Introduzione
La regolamentazione giuridica della lingua è un fenomeno piuttosto recente, e di conseguenza lo è anche la consapevolezza della sua necessità. Essa discende dal processo di democratizzazione dello Stato contemporaneo, e riguarda sia l’aspetto interno od intrinseco della lingua, e sia quello esterno od estrinseco.
- Aspetto intrinseco: riguarda la certezza del diritto, legata alla chiarezza della lingua ed alla coerenza del contenuto delle disposizioni normative, caratterizzate dall’obbligatorietà. Soprattutto i filosofi del diritto hanno dedicato opere sulla natura e la funzione della lingua del diritto, considerata ad esempio, secondo una ricostruzione di Karl Olivecrona, alla stregua di un linguaggio magico.
- Aspetto estrinseco: si intende la regolamentazione della lingua in quanto bene giuridico connesso ad una cultura che storicamente la esprime: di qui il nesso imprescindibile con la questione della nazione, e più precisamente dello Stato – nazione. La regolamentazione di una lingua sottolinea l’appartenenza ad una comunità, per motivi sia pratici che identitari; i diritti linguistici sono di solito enfatizzati nella contrapposizione con “l’altro”, con un gruppo di persone che parlano una lingua diversa. La dichiarazione di ufficialità di una lingua risponde anche a criteri pratici. È ovvio che in epoche di scarsa o nulla considerazione della certezza del diritto, in quanto semplice strumento del più forte, poco importava a chi redigeva una legge ed emetteva un’ordinanza del suo contenuto stilistico e dell’uso di una lingua piuttosto che di un’altra. Si fa riferimento all’ordinanza di Villers – Cotterets (1539) come primo strumento di conscia regolamentazione giuridica della lingua. Il termine tedesco Volksgeist non deve far pensare ad un’acritica adesione allo spirito romantico e storicistico, che per ciò che riguarda il diritto è stato esemplarmente espresso dall’opera di von Savigny, il quale, se preso alla lettera, rischia di perpetuare una concezione rigida ed immutabile dello spirito di una nazione.
Dunque l’aspetto estrinseco presuppone un rapporto potenzialmente e spesso effettivamente conflittuale fra una lingua ed un’altra. Tale tensione non si produce nell’aspetto intrinseco, le cui dinamiche sono tutte all’interno della stessa lingua e di coloro che la parlano.
Ambito strumentale della lingua
Riguarda solo indirettamente la tensione. Si tratta della problematica della lingua nei contratti, tema da tempo affrontato dai cultori del diritto commerciale e privato comparato. Comparabile con esso, ma nell’ambito del diritto pubblico, vi è il tema della lingua scelta per gli accordi internazionali e, in ambito più limitato, quello dell’uso delle lingue da parte delle istituzioni europee. I due aspetti non sono slegati l’uno dall’altro. Le politiche linguistiche dei diversi livelli territoriali di governo tengono in conto entrambi. La promozione delle lingue di Stato delle Repubbliche baltiche, dell’ucraino e soprattutto dell’ebraico in Israele sono gli esempi più evidenti di quanto detto. Lo sforzo per la diffusione di una lingua si rivelerà tanto più efficace se essa sarà modernizzata ed aggiornata nel suo vocabolario. Un altro aspetto che unisce le due dimensioni è quello del cambio, dettato da scelte politiche, dell’alfabeto arabo a quello latino, voluto da Ataturk, rispondeva ad un’esigenza di occidentalizzazione della Turchia ed anche a connessi motivi pratici. Il tema è strettamente connesso a quello, meno controverso, della riforma della grafia di una lingua: quella intrapresa in Germania negli anni ’90 ha come finalità la semplificazione della lingua, quindi risponde ad un’esigenza di democratizzazione.
Le minoranze e la dottrina
Diritti linguistici e diritti delle minoranze
Un’opera sulle minoranze sosteneva che “due guerre mondiali sono la punizione per non avere risolto il problema delle minoranze”. Nonostante ciò, o proprio per il timore che la questione delle minoranze fosse troppo legata all’enfasi nazionalista che aveva condotto alle due guerre mondiali, all’indomani della Seconda Guerra Mondiale si pose soprattutto l’accento sui diritti individuali, come dimostrano sia la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo dell’ONU del 1948, sia la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950.
