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TOPICA ELEMENTARE PER GLI ATTI

1. Luogo della identità: Cosa è x?

2. Luogo della funzione: Casa serve x?

3. Luogo degli effetti: Quali effetti vengono prodotti da x?

dell'obbligazione rapporti)

Ulteriore esempio. Se dobbiamo parlare (che sta nella categoria dei la griglia minima può essere composta da cinque luoghi:

TOPICA ELEMENTARE PER I RAPPORTI

1. Luogo di identità: Cosa è x?

2. Luogo della funzione: A cosa serve x?

3. Luogo delle cause genetiche (fonti): Da quali fatti è cagionata l'esistenza di x?

4. Luogo delle cause modificatrici: Da quali fatti è cagionata una modificazione di x?

5. Luogo delle cause estintive (modi di estinzione): Da quali fatti è cagionata l'estinzione di x?

Beni, atti,

Orbene in tutte tre le topiche (sia quella che governa i sia quella che governa gli sia quella che rapporti) di identità:

governa i la prima casella corrisponde sempre al "luogo e tale casella corrisponde sempre a una richiesta di

definizione. Pertanto beni consumabili, se dobbiamo produrre un discorso minimo sui cominceremo dicendo che «sono• consumabili i beni che si estinguono con un so/o atto di utilizzazione» deposito, se dobbiamo produrre un discorso minimo sul cominceremo dicendo che «il deposito è il• contratto reale con cui una parte si impegna a custodire una cosa altrui»; obbligazione, se dobbiamo produrre un discorso minimo sulla cominceremo dicendo che «I• ‘obbligazione è il rapporto giuridico relativo il cui oggetto consiste in una prestazione suscettibile divalutazione economica». Definire (con genere e differenza,) per un sapere “sistematico” Questa funzione, sempre del definire, può venire rappresentata tramite lo strumento, già sperimentato, diuna simulazione dialogica Dl: «c’osa è la compravendita?». RI: «Ia compravendita è il contratto per lo scambio di cosa contro

.D2: "cosa è il contratto?".R2: "il contratto è il negozio giuridico di due o più parti per o estinguere un rapporto costituire, modificare giuridico patrimoniale".D3: "cosa è il negozio giuridico?".R3: "il negozio giuridico è l'atto giuridico avente lo scopo di costituire, modificare, estinguere rapporti giuridici"D4: "cosa è l'atto giuridico?".R4: "l'atto giuridico è il fatto giuridico posto in essere dall'uomo".D5: "cosa è il fatto giuridico?".R5: "il fatto giuridico è il fatto a cui una norma giuridica riconosce la idoneità a produrre, modificare, estinguere effetti giuridici". 30La struttura sistematica, prodotta dalla catena di definizioni appena riferite, è modellizzabile come segue (con possibilità di lettura dal basso verso l'alto, crescendo in altezza).

generalità; oppure dall'alto verso il basso, crescendo in specificità):

  • Il dialogo simulato, e la modellizzazione risultante, sono sufficienti per evidenziare un punto fondamentale: e cioè che il meccanismo per genere e differenza è in grado di formare edifici concettuali (percorribili in due sensi) articolati in più livelli.

Si tratta di edifici concettuali che hanno molti pregi per chi intende rappresentare in modo razionale una realtà complessa. E pur vero che, al primo impatto, tali meccanismi possono apparire di una pedanteria esagerata: anzi, possono apparire inquietanti nel loro accanimento ordinatore; ma si tratta di percorsi ineludibili e benèfici: ineludibili scientificamente, benèfici didatticamente.

Definire per applicare: definire per creare

Spesso, dinnanzi a una regola, non ci si pone in atteggiamento di curiosità (per intenderne il significato), ma ci si pone in atteggiamento di farne uso (per giungere, in

presenza di determinati presupposti, a determinate conseguenze). In termini diversi si può dire che, in questa seconda ipotesi, si intende conoscere ovvero, più sinteticamente, per applicare; si intende applicare.

Spesso, per applicare una norma, non serve quasi a nulla utilizzare definizioni correnti (come quelle che si incontrano nei codici o nei manuali) ma si devono utilizzare definizioni mirate (come quelle che si incontrano in giurisprudenza); o, addirittura, si debbono precisare, ulteriormente, definizioni già mirate.

Le definizioni di cui stiamo trattando sono quelle che (nella teoria del definire vengono denominate ovvero Si tratta di definizioni importanti per due ragioni:

  1. precisanti,
  2. ridefinizioni.

In molti casi, è a colpi di ridefinizioni che si esce dall'incertezza e si riesce a sussumere (ovvero, per contro, a negare la sussunzione); in molti casi, è a colpi di ridefinizioni che si cambia il significato di una norma e si crea.

diritto dietro≈ parvenza di dichiarano.In quest’ultimo senso vale la pena di fornire alcuni esempi, che evocano pietre miliari nella• regolamentazione del danno extracontrattuale:Occidere - la legge Aquilia che, nel terzo secolo a.C. razionalizzò la librato disciplina del≈ danneggiamento contro ius prevedeva la fattispecie dell’occidere (uccidere un servo, o un animaled’armento, altrui). E sicuro che occidere nel significato originario, voleva dire “ammazzare con uncolpo” (cagionare la morte tramite forza corporea inflitta direttamente sul corpo della vittima).Sennonché la giurisprudenza, favorevole ad estendere l’area della responsabilità, gradualmenteridefinì l’occidere (in maniera estensiva includendo la causazione della morte anche in mododiverso rispetto alla forza fisica (e includendo, persino, la causazione tramite omissione)Iniuria - sempre nella legge Aquilia stava scritto che il danno, per

