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Estratto del documento

SUCCESSIONE: regole che disciplinano il passaggio di eredità da una

persona morta a una viva. Il Decuius(defunto) lascia il patrimonio

all’erede(che subentra nel patrimonio attraverso un diritto successorio).

1-diritto di scegliere il proprio erede(diritto potestativo x tutti i

• maggiorenni sani di mente);attraverso il testamento(negozio

giuridico) successione testamentaria(manifestazione di volontà

unilaterale). Testamento: *segreto,redatto in modo privato dal

testatore ma consegnato in busta chiusa al notaio e aperto solo al

momento del decesso; *pubblico,redatto da un notaio che riceve la

volontà del testatore; *olografo, scritto di proprio pugno con

un’autografia,la firma del testatore e datato.

2-successione legittima,quando il soggetto che muore non lascia un

• testamento di volontà scritto. Avviene in base all’ordine del grado di

parentela.

3-successione necessaria, la legge stabilisce che in presenza di eredi

• legittimari(coniugi e figli) a loro è sempre assegnata una quota

riservata dell’eredità(quota non disponibile,in quanto è

obbligatoriamente riservata a loro. A entrambi spettano i 2/3 del

patrimonio).

I soggetti Eredi devono accettare l’eredità,sono i “chiamati all’eredità”

(se non l’accettano non la prendono). L’accettazione può essere

Espressa=scritta da un notaio

• Tacita=xfatti concludenti(fatti incompatibile con la volontà di

• rinunciare).

Il tempo x accettare è lungo, max 10 anni. Il minorenne può accettare solo

entro un anno dal compimento della maggiore età. L’eredità prevede anche

le passività (debiti) xciò possono anche rinunciare,devono x cio

beneficare (accettazione con beneficio di inventario, verifico se mi

conviene o no accettare). Non ci sono ripercussioni sul patrimonio

dell’erede perché le due eredità vengono separate,viene fatta entro 3 mesi

dal decesso.

Imposta di successione: pagata dall’erede,non è prevista x i parenti di

primo grado. È una tassa amministrativa x consentire l’accetazione dei

beni.

Rappresentazione: se rinunci all’eredità la possono accettare gli eredi del

rinunciante( in mancanza di questi si va x grado di parentela).

Collazione:calcolo delle donazioni che il testatore ha fatto in vita a uno

dei suo eredi (dell’eredità).

Il diritto

L'art. 12 della legge 104/92 titola: diritto all'educazione e all'istruzione. In particolare

sono importanti i primi 4 commi,(per la determinazione del diritto) :

• comma 1 viene garantito l'inserimento negli asili nido;

• comma 2 viene ribadito il diritto all'inserimento nelle sezioni di scuola :

materna, nelle classi comuni di ogni ordine e grado e nelle istituzioni

universitarie;

• questo comma fissa chiaramente l'obiettivo che si propone raggiungere

l'integrazione scolastica :".....lo sviluppo delle potenzialità della persona

handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella

socializzazione....".

• il comma 4 fissa il diritto all'educazione e all'istruzione per tutti i disabili

prescindendo dalle difficoltà di apprendimento e da tutte le altre eventuali

difficoltà derivanti dalla disabilità.

Asili nido

L'art. 13 della legge 104/92, comma 2, stabilisce che e' compito degli Enti Locali delle

Unità Sanitarie Locali, organizzare gli asili nido per renderli adeguati alle esigenze dei

bambini portatori di handicap, onde permettere gli interventi di recupero,

socializzazione. E compito degli Enti Locali, fornire gli operatori e assistenti

specializzati.

Scuola materna

Con la legge 270/82,( art.12, commi 2° e 3°), si sana , da un punto di vista legislativo,

una situazione d'integrazione nelle scuole materne, integrazione già presente sin dalla

statalizzazione di tale grado di scuole ,(L. 444/68). la legge 270/82 istituzionalizza gli

interventi di sostegno anche nelle scuole materne e fissa il numero massimo di bambini

che ogni sezione deve avere : un numero massimo di 30 bambini ed un numero minimo

di 13 bambini, ridotti, rispettivamente a 20 e a 10 per le sezioni che accolgano bambini

portatori di handicap.

Scuola elementare

L'art. 2 della legge 517/77 detta disposizioni per l'integrazione scolastica nelle scuole

elementari, articolo che introduce anche il tema della programmazione educativa

individualizzata come strumento indispensabile per "....agevolare l'attuazione del diritto

allo studio e la promozione della piena formazione della personalità degli alunni, in

particolare dei portatori di handicap....".l'art. 13 comma 3° prevede :"...... l'obbligo per

gli Enti Locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale

degli alunni con handicap fisico o sensoriale, sono garantite attività di sostegno

mediante l'assegnazione di docenti specializzati....", (come previsto dalla legge 517/77

art. 2). Il comma 1° punto b della legge 104/92 prevede la dotazione di attrezzature

tecniche e materiale didattico, oltre alla dotazione di ausili personali, per rendere

effettivo il diritto allo studio.

