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ART 72.4 IMPONE LA RISERVA D’ASSEMBLEA
Per determinate materie si deve usare il procedimento ordinario. Il costituente mette in evidenza le
leggi più delicate:
Leggi di revisione costituzionale
• Leggi elettorali che è legge ordinaria ma atipica perché da la composizione del
• parlamento.Disegni di Legge di delegazione legislativa, è una legge in senso formale. Non ha
come interlocutori i cittadini ma il governo nella attività di produzione del decreto legislativo. Il
costituente aveva il mente la divisione dei poteri per cui vuole che il disegno passi dall’aula non
solo per il voto finale.
Autorizzazione ratificazione trattati internazionali
• Bilanci e consultivi
•
Queste ultime categorie comportano che la figura centrale sia il governo in modo più forte del solito
perché è l’unico titolare della funzione legislativa o della trattativa in caso dei trattati internazionali.
Elenco simile a 75 c2 cost sulla inammissibilità del referendum. Per Leggi di amnistia e indulto è
prevista una rigidità superiore alla costituzione all’interno della costituzione stessa. Le leggi di
revisione costituzionale sono previste dal 138. Per la delegazione legislativa l'interlocutore è il
governo.
Mancano le leggi elettorali in omaggio alla sovranità popolare,… ma il motivo è casuale si trattò di
un refuso. Il progetto uscito dalla commissione lo prevedeva, il testo votato in aula no.
IMMUNITÀ PARLAMENTARI
Art 68 cost. Collocato dopo l’articolo su rappresentanza e divieto di mandato imperativo. È articolo
che sancisce la modernità del parlamento. La rappresentanza viene così esercitata nella maniera
più ampia possibile.
Il c1-> risale all’ articolo 9 del bill of rights inglese.
Norma presente anche nello statuto albertino.
C1-> qual è il limite delle funzioni? Norma da punto di vista penalistico è scriminante. Non risponde
penalmente, civilmente, amministrativamente e a livello di regolamento. Ci sono delle situazioni
che lo sono indiscutibilmente. Es durante la discussione generale dai del mafioso a uno non si può
fare Niente perché protetti dal 68.
29/03/17
Porcellum 270/2005.
Camera 26 circoscrizioni, 4%=> 10% coalizione (2%)
Senato ambito regionale 8%=> 20% coalizione
Multicandidabilità senza limiti
Problema della sindacabilità costituzionale della legge elettorale causata dall'inerzia del legislatore.
In precedenti pronunce la Corte (2008,2012) ventila al parlamento che ci sono delle criticità su
alcune norme.
Sent. 1/2014 Corte Costituzionale. Per giustificare la sentenza la Corte parte dall'art. 66
Costituzione. Non si può decidere in un processo a quo e quindi la corte ha una ƒ di mero
accertamento. Requisito della concretezza è rispettato in quanto sono rispettati sia il petitum del
giudizio a quo e il petitum del giudizio incidentale, due petita diversi.
Leggi costituzionali 1/1948 e 87/1953.
Nell'ordinanza di rimessione (144/2013) la Corte di Cassazione argomenta la diversificazione dei
due petita. Motivazione di non implausibilità. La Cassazione i ricorrenti stanno lamentando una
lesione dei loro diritti politici ex art 48 Cost in combinato disposto dal 2 e 3 Costituzione in base
alla legge elettorale.
Criticità sui due petita se sono davvero differenti. Ammissibilità delicata in quanto la legge
elettorale è difficile vedere il rapporto della legge con la violazione del diritto. La corte dice che la
legge elettorale è un po' speciale rispetto alle altre leggi ordinarie, specialità diversa perché per
arrivare davanti alla corte c'è solo l'azione di mero accertamento. Questo è l'unico modo e per
evitare la zona grigia la corte dichiara l'ammissibilità in quanto la Cassazione avalla la differenza
dei due oggetti.
Bisogna analizzare i mezzi-fini. Si riflette sul tema della concretezza. La successiva statuizione
della cassazione è sostanzialmente un copia e incolla della corte costituzionale.
Sull'ammissibilità dell'italicum non era nemmeno stato accertato la violazione dei diritti in quanto
mai applicati, giudizio ancora più astratto in quanto non è necessaria una lesione del diritto di voto.
Sent. 35/2017 sull'italicum riprende il principio espresso nella sentenza sul porcellum.
Assenza di soglia minima per quanto riguarda il premio di maggioranza.
Previsione di liste bloccate(lunghe) con elevato numero di candidati.
Secondo la Cassazione vengono violati l'art.1.2; art.3; art.48.2; art. 67, costituzione.
La corte dice che non c'è un sistema di voto deciso in costituzione. Ma serve una governabilità-
stabilità e una proporzionalità bilanciate insieme senza prevaricare l'una sull'altra.
Premio di maggioranza era un correttivo di una legge a sistema proporzionale.
Uguaglianza del voto in entrata ex art. 48.2, anche se in uscita può avere peso diverso.
Oltre al calcolo su base regionale la composizione è imprevedibile ex ante per quanto riguarda il
senato.
Le norme censurate riguardano l'espressione del voto. La lunga lista di candidati non è
conoscibile. Multicandidabilità che aggrava la lista lunga ma non incostituzionali. Riferimenti al
modello spagnolo e al modello tedesco.