Nella prima parte del XX secolo, in particolare nel ventennio tra le due guerre mondiali, la questione delle minoranze era stata essenzialmente risolta per mezzo di trattati bilaterali sotto la vigilanza della Società delle Nazioni. Nel secondo dopoguerra, questo approccio fu decisamente rifiutato. Le falle che erano indicate nel sistema in vigore fra le due guerre erano essenzialmente due:
- I trattati proteggevano solo le minoranze che avevano una patria di riferimento.
- I trattati erano potenzialmente destabilizzanti, poiché laddove esisteva la patria di riferimento, questo poteva invocare la mancanza di rispetto del trattato per invadere il Paese in questione e proteggere così i propri co – nazionali: così era successo per l’invasione tedesca di Danzica e delle terre dei sudeti.
Fu quindi scelto un approccio totalmente diverso, che dava precedenza ai diritti individuali universali sui diritti specifici delle minoranze. Se l’intera concezione della protezione delle minoranze era screditata negli anni del secondo dopoguerra, non vi era una grande necessità di provvedere ai diritti linguistici, importante sottocategoria dei diritti minoritari. Una parziale eccezione fu data dall’articolo 27 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato dalle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966. Non stupisce dunque che i primi studiosi che hanno affrontato il tema dei diritti delle minoranze linguistiche siano stati i cultori del diritto internazionale.
Francesco Capotorti ha dato la sua definizione di minoranza nel 1976, oggi un po’ superata. Ha costituito per decenni un punto di partenza obbligato per l’analisi del fenomeno minoritario, ripresa spesso dalle Nazioni Unite e anche dal Consiglio d’Europa, che nel 1993 ha ricalcato una sua definizione. Il problema della definizione della minoranza è rilevante perché da esso deriva l’applicabilità o meno dei diritti e dei doveri minoritari, ma, mentre stanno sicuramente emergendo degli standard europei, lo stesso non si può dire su una definizione comunemente accettata e condivisa di minoranza, che ancora oggi non esiste. Per quanto riguarda l’inserzione dei diritti linguistici in alcune Costituzioni, anche i costituzionalisti si sono avvicinati alla materia.
In Italia, i lavori pioneristici di Alessandro Pizzorusso, Paolo Carrozza, Sergio Bartole e Roberto Toniatti, tutti costituzionalisti, vertevano soprattutto sulla faticosa e parziale attuazione dell’articolo 6 della Costituzione. Nei casi di grande espansione dei diritti linguistici, come la Spagna, sono i cultori del diritto amministrativo che affiancano internazionalisti e costituzionalisti. La penetrazione dei diritti linguistici a livello dell’Amministrazione regionale e locale giustifica tale interesse.
L’evoluzione della dottrina
La dottrina non ha smesso di occuparsi in questi ultimi anni delle minoranze, linguistiche e di altro tipo. Parallelamente al processo di integrazione europea degli Stati dell’Europa centrale, orientale e meridionale gli studi del rispetto dei “criteri di Copenaghen”, fra i quali figura la “protezione delle minoranze nazionali”, sono aumentati. Colpisce la qualità di questi studi, compiuti da esperti di diritto costituzionale e di diritto europeo. L’incidenza del diritto europeo sulla disciplina degli Stati membri è un tema fondamentale, ampiamente studiato dalla dottrina più aggiornata. Un filone particolarmente interessante tratta dell’impatto degli strumenti generali di non discriminazione sui diritti minoritari e linguistici, in particolare quelli di diritto europeo che incidono sui diritti degli Stati membri o candidati.
Il diritto europeo si è dotato degli ultimi anni di non pochi strumenti giuridici tesi a combattere la discriminazione, basata su vari motivi. Rileva in particolare la “direttiva sulla razza” del 2000, base giuridica di ogni politica di non discriminazione degli Stati membri. Le minoranze linguistiche dovrebbero essere più facilmente analizzabili perché basata su un criterio oggettivo: il concetto di minoranza nazionale è più sfuggente, ed è difficile in molti casi distinguere queste dai popoli indigeni o dagli immigrati. Il concetto di minoranza nazionale è tradizionalmente legato all’esistenza di una madrepatria al di fuori dei confini entro i quali, presunti accidenti, il gruppo minoritario si trova a vivere. È una concezione particolarmente forte nell’Europa germanica e slava ed è un legato delle teorie nazionaliste che ebbero a loro culla nell’Europa dei grandi Imperi, entro i quali i nazionalismi identitari ed irredentisti si mossero.
