Storia del diritto internazionale (II parte)
Dal 1500 e giusnaturalismo
Dal 1500 si avverte l'insufficienza del diritto romano come diritto comune e ci sono le prime spinte per creare un sistema indipendente per i rapporti fra Stati. Il tutto si collega al giusnaturalismo: il diritto naturale, cioè regole e principi insiti nella natura dell'uomo che non possono essere violati e cancellati, perché fa parte della natura stessa dell'uomo. Veniva usato il giusnaturalismo composto da norme di fatto inesistenti, per cercare di rimediare a delle evidenti carenze.
Secondo il giusnaturalismo, vi sono delle regole che anche il sovrano deve rispettare. Facendo leva sul diritto naturale si riesce ad attenuare un sistema basato sul volere assoluto del sovrano.
Rapporti fra gli Stati
Ogni stato è un soggetto necessario, è nella natura stessa delle cose (es. comunità individui, ci sono anche le comunità di Stati). De Vittoria modifica il passo romano del digesto, usando il termine "gentes" per riferirsi al rapporto fra gli Stati, per fondare la teoria dell'esistenza di un diritto naturale per tutti i popoli.
Il diritto delle genti (genti inteso come Stati) secondo la concezione romana, il diritto umano si applicava solo ai cittadini romani. Di fatto succedeva che però vi erano rapporti fra cittadini romani e non, quindi tale diritto era un sistema fondato sulla natura umana e non su sistemi di norme di diritto, che regolava i rapporti fra tutti gli uomini, indipendentemente dal fatto che fossero o non fossero cittadini romani. Vi era una ragione naturale che stabilisce un diritto applicato nei rapporti tra gli Stati.
Problemi relativi all'espansione marittima e alla sovranità
Problemi relativi all'espansione marittima e di conquiste territoriali. Ad esempio, il trattato di Tordesillas, la divisione dell'Oceano Atlantico tra Spagna e Portogallo, voluto dal papa. Vi sono elementi necessari per estendere la sovranità: non basta l'intenzione, ma serve anche la capacità di esercitare dei poteri pubblici su tale territorio.
Il contributo di Alberico Gentili
Alberico Gentili, avvocato per la Spagna e teorico, per quanto riguarda i casi di pirateria. L'ambasciatore spagnolo a Londra era implicato in una congiura contro la regina Elisabetta II, considerato un grave crimine, un attentato contro il capo di stato, con conseguenza la pena di morte, effettuato da un rappresentante del sovrano spagnolo. I giudici inglesi, non sapendo cosa fare, chiesero pareri a due giuristi, di cui uno era Gentili, ed entrambi dichiararono che l'ambasciatore è un rappresentante diretto del sovrano, quindi non si può essere processato, ma può perdere tale immunità nel caso in cui venga dichiarata una persona "non gradita" e quindi costretta ad abbandonare lo Stato.
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