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SUCCESSIONE: regole che disciplinano il passaggio di eredità da una
persona morta a una viva. Il Decuius(defunto) lascia il patrimonio
all’erede(che subentra nel patrimonio attraverso un diritto successorio).
1-diritto di scegliere il proprio erede(diritto potestativo x tutti i
• maggiorenni sani di mente);attraverso il testamento(negozio
giuridico) successione testamentaria(manifestazione di volontà
unilaterale). Testamento: *segreto,redatto in modo privato dal
testatore ma consegnato in busta chiusa al notaio e aperto solo al
momento del decesso; *pubblico,redatto da un notaio che riceve la
volontà del testatore; *olografo, scritto di proprio pugno con
un’autografia,la firma del testatore e datato.
2-successione legittima,quando il soggetto che muore non lascia un
• testamento di volontà scritto. Avviene in base all’ordine del grado di
parentela.
3-successione necessaria, la legge stabilisce che in presenza di eredi
• legittimari(coniugi e figli) a loro è sempre assegnata una quota
riservata dell’eredità(quota non disponibile,in quanto è
obbligatoriamente riservata a loro. A entrambi spettano i 2/3 del
patrimonio).
I soggetti Eredi devono accettare l’eredità,sono i “chiamati all’eredità”
(se non l’accettano non la prendono). L’accettazione può essere
Espressa=scritta da un notaio
• Tacita=xfatti concludenti(fatti incompatibile con la volontà di
• rinunciare).
Il tempo x accettare è lungo, max 10 anni. Il minorenne può accettare solo
entro un anno dal compimento della maggiore età. L’eredità prevede anche
le passività (debiti) xciò possono anche rinunciare,devono x cio
beneficare (accettazione con beneficio di inventario, verifico se mi
conviene o no accettare). Non ci sono ripercussioni sul patrimonio
dell’erede perché le due eredità vengono separate,viene fatta entro 3 mesi
dal decesso.
Imposta di successione: pagata dall’erede,non è prevista x i parenti di
primo grado. È una tassa amministrativa x consentire l’accetazione dei
beni.
Rappresentazione: se rinunci all’eredità la possono accettare gli eredi del
rinunciante( in mancanza di questi si va x grado di parentela).
Collazione:calcolo delle donazioni che il testatore ha fatto in vita a uno
dei suo eredi (dell’eredità).
Il diritto
L'art. 12 della legge 104/92 titola: diritto all'educazione e all'istruzione. In particolare
sono importanti i primi 4 commi,(per la determinazione del diritto) :
• comma 1 viene garantito l'inserimento negli asili nido;
• comma 2 viene ribadito il diritto all'inserimento nelle sezioni di scuola :
materna, nelle classi comuni di ogni ordine e grado e nelle istituzioni
universitarie;
• questo comma fissa chiaramente l'obiettivo che si propone raggiungere
l'integrazione scolastica :".....lo sviluppo delle potenzialità della persona
handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella
socializzazione....".
• il comma 4 fissa il diritto all'educazione e all'istruzione per tutti i disabili
prescindendo dalle difficoltà di apprendimento e da tutte le altre eventuali
difficoltà derivanti dalla disabilità.
Asili nido
L'art. 13 della legge 104/92, comma 2, stabilisce che e' compito degli Enti Locali delle
Unità Sanitarie Locali, organizzare gli asili nido per renderli adeguati alle esigenze dei
bambini portatori di handicap, onde permettere gli interventi di recupero,
socializzazione. E compito degli Enti Locali, fornire gli operatori e assistenti
specializzati.
Scuola materna
Con la legge 270/82,( art.12, commi 2° e 3°), si sana , da un punto di vista legislativo,
una situazione d'integrazione nelle scuole materne, integrazione già presente sin dalla
statalizzazione di tale grado di scuole ,(L. 444/68). la legge 270/82 istituzionalizza gli
interventi di sostegno anche nelle scuole materne e fissa il numero massimo di bambini
che ogni sezione deve avere : un numero massimo di 30 bambini ed un numero minimo
di 13 bambini, ridotti, rispettivamente a 20 e a 10 per le sezioni che accolgano bambini
portatori di handicap.
Scuola elementare
L'art. 2 della legge 517/77 detta disposizioni per l'integrazione scolastica nelle scuole
elementari, articolo che introduce anche il tema della programmazione educativa
individualizzata come strumento indispensabile per "....agevolare l'attuazione del diritto
allo studio e la promozione della piena formazione della personalità degli alunni, in
particolare dei portatori di handicap....".l'art. 13 comma 3° prevede :"...... l'obbligo per
gli Enti Locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale
degli alunni con handicap fisico o sensoriale, sono garantite attività di sostegno
mediante l'assegnazione di docenti specializzati....", (come previsto dalla legge 517/77
art. 2). Il comma 1° punto b della legge 104/92 prevede la dotazione di attrezzature
tecniche e materiale didattico, oltre alla dotazione di ausili personali, per rendere
effettivo il diritto allo studio.
