

Il ragazzo è in casa della fidanzata; il padre della ragazza tira fuori una pistola e da quest’arma parte un colpo; manca la reiterazione dei colpi (reiterazione come indice di dolo). Il soggetto usa l’arma, ma è difficile ipotizzare che volesse uccidere il fidanzato della figlia.

Se la famiglia avesse chiamato subito i soccorsi, anche se il colpo si fosse rivelato subito fatale, si sarebbe configurato un omicidio colposo. Tuttavia, la famiglia temporeggia, facendo una serie di chiamate ambigue, per poi chiamare i soccorsi definitivamente senza nemmeno spiegare cosa effettivamente fosse successo.

Solo all’arrivo in ospedale i medici comprendono che il ragazzo ha un proiettile conficcato e, dopo ormai ore, il ragazzo decede.

Questa vicenda nell’iter processuale è diventata complicata:

  • L’accusa è partita con l’imputazione di omicidio doloso a titolo di dolo eventuale. Il discorso è complicato anche dal fatto che la condotta che veramente pesa è la condotta omissiva successiva (aver lasciato la persona gravemente ferita senza un supporto di soccorsi tempestivo): la morte subentra per una condotta successiva (l’obbligo giuridico di impedimento dell’evento non è adempiuto), che subentra dopo la condotta posta in essere nella propria abitazione (vi era una posizione di garanzia a carico di Ciontoli) à questo si sovrappone alla condotta iniziale. Infatti, Ciontoli ha ritardato il soccorso, cosa che ha determinato la causazione dell’evento morte: l’imputato si è rappresentato perfettamente l’evento per cui si può parlare di dolo eventuale. Quindi l’imputazione iniziale ha seguito sin da subito il binario del dolo eventuale.
  • La Corte d’Assise d’Appello ha derubricato il fatto in omicidio colposo.
  • La Cassazione ha annullato la sentenza con rinvio: il procedimento si sta avviando verso il riconoscimento di omicidio doloso in via diretta.

Morte negli incidenti stradali [pagg. 58 e segg.]

o

Fino ad alcuni anni fa, i casi di incidenti stradali venivano collocati dalla giurisprudenza nell’alveo degli omicidi colposi (colpa cosciente). In pochi casi di incidenti di particolare gravità la giurisprudenza aveva ritenuto configurabile il dolo, attraverso una valorizzazione del dolo eventuale.

Commentato [DS9]: PAGG. 59 E SEGG.

Infatti fino alla fine degli anni 2000 era riconosciuta una responsabilità per colpa in caso di morte o lesioni nell’ambito di sinistri stradali. Fino al 2008 le lesioni e l’omicidio colposo erano sanzionati con pene modeste e la violazione delle norme del codice della strada era una circostanza aggravante bilanciabile; nel 2008 si ha una prima riforma delle norme sulle lesioni e omicidio colposo (inasprimento del trattamento sanzionatorio), mantenendo la rilevanza sotto forma di circostanza della violazione del codice della strada ma escludendo il giudizio di bilanciamento.

Però nel 2008 si ha una prima sentenza della Cassazione Sez. Feriale riguardo il caso di un Commentato [DS10]: PA

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher dsuni di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Peccioli Annamaria.
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