Nella Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, il termine “minoranza nazionale” diventa quello più popolare in Europa, anche se non viene recepito da molti Stati, come l’Italia, la Spagna o il Belgio. Bisogna sottolineare come il significato di minoranza nazionale è stato in realtà superato dall’evoluzione della legislazione e della pratica degli ordinamenti nazionali e delle organizzazioni internazionali dedite alla protezione minoritaria, meccanismo di diritto mite finalizzato al rispetto degli obblighi scaturenti dalla Convenzione quadro ed il National Commissioner per le minoranze nazionali dell’OCSE. Al di là delle adesioni dei singoli Stati a questi documenti internazionali, e tenuto conto delle differenti scelte terminologiche, quel che è certo è che si tende ad estendere la concezione di minoranza nazionali, addirittura senza escludere gruppi di stranieri, o discendenti di questi, che, all’interno di un certo Stato esprimano un senso culturale e di identità molto forte. Se quella delle minoranze non è una materia, ma una dimensione sulla quale convergono competenze dei vari livelli territoriali di governo di uno Stato, e sulla quale incidono anche le organizzazioni internazionali, il discorso vale anche per i diritti linguistici, che senza dubbio sono toccati da varie materie.
Per la dimensione “tranquilla” dei diritti linguistici, la lingua può rilevare anche come criterio culturale distinto dalle persone che la parlano. È questo ad esempio il criterio fondante la Carta europea delle lingue regionali e minoritarie, secondo la quale sono tutelate le lingue e non solo le minoranze ad essere oggetto di protezione. Lo stesso criterio ha ispirato la revisione della Costituzione francese del 2008, che riconosce il valore delle lingue regionali e non dei gruppi delle persone che le parlano.
Lo schema interpretativo cade ancora più in crisi se si analizzano le rivendicazioni degli immigrati e delle seconde generazioni, che giuridicamente non sono nuove minoranze, in quanto possiedono di solito la cittadinanza dello Stato dove sono nati. In questo caso rileva il principio di non discriminazione per motivo di razza, che può incidere, ma non necessariamente, sull’origine nazionale o sulla lingua, ma anche una dimensione nuova del multiculturalismo e della valorizzazione della diversità culturale, di cui sono portatrici le “nuove minoranze”.
La lingua è di solito elencata nelle Costituzioni contemporanee fra i criteri di non discriminazione. I criteri di non discriminazione tendono ad espandersi nelle moderne Carte fondamentali: se l’articolo 3 della Costituzione italiana prevede solo 7 criteri, fra cui la lingua, la Costituzione croata ne prevede 14, e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ben 17. La mera elencazione dei criteri secondo i quali è vietata la discriminazione dei cittadini e delle persone non è di per sé sufficiente a garantire che la discriminazione non si produca.
Se i diritti fondamentali sono assicurati in modo completo, una minima vigenza dei diritti linguistici dovrebbe sussistere, a meno che l’idea stessa del conferimento di diritti speciali non sia intesa come una lesione del principio di uguaglianza, che è la base per il godimento effettivo dei diritti fondamentali. È ancora decisivo il concetto di eguaglianza sostanziale, che suppone quel riconoscimento delle diversità che costituisce la base su cui si fondano i diritti linguistici.