Scuola media

L' art. 7 della legge 517/77 decreta l'integrazione scolastica nelle scuole medie. Questo

articolo e' speculare a quello che prevede l'integrazione scolastica nelle scuole

elementari. Si deve rilevare che il comma 5° art. 13 della legge 104/92 recita : "......nelle

scuole secondarie di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di

sostegno, con priorità per iniziative sperimentali di cui al comma 1 lettera e, realizzate

con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del

profilo dinamico/funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato.....".Tale

diritto all'integrazione ha specifiche modalità di attuazione, ( art. 14 - L. 104/92).Detto

articolo oltre a prevedere l'aggiornamento del personale e dei programmi di orientamento

scolastico e professionale per gli alunni con handicap, alla continuità educativa

garantendo ai disabili l'adempimento dell'obbligo scolastico ,(al diciottesimo anno di

età),consentendo anche più di una ripetenza,( art. 14 comma 1°).Le stesse disposizioni

predisposte nelle scuole elementari circa : assistenza per l'autonomia della persona e per

i supporti e ausili didattici, vale anche per le scuole superiori di primo , secondo grado e

università, (L. 104/92 art. 13 comma b).

Scuole superiori

Con le leggi 517/77 e la 270/82 veniva definitivamente decretato il diritto

all'integrazione scolastica nella scuola dell'obbligo. Per le superiori, fu la Corte

Costituzionale con sentenza n° 215/87 a sciogliere per prima il nodo. La Corte ha

dichiarato : " .....l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, terzo comma, della L. 118/71.-

recante " conversione in legge del d.l. 30/1/71, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati

ed invalidi civili....."- nella parte in cui, in riferimento ai soggetti portatori di handicap,

prevede che "sarà facilitata",anzichè disporre che "e' assicurata" la frequenza alle

scuole medie superiori. Sentenza che ha trovato la sua dimensione legislativa nell'art. 12

comma 2 L.104/92 "......e' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione delle

persone handicappate nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle

istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle università....."

Criteri di valutazione

I criteri di valutazione indicati dalla L. 104/92 art. 16, sono innovativi. Detti criteri

valgono per tutti gli ordini scolastici e gradi di scuola e si basano sulla valutazione

impostata secondo il piano educativo individuale , piano che può prevedere anche

modifiche parziali dei contenuti dei programmi di alcune materie,(comma 1 art. 16

L.104/92). Ai fini della valutazione, nell'ambito della scuola d'obbligo, si deve,

comunque, tener conto dei progressi realizzati e riferiti ai livelli di partenza e tenuto

conto delle capacità effettive degli alunni con handicap ( vedere art. 16 comma 2 L.

104/92).

Nelle scuole superiori l'art.16 punto 3 recita : "....per gli alunni handicappati sono

consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o

grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.....".

Infine: gli alunni handicappati possono sostenere le prove di esame o la valutazione con

l'utilizzo degli ausili loro necessari,(comma 4), in caso di esame universitario, le

disposizioni del comma 4 vanno concordate con il docente della materia e, occorrendo ,

con il consiglio di facoltà.

Insegnanti di sostegno

L'insegnante di sostegno assume la con titolarità delle sezioni e delle classi in cui opera,

partecipando alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica

delle attività di competenza dei consigli di classe, interclasse, e dei collegi dei docenti,

(L. 104/92 art. 13 comma 6).Dobbiamo rilevare inoltre, che l'insegnante di sostegno e', a

pieno titolo, contitolare della classe, (quindi non insegnante di serie "b"!!),ciò significa

che l'insegnante titolare di cattedra ha la corresponsabilità sull'attuazione del progetto

educativo individualizzato,( vedere circolare Provveditorato agli Studi di Roma del

10/7/91 n° 179 e circolare n° 186 del 24/7/90 dello stesso Provveditorato).

Accordi di programma

Se la legge 517/77 a ragione viene considerata tra le migliori a livello internazionale, la

sua applicazione pratica ha dimostrato alcune lacune. Una di queste e' la mancanza di

norme che impongono ai vari soggetti coinvolti, (Scuola, Enti Locali, Unità Sanitarie

Locali), una collaborazione e un coordinamento, al fine di un'integrazione più razionale

e produttiva. A ciò ha posto rimedio la legge 104/92, imponendo per legge questa

collaborazione, articolo 13 comma 1 punto a).

In questo senso va il decreto emanato dal presidente della repubblica il 24/2/94 che titola

: "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità Sanitarie Locali in

materia di alcuni portatori di handicap". Decreto che fissa le linee di indirizzo e

coordinamento delle Regioni per disciplinare i compiti delle Unità Sanitarie Locali in

relazione alla diagnosi funzionale, del profilo dinamico funzionale di cui al comma 5 e 6

art. 12 L. 104/92.

Trasporto scolastico

L'art. 28 della legge 118/71 indica, tra l'altro :"..... ai mutilati ed invalidi che non siano

autosufficienti

Dettagli
A.A. 2015-2016
7 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher angela.ventura93 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Macerata o del prof Calzolaio Ermanno.