Diritto internazionale
L'ordinamento di diritto internazionale costituisce un ordinamento autonomo, separato, distinto rispetto agli ordinamenti nazionali (ordinamento = complesso di norme giuridiche, cioè provviste di adeguata sanzione). Le tre principali funzioni di un ordinamento normalmente sono:
- Funzione legislativa;
- Funzione esecutiva;
- Funzione giudiziaria.
Le funzioni nel diritto internazionale
Nel diritto internazionale queste funzioni si atteggiano in modo particolare, perché particolare è la comunità internazionale. La società internazionale è infatti una società anarchica e anorganica, perché manca una struttura politico istituzionale sovraordinata ai soggetti che la costituiscono. Sopra gli stati non c'è un governo mondiale. È perciò un ordinamento primitivo e rudimentale rispetto agli altri ordinamenti. Ed è anorganica perché priva di organi istituzionali. È una società in cui le funzioni principali sono affidate ai singoli stati (mentre negli ordinamenti nazionali tali funzioni sono accentrate nelle istituzioni). Ciò significa che gli stati si considerano tutti sovrani, non riconoscendo nessuna autorità al di sopra di se stessi. Inoltre vige il principio di uguaglianza tra gli stati, anche se ovviamente è solo formale.
Funzione normativa
Nel diritto internazionale non si parla di funzione legislativa poiché non c'è un organo istituzionalmente predisposto a produrre norme, si parla invece in modo più appropriato di funzione normativa. Le norme del diritto internazionale si producono tramite la consuetudine e mediante l'accordo, cioè il trattato internazionale. Quindi ciò che è eccezionale nel diritto interno come fonte di produzione delle norme (ossia la consuetudine e i contratti) è la regola nel diritto internazionale.
Funzione esecutiva (o di accertamento del diritto)
Le norme sono applicate direttamente dagli stati: è il decentramento della funzione esecutiva.
Funzione giudiziaria o meglio giurisdizionale
Chi accerta i torti e le ragioni degli stati? Chi giudica le controversie tra gli stati? La corte di giustizia internazionale dell’ONU non è un tribunale mondiale. Si può portare uno stato in giudizio solo se questo presta il suo consenso. È il carattere arbitrale della funzione giurisdizionale. Ancora una volta ciò che ha carattere eccezionale nel diritto interno diventa la regola nel diritto internazionale, il quale è un diritto rudimentale che va sviluppato, è arretrato rispetto agli ordinamenti nazionali. Negli ultimi decenni in realtà il diritto internazionale si è sviluppato ed esistono dei “tribunali settoriali” quali l’OMC, il tribunale del mare, ecc. il che fa capire che c’è una tendenza verso l’istituzionalizzazione.
Funzione di attuazione coattiva delle norme
Prendiamo l’esempio del diritto interno: se un debitore non paga lo citiamo in giudizio e otteniamo una sentenza del tribunale civile, ma se questo continua a non pagare chiediamo l’esecuzione forzata all’ufficiale giudiziario. Non ci si può fare giustizia da soli (con eccezione della legittima difesa). Nel diritto internazionale invece vige il principio della autotutela, cioè il diritto di procedere da soli a riparare all’illecito subito da un altro stato. Ma diritto di procedere in autotutela NON significa affatto diritto di poter reagire con la forza, militarmente. Gli stati hanno solo il diritto di reagire pacificamente. Nella carta delle Nazioni Unite è espresso pacificamente il divieto dell’uso della minaccia e della forza nelle relazioni internazionali, sempre con l’eccezione della legittima difesa in caso di attacco armato. La Carta delle Nazioni Unite (1945) rappresenta una grande conquista del diritto internazionale perché è ora accettata da tutta la comunità internazionale. Prima del '45 gli stati erano liberi di risolvere le loro controversie militarmente. È una regola di grande civiltà tra gli stati (anche se spesso viene violata). Nel 1974 la corte internazionale di giustizia ha stabilito che il divieto dell’uso della forza rappresenta una norma fondamentale del diritto internazionale.