Diritti linguistici di prima, seconda e terza specie
I diritti di prima specie sono i diritti fondamentali, e la lingua è un elemento trasversale che riveste importanza a seconda dell’impatto che ha sulla materia che immediatamente caratterizza la vigenza dei diritti fondamentali. Possono darsi casi in cui vengono rispettati i diritti di prima specie tout court, ma non i diritti linguistici di prima specie. Questa potrebbe essere la posizione di ordinamenti come la Francia, che garantiscono in maniera esemplare i diritti fondamentali generali ma non quelli linguistici. Questa concezione sta tramontando anche in Francia, poiché laddove vi è una forte vigenza dei diritti fondamentali, questi toccano anche la sfera della lingua. Il diritto per un membro di una minoranza di capire la lingua in cui si svolge un processo o l’interrogatorio è anch’esso un diritto di prima specie. In questo coincidono un diritto fondamentale, quale è quello di ricevere un equo trattamento nel processo o nell’interrogatorio, con un diritto linguistico di prima specie: non si tratta di un diritto riguardante lo status della minoranza, il che si tradurrebbe in un diritto linguistico di seconda specie, ma di un diritto individuale che tocca la sfera linguistica di quell’individuo.
Quando i diritti di prima specie sono molto forti e sviluppati, tendono facilmente ad evolvere verso diritti di seconda specie. Dipenderà dalle diverse realtà minoritarie, dal loro peso anche politico, la corrispondenza fra le rivendicazioni e l’effettivo godimento dei diritti linguistici minoritari. L’equilibrio fra tutela linguistica e principio di eguaglianza, per cui la prima può essere considerata lesiva del secondo qualora vengano privilegiati i membri del gruppo la cui lingua ha uno status giuridico più forte, è uno dei punti chiave dell’analisi dei diritti linguistici. Proprio sulla base dell’eguaglianza sostanziale vengono apprestate le politiche linguistiche di integrazione delle minoranze: il conoscere bene la lingua della maggioranza è requisito per il pieno godimento dei diritti fondamentali, per gli stranieri ed i loro discendenti è strumento di crescita sociale ed economica. Anche per i membri delle minoranze tradizionali, essere padroni della lingua maggioritaria è importante ai fini della piena partecipazione alla vita politica ed economica e dunque al raggiungimento di obiettivi che non potrebbero essere raggiunti senza tale requisito linguistico.
L’assimilazione delle minoranze per permettere l’integrazione nella società rimanda all’idea di doveri linguistici di prima specie: l’esempio più immediato di dovere linguistico di prima specie è quello dell’apprendimento della lingua della maggioranza, che in molti Paesi deve essere accreditata nei test per l’acquisizione della cittadinanza.
Per i membri della maggioranza, il dovere linguistico è meno evidente che per i membri delle minoranze. Un dovere è quello di favorire l’esercizio dei diritti – doveri linguistici delle minoranze. Dove l’integrazione linguistica, necessaria, anche per le minoranze nazionali, corrisponda un riconoscimento dei diritti minoritari, l’assimilazione tenuta non si produrrà. Il risultato descritto sarebbe il frutto di una felice combinazione di diritti e doveri linguistici di prima e seconda specie. Laddove la minoranza è così forte nel territorio da consigliare un’integrazione linguistica di coloro che non parlano la lingua minoritaria, allora si ha un rovesciamento della descritta situazione: i destinatari dei diritti di seconda specie, ovvero i membri della minoranza, diventano i destinatari nel loro territorio dei diritti di prima specie, e la situazione è capovolta per i membri della maggioranza a livello statale che sono invece minoranza a livello locale. Una situazione ideale è quella per cui i diritti di prima e seconda specie in un certo territorio si confondono: tutti i cittadini sono bilingui ed è difficile distinguere la dimensione dell’integrazione nel tessuto linguistico della maggioranza da quello della dimensione della protezione minoritaria.
La tradizionale rivendicazione delle minoranze linguistiche è quella di poter ottenere il pieno godimento dei diritti fondamentali, e permettere ai destinatari delle norme linguistiche di proseguire i propri obiettivi di realizzazione sociale attraverso la lingua della minoranza. Questo implica un riconoscimento della lingua minoritaria che potrà comportare, a seconda del proprio peso e delle conseguenti scelte di politica linguista, scelte diverse sullo status di essa, da unica lingua ufficiale, a lingua oggetto di mera protezione culturale. I diritti di seconda specie sono quelli che riguardano le minoranze storiche, o nazionali, del Paese, e possono variare grandemente fra loro, ma non si esauriscono nella previsione basic della non discriminazione per motivi di lingua. Un caso esemplare dei diritti di seconda specie è la previsione di autonomie, soprattutto territoriali.
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