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D.I

a livello costituzionale di questa norma inderogabile.

“L’Italia ‘ […] consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità

necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni”.

Serviva per giustificare:

- L’appartenenza dell’Italia nelle NU e poi a tutte le organizzazioni internazionali

- L’obbligo dell’Ita a rispettare le decisioni prese dal Consiglio di Sicurezza delle NU ex capitolo 7

della Carta, cioè quando prende una risoluzione vincolante per gli stati che prevedono misure di

embargo economico o autorizza l’uso della forza per rispondere a situazioni di minaccia alla pace,

l’articolo 11 può servire a giustificare l’uso della forza in queste circostanze perché appunto

ripudia la guerra ma aderisce alle organizzazioni che assicurano la pace e la giustizia.

Ricapitolando:

Il rango delle norme internazionali dipende quindi dal meccanismo attraverso il quale vengono

fatte entrare negli ordinamenti nazionali. In Italia le consuetudini del D.I hanno rango costituzionale

tramite l’art 10 Cost, i trattati invece entrano con legge ordinaria che può essere una legge di rinvio del

procedimento speciale, o una legge ordinaria poiché il procedimento ordinario riscrive il trattato.

 Adattamento ai trattati

Non c’è una norma che impone allo stato come attuare l’adattamento e nemmeno una norma

internazionale che imponga lo stato come svolgere l’adattamento.

Il impone lo stato di rispettare gli obblighi assunti sul piano del diritto internazionale, senza che

D.I

questo implichi da parte dello stato l’adozione di norme interne che possano dare concretezza agli

obblighi assunti sul piano internazionale. 57

Per quanto riguarda il diritto consuetudinario, il nostro ordinamento ha scelto un meccanismo

d’ingresso automatico e permanente cioè l’art 10.

Questo meccanismo di dare rango costituzionale al è stato scelto da molte altre nazioni del

D.I

Common Law, in cui c’è una norma che afferma che il fa parte della legge della nazione.

D.I

Per quanto riguarda i trattati: l’adattamento avviene attraverso l’adozione da parte del nostro

legislatore di un atto normativo ad hoc, cioè un atto normativo specifico che ha come obiettivo di

procedere all’ adattamento, attraverso il procedimento speciale o per rinvio che consente di avere

un’attuazione del . Inoltre, evita una interpretazione distorta delle norme internazionali,

D.I

consente all’ ordinamento interno di adeguarsi a quelli che possono essere i cambiamenti del .

D.I

Nella maggior parte dei casi il nostro ordinamento dà attuazione ai trattati con una legge che

contiene uno o due articoli:

1. Autorizzazione alla ratifica del trattato (del parl per materie art 80 Cost)

2. si da pieno esecuzione al trattato in se.

La norma opera un rinvio al testo del trattato e ne riconosce il valore normativo e l’esecuzione del

trattato all’interno dell’ordinamento italiano.

Il testo del trattato è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in modo che sia conoscibile.

Che rango ha il trattato recepito dal nostro ordinamento?

L’ordine di esecuzione sarà possibile solo nella misura in cui il trattato abbia norme self-

executing, se le norme sono vaghe o che prevedono misure da parte dello stato possono essere

recepite solo tramite legge ordinaria.

Nel caso in cui non ci sia stata una legge di esecuzione del trattato o che lo riproduca, il trattato

non esisterà nell’ordinamento, ma il trattato non eseguito può avere una funzione interpretativa.

Questa funzione di interpretazione è estremamente importante, perché da una parte è un

meccanismo che dà attuazione e riconoscimento al D.I dall’altra perché questa funzione di

interpretazione consente allo stato di rispettare gli obblighi che ha assunto a livello internazionale.

La funzione di standard/parametro ce l’hanno anche i trattati che non sono ancora entrati in

vigore, ma che in ogni caso lo stato ha ratificato ed è quindi espressione della sua volontà.

Il rapporto tra il D.I e il diritto interno: è un rapporto gerarchico che dipende dal rango della

norma di adattamento. Per i trattati recepiti con ordine di esecuzione: legge ordinaria.

Ci sarà poi un controllo costituzionale perché non ci può essere una norma del D.I contraria ai

diritti fondamentali della cost.; anche se sul piano del D.I il trattato vale ancora e questo può

comportare una responsabilità internazionale dell’Italia.

Quindi sostanzialmente abbiamo due piani: quello del diritto interno e dall’altro c’è il piano della

responsabilità internazionale dello stato > dimostrazione di una teoria dualistica del fatto che vi

sono due ordinamenti diversi che seguono regole diverse, perché ciò che accade all’interno di un

ordinamento non ha necessariamente un impatto diretto con l’altro. 58

Soluzione migliore per la relazione tra D.I e diritto interno su norme di origine pattizia.

- Art 117 Cost: “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della

Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi

internazionali”

Dato che il trattato entra nel nostro ordinamento con la stessa forza di una legge ordinaria, se si

verifica un conflitto tra norme e non si può risolvere con l’interpretazione, si applica:

- Il criterio della successione delle leggi nel tempo: per cui la legge successiva deroga la legge

precedente.

