Lo sciopero
Nozione: Lo sciopero rappresenta la più importante manifestazione del fenomeno sindacale, lo strumento di autotutela maggiormente incisivo nell’ambito delle dinamiche industriali, e si esplica attraverso una serie di comportamenti dei prestatori di lavoro finalizzati al perseguimento di specifiche prerogative collettive.
L’evoluzione storica dello sciopero ha attraversato le stesse fasi che hanno caratterizzato la nascita e l’evoluzione del diritto sindacale, e cioè una fase di repressione, una fase di tolleranza, una fase di riconoscimento. Fino al 1889 lo sciopero era considerato reato; cessò di essere tale solo con il codice penale Zanardelli, è posto in essere “senza violenza o minaccia” e fu tollerato come libertà, cioè come forma di manifestazione dell’attività sindacale.
Nel 1926, con il fascismo, si ritornò alla repressione dello sciopero, ma anche della serrata, come delitto contro l’economia nazionale, consacrandolo nel codice penale del 1930, il codice Rocco, insieme a tutti i mezzi di azione diretta di autotutela sindacale. Con la caduta del fascismo e l’avvento della Repubblica, lo sciopero viene pienamente riconosciuto come legittima forma di autotutela sindacale: l’articolo 40 della costituzione garantisce l’esercizio del diritto di sciopero “nell’ambito delle leggi che lo regolano”.
Nonostante ciò, vi fu una espressa né tacita abrogazione delle norme penali di repressione dello sciopero, ragion per cui ne derivarono complesse problematiche di coesistenza tra le norme succitate e il sistema costituzionale.
Lo sciopero nella costituzione
La costituzione Repubblicana del 1948 introduce nel nostro ordinamento il diritto di sciopero, conferendo, alle associazioni sindacali, il più immediato e forte strumento d’azione compatibile con i principi fondamentali dell’ordinamento democratico. L’articolo 40 è stato definito come un punto d’arrivo, in quanto non crea un diritto, ma come si evince dalla sua dizione, “il diritto di sciopero si esercita”, considera il diritto stesso già esistente; e anche come punto di partenza, in quanto esprime una riserva di legge circa la futura regolamentazione dell’esercizio del diritto che però, a tutt’oggi, non è stata ancora compiutamente attuata.
Infatti dal 1948, per oltre un quarantennio, fino all’emanazione della legge 146/90 non si è provveduto a emanare alcun provvedimento di carattere generale circa i limiti di esercizio del diritto di sciopero: ragion per cui è ormai pacificamente riconosciuto il carattere precettivo e quindi, di immediata applicabilità dell’articolo 40 cost., anche se la previsione per cui il diritto di sciopero dovesse essere esercitato nell’ambito delle leggi che regolano ha dato luogo a difficoltà interpretative, obiettandosi che la norma costituzionale avesse invece un valore programmatico.
Concetto e natura giuridica dello sciopero
Lo sciopero consiste nell’astensione totale e concertata dal lavoro da parte di più lavoratori subordinati, per la tutela dei loro interessi collettivi di carattere economico; lo sciopero...
-
Riassunto esame Diritto del Lavoro, prof. Fontana, libro consigliato Diritto Sindacale di Carinci, Tosi e Treu
-
Riassunto esame Diritto Del Lavoro, prof. Tullini, libro consigliato Il diritto sindacale, Carinci Tomajo Tosi Treu
-
Riassunto esame Diritto del lavoro, Prof. Carinci Maria Teresa, libro consigliato Diritto del Lavoro - Vol. 1 (Il D…
-
Riassunto esame Diritto del lavoro, Prof. Battista Leonardo, libro consigliato Diritto del Lavoro Vol. I, Diritto S…