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TITOLARITÀ DEL DIRITTO DI SCIOPERO
Un problema risolto quello relativo alla identificazione del soggetto titolare del diritto di sciopero:
immediatamente dopo l’entrata in vigore della costituzione, parte della dottrina ritenne di
identificare nel sindacato il soggetto esclusivamente titolare del diritto di sciopero.
Attualmente sia dottrina che giurisprudenza, attribuiscono la titolarità del diritto di sciopero al
singolo prestatore di lavoro (sia pubblico che privato), il quale lo può esercitare senza il bisogno di
alcun assenso sindacale.
Tale diritto si configura come individuale quanto alla sua titolarità e collettivo quanto al suo
esercizio (cosiddetta dimensione collettiva del diritto di sciopero).La dimensione collettiva non è
determinabile in modo astratto ma è sufficiente che l’astensione dal lavoro sia stata concordata
collettivamente per tutelare l’interesse collettivo senza che abbia alcun rilievo il numero di
lavoratori che vi abbiano aderito.
Solo l’abbandono collettivo dal posto di lavoro di una pluralità di lavoratori può qualificarsi come
sciopero;
Parte della dottrina ritiene che il legittimo esercizio del diritto di sciopero sussista quando esso sia
espressione di una volontà collettiva, formalizzata in un atto collettivo di deliberazione, cosìddetta
proclamazione dello sciopero.
La costituzione non richiede che lo sciopero sia preceduto da una proclamazione, d’altra parte,
allo sciopero non partecipano solo gli iscritti alle associazioni che lo hanno proclamato, ma anche
lavoratori non iscritti ad esse. Quindi lo sciopero deve essere considerato come un semplice fatto
giuridico: l’astensione dal lavoro che persegua interessi collettivi rileva non dalla dichiarazione di
volontà che essa può implicitamente esprimere ma come semplice comportamento.
EFFETTI DELLO SCIOPERO
Gli Effetti civilistici dell’esercizio del diritto di sciopero si sostanziano nella semplice sospensione
bilaterale delle due prestazioni fondamentali del rapporto di lavoro, cioè la prestazione di lavoro
da parte del lavoratore e la corresponsione della retribuzione da parte del datore: in pratica
durante l’esercizio del diritto di sciopero da parte del lavoratore, il rapporto permane senza però
produrre i suoi effetti principali.
Durante lo svolgimento dello sciopero alcuni obblighi permangono per entrambe le parti:
Per il datore, quello di garantire la conservazione del posto di lavoro
Per il lavoratore, il dovere di fedeltà nelle sue varie manifestazioni.
Alla sua cessazione, il rapporto riprende a decorrere con i rispettivi obblighi per entrambe le
parti: per il datore ,quello di accertare la prestazione lavorativa e per il lavoratore, quello di
mettere nuovamente e immediatamente al servizio del datore sua prestazione.
Effetti sui principali istituti contrattuali
lo sciopero sospende l’obbligo della corresponsione
o della retribuzione da parte del datore di lavoro ,così come anche una quota proporzionale
al periodo dello sciopero, della 13ª mensilità, avendo questo natura di retribuzione
differita.
o Della retribuzione per le giornate festive e la riduzione delle ferie in proporzione al periodo
di astensione dal lavoro nella considerazione che tanto il pagamento delle giornate festive
che le ferie sono in rapporto di sinallagmaticità con una concreta prestazione lavorativa
Astensione limitata a meno di una giornata lavorativa (scioperi di due, 3,4 ore)
La dottrina non è concorde: parte di essa ritiene che la trattenuta sulla retribuzione vada operata
non in proporzione della durata dello sciopero, bensì della diminuita utilità della prestazione
effettuata; altra parte della dottrina invece ritiene che al lavoratore dovrebbe essere trattenuta la
retribuzione dell’intera giornata quando, la prestazione, si è sceso al di sotto di quel livello di
normalità tecnica mancando la quale, essa viene a perdere la sua stessa identità originaria.
Eventuali comportamenti antisciopero del datore di lavoro: IL CRUMIRAGGIO
significa sostituire temporaneamente dipendenti in sciopero con altri lavoratori :
crumiraggio indiretto
1) crumiraggio indiretto interno: sostituzione di scioperanti con altri dipendenti spostati
provvisoriamente dal loro normale lavoro. È da ritenersi legittimo, in quanto il datore,
senza incidere sui diritti degli scioperanti, cerca di limitare le conseguenze dannose dello
sciopero, ricorrendo ad altri lavoratori che non aderiscono allo stesso.
è consentito sostituire scioperanti con lavoratori della stessa qualifica o con qualifica
inferiore purché, agli stessi, vengano riconosciuti i diritti previsti dall’articolo 2103 in ogni
caso, senza che vi sia alcuna lesione dei diritti degli sostituiti.
Al contrario, qualora l’azienda si avvalga di dipendenti con qualifica superiore, il
crumiraggio non è legittimo e il comportamento del datore si configura come condotta
antisindacale.
2) Crumiraggio indiretto esterno: si attua con l’assunzione di personale estraneo all’impresa
per la sostituzione dei lavoratori in sciopero. Si ritiene illegittimo sostituire lavoratori
scioperanti sia con prestatori di lavoro temporaneo (somministrazione di lavoro) che a
tempo determinato.
il crumiraggio diretto è costituito dal comportamento di quei lavoratori che non ritengono di
aderire allo sciopero proclamato da altri.
LIMITI AL DIRITTO DI SCIOPERO
È stato compito della giurisprudenza individuare i cosiddetti LIMITI: una prima classe di limiti si
sostanziava nei cosiddetti limiti esterni, relativi a eventuali contrasti tra l’interesse garantito dal
diritto di sciopero con altri interessi costituzionalmente tutelati; la seconda classe di limiti era
quella dei limiti interni, derivanti dalla stessa nozione di sciopero (sciopero a singhiozzo, a
scacchiera eccetera) non rispondenti alla definizione prefissata. Tuttavia, a partire dagli anni 80, la
cassazione ha mutato il proprio orientamento, riconoscendo la tutela costituzionale anche alle
forme anomale di sciopero.
LIMITI ESTERNI
A. Limiti soggettivi: il diritto di sciopero non è soggetto ad alcuna limitazione, se non a quelle
derivanti da norme che tutelano posizioni giuridiche concorrenti, quali il diritto alla vita,
all’incolumità personale, alla libertà dell’iniziativa economica. Si configurano quindi come i
limiti esterni in quanto relativi eventuali contrasti tra interesse garantito dal diritto di
sciopero con altri interessi costituzionalmente tutelati, prioritari o almeno paritari. Essi
determinano l’esclusione o la limitazione del diritto di sciopero per tutti quei lavoratori
occupati in attività connessa strumentali alla tutela di interessi costituzionalmente
garantiti.
B. Limiti oggettivi
ulteriori limiti furono individuati in ragione delle finalità dello sciopero: si riteneva che
l’interesse collettivo perseguito dallo sciopero potesse consistere esclusivamente in un
interesse economico, con la conseguente illegittimità dello sciopero proclamato per
interessi estranei alla sfera di disponibilità del datore di lavoro. Attualmente è opinione
concorde lo sciopero si legittimi pienamente tutte le volte che sia finalizzato alla tutela
dell’interesse dei lavoratori ampiamente inteso.