- Il criterio di specialità: la legge speciale deroga quella generale.

L’art 117 incide su questi due meccanismi perché questo riconoscimento a livello costituzionale

degli obblighi internazionali da una prevalenza sulla legge ordinaria, dunque non dice che i trattati

sono norme costituzionali, anzi nel fare le leggi lo stato deve rispettare gli obblighi

internazionalmente assunti .Quindi si presuppone che il legislatore italiano abbia come idea quella

di conformarsi agli obblighi internazionali assunti> le norme dei trattati diventano norme

interposte, che stanno a metà strada tra l’articolo 117, la costituzione, e la legge ordinaria.

Con l’art 117: se c’è una legge ordinaria anche successiva all’ordine di esecuzione del trattato, in

palese conflitto con il trattato diventa costituzionalmente in legittima, perché contro l’art 117.

Secondo alcuni autori: questa valenza di illegittimità costituzionale ci sarebbe solo per i trattati

ratificati secondo l’ex art 80, (non solo rispetto a quelle norme che richiedono l’autorizzazione del

parl e rispetto ai trattati che riguardano il trattamento degli stranieri, perché richiamati

direttamente dall’art 10 cost).

- Art 10 Cost: riconosce che le leggi ordinarie ita in materia di trattamento dello straniero devono

essere conformi al D.I, sennò sono costituzionalmente illegittime.

Status di Rifugiato:

- D.I: Si ha diritto alla protezione prevista per i rifugiati in circostanze più limitate che sono

collegate alla persecuzione subita (Conv Ginevra 1951):

Rifugiato> colui che nel giustificato timore di essere perseguitato per la sua razza, religione,

cittadinanza, appartenenza a un determinato gruppo sociale, le sue opinioni politiche, si trova

fuori dallo Stato di cui possiede la cittadinanza, e non può o non vuole per tale motivo farvi ritorno

o non può domandare la protezione di questo stato.

- Art 10 Cost: “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà

democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica”

> idea di asilo più ampia

Per il D.I e per la nostra Cost lo status di rifugiato non può essere data a: 59

- Migrante economico: Chi si muove per ragioni socioeconomiche, perché per libertà democratica

non si intende come riferita ai diritti economici e sociali.

Ci sono vari autori che sostengono che la conv di Ginevra fu scritta quando l’Europa era sottoposta

ad uno stress data dalla grande presenza dei rifugiati a seguito della IIGM.

Dal 1948 ad oggi le norme internazionali sui diritti umani sono cambiate, e oggi abbiamo scandali

di diritti umani molto più alti. Quindi questa norma nella quale si esige una protezione della

persona dovrebbe essere interpretata alla luce degli sviluppi nel D.I.

Quindi dove la persona è privata dei diritti umani, questa persona dovrebbe ricorrere protezione.

Il divieto di discriminazione razziale e il diritto alla vita sono diritti equi. Nel D.I la discriminazione

razziale, la libertà di religione, la libertà di opinione politica stanno insieme sullo stesso piano

insieme ad altri diritti fondamentali internazionali, come il diritto alla vita.

Che cosa succede alla norma che sia costituzionalmente illegittima?

Cioè la norma interna che va contro a un trattato e che quindi è costituzionalmente illegittima.

L’illegittimità costituzionale può essere pronunciata solo dalla corte cost, e il giudice dovrà cercare

di conciliare, dove è possibile, l’interpretazione del diritto interno alla luce del D.I.

Conforti: anche il giudice ordinario dovrebbe operare in prima persona per garantire la prevalenza

del D.I sul diritto interno, nel caso in cui il conflitto sia su una legge di esecuzione e una norma

precedente dovrà applicare il criterio cronologico, perché è chiaro che lo Stato aderendo al

trattato ha la volontà di mutare il proprio ordinamento.

Anche se la legge ordinaria è successiva rispetto all’ordine di esecuzione del trattato, secondo

Conforti il giudice interno usando lo strumento interpretativo applicherà la norma successiva

tendendola conforme al trattato, perché l’art 117 dimostra la volontà dello stato italiano di

conformarsi al D.I > si crea una presunzione di conformità.

Secondo conforti la prevalenza può aversi, applicando un criterio di specialità sui generis

interpretato in un modo un po’ diverso, dove il D.I prevale perché ritenuto una norma speciale.

A meno che con la norma ordinaria successiva lo stato italiano intendeva eliminare l’impegno

internazionale questo solo se le norme fossero identiche.

Se si verifica che con la legge successiva lo stato voleva cancellare l’obbligo internazionale, il

giudice applicherà la legge ordinarie successiva ma per il D.I l’Italia sta violando il trattato.

Le norme dei trattati sono comunque sottoposte ai principi fondamentali della costituzione, come

le norme consuetudinarie introdotte dall’art 10.

L’art 117 è rileva

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A.A. 2018-2019
95 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher viola1234 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Siena o del prof Viviani Alessandra.