Scuola media
L' art. 7 della legge 517/77 decreta l'integrazione scolastica nelle scuole medie. Questo
articolo e' speculare a quello che prevede l'integrazione scolastica nelle scuole
elementari. Si deve rilevare che il comma 5° art. 13 della legge 104/92 recita : "......nelle
scuole secondarie di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di
sostegno, con priorità per iniziative sperimentali di cui al comma 1 lettera e, realizzate
con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del
profilo dinamico/funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato.....".Tale
diritto all'integrazione ha specifiche modalità di attuazione, ( art. 14 - L. 104/92).Detto
articolo oltre a prevedere l'aggiornamento del personale e dei programmi di orientamento
scolastico e professionale per gli alunni con handicap, alla continuità educativa
garantendo ai disabili l'adempimento dell'obbligo scolastico ,(al diciottesimo anno di
età),consentendo anche più di una ripetenza,( art. 14 comma 1°).Le stesse disposizioni
predisposte nelle scuole elementari circa : assistenza per l'autonomia della persona e per
i supporti e ausili didattici, vale anche per le scuole superiori di primo , secondo grado e
università, (L. 104/92 art. 13 comma b).
Scuole superiori
Con le leggi 517/77 e la 270/82 veniva definitivamente decretato il diritto
all'integrazione scolastica nella scuola dell'obbligo. Per le superiori, fu la Corte
Costituzionale con sentenza n° 215/87 a sciogliere per prima il nodo. La Corte ha
dichiarato : " .....l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, terzo comma, della L. 118/71.-
recante " conversione in legge del d.l. 30/1/71, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati
ed invalidi civili....."- nella parte in cui, in riferimento ai soggetti portatori di handicap,
prevede che "sarà facilitata",anzichè disporre che "e' assicurata" la frequenza alle
scuole medie superiori. Sentenza che ha trovato la sua dimensione legislativa nell'art. 12
comma 2 L.104/92 "......e' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione delle
persone handicappate nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle università....."
Criteri di valutazione
I criteri di valutazione indicati dalla L. 104/92 art. 16, sono innovativi. Detti criteri
valgono per tutti gli ordini scolastici e gradi di scuola e si basano sulla valutazione
impostata secondo il piano educativo individuale , piano che può prevedere anche
modifiche parziali dei contenuti dei programmi di alcune materie,(comma 1 art. 16
L.104/92). Ai fini della valutazione, nell'ambito della scuola d'obbligo, si deve,
comunque, tener conto dei progressi realizzati e riferiti ai livelli di partenza e tenuto
conto delle capacità effettive degli alunni con handicap ( vedere art. 16 comma 2 L.
104/92).
Nelle scuole superiori l'art.16 punto 3 recita : "....per gli alunni handicappati sono
consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o
grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.....".
Infine: gli alunni handicappati possono sostenere le prove di esame o la valutazione con
l'utilizzo degli ausili loro necessari,(comma 4), in caso di esame universitario, le
disposizioni del comma 4 vanno concordate con il docente della materia e, occorrendo ,
con il consiglio di facoltà.
Insegnanti di sostegno
L'insegnante di sostegno assume la con titolarità delle sezioni e delle classi in cui opera,
partecipando alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica
delle attività di competenza dei consigli di classe, interclasse, e dei collegi dei docenti,
(L. 104/92 art. 13 comma 6).Dobbiamo rilevare inoltre, che l'insegnante di sostegno e', a
pieno titolo, contitolare della classe, (quindi non insegnante di serie "b"!!),ciò significa
che l'insegnante titolare di cattedra ha la corresponsabilità sull'attuazione del progetto
educativo individualizzato,( vedere circolare Provveditorato agli Studi di Roma del
10/7/91 n° 179 e circolare n° 186 del 24/7/90 dello stesso Provveditorato).
Accordi di programma
Se la legge 517/77 a ragione viene considerata tra le migliori a livello internazionale, la
sua applicazione pratica ha dimostrato alcune lacune. Una di queste e' la mancanza di
norme che impongono ai vari soggetti coinvolti, (Scuola, Enti Locali, Unità Sanitarie
Locali), una collaborazione e un coordinamento, al fine di un'integrazione più razionale
e produttiva. A ciò ha posto rimedio la legge 104/92, imponendo per legge questa
collaborazione, articolo 13 comma 1 punto a).
In questo senso va il decreto emanato dal presidente della repubblica il 24/2/94 che titola
: "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità Sanitarie Locali in
materia di alcuni portatori di handicap". Decreto che fissa le linee di indirizzo e
coordinamento delle Regioni per disciplinare i compiti delle Unità Sanitarie Locali in
relazione alla diagnosi funzionale, del profilo dinamico funzionale di cui al comma 5 e 6
art. 12 L. 104/92.
Trasporto scolastico
L'art. 28 della legge 118/71 indica, tra l'altro :"..... ai mutilati ed invalidi che non siano
autosufficienti