Consultellum è ciò che resiste della legge porcellum.
30/04/17
Italicum, sistema maggioritario a doppio turno, 100 collegi plurinominali, premio di maggioranza,
soglia di sbarramento. L. 2015
Premio di maggioranza 340 seggi alla lista al 40% dei voti-doppio turno- Sbarramento al 3%-
Capilista bloccati-2 preferenze di genere
Legge elettorale approvata ma si prevede l'entrata in vigore a luglio 2016
25/1/17 sentenza italicum.
Problema sul premio di maggioranza, non sulla soglia del 40% per accedervi ma in quanto creava
troppa distorsione del voto in uscita, in base al calcolo del voto sui voti validi e non sugli aventi
diritto. Quindi la base di calcolo del 40% è molto ristretta. Soglia di sbarramento al 3% restringono
l'offerta sul panorama politico combinata alla base di calcolo già ristretta. Due liste potrebbero
raggiungere il 40%, ma solo a una potrebbe avere il premio.
La corte non ritiene manifestamente irragionevole il premio di maggioranza in quanto c'è l'accesso
al 40%. Soglia su cui la corte non può dire quanto perché è discrezionalità del legislatore.
Potrebbe solo valutare se la soglia fosse troppo bassa ma non dice quando è bassa. La corte dice
che in caso di abbassamento della soglia minima di accesso al premio valuterà l'effettivo
abbassamento.
Rigetta la questione sui voti validi rispetto al corpo elettorale. Lo stesso fa per le soglie di
sbarramento in modo da creare un'opposizione non troppo frammentaria. Se due liste ottengono il
40% o più è ovvio che prende il premio di maggioranza chi prende più voti, perché è logico in base
al premio di maggioranza in quanto anche in un sistema proporzionale avrebbe meno seggi
rispetto al primo.
Ballottaggio dichiarato incostituzionale. Se nessuna lista ottiene il 40% le due liste più votate si
sfidano in un secondo turno per ottenere il premio di maggioranza. È in ordinanza incostituzionale
per il fatto di assenza di una soglia minima per accedere al secondo turno; il fatto del calcolo sui
voti validi; la mancanza di possibilità di apparentamenti tra liste.
La corte non lo considera un secondo turno di votazioni, ma una prosecuzione del primo turno
perché serve solo ad attribuire il premio di maggioranza e non c'è una frattura tra primo e secondo
turno tale da giustificare il secondo turno. Le liste che restano fuori hanno i loro seggi già in
relazione al primo turno + il fatto che non ci sono apparentamenti e quindi non ci sarebbe
giustificazione in quanto questo premio è come a darlo al primo turno in ragione del fatto che per
l'accesso al secondo turno non c'è soglia minima.
La corte dice che il ballottaggio in sé non è anticostituzionale ma lo è come è stato scritto, la corte
suggerisce le modalità per renderlo costituzionale: soglia minima + possibilità di coalizzarsi.
La corte si preoccupa di rintuzzare preventivamente queste ipotetiche critiche mostrando le
differenze di natura tra il ballottaggio dell'italicum, quello in Francia(c'è soglia minima e tende a
escludere delle liste/dei candidati) e quello nei comuni(elezione diretta del sindaco, non è
trasportabile a livello nazionale rispetto al locale + c'è una forma di governo diversa nel comune in
quanto il sindaco trascina il consiglio).
Capilista bloccati e gli altri eletti dalle preferenze e multicandidabilità, è stato dichiarato illegittimo il
fatto che il capolista possa scegliere in quale collegio essere eletto. Questo perché il capolista è
bloccato. Non sanziona la pluricandidabilità in quanto avviene solo per i capilista e dice che per
scegliere c'è il criterio del sorteggio, criterio residuale dalla legge del '57, la corte dice che ci sono
degli interventi che deve fare il legislatore ma siccome non è suo compito lascia in piedi il
sorteggio. Salva la pluricandidabilità riguarda il fatto che ci sono meno nominati. L'eliminazione del
capolista bloccato non è stato accolto in quanto il petitum non era sufficientemente motivato.
L'omogeneità viene trattata alla fine della sentenza. Questione sulle soglie di sbarramento al
senato e quindi la possibilità di avere due maggioranze diverse. La corte dice che sono state
sollevate in modo sommario e con scarsi parametri e motivazioni.
Per quanto riguarda l'entrata in vigore non vincolata all'approvazione referendum costituzionale e
quindi ci sarebbe una formazione disomogenea. Anche qui è stato sollevata male in quanto troppo
generica.
La corte aggiunge che i sistemi elettorale non devono essere per forza identici ma che non
ostacolino un risultato pressoché omogeneo.
Cosa vuol dire omogeneità delle leggi elettorali? Omogeneità in entrata o in uscita? Due leggi
elettorali diverse possono dare esito molto più omogeneo. Come succedeva dagli anni '50 agli anni
'90. La corte non vuole che si applichino le sue leggi elettorali in quanto scritte in negativo e non in
positivo.
04/04/17
Lasorella lo incontreremo a Roma. Lezione sui gruppi parlamentari.
Immunità parlamentari: sul piano letterale questo articolo consta di tre commi diversi tra loro.
Art. 68.1: insindacabilità parlamentare protezione del diritto di opinione del parlamentare
nell'esercizio delle sue funzioni. Protezione del singolo volta al