Dar luogo a sanzione, doveva essere inflitto. Ma cosa voleva dire 'iniuria'? Verosimilmente, in origine voleva dire 'controiniuria.ius': in concreto, il danno era contro ius a condizione che (in positivo) realizzasse la lesione di un diritto altrui, e a condizione che (in negativo) non sussistesse una causa o di giustificazione (come la legittima difesa). Sennonché, la giurisprudenza ridefinì iniuria (questa volta, restrittivamente) dolo e includendo anche un elemento soggettivo riprovevole: elemento che venne identificato nel colpa nella (intesa, quest'ultima, come negligenza o imperizia). 31 Cagionare - veniamo all'oggi. Qualcosa di analogo (rispetto alla ridefinizione di occidere di cui in legge Aquilia) è avvenuto in riferimento al nesso causale di cui all'art. 2043 del C.C. Questo articolo infligge la sanzione del risarcimento a colui che abbia cagionato il danno. Benissimo, ma cosa vuol dire 'cagionare'?

Questa parola, subito dopo l'entrata in vigore del codice, era intesa così: "porre in essere atto idoneo a produrre, secondo regolarità e prevedibilità ordinarie, una determinata conseguenza. Oggi invece, in molti casi, si intende così: "porre in essere un atto idoneo a produrre un incremento di probabilità circa il verificarsi di una determinata conseguenza"

Ingiustizia del danno - qualcosa di analogo (rispetto alla ridefinizione di 'iniuria' di cui in legge ≈ Aquilia) è avvenuto in riferimento alla parola ingiusto di cui all'art. 2043 del C.C. Questo articolo sanziona l'autore del danno se il danno è ingiusto. Benissimo, ma cosa vuol dire 'ingiusto'? Subito dopo l'entrata in vigore del codice civile, si intendeva, per tradizione, così: è ingiusto il danno che sia lesivo di un diritto soggettivo assoluto (quindi, lesivo di un diritto della personalità,

oppure della proprietà e di altri diritti reali; e basta). Ma poi, intorno al 1970, l'ingiustizia è stata ravvisata anche nella lesione di diritti soggettivi non assoluti (si pensi al rapporto obbligatorio). Più recentemente, l'ingiustizia è stata estesa sino a includere la lesione di situazioni e aspettative socialmente apprezzabili e meritevoli di tutela giuridica, anche se non corrispondenti a posizioni di diritto soggettivo.

In definitiva: se si volesse esasperare le conseguenze di tale analisi si potrebbe dire che: il legislatore fa l'enorme e l'interprete le rifà (le rifà, anche, a colpi di ridefinizioni di parole-chiave). Ma la tesi sarebbe esagerata: è più equilibrato ritenere che la legislazione e l'interpretazione (come, del resto, altri fattori) concorrono a creare la vita concreta del diritto (e, in queste dinamiche, il processo di ridefinizione dei termini-chiave è un momento di rilievo).

3.5.

Rapporti con altre operazioni

Definizione e qualificazione

La definizione, se per genere e differenza, include esplicitamente, come sua parte, almeno una qualificazione: include, almeno, la qualificazione identitaria che fa da esordio nella definizione. Ogni definizione, peraltro, può essere "tradotta" in tante qualificazioni quanti sono gli elementi essenziali (o, se si vuole, quanti sono gli elementi semantici) di cui si avvale.

Definizione ed elenco

Quando la definizione è componenziale, o comunica la regola d'enunciazione, allora sarà possibile ravvisare un elenco dei requisiti del definiendum. Si tratterà dei requisiti affinché sia ravvisabile l'esistenza della "cosa" definendola; oppure si tratterà dei requisiti affinché sia ravvisabile un uso corretto della "parola" definienda: questa alternativa si collega, ovviamente, al fatto che la definizione esprima una visuale "realistica".

oppure “nominalistica”.

classificazione

Definizione e

Secondo una sistematica tradizionale che giunge dalla cultura retorica, è possibile definire facendo ricorso a una classificazione (cosicché la classificazione potrebbe sedersi come una modalità definitoria). Ad esempio: se diciamo che genitore è padre o la madre» avremmo prodotto una definizione di «il genitore’, e precisamente una per divisionem.

definitio

Le impostazioni più recenti esigono tuttavia che il definire sia un lavoro intenzionale (vale a dire: occorre che il definire enunci le caratteristiche essenziali dell’oggetto ovvero, se si preferisce un’ottica semantica, enunci gli elementi del significato); in considerazione di tale requisito, la divisionem (che è definitio per considerata non intenzionale bensì estenzionale) risulta ormai espulsa dall’area del definire in senso proprio.

Rapporti (non logici bensì, funzionali

tra definizioni e altre

Dettagli
Publisher
A.A. 2011-2012
50 pagine
18 download
SSD Scienze giuridiche IUS/20 Filosofia del diritto

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher trick-master di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Avvio Alla Logica e Al Discorso Giuridico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Lantella Elio.