Evoluzione del diritto internazionale
Prima del '45 il diritto internazionale si limitava a garantire la coesistenza tra gli stati, dal '45 in poi si è trasformato in un diritto di cooperazione tra gli stati. Negli anni ’60 c’è stata la decolonizzazione, le colonie sono finite, numerosi stati sono diventati indipendenti. Anni ’70: è stato il decennio dei diritti umani, si è sviluppata l’idea che l’individuo debba essere protetto in quanto tale e godere di diritti tutelati sia dal diritto nazionale che dal diritto internazionale (idea rivoluzionaria, poiché in origine le convenzioni regolavano solo diritto tra stati, da allora con esse gli stati si impegnano a garantire i diritti degli individui. Vige ad es. il divieto di tortura degli individui. L’11 settembre ha un po’ scardinato questa idea in nome della sicurezza. Ad es. anche in Italia sono state messe in pratica le extraordinary renditions (caso Abu Omar), cioè il prelievo, grazie ad accordi segreti con la CIA, di soggetti sospettati di essere terroristi. Nell’89 con la caduta del muro di Berlino cambia il mondo: dal nostro punto di vista aumentano gli scambi internazionali, parte la globalizzazione (si aboliscono le barriere alla circolazione di beni, persone). Nel ’94 nasce l’OMC (organizzazione mondiale del commercio), trasformazione del GAT, che ha il compito di favorire gli scambi commerciali internazionali e che ora è un po’ in crisi. Dal 2008 il tema principale a livello internazionale è la crisi economica.
Soggettività nel diritto internazionale
Il diritto internazionale è il diritto della comunità degli Stati dunque le norme internazionali si indirizzano prevalentemente agli Stati, cioè creano diritti ed obblighi per questi ultimi. Occorre perciò definire lo Stato come soggetto o destinatario di norme internazionali, nonché membro della comunità internazionale. Occorre anche chiedersi se, accanto agli Stati, che senza dubbio sono i principali protagonisti della scena internazionale, vi siano altri enti cui il diritto internazionale formalmente si rivolga e quindi possano considerarsi anch’essi come soggetti.
Per STATO si intende l’insieme dei governanti. Lo stato cioè non coincide certo con il popolo, con i governati, bensì con coloro che esercitano il potere all’interno di un certo territorio. Nel diritto internazionale si parla di Stato-governo (o Stato-apparato, o Stato-organizzazione). Uno stato è soggetto di diritto internazionale quando è sovrano. Uno stato è tale se è stato sovrano. Il principio di sovranità è un principio cardine: è la regola secondo cui uno stato è libero di fare all’interno del proprio territorio quello che vuole, di esercitare la jurisdiction, il potere di regolare la vita dei propri consociati come meglio crede. Uno Stato è sovrano quando l’insieme dei governanti dispone di questo potere all’interno di un determinato territorio. Inoltre quando esiste uno stato sovrano gli altri stati si devono astenere dal minacciare la sua integrità territoriale e la sua indipendenza politica. Tuttavia mentre prima del '45 la sovranità era assoluta, essa è andata limitandosi nei fatti. I vincoli oggi sono tali e tanti che la sovranità è fortemente limitata. L’Italia, ad esempio, ha il forte limite in materia economica dell’aver ceduto la sovranità monetaria con l’introduzione dell’euro. Perciò il concetto di sovranità è sempre valido però nei fatti c’è stata un’erosione della sovranità di tutti gli Stati. La sovranità per essere tale deve essere effettiva e originaria.
Effettiva significa che un governo che non governa non è uno Stato. Va pertanto negata la soggettività dei Governi in esilio. Analogo al fenomeno dei Governi in esilio è quello delle organizzazioni o comitati di liberazione nazionale che abbiano sede in un territorio straniero, avendo quivi costituito una sorta di organizzazione di governo. I comitati di liberazione nazionale sono enti (dunque dotati di una certa struttura) che rappresentano un popolo nell’esercizio del suo diritto all’autodeterminazione. Questi comitati nascono solitamente con atti di terrorismo e si distinguono dai terroristi perché acquistano un potere tale da essere riconosciuti dalla comunità internazionale. Tipico esempio di Comitato di liberazione all’estero è stato per tanti anni l’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP), con sede a Tunisi, e ciò anche dopo il 1998, anno in cui si proclamò “Stato di Palestina” nonostante non avesse alcuna base territoriale. Anche oggi che l’OLP può amministrare un certo territorio non può essere riconosciuto come stato poiché tale potere deriva da una concessione dello Stato di Israele. Altro caso di soggettività dubbia è quello dei governi provvisori in zone in cui gli insorti cercano di cacciare il governo e occupano parte del territorio. Solo se essi esercitano effettivamente la sovranità dovrebbero essere considerati Stati.
Come già detto la sovranità oltre ad essere effettiva deve essere anche originaria. Originaria nel senso che deve trovare la sua ragione di esistere in una ragione esterna allo stato. Ad es. il Texas non è un soggetto di diritto internazionale perché la sua sovranità non è originaria ma deriva dal potere centrale, dalla costituzione degli stati uniti. La sovranità è originaria quando è fondata sul dato formale della sua derivazione da una norma base, primaria dello stato. Lo stato italiano deriva ad es. i suoi poteri dalla Costituzione italiana, al di sopra della quale non c’è nulla. Non può che essere un dato formale, perché se fosse sostanziale sarebbe difficilissimo stabilire se la sovranità sia originaria o meno. Può essere ammessa un’unica eccezione: il dato formale non può più invocarsi e deve cedere di fronte al dato reale quando l’ingerenza da parte di un altro Stato nell’esercizio del potere di Governo è totale e quindi il Governo indigeno è un Governo cd fantoccio. Un esempio attuale di Governo fantoccio è quello della Repubblica turco-cipriota, insediata dalle forze militari turche nella parte settentrionale di Cipro e controllata dalla Turchia. In tutti i casi in cui si ha una sovranità effettiva e originaria si è in presenza di uno Stato come soggetto internazionale. Non è necessario che esso sia riconosciuto dagli altri Stati. Il riconoscimento di stato è una prassi con cui gli stati si riconoscono reciprocamente. Tuttavia il riconoscimento non ha alcun valore costitutivo della sovranità, ha solo valore politico e simbolico poiché manifesta l’intenzione di stringere rapporti amichevoli.
Autodeterminazione dei popoli
Il principio di autodeterminazione dei popoli è una regola di diritto internazionale positivo. Per capire in che cosa consista dobbiamo tuttavia prima definire cosa si intende per popolo: un popolo è un gruppo di persone con tradizione, lingua, religione, ecc. comune. Esso può anche non coincidere con lo Stato inteso come struttura politico-istituzionale (anche se ciò è abbastanza raro in Occidente poiché gli stati ottocenteschi sono stati costruiti con l’idea che lo stato dovesse coincidere con una certa nazione, idea che tuttavia non è più così solida ma che traballa anche in Europa). Il diritto di autodeterminazione ha subìto una certa evoluzione: inizialmente si trattava del diritto dei popoli soggetti a una dominazione di tipo coloniale a lottare con la forza per liberarsi da essa. Tuttavia accanto a questo primo significato è ormai pacifico che tale principio debba anche essere inteso come diritto dei popoli sottoposti a dominio straniero (non più solo coloniale) di divenire indipendenti, di associarsi o integrarsi con altro Stato indipendente o comunque di scegliere liberamente il proprio regime politico. Perciò se uno stato ne invade un altro il popolo di quest’ultimo ha diritto a lottare con le armi per liberarsi dell’invasione straniera (si pensi ad esempio all’Iraq occupato dalle forze della coalizione guidata dagli Stati Uniti dopo la guerra del 2003 e prima della costituzione dello Stato irakeno che ne ha autorizzato la presenza sul territorio). Finora abbiamo parlato della cd. Autodeterminazione esterna, ma c’è anche chi sostiene che tale principio debba avere anche una dimensione interna, ossia che esista un diritto dei popoli di autodeterminarsi nei confronti di un governo non democratico. Questa è però solo una tendenza e il diritto internazionale non prevede assolutamente una regola per la quale tutti gli stati debbano avere un governo di tipo democratico.
Organizzazioni internazionali
Oltre agli stati c’è un’altra categoria di soggetti ormai considerati pacificamente soggetti internazionali: le organizzazioni internazionali o organizzazioni intergovernative. Un’organizzazione internazionale può essere definita come un’associazione tra stati dotata di organi per il perseguimento degli interessi comuni (che possono riguardare: cooperazione economica (OMC, fondo monetario internazionale), politica (ONU), ecc.). Possiamo quindi avere organizzazioni tendenzialmente universali (ONU), costituite da un gran numero di stati, ma anche organizzazioni regionali (UE). Tuttavia non ogni associazione tra stati è un’organizzazione internazionale: lo sono solo quelle che si impongono come soggetti internazionali così forti da divenire autonome rispetto agli stati che le hanno fondate. Come già detto le organizzazioni internazionali sono il frutto di accordi tra stati, i quali stipulano un accordo istitutivo di un’organizzazione internazionale (ad es. Carta di San Francisco ’45 → trattato istitutivo nazioni unite). Le organizzazioni internazionali hanno personalità giuridica. Non bisogna inoltre confondere un’organizzazione internazionale con una conferenza tra stati (come ad es. il G20, che è una forma non istituzionalizzata di governance internazionale, che cerca di rimediare ai limiti dell’ONU in cui i 5 paesi). Ciò è possibile grazie a degli indizi:
- Si ha un’organizzazione internazionale quando vi è un trattato istitutivo che crea degli organi autonomi;
- Si tratta sicuramente di un’organizzazione internazionale quando gli organi sono composti da individui che siedono a titolo personale (si possono infatti avere organi i cui membri sono rappresentanti dei governi, e organi i cui membri siedono a titolo individuale, cioè senza prendere indicazioni da nessuno → ad es. la Commissione europea, ai cui membri è addirittura vietato prendere ordini dai propri governi di appartenenza);
- Nelle organizzazioni le decisioni vengono prese a maggioranza invece che all’unanimità ed esse possono stipulare trattati con altri stati;
- Esse sono responsabili per le proprie azioni (anche quelle illecite talvolta).
Dal momento che le organizzazioni internazionali non hanno un territorio su cui governare negli anni ’50 i puristi dubitavano che fossero effettivamente dei soggetti internazionali. Inoltre per tale motivo alle organizzazioni internazionali non possono essere applicate un gran numero di norme internazionali (quelle sui confini, sul diritto del mare, ecc.).
ONU
L'Organizzazione delle Nazioni Unite fu fondata dopo la seconda guerra mondiale dagli Stati che avevano combattuto contro le Potenze dell'Asse, e prese il posto della Società delle Nazioni. La Conferenza di San Francisco elaborò nel 1945 la Carta che venne ratificata dagli Stati fondatori. Successivamente ne sono via via divenuti membri quasi tutti gli Stati del mondo. È una forma di cooperazione politica tra gli Stati. L'art.1 della Carta di San Francisco sancisce i fini delle Nazioni Unite, ossia:
- Mantenere la pace e la sicurezza internazionale;
- Sviluppare tra le nazioni relazioni amichevoli fondate sui rispetto dei principi dell'eguaglianza dei diritti e dell'autodecisione dei popoli, e prendere altre misure atte a rafforzare la pace universale;
- Conseguire la cooperazione internazionale nella soluzione dei problemi internazionali di carattere economico, sociale, culturale od umanitario, e nel promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzione di razza, di sesso, di lingua o di religione.
I principali organi della Nazioni Unite, che hanno lo scopo di concretizzare i fini enunciati nella Carta di San Francisco, sono:
- Assemblea generale (sede nel palazzo di vetro di New York);
- Consiglio di sicurezza;
- Segretariato generale (il segretario è Ban Ki-Moon);
- Corte Internazionale di Giustizia.
Assemblea generale
È composta dai rappresentanti di tutti gli Stati appartenenti alle Nazioni Unite. È l’organo plenario. Ogni Stato può esercitare il suo voto e ogni voto pesa uguale secondo il principio: “one state one vote”. L’assemblea generale non può adottare decisioni vincolanti per gli Stati (ad eccezione che in materia di bilancio) poiché non è un legislatore internazionale, può solo adottare degli atti detti risoluzioni che però sono delle pure e semplici raccomandazioni. Questo perché gli Stati più potenti (diretto).
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