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Riassunto esame sullo sciopero, prof. Fontana, libro consigliato Diritto sindacale, Carinci, Tosi, Treu Pag. 1
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TITOLARITÀ DEL DIRITTO DI SCIOPERO

Un problema risolto quello relativo alla identificazione del soggetto titolare del diritto di sciopero:

immediatamente dopo l’entrata in vigore della costituzione, parte della dottrina ritenne di

identificare nel sindacato il soggetto esclusivamente titolare del diritto di sciopero.

Attualmente sia dottrina che giurisprudenza, attribuiscono la titolarità del diritto di sciopero al

singolo prestatore di lavoro (sia pubblico che privato), il quale lo può esercitare senza il bisogno di

alcun assenso sindacale.

Tale diritto si configura come individuale quanto alla sua titolarità e collettivo quanto al suo

esercizio (cosiddetta dimensione collettiva del diritto di sciopero).La dimensione collettiva non è

determinabile in modo astratto ma è sufficiente che l’astensione dal lavoro sia stata concordata

collettivamente per tutelare l’interesse collettivo senza che abbia alcun rilievo il numero di

lavoratori che vi abbiano aderito.

Solo l’abbandono collettivo dal posto di lavoro di una pluralità di lavoratori può qualificarsi come

sciopero;

Parte della dottrina ritiene che il legittimo esercizio del diritto di sciopero sussista quando esso sia

espressione di una volontà collettiva, formalizzata in un atto collettivo di deliberazione, cosìddetta

proclamazione dello sciopero.

La costituzione non richiede che lo sciopero sia preceduto da una proclamazione, d’altra parte,

allo sciopero non partecipano solo gli iscritti alle associazioni che lo hanno proclamato, ma anche

lavoratori non iscritti ad esse. Quindi lo sciopero deve essere considerato come un semplice fatto

giuridico: l’astensione dal lavoro che persegua interessi collettivi rileva non dalla dichiarazione di

volontà che essa può implicitamente esprimere ma come semplice comportamento.

EFFETTI DELLO SCIOPERO

Gli Effetti civilistici dell’esercizio del diritto di sciopero si sostanziano nella semplice sospensione

bilaterale delle due prestazioni fondamentali del rapporto di lavoro, cioè la prestazione di lavoro

da parte del lavoratore e la corresponsione della retribuzione da parte del datore: in pratica

durante l’esercizio del diritto di sciopero da parte del lavoratore, il rapporto permane senza però

produrre i suoi effetti principali.

Durante lo svolgimento dello sciopero alcuni obblighi permangono per entrambe le parti:

 Per il datore, quello di garantire la conservazione del posto di lavoro

 Per il lavoratore, il dovere di fedeltà nelle sue varie manifestazioni.

Alla sua cessazione, il rapporto riprende a decorrere con i rispettivi obblighi per entrambe le

parti: per il datore ,quello di accertare la prestazione lavorativa e per il lavoratore, quello di

mettere nuovamente e immediatamente al servizio del datore sua prestazione.

Effetti sui principali istituti contrattuali

lo sciopero sospende l’obbligo della corresponsione

o della retribuzione da parte del datore di lavoro ,così come anche una quota proporzionale

al periodo dello sciopero, della 13ª mensilità, avendo questo natura di retribuzione

differita.

o Della retribuzione per le giornate festive e la riduzione delle ferie in proporzione al periodo

di astensione dal lavoro nella considerazione che tanto il pagamento delle giornate festive

che le ferie sono in rapporto di sinallagmaticità con una concreta prestazione lavorativa

Astensione limitata a meno di una giornata lavorativa (scioperi di due, 3,4 ore)

La dottrina non è concorde: parte di essa ritiene che la trattenuta sulla retribuzione vada operata

non in proporzione della durata dello sciopero, bensì della diminuita utilità della prestazione

effettuata; altra parte della dottrina invece ritiene che al lavoratore dovrebbe essere trattenuta la

retribuzione dell’intera giornata quando, la prestazione, si è sceso al di sotto di quel livello di

normalità tecnica mancando la quale, essa viene a perdere la sua stessa identità originaria.

Eventuali comportamenti antisciopero del datore di lavoro: IL CRUMIRAGGIO

significa sostituire temporaneamente dipendenti in sciopero con altri lavoratori :

crumiraggio indiretto

1) crumiraggio indiretto interno: sostituzione di scioperanti con altri dipendenti spostati

provvisoriamente dal loro normale lavoro. È da ritenersi legittimo, in quanto il datore,

senza incidere sui diritti degli scioperanti, cerca di limitare le conseguenze dannose dello

sciopero, ricorrendo ad altri lavoratori che non aderiscono allo stesso.

è consentito sostituire scioperanti con lavoratori della stessa qualifica o con qualifica

inferiore purché, agli stessi, vengano riconosciuti i diritti previsti dall’articolo 2103 in ogni

caso, senza che vi sia alcuna lesione dei diritti degli sostituiti.

Al contrario, qualora l’azienda si avvalga di dipendenti con qualifica superiore, il

crumiraggio non è legittimo e il comportamento del datore si configura come condotta

antisindacale.

2) Crumiraggio indiretto esterno: si attua con l’assunzione di personale estraneo all’impresa

per la sostituzione dei lavoratori in sciopero. Si ritiene illegittimo sostituire lavoratori

scioperanti sia con prestatori di lavoro temporaneo (somministrazione di lavoro) che a

tempo determinato.

il crumiraggio diretto è costituito dal comportamento di quei lavoratori che non ritengono di

aderire allo sciopero proclamato da altri.

LIMITI AL DIRITTO DI SCIOPERO

È stato compito della giurisprudenza individuare i cosiddetti LIMITI: una prima classe di limiti si

sostanziava nei cosiddetti limiti esterni, relativi a eventuali contrasti tra l’interesse garantito dal

diritto di sciopero con altri interessi costituzionalmente tutelati; la seconda classe di limiti era

quella dei limiti interni, derivanti dalla stessa nozione di sciopero (sciopero a singhiozzo, a

scacchiera eccetera) non rispondenti alla definizione prefissata. Tuttavia, a partire dagli anni 80, la

cassazione ha mutato il proprio orientamento, riconoscendo la tutela costituzionale anche alle

forme anomale di sciopero.

LIMITI ESTERNI

A. Limiti soggettivi: il diritto di sciopero non è soggetto ad alcuna limitazione, se non a quelle

derivanti da norme che tutelano posizioni giuridiche concorrenti, quali il diritto alla vita,

all’incolumità personale, alla libertà dell’iniziativa economica. Si configurano quindi come i

limiti esterni in quanto relativi eventuali contrasti tra interesse garantito dal diritto di

sciopero con altri interessi costituzionalmente tutelati, prioritari o almeno paritari. Essi

determinano l’esclusione o la limitazione del diritto di sciopero per tutti quei lavoratori

occupati in attività connessa strumentali alla tutela di interessi costituzionalmente

garantiti.

B. Limiti oggettivi

ulteriori limiti furono individuati in ragione delle finalità dello sciopero: si riteneva che

l’interesse collettivo perseguito dallo sciopero potesse consistere esclusivamente in un

interesse economico, con la conseguente illegittimità dello sciopero proclamato per

interessi estranei alla sfera di disponibilità del datore di lavoro. Attualmente è opinione

concorde lo sciopero si legittimi pienamente tutte le volte che sia finalizzato alla tutela

dell’interesse dei lavoratori ampiamente inteso.

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Publisher
A.A. 2012-2013
5 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lulusì di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria o del prof Fontana